CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IA EP, Presidente
LI ANDREA, AT
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 714/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 644/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESCARA sez. 2 e pubblicata il 21/10/2015
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TA6IRA400003 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED
EXTRACOMUNITARI 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 27178.23 in data 22.9.2023 la Corte di Cassazione cassava con rinvio ad altra sezione la sentenza della CTR Abruzzo n. 768/6/2017.
2. Preso atto dell'omessa riassunzione della causa nei termini prescritti dall'art. 63 D.Lvo 546/92 all'udienza dell' 1/12/2025 la CGT di secondo grado dell'Abruzzo, quale giudice di rinvio, tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non essendo stata riassunta da alcuna delle parti nei termini di legge la causa rinviata dalla Corte di
Cassazione a questa CGT, si impone la declaratoria di estinzione del giudizio tributario ai sensi degli artt.
63 c. 1 e 2 e 45 D.Lvo 546/92.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IA EP, Presidente
LI ANDREA, AT
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 714/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 644/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESCARA sez. 2 e pubblicata il 21/10/2015
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TA6IRA400003 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED
EXTRACOMUNITARI 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 27178.23 in data 22.9.2023 la Corte di Cassazione cassava con rinvio ad altra sezione la sentenza della CTR Abruzzo n. 768/6/2017.
2. Preso atto dell'omessa riassunzione della causa nei termini prescritti dall'art. 63 D.Lvo 546/92 all'udienza dell' 1/12/2025 la CGT di secondo grado dell'Abruzzo, quale giudice di rinvio, tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non essendo stata riassunta da alcuna delle parti nei termini di legge la causa rinviata dalla Corte di
Cassazione a questa CGT, si impone la declaratoria di estinzione del giudizio tributario ai sensi degli artt.
63 c. 1 e 2 e 45 D.Lvo 546/92.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo con spese a carico della parte che le ha anticipate.