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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR GI, Presidente
DI AN, RE
FEGGI ALESSANDRO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 176/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Ministero Del Tesoro - Dag Ufficio Ix Dip. Amm. Gen. Pers.e Serv. - Via Xx Settembre N.97
00187 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Via Mons. Maverna N.8/10 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Ferrara - Via Mons. Maverna N. 4 44122 Ferrara FE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 03984202500002368001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- PIGNORAMENTO n. 03984202500002368001 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- PIGNORAMENTO n. 03984202500002368001 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 ottobre 2025, il sig. Ricorrente_1 ha proposto opposizione a pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 n. 03984202500002368001, notificato in data
30.06.2025, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione.
Il ricorrente ha premesso di essere creditore di somme dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a causa dell'ingiusta detenzione patita e riconosciutagli con ordinanza della Corte d'Appello di Bologna n.
2/2025 RID. Ha riferito di aver appreso, al momento della richiesta di liquidazione in suo favore di dette somme, che il credito era stato sottoposto a pignoramento presso terzi dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Ferrara, n. 03984202500002368001, notificatogli in data 30.06.2025 all' Indirizzo_5 invece che all'indirizzo dove risulterebbe aver trasferito il proprio domicilio.
Il ricorrente ha dedotto che in data 9.11.2009 aveva lasciato il territorio nazionale per trasferirsi in
Marocco dove permaneva sino al 18.07.2024, ciò a seguito di un provvedimento di espulsione dallo stato italiano. Ha precisato che il trasferimento era stato anche oggetto di una comunicazione dell'assenza sul territorio nazionale da parte della Questura al Comune di GI RE (FE) e che, inoltre, in data
2.11.2011, il predetto comune provvedeva alla cancellazione anagrafica del sig. Ricorrente_1 per irreperibilità. Rientrato in Italia in data 18.07.2024, attraverso la dichiarazione di ospitalità, provvedeva a comunicare alla Questura quale domicilio eletto l'indirizzo di Indirizzo_3 – 44124 in Ferrara, in attesa di potervi stabilire la propria residenza anagrafica a seguito dell'ottenimento del permesso di soggiorno.
Il ricorrente ha eccepito la nullità delle notifiche dell'avviso di accertamento, nonché dell'intimazione e del pignoramento presso terzi, per carenza del requisito della irreperibilità; la conseguente prescrizione del credito tributario;
l'impignorabilità del credito vantato per l'ingiusta detenzione riconosciutagli dalla Corte
d'Appello di Bologna.
In particolare, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
Nullità del pignoramento per impignorabilità delle somme dovute dal Terzo Ministero dell'Economia e delle Finanze al Debitore sig. Ricorrente_1 a titolo di indennizzo per ingiusta detenzione, sostenendo che l'indennità per l'ingiusta detenzione ha una funzione esclusivamente riparatoria di un danno alla persona, di un pregiudizio esistenziale, non essendo invece finalizzato all'arricchimento o alla reintegrazione di un danno economico, con la conseguenza che la somma eventualmente riconosciuta non può essere equiparata a una qualsiasi entrata patrimoniale o a crediti commerciali pignorabili dal Fisco.
Nullità del pignoramento presso terzi per mancata e/o irregolare notifica dell'intimazione di pagamento, deducendo che il sig. Ricorrente_1 ha fatto rientro in Italia il 18.07.2024 e, al suo arrivo, ha fissato il proprio domicilio ai fini di legge in Ferrara, frz. Monestirolo alla Indirizzo_3, pertanto non ha mai avuto conoscenza dell'intimazione di pagamento n. 0392024004600125. Nullità e/o inesistenza della notifica dell'Avviso di Accertamento THD01P101818/2014 asseritamente notificato in data 15.11.2014 per violazione dell'art 142 c.p.c. e dall'art. 60, comma 4 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sostenendo che la notifica degli atti della riscossione successivi all'espulsione e alla cancellazione anagrafica avrebbe dovuto essere eseguita con la procedura di notifica all'estero prevista dall'art. 142 cpc e dall'art. 60, comma 4 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Decadenza dell'ente impositore dall'accertamento, in quanto non ha notificato correttamente l'accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo della presentazione della dichiarazione ai sensi della legge 147/2013.
