Sentenza breve 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza breve 27/04/2026, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00952/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00586/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2026, proposto da
Comune di Pozzolo Formigaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emiliano Bottazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero della Difesa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliati ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Provincia di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Terzano, Alberto Vella e Desiree Fortuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Leonforte, Silvia Pellegrino e Antonio Fuiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Tortona, Comune di Bosco Marengo, Comune di Frugarolo, Regione Piemonte, Asl Alessandria – S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica, S.S. Ambiente e Salute, Rfi – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Snam Rete Gas S.p.A., Fibercop S.p.A., Eni S.Pa., Air Liquide Italia S.Pa., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia:
- della Determina Dirigenziale n. 94 a data 23 gennaio 2026, avente ad oggetto “Autorizzazione ex art. 12 d.lgs. 387/2003 e smi (ora art.9 d.lgs. 190/2024 e smi) alla realizzazione e all’esercizio di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (agrivoltaico) ubicato nei comuni di Tortona e Pozzolo Formigaro, potenza elettrica 60.002,04 kwp. proponente: LA srl”;
nonché, per quanto occorrer possa, quale atto endoprocedimentale presupposto al suddetto provvedimento,
- della nota della Provincia di Alessandria Prot. n. 33269, a data 18.06.2025 avente ad oggetto “Istanza di autorizzazione ex art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 e smi all’installazione e all’esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Esame pareri finali e chiusura lavori della Conferenza dei Servizi”, quale atto presupposto del
ed altresì, per quanto occorrer possa,
- per l’accertamento, della spettanza, al Comune di Pozzolo Formigaro, di opere compensative ex § 14.15 ed All 2, D.M. 10.09.2010 e D.G.R. 5-3314/2012 Regione Piemonte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LA S.r.l., del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. del Ministero della Difesa e della Provincia di Alessandria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. CA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di prescindere dall’eccezione di carenza di interesse e di legittimazione e dall’eccezione di irricevibilità, stante la manifesta infondatezza del ricorso.
Considerato quanto segue, relativamente ai motivi di gravame.
Il ricorrente, con la prima censura, lamenta che la Provincia ha omesso di esaminare, prima di adottare l’impugnata autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili a favore di LA s.r.l., le misure compensative proposte da quest’ultima, in violazione del D.M. 10.9.2010 e della deliberazione della giunta regionale n. 5- 3314/2012 nonché incorrendo nell’eccesso di potere per carenza dei presupposti, nel difetto di motivazione e di istruttoria e nella contraddittorietà.
La censura è infondata.
La sede istituzionale per la definizione delle misure compensative (eventuali: lettera d del punto 2 dell’allegato 2 al D.M. 10.9.2010) è costituita dalla conferenza di servizi (lettera f del punto 2 dell’allegato n. 2 al D.M. 10.9.2010).
Nel caso in esame le misure compensative non sono state assentite o proposte dal Comune in sede di conferenza di servizi; il ricorrente, nella articolata fase istruttoria che ha presieduto alla conclusione della conferenza dei servizi e, poi, al rilascio dell’autorizzazione unica, ha reiterato il proprio parere negativo ed ha respinto la proposta di indennizzo compensativo della società LA.
In particolare, da un lato l’esito della conferenza dei servizi è stato dichiarato definitivamente favorevole dalla Provincia con nota del 18.6.2025, dall’altro, prima di tale conferenza, il Comune di Pozzolo Formigaro si è limitato a esprimere parere negativo.
Solo con nota del 1.7.2025 (a conferenza dei servizi conclusa), il ricorrente ha comunicato alla Provincia “l’avvenuto inizio di confronti con la società LA…per la definizione di una convenzione da stipularsi inerente le opere compensative a favore di questo Comune”, per poi dare atto, con missiva del 30.7.2025, che era ancora “in corso un dialogo costruttivo” con LA al fine di definire possibili misure di compensazione ambientale “in applicazione di quanto previsto dall’allegato II del D.M. 10.9.2010, art. 1. comma 5, della legge n. 239/2004 e della condizione n. 7 del parere n. 381 in data 8.8.2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica” (documento n. 21 depositato in giudizio dalla Provincia).
Nelle conferenze di servizi connotanti il procedimento in questione (avviato il 15.11.2024, dopo giudizio positivo di compatibilità ambientale) il ricorrente non ha proposto la definizione delle misure compensative di proprio interesse.
La conclusione del procedimento, segnata dalla chiusura dei lavori della conferenza dei servizi (come da nota della Provincia datata 18.6.2025), ai sensi delle richiamate disposizioni del D.M. 10.9.2010 rappresenta il confine entro il quale avrebbero dovuto essere definite le misure compensative. Pertanto, laddove la nota provinciale invita i Comuni a fornire, prima dell’autorizzazione unica, copia della convenzione ex D.M. 10.9.2010, “qualora sottoscritta”, allude alla necessità che la convenzione si sia perfezionata prima della data della chiusura dei suddetti lavori o comunque prima della suddetta nota.
Diversamente opinando, sarebbe legittimato un indefinito protrarsi dei tempi di rilascio dell’autorizzazione unica, condizionato dalla indeterminata tempistica delle interlocuzioni tra i singoli enti locali e l’impresa, in elusione dei termini di conclusione del procedimento dettati dal legislatore e rispondenti all’interesse pubblico che presiede all’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.
L’impugnato provvedimento e, prima ancora, la nota provinciale di chiusura dei lavori della conferenza dei servizi, sono quindi coerenti con l’allegato n. 2, lett. f, del citato D.M., secondo cui “le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati…”.
Alla luce del richiamato D.M. e delle interlocuzioni del ricorrente fino al momento della conferenza di servizi finale, risulta immune da vizi il gravato provvedimento autorizzatorio.
La seconda censura, dedotta in via sussidiaria, si incentra sulla domanda di accertamento della spettanza delle misure compensative in forza di quanto statuito dall’art. 1, comma 4, lett. f, della legge n. 239/2004, del paragrafo 14.15 e dell’allegato 2 del D.M. 10.9.2010 e del paragrafo 13 della D.G.R. n. 3314/2012.
La doglianza è inammissibile.
L’azione di accertamento ha natura residuale e, pertanto, è proponibile allorquando manchino, nell’ordinamento processuale, altri strumenti di tutela.
Nel caso di specie trova ingresso, come strumento di tutela, l’azione di annullamento, che infatti è stata sorretta dal primo motivo di ricorso.
Va quindi accolta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata.
In conclusione, il ricorso va in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente a corrispondere la somma di euro 4.000 (quattromila) oltre accessori di legge, per metà alla Provincia e per la restante metà alla controinteressata LA, a titolo di spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA LL, Presidente, Estensore
Savio Picone, Consigliere
Marco Costa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CA LL |
IL SEGRETARIO