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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1038/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LI AN NC EUG, Presidente
BUCARELLI ENZO, EL
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 3347/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 385-94 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 385-94 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 385-94 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione la società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato proponeva opposizione, innanzi il Tribunale di
Reggio Calabria, avverso il provvedimento di iscrizione ipotecaria 385/94 (1760 R.G., 239 R.P.), presentazione n°52 del 01/02/2011 iscritto dall'Agenzia Entrate Riscossione, e mai notificato al ricorrente, sull' immobile sito in Reggio Calabria (RC) ed individuato catastalmente al foglio 106, part. Indirizzo_1, sub.46 cat. A/2, Indirizzo_2.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n°491/2025 depositata in data 24.03.2025 ( procedimento n.
1734/2021 R.G.) dichiarava “il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, competente per territorio, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge, per il provvedimento di iscrizione ipotecaria fondato sulle cartelle esattoriali 09420010075840515000,
09420020011478733000, 09420020037272077000, 094200400174733757000, 09420040032360835000,
09420050018192264000, 09420060017870484000, 09420070021744022000, 09420080017087937000,
09420080024612445000, 09420090009448572000”
Il sig. Ricorrente_1, avendo interesse alla prosecuzione del giudizio, riassumeva la causa innanzi l'adita Corte di Giustizia tributaria.
Eccepiva la violazione art. 77, comma 2 bis, d.p.r. 602/73, la violazione art. 6 statuto contribuente, l'assenza dei titoli, maturata prescrizione ed avvenuta decadenza dell'azionata pretesa impositiva, violazione del diritto di difesa.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione, sostenendo la regolarità del proprio operato e depositando documentazione e insistendo nella regolarità del proprio operato. In particolare, produceva documentazione attestante la notifica delle cartelle prodromiche, nonché di successivi atti interruttivi di prescrizione e decadenza.
Nel dettaglio affermava e documentava che:
- la cartella n. 09420010075840515000 (TARSU) è stata notificata il 30.7.2002 a mezzo racc. A.R. ai sensi dell'art. 26 del Dpr n.602773 (doc. 1)
- la cartella n. 09420020011478733000 (TARSU) è stata notificata il 3.7.2002 a mezzo racc. A.R. ai sensi dell'art. 26 del Dpr n.602773 (doc.2 )
- la cartella n. 09420020037272077000 (TARSU) è stata notificata il 6.11.2002 a mezzo racc. A.R. ai sensi dell'art. 26 del Dpr n.602773 (doc.3 )
- la cartella n. 09420040017473757000 (TARSU) è stata notificata il 10.7.2004 a mezzo racc. A.R. ai sensi dell'art. 26 del Dpr n.602773 (doc. 4)
- la cartella n. 09420040032360835000 (IRPEF) è stata notificata il 16.7.2005
- la cartella n. 09420050018192264000 (IRPEF) è stata notificata il 12.11.2005
- la cartella n. 09420060017870484000 (IRPEF) è stata notificata l'11.1.2007 a mezzo racc. A.R. ai sensi dell'art. 26 del Dpr n.602773 (doc.5 )
- la cartella n. 09420070021744022000 (IRPEF) è stata notificata il 16.12.2010 a mezzo racc. A.R. ai sensi dell'art. 26 del Dpr n.602773 (doc.6 )
- la cartella n. 09420080017087937000 (IRPEF) è stata notificata il 19.12.2009 a mezzo racc. A.R. ai sensi dell'art. 26 del Dpr n.602773 (doc.7 )
- la cartella n. 09420080024612445000 (IRPEF) è stata notificata il 14.2.2009 a mezzo racc. A.R. ai sensi dell'art. 26 del Dpr n.602773 (doc. 8)
- la cartella n. 09420090009448572000 (Tassa auto) è stata notificata il 18.4.2009 a mezzo racc. A.
R. ai sensi dell'art. 26 del Dpr n.602773 (doc.9 )
Successivamente, l'agente della riscossione ha notificato:
l'intimazione n. 09420159019441108000 in data 2.12.2015 (doc.10)
l'intimazione n. 09420169007566708000 in data 15.1.2017 (doc.11)
l'intimazione n. 09420199005543592000 in data 20.6.2019 (doc.12)
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
L'Agenzia Entrate Riscossione non aveva fornito prova della notifica dell'avviso ex art. 77, comma 2 bis, d.
p.r. 602/73 ai sensi del quale “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1".