Prescrizione dei crediti tributari contenuti nell'avviso di accertamento THD01P101818/2014, IRPEF, nonché le sanzioni ed interessi, essendo decorsi 15 anni dalla data della omessa dichiarazione anno
2009 alla data del pignoramento 11.08.2025.
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione e la dichiarazione di nullità del pignoramento, la dichiarazione di nullità dell'iter notificatorio di tutti gli atti presupposti al pignoramento e la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere accertativo relativamente all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi anno 2009, con conseguente condanna alla restituzione delle somme pignorate ed incassate. In subordine, ha domandato l'accertamento della prescrizione delle pretese contenute nell'avviso di accertamento e la condanna al risarcimento del danno per tutte le parti convenute, in solido o chi di ragione, per aver sottratto indebitamente al ricorrente somme dovutegli per il riconoscimento della ingiusta detenzione.
Si sono costituite in giudizio tutte le parti convenute.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ferrara ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione, sostenendo che attraverso infondate eccezioni di invalidità della notifica dell'atto presupposto, il ricorrente tenta di far valere vizi del pignoramento che ricadono nella giurisdizione del
Giudice Ordinario. Nel merito, ha contestato l'eccezione di invalidità della notifica dell'avviso di accertamento, evidenziando che l'indirizzo di GI RE presso cui venivano destinate le notifiche degli atti al contribuente costituiva l'unico indirizzo del sig. Ricorrente_1 presente in Anagrafe Tributaria e che tale indirizzo costituisce tutt'oggi la residenza del sig. Ricorrente_1 rilevabile in Anagrafe Tributaria, dove se ne evidenzia la continuità ininterrotta dal 23.11.2007 all'attualità. Ha sostenuto che il sig. Ricorrente_1 non ha mai comunicato alcuna variazione di residenza che determinasse il "subentro" di un nuovo indirizzo cui destinare le notifiche.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 D.Lgs 546/1992 stante la natura della controversia afferente gli atti della procedura esecutiva esattoriale relativamente all'asserita illegittimità del pignoramento su un credito escluso dall'ambito di operatività della procedura ex articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973. Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione processuale passiva nel merito dell'eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento esecutivo. Nel merito, ha contestato le eccezioni di prescrizione e ha sostenuto la pignorabilità delle indennità per ingiusta detenzione, evidenziando che le stesse non hanno carattere risarcitorio e che dalla circolare del MEF n. 22 del 29 luglio 2008 emerge che le somme in questione sono assolutamente pignorabili perché non rientranti tra quelle escluse dalla predetta circolare.
Ha documentato che lo stesso ricorrente ha fatto opposizione anche avverso il giudice ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve esaminarsi la questione di giurisdizione sollevata dalle parti convenute.
Il ricorso ha ad oggetto l'opposizione a pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, con cui il ricorrente deduce: a) l'impignorabilità delle somme dovute dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze a titolo di indennizzo per ingiusta detenzione;
b) la nullità della notifica dell'avviso di accertamento THD01P101818/2014 e dell'intimazione di pagamento;
c) la conseguente decadenza e prescrizione del credito tributario.
Occorre preliminarmente stabilire quale sia il giudice munito di giurisdizione per decidere sulle diverse eccezioni proposte dal ricorrente.
In materia di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario nelle controversie relative alla riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che stabilisce che "Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica".
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, le controversie introdotte avverso atti di esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento, quali il pignoramento presso terzi eseguito ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che espressamente esclude dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria
(Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 21690 del 27 ottobre 2016).
Tale conclusione si impone indipendentemente dalla natura del credito per cui si procede e dalla circostanza che la pretesa esecutata concerna tributi o entrate che, in astratto, rientrerebbero nella giurisdizione tributaria, essendo determinante ai fini del riparto di giurisdizione il fatto che la controversia sia diretta contro un atto di esecuzione già compiuto. Il principio opera prescindendo dalla qualificazione giuridica dell'azione esperita dal debitore esecutato, sia essa configurabile come opposizione all'esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, azione di accertamento negativo con ripetizione di indebito, ovvero azione di accertamento dell'invalidità dell'esecuzione.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e tributario in materia di esecuzione forzata tributaria, la linea di confine è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, sicché la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, mentre rimane devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento e sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata" (Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 9939 del 13 aprile 2023).
Nel caso di specie, occorre distinguere tra le diverse eccezioni proposte dal ricorrente:
Quanto all'eccezione di impignorabilità delle somme dovute a titolo di indennizzo per ingiusta detenzione, tale questione attiene alla pignorabilità dei beni e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, seconda parte, del d.lgs. n. 546/1992. Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, risulta documentato che lo stesso ricorrente ha proposto opposizione anche davanti al giudice ordinario (Tribunale di Ferrara), confermando che tale questione non rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
Quanto ai vizi di notifica del pignoramento, anch'essi attengono alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto invece alle eccezioni relative alla notifica degli atti presupposti (avviso di accertamento e intimazione di pagamento), sussiste la giurisdizione del giudice tributario, in quanto tali eccezioni riguardano fatti incidenti sulla pretesa tributaria verificatisi fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di asserita notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici.
Pertanto, questo Collegio ha giurisdizione limitatamente alle eccezioni relative alla notifica dell'avviso di accertamento THD01P101818/2014 e dell'intimazione di pagamento, mentre difetta di giurisdizione per le eccezioni relative all'impignorabilità delle somme pignorate e ai vizi di notifica del pignoramento, per le quali è competente il giudice ordinario.
Ciò premesso, quanto alle eccezioni di competenza del giudice tributario, il ricorso risulta infondato.
Il ricorrente eccepisce la nullità della notifica dell'avviso di accertamento THD01P101818/2014, sostenendo che, essendo stato espulso dal territorio nazionale in data 9.11.2009 e avendo il Comune di
GI RE provveduto alla cancellazione anagrafica per irreperibilità in data 2.11.2011, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita con le procedure previste per la notifica all'estero.
Tale eccezione risulta infondata. Come correttamente evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, l'indirizzo di Indirizzo_4, GI RE (FE) costituiva e costituisce tuttora l'unico indirizzo del sig. Ricorrente_1 presente in Anagrafe Tributaria, con continuità ininterrotta dal 23.11.2007. Come risulta dalla documentazione prodotta, il sig. Ricorrente_1 non ha mai comunicato alcuna variazione di residenza che determinasse il subentro di un nuovo indirizzo cui destinare le notifiche.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica eseguita presso la residenza risultante dai registri anagrafici è valida, essendo onere del contribuente comunicare all'amministrazione finanziaria l'eventuale variazione del proprio domicilio (Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 25168 del 14 settembre 2025).
Come precisato dalla Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 3616 del 12 febbraio 2025, "le risultanze anagrafiche rivestono mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento".
Nel caso specifico, assume particolare rilevanza il principio affermato dalla Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 24745 del 8 settembre 2025, secondo cui "l'attestazione del pubblico ufficiale contenuta nella relata di notifica circa l'avvenuto accertamento in loco dell'irreperibilità assoluta del destinatario costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. Tale prova non può essere inficiata da certificati anagrafici o elettorali che attestino la persistente residenza formale del destinatario presso l'indirizzo indicato, in quanto le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e risultano di fatto smentite dagli accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale notificatore".
La Suprema Corte ha inoltre stabilito che la notifica per compiuta giacenza si perfeziona validamente quando l'ufficiale postale attesti l'assenza temporanea del destinatario e non la sua inesistenza presso l'indirizzo. Come chiarito dalla Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 18618 del 8 luglio 2024, "La compiuta giacenza di un precedente atto notificato allo stesso indirizzo non conferma l'irreperibilità assoluta del destinatario, ma al contrario ne attesta la reperibilità, atteso che tale forma di notifica si perfeziona sul presupposto della attualità ed effettività della residenza anagrafica".
