Art. 6.
Sono estese al personale di cui al precedente articolo 1, in quanto applicabili, a decorrere dal 10 luglio 1955, le disposizioni dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 , e successive modificazioni, e quelle dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7 ; e, a decorrere dal 1 luglio 1956, quelle degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 .
Sono estese al personale di cui al precedente articolo 1, in quanto applicabili, a decorrere dal 10 luglio 1955, le disposizioni dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 , e successive modificazioni, e quelle dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7 ; e, a decorrere dal 1 luglio 1956, quelle degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 .