Nel caso de quo il Concessionario aveva iscritto l'ipoteca sull'immobile sopra indicato senza notificare alcun avviso all'odierno opponente e dunque sosteneva che fosse palese, pertanto, la nullità dell'iscrizione per violazione delle norme procedimentali indicate per come confermato dalla Cassazione a Sezioni Unite che ha affermato che “L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.” ( Cassazione civile , SS.UU., sentenza 18.09.2014 n°
19667 ).
Ed ancora “Nel merito, la contestazione è fondata, atteso che: in termini generali, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endo-procedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità” (cfr. la sopra citata Cass. Sez.
Un. 18 settembre 2014, n. 19667);Infatti “nel caso di specie, l'Agente della Riscossione non ha dimostrato di aver proceduto alla comunicazione preventiva richiesta in tal senso. In applicazione del principio di diritto sopra richiamato si impone conseguentemente la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione eseguita in parte qua, stante la violazione del contraddittorio endo-procedimentale prescritto.” ( Tribunale di Reggio Calabria, Dott. Nominativo_2, Sentenza n. 406/2022 pubbl. il 04/04/2022).
Aggiungeva anche che l'Agenzia Entrate Riscossione aveva depositato una serie di cartelle esattoriali non attinenti con il presente giudizio in quanto non vi è prova della riferibilità alle iscrizioni ipotecarie impugnate e che non erano state prodotte le notifiche dei provvedimenti di iscrizione ipotecaria ma nemmeno i provvedimenti stessi!
Replicava l'Agente della riscossione che l'iscrizione ipotecaria (1760 R.G., 239 R.P.) opposta da controparte era stata preceduta dalla comunicazione datata 2.5.2011 e notificata il 24.5.2011 a mezzo racc A.R. (con esito: compiuta giacenza per mancato ritiro presso l'ufficio postale – cfr. comunicazione prodotta).
Aggiungeva che detta comunicazione non era stata impugnata, con la conseguenza che il ricorrente è decaduto sia dal potere di contestare l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte e l'eventuale prescrizione maturata anteriormente, sia l'omessa notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, la cui obbligatorietà non era prevista all'epoca dei fatti, né sancita dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto alla prescrizione delle pretese creditorie, aggiungeva che la relativa eccezione fosse inammissibile attesa la notifica di diverse intimazioni di pagamento successive all'scrizione ipotecaria che non sono state impugnante né per negare la notifica delle presupposte cartelle, né la prescrizione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In particolare, parte resistente, ha prodotto la comunicazione di iscrizione ipotecaria, ma non la documentazione completa che ne possa attestare la effettiva regolare notifica (in presenza della quale il ricorso avverso l'ispezione ipotecaria sarebbe stato inammissibile).
In particolare dalla documentazione prodotta si evince solo che la comunicazione sia stata inviata in Indirizzo_2 di Reggio Calabria e che il destinatario sia stato avvisato in data 26.5.2011.
AdER non ha però documentato in modo chiaro l'invio della raccomandata informativa CAD e il deposito con mancato ritiro della comunicazione.
In assenza di ciò non può affermarsi che il ricorrente fosse informato della iscrizione ipotecaria e dovesse, dunque, nel 2011, impugnarla, lamentandosi – come fatto in questa sede – del mancato invio della necessaria comunicazione preventiva che era certamente dovuta (diversamente da come sostenuto da AdER).
Sul punto va rilevato che l'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, al momento dell'iscrizione ipotecaria (1.02.2011) era privo del comma 2 bis (introdotto dal d.l. n. 80 del 2011, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n.
106), norma secondo cui l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.
Tuttavia, l'orientamento richiamato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione - pure espresso dalla sentenza n. 15746/2012 della Corte di Cassazione - è ormai superato dall'ordinanza n. 30534/2019 con cui i giudici di legittimità hanno affermato che “l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2-bis, introdotto con il d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stesso dell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, avendo quest'ultima disposizione valenza meramente interpretativa, perché espressione del più generale principio dell'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale immanente nell'ordinamento tributario, fermo restando che, in quanto avente natura reale, l'ipoteca conserva la propria efficacia finché non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice” (cfr. anche Sezioni Unite n. 19667/2014)
L'omessa prova certa della ricezione della comunicazione di iscrizione ipotecaria consente al ricorrente, in questa sede, di eccepire l'omesso invio della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che, non essendo stata documentata da AdER, impone l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della iscrizione ipotecaria effettuata.
