Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 71
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Estinzione del giudizio per omessa riassunzione

    La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, quale giudice di rinvio, dichiara estinto il processo ai sensi degli artt. 63 c. 1 e 2 e 45 D.Lvo 546/92, non essendo stata la causa riassunta dalle parti nei termini prescritti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 71
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 71
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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