Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 1038
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità iscrizione ipotecaria per omessa comunicazione preventiva

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non abbia fornito prova certa della ricezione della comunicazione di iscrizione ipotecaria, nonostante la normativa prevedesse tale comunicazione. La giurisprudenza consolidata, anche anteriore all'introduzione del comma 2-bis dell'art. 77 del d.P.R. 602/73, imponeva tale comunicazione a pena di nullità dell'iscrizione ipotecaria.

  • Accolto
    Eccezione di prescrizione e decadenza

    La Corte ha ritenuto che, in assenza di prova certa della notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, il contribuente fosse legittimato a sollevare in questa sede le eccezioni relative all'omessa comunicazione preventiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 1038
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1038
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo