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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1047/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3533/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239029002741000 SANE MINI 2010 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130045275105000 SA MI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 19 luglio 2024, impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe limitatamente alla cartella esattoriale n.29620130045275105000, pari ad € 4.745,99, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di omesso versamento di sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto di Palermo per avere emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, opponendosi all'accoglimento del ricorso, in ordine al quale eccepiva il difetto di giurisdizione di questo Giudice. Indi, all'esito dell'odierna udienza, è stato deliberato come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la pretesa sanzionatoria oggetto dell'impugnata intimazione non ha natura di tributo, ricadendo nella cognizione dell'A.G.O. Deve essere, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice monocratico, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla parte resistente costituita. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate, come da dispositivo, a favore della resistente Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara il proprio difetto di giurisdizione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 400,00, oltre a spese generali, IVA e CPA, a favore della resistente. Palermo, 24 febbraio 2026.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3533/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239029002741000 SANE MINI 2010 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130045275105000 SA MI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 19 luglio 2024, impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe limitatamente alla cartella esattoriale n.29620130045275105000, pari ad € 4.745,99, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di omesso versamento di sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto di Palermo per avere emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, opponendosi all'accoglimento del ricorso, in ordine al quale eccepiva il difetto di giurisdizione di questo Giudice. Indi, all'esito dell'odierna udienza, è stato deliberato come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la pretesa sanzionatoria oggetto dell'impugnata intimazione non ha natura di tributo, ricadendo nella cognizione dell'A.G.O. Deve essere, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice monocratico, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla parte resistente costituita. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate, come da dispositivo, a favore della resistente Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara il proprio difetto di giurisdizione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 400,00, oltre a spese generali, IVA e CPA, a favore della resistente. Palermo, 24 febbraio 2026.