Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01561/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09512/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9512 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Tarantini, Nicola Di Pinto e Antonio Di Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la declaratoria della illegittimità
del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione in ordine all'istanza del 4 marzo 2025 a mezzo della quale il ricorrente chiedeva al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria la “[…] REVOCA della sospensione cautelare facoltativa dal servizio disposta con decreto n. -OMISSIS-del 07/04/2022 a carico di -OMISSIS- e allo stesso comunicato in data 08/04/2022 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nelle more che venga definito il procedimento penale n. -OMISSIS-/2021 GN TR. IN (tutt'ora in fase di indagine) e che ha originato la misura di che trattasi, e di sostituzione con altra misura quale ad esempio l'impiego presso altra sezione e/o sede; […] ” nonché la “[…] RIAMMISSIONE IN SERVIZIO dell'Agente scelto -OMISSIS- con affidamento a qualsivoglia altro e differente incarico ed anche, ove ritenuto pertinente, con assegnazione ad altra sezione della medesima casa circondariale di IN o, ad altra sede; […] ”;
nonché per la declaratoria
dell'obbligo per la P.A. di concludere, senza alcun indugio ed in ogni caso entro e non oltre il termine di legge, il procedimento de quo con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, con eventuale nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione resistente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ES AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con memoria depositata in data 7 gennaio 2026, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso;
Ritenuto, conseguentemente, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse di parte ricorrente alla coltivazione del medesimo;
Ritenuto, infine, di compensare tra le parti le spese di lite anche in ragione della definizione del presente gravame con pronuncia in rito;
P.Q.M.
Il TRunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle relative generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC SA, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
ES AI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES AI | CC SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.