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate e il fatto che comunque un “principio di prova” in relazione all'invio della comunicazione di iscrizione ipotecaria vi sia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LI AN NC EUG, Presidente
BUCARELLI ENZO, EL
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 3347/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 385-94 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 385-94 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 385-94 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione la società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato proponeva opposizione, innanzi il Tribunale di
Reggio Calabria, avverso il provvedimento di iscrizione ipotecaria 385/94 (1760 R.G., 239 R.P.), presentazione n°52 del 01/02/2011 iscritto dall'Agenzia Entrate Riscossione, e mai notificato al ricorrente, sull' immobile sito in Reggio Calabria (RC) ed individuato catastalmente al foglio 106, part. Indirizzo_1, sub.46 cat. A/2, Indirizzo_2.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n°491/2025 depositata in data 24.03.2025 ( procedimento n.
1734/2021 R.G.) dichiarava “il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, competente per territorio, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge, per il provvedimento di iscrizione ipotecaria fondato sulle cartelle esattoriali 09420010075840515000,
09420020011478733000, 09420020037272077000, 094200400174733757000, 09420040032360835000,
09420050018192264000, 09420060017870484000, 09420070021744022000, 09420080017087937000,
09420080024612445000, 09420090009448572000”
Il sig. Ricorrente_1, avendo interesse alla prosecuzione del giudizio, riassumeva la causa innanzi l'adita Corte di Giustizia tributaria.
Eccepiva la violazione art. 77, comma 2 bis, d.p.r. 602/73, la violazione art. 6 statuto contribuente, l'assenza dei titoli, maturata prescrizione ed avvenuta decadenza dell'azionata pretesa impositiva, violazione del diritto di difesa.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione, sostenendo la regolarità del proprio operato e depositando documentazione e insistendo nella regolarità del proprio operato. In particolare, produceva documentazione attestante la notifica delle cartelle prodromiche, nonché di successivi atti interruttivi di prescrizione e decadenza.
Nel dettaglio affermava e documentava che:
- la cartella n. 09420010075840515000 (TARSU) è stata notificata il 30.7.2002 a mezzo racc. A.R. ai sensi dell'art. 26 del Dpr n.602773 (doc. 1)
- la cartella n. 09420020011478733000 (TARSU) è stata notificata il 3.7.2002 a mezzo racc. A.R. ai sensi dell'art. 26 del Dpr n.602773 (doc.2 )
- la cartella n. 09420020037272077000 (TARSU) è stata notificata il 6.11.2002 a mezzo racc. A.R. ai sensi dell'art. 26 del Dpr n.602773 (doc.3 )
- la cartella n. 09420040017473757000 (TARSU) è stata notificata il 10.7.2004 a mezzo racc. A.R. ai sensi dell'art. 26 del Dpr n.602773 (doc. 4)
- la cartella n. 09420040032360835000 (IRPEF) è stata notificata il 16.7.2005
- la cartella n. 09420050018192264000 (IRPEF) è stata notificata il 12.11.2005
- la cartella n. 09420060017870484000 (IRPEF) è stata notificata l'11.1.2007 a mezzo racc. A.R. ai sensi dell'art. 26 del Dpr n.602773 (doc.5 )
- la cartella n. 09420070021744022000 (IRPEF) è stata notificata il 16.12.2010 a mezzo racc. A.R. ai sensi dell'art. 26 del Dpr n.602773 (doc.6 )
- la cartella n. 09420080017087937000 (IRPEF) è stata notificata il 19.12.2009 a mezzo racc. A.R. ai sensi dell'art. 26 del Dpr n.602773 (doc.7 )
- la cartella n. 09420080024612445000 (IRPEF) è stata notificata il 14.2.2009 a mezzo racc. A.R. ai sensi dell'art. 26 del Dpr n.602773 (doc. 8)
- la cartella n. 09420090009448572000 (Tassa auto) è stata notificata il 18.4.2009 a mezzo racc. A.
R. ai sensi dell'art. 26 del Dpr n.602773 (doc.9 )
Successivamente, l'agente della riscossione ha notificato:
l'intimazione n. 09420159019441108000 in data 2.12.2015 (doc.10)
l'intimazione n. 09420169007566708000 in data 15.1.2017 (doc.11)
l'intimazione n. 09420199005543592000 in data 20.6.2019 (doc.12)
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
L'Agenzia Entrate Riscossione non aveva fornito prova della notifica dell'avviso ex art. 77, comma 2 bis, d.
p.r. 602/73 ai sensi del quale “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1".
Nel caso de quo il Concessionario aveva iscritto l'ipoteca sull'immobile sopra indicato senza notificare alcun avviso all'odierno opponente e dunque sosteneva che fosse palese, pertanto, la nullità dell'iscrizione per violazione delle norme procedimentali indicate per come confermato dalla Cassazione a Sezioni Unite che ha affermato che “L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.” ( Cassazione civile , SS.UU., sentenza 18.09.2014 n°
19667 ).
Ed ancora “Nel merito, la contestazione è fondata, atteso che: in termini generali, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endo-procedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità” (cfr. la sopra citata Cass. Sez.
Un. 18 settembre 2014, n. 19667);Infatti “nel caso di specie, l'Agente della Riscossione non ha dimostrato di aver proceduto alla comunicazione preventiva richiesta in tal senso. In applicazione del principio di diritto sopra richiamato si impone conseguentemente la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione eseguita in parte qua, stante la violazione del contraddittorio endo-procedimentale prescritto.” ( Tribunale di Reggio Calabria, Dott. Nominativo_2, Sentenza n. 406/2022 pubbl. il 04/04/2022).
Aggiungeva anche che l'Agenzia Entrate Riscossione aveva depositato una serie di cartelle esattoriali non attinenti con il presente giudizio in quanto non vi è prova della riferibilità alle iscrizioni ipotecarie impugnate e che non erano state prodotte le notifiche dei provvedimenti di iscrizione ipotecaria ma nemmeno i provvedimenti stessi!
Replicava l'Agente della riscossione che l'iscrizione ipotecaria (1760 R.G., 239 R.P.) opposta da controparte era stata preceduta dalla comunicazione datata 2.5.2011 e notificata il 24.5.2011 a mezzo racc A.R. (con esito: compiuta giacenza per mancato ritiro presso l'ufficio postale – cfr. comunicazione prodotta).
Aggiungeva che detta comunicazione non era stata impugnata, con la conseguenza che il ricorrente è decaduto sia dal potere di contestare l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte e l'eventuale prescrizione maturata anteriormente, sia l'omessa notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, la cui obbligatorietà non era prevista all'epoca dei fatti, né sancita dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto alla prescrizione delle pretese creditorie, aggiungeva che la relativa eccezione fosse inammissibile attesa la notifica di diverse intimazioni di pagamento successive all'scrizione ipotecaria che non sono state impugnante né per negare la notifica delle presupposte cartelle, né la prescrizione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In particolare, parte resistente, ha prodotto la comunicazione di iscrizione ipotecaria, ma non la documentazione completa che ne possa attestare la effettiva regolare notifica (in presenza della quale il ricorso avverso l'ispezione ipotecaria sarebbe stato inammissibile).
In particolare dalla documentazione prodotta si evince solo che la comunicazione sia stata inviata in Indirizzo_2 di Reggio Calabria e che il destinatario sia stato avvisato in data 26.5.2011.
AdER non ha però documentato in modo chiaro l'invio della raccomandata informativa CAD e il deposito con mancato ritiro della comunicazione.
In assenza di ciò non può affermarsi che il ricorrente fosse informato della iscrizione ipotecaria e dovesse, dunque, nel 2011, impugnarla, lamentandosi – come fatto in questa sede – del mancato invio della necessaria comunicazione preventiva che era certamente dovuta (diversamente da come sostenuto da AdER).
Sul punto va rilevato che l'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, al momento dell'iscrizione ipotecaria (1.02.2011) era privo del comma 2 bis (introdotto dal d.l. n. 80 del 2011, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n.
106), norma secondo cui l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.
Tuttavia, l'orientamento richiamato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione - pure espresso dalla sentenza n. 15746/2012 della Corte di Cassazione - è ormai superato dall'ordinanza n. 30534/2019 con cui i giudici di legittimità hanno affermato che “l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2-bis, introdotto con il d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stesso dell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, avendo quest'ultima disposizione valenza meramente interpretativa, perché espressione del più generale principio dell'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale immanente nell'ordinamento tributario, fermo restando che, in quanto avente natura reale, l'ipoteca conserva la propria efficacia finché non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice” (cfr. anche Sezioni Unite n. 19667/2014)
L'omessa prova certa della ricezione della comunicazione di iscrizione ipotecaria consente al ricorrente, in questa sede, di eccepire l'omesso invio della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che, non essendo stata documentata da AdER, impone l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della iscrizione ipotecaria effettuata.
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate e il fatto che comunque un “principio di prova” in relazione all'invio della comunicazione di iscrizione ipotecaria vi sia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.