Nel caso in esame, l'ufficiale postale ha dato conto della "temporanea assenza" del destinatario e non della sua inesistenza, circostanza che conferma l'attualità della residenza presso l'indirizzo di Coronella. Il fatto che il contribuente sia stato espulso e cancellato dall'anagrafe comunale per irreperibilità non rileva ai fini della validità della notifica, poiché egli non ha mai comunicato all'Amministrazione finanziaria la variazione del proprio domicilio fiscale, che pertanto rimane quello risultante dall'Anagrafe Tributaria.
La giurisprudenza ha infatti precisato che ai fini della validità della notifica eseguita al vecchio domicilio fiscale del contribuente che abbia variato la propria residenza anagrafica, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 60, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 si riferisce all'inizio dell'iter procedimentale notificatorio e non al suo perfezionamento (Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 19238 del 12 luglio
2024).
Pertanto, la notifica dell'intimazione di pagamento deve ritenersi validamente perfezionata per compiuta giacenza presso l'indirizzo risultante dall'Anagrafe Tributaria, non avendo il contribuente assolto l'onere di comunicare all'Amministrazione finanziaria la variazione del proprio domicilio fiscale.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le risultanze anagrafiche relative alla residenza del contribuente rivestono un valore meramente presuntivo e possono essere superate dalla prova contraria dell'effettiva residenza in luogo diverso, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, ivi comprese le presunzioni (Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 3219 del 5 febbraio 2024). Nel caso di specie, nessuna documentazione dimostra che il sig. Ricorrente_1 abbia mai comunicato all'Amministrazione finanziaria la variazione di residenza o l'elezione di domicilio in altro luogo.
La notifica dell'avviso di accertamento risulta pertanto regolarmente eseguita all'indirizzo risultante dall'Anagrafe Tributaria, con immissione in cassetta nominativa e perfezionamento per compiuta giacenza, come attestato dall'avviso di ricevimento che fa fede fino a querela di falso.
Conseguentemente, risultano infondate anche le eccezioni di decadenza e prescrizione, essendo l'avviso di accertamento validamente notificato e non essendo decorsi i termini di prescrizione decennale applicabili ai crediti erariali.
La prescrizione del credito erariale è stata inoltre validamente interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03920199001002936000 in data 31 ottobre 2019, come documentato dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione.
Per quanto riguarda l'istanza di sospensione, la stessa risulta inammissibile per carenza dell'oggetto, essendosi la procedura esecutiva già conclusa con il pagamento delle somme da parte del terzo pignorato, come evidenziato dalle parti convenute.
Dichiarata la carenza di giurisdizione per parte delle pretese e rigettato per il resto il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle eccezioni di impignorabilità delle somme pignorate e ai vizi di notifica del pignoramento, per le quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;
nel merito,respinge il ricorso per quanto di competenza. Condanna il ricorrente al pagamento delle sprse di causa nei confronti Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate che liquida per ciascuna delle parti in euro 1.500,00 oltre spese forefettarie al 15% ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR GI, Presidente
DI AN, RE
FEGGI ALESSANDRO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 176/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Ministero Del Tesoro - Dag Ufficio Ix Dip. Amm. Gen. Pers.e Serv. - Via Xx Settembre N.97
00187 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Via Mons. Maverna N.8/10 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Ferrara - Via Mons. Maverna N. 4 44122 Ferrara FE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 03984202500002368001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- PIGNORAMENTO n. 03984202500002368001 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- PIGNORAMENTO n. 03984202500002368001 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 ottobre 2025, il sig. Ricorrente_1 ha proposto opposizione a pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 n. 03984202500002368001, notificato in data
30.06.2025, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione.
Il ricorrente ha premesso di essere creditore di somme dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a causa dell'ingiusta detenzione patita e riconosciutagli con ordinanza della Corte d'Appello di Bologna n.
2/2025 RID. Ha riferito di aver appreso, al momento della richiesta di liquidazione in suo favore di dette somme, che il credito era stato sottoposto a pignoramento presso terzi dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Ferrara, n. 03984202500002368001, notificatogli in data 30.06.2025 all' Indirizzo_5 invece che all'indirizzo dove risulterebbe aver trasferito il proprio domicilio.
Il ricorrente ha dedotto che in data 9.11.2009 aveva lasciato il territorio nazionale per trasferirsi in
Marocco dove permaneva sino al 18.07.2024, ciò a seguito di un provvedimento di espulsione dallo stato italiano. Ha precisato che il trasferimento era stato anche oggetto di una comunicazione dell'assenza sul territorio nazionale da parte della Questura al Comune di GI RE (FE) e che, inoltre, in data
2.11.2011, il predetto comune provvedeva alla cancellazione anagrafica del sig. Ricorrente_1 per irreperibilità. Rientrato in Italia in data 18.07.2024, attraverso la dichiarazione di ospitalità, provvedeva a comunicare alla Questura quale domicilio eletto l'indirizzo di Indirizzo_3 – 44124 in Ferrara, in attesa di potervi stabilire la propria residenza anagrafica a seguito dell'ottenimento del permesso di soggiorno.
Il ricorrente ha eccepito la nullità delle notifiche dell'avviso di accertamento, nonché dell'intimazione e del pignoramento presso terzi, per carenza del requisito della irreperibilità; la conseguente prescrizione del credito tributario;
l'impignorabilità del credito vantato per l'ingiusta detenzione riconosciutagli dalla Corte
d'Appello di Bologna.
In particolare, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
Nullità del pignoramento per impignorabilità delle somme dovute dal Terzo Ministero dell'Economia e delle Finanze al Debitore sig. Ricorrente_1 a titolo di indennizzo per ingiusta detenzione, sostenendo che l'indennità per l'ingiusta detenzione ha una funzione esclusivamente riparatoria di un danno alla persona, di un pregiudizio esistenziale, non essendo invece finalizzato all'arricchimento o alla reintegrazione di un danno economico, con la conseguenza che la somma eventualmente riconosciuta non può essere equiparata a una qualsiasi entrata patrimoniale o a crediti commerciali pignorabili dal Fisco.
Nullità del pignoramento presso terzi per mancata e/o irregolare notifica dell'intimazione di pagamento, deducendo che il sig. Ricorrente_1 ha fatto rientro in Italia il 18.07.2024 e, al suo arrivo, ha fissato il proprio domicilio ai fini di legge in Ferrara, frz. Monestirolo alla Indirizzo_3, pertanto non ha mai avuto conoscenza dell'intimazione di pagamento n. 0392024004600125. Nullità e/o inesistenza della notifica dell'Avviso di Accertamento THD01P101818/2014 asseritamente notificato in data 15.11.2014 per violazione dell'art 142 c.p.c. e dall'art. 60, comma 4 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sostenendo che la notifica degli atti della riscossione successivi all'espulsione e alla cancellazione anagrafica avrebbe dovuto essere eseguita con la procedura di notifica all'estero prevista dall'art. 142 cpc e dall'art. 60, comma 4 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Decadenza dell'ente impositore dall'accertamento, in quanto non ha notificato correttamente l'accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo della presentazione della dichiarazione ai sensi della legge 147/2013.
Prescrizione dei crediti tributari contenuti nell'avviso di accertamento THD01P101818/2014, IRPEF, nonché le sanzioni ed interessi, essendo decorsi 15 anni dalla data della omessa dichiarazione anno
2009 alla data del pignoramento 11.08.2025.
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione e la dichiarazione di nullità del pignoramento, la dichiarazione di nullità dell'iter notificatorio di tutti gli atti presupposti al pignoramento e la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere accertativo relativamente all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi anno 2009, con conseguente condanna alla restituzione delle somme pignorate ed incassate. In subordine, ha domandato l'accertamento della prescrizione delle pretese contenute nell'avviso di accertamento e la condanna al risarcimento del danno per tutte le parti convenute, in solido o chi di ragione, per aver sottratto indebitamente al ricorrente somme dovutegli per il riconoscimento della ingiusta detenzione.
Si sono costituite in giudizio tutte le parti convenute.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ferrara ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione, sostenendo che attraverso infondate eccezioni di invalidità della notifica dell'atto presupposto, il ricorrente tenta di far valere vizi del pignoramento che ricadono nella giurisdizione del
Giudice Ordinario. Nel merito, ha contestato l'eccezione di invalidità della notifica dell'avviso di accertamento, evidenziando che l'indirizzo di GI RE presso cui venivano destinate le notifiche degli atti al contribuente costituiva l'unico indirizzo del sig. Ricorrente_1 presente in Anagrafe Tributaria e che tale indirizzo costituisce tutt'oggi la residenza del sig. Ricorrente_1 rilevabile in Anagrafe Tributaria, dove se ne evidenzia la continuità ininterrotta dal 23.11.2007 all'attualità. Ha sostenuto che il sig. Ricorrente_1 non ha mai comunicato alcuna variazione di residenza che determinasse il "subentro" di un nuovo indirizzo cui destinare le notifiche.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 D.Lgs 546/1992 stante la natura della controversia afferente gli atti della procedura esecutiva esattoriale relativamente all'asserita illegittimità del pignoramento su un credito escluso dall'ambito di operatività della procedura ex articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973. Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione processuale passiva nel merito dell'eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento esecutivo. Nel merito, ha contestato le eccezioni di prescrizione e ha sostenuto la pignorabilità delle indennità per ingiusta detenzione, evidenziando che le stesse non hanno carattere risarcitorio e che dalla circolare del MEF n. 22 del 29 luglio 2008 emerge che le somme in questione sono assolutamente pignorabili perché non rientranti tra quelle escluse dalla predetta circolare.
Ha documentato che lo stesso ricorrente ha fatto opposizione anche avverso il giudice ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve esaminarsi la questione di giurisdizione sollevata dalle parti convenute.
Il ricorso ha ad oggetto l'opposizione a pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, con cui il ricorrente deduce: a) l'impignorabilità delle somme dovute dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze a titolo di indennizzo per ingiusta detenzione;
b) la nullità della notifica dell'avviso di accertamento THD01P101818/2014 e dell'intimazione di pagamento;
c) la conseguente decadenza e prescrizione del credito tributario.
Occorre preliminarmente stabilire quale sia il giudice munito di giurisdizione per decidere sulle diverse eccezioni proposte dal ricorrente.
In materia di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario nelle controversie relative alla riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che stabilisce che "Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica".
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, le controversie introdotte avverso atti di esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento, quali il pignoramento presso terzi eseguito ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che espressamente esclude dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria
(Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 21690 del 27 ottobre 2016).
Tale conclusione si impone indipendentemente dalla natura del credito per cui si procede e dalla circostanza che la pretesa esecutata concerna tributi o entrate che, in astratto, rientrerebbero nella giurisdizione tributaria, essendo determinante ai fini del riparto di giurisdizione il fatto che la controversia sia diretta contro un atto di esecuzione già compiuto. Il principio opera prescindendo dalla qualificazione giuridica dell'azione esperita dal debitore esecutato, sia essa configurabile come opposizione all'esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, azione di accertamento negativo con ripetizione di indebito, ovvero azione di accertamento dell'invalidità dell'esecuzione.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e tributario in materia di esecuzione forzata tributaria, la linea di confine è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, sicché la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, mentre rimane devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento e sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata" (Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 9939 del 13 aprile 2023).
Nel caso di specie, occorre distinguere tra le diverse eccezioni proposte dal ricorrente:
Quanto all'eccezione di impignorabilità delle somme dovute a titolo di indennizzo per ingiusta detenzione, tale questione attiene alla pignorabilità dei beni e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, seconda parte, del d.lgs. n. 546/1992. Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, risulta documentato che lo stesso ricorrente ha proposto opposizione anche davanti al giudice ordinario (Tribunale di Ferrara), confermando che tale questione non rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
Quanto ai vizi di notifica del pignoramento, anch'essi attengono alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto invece alle eccezioni relative alla notifica degli atti presupposti (avviso di accertamento e intimazione di pagamento), sussiste la giurisdizione del giudice tributario, in quanto tali eccezioni riguardano fatti incidenti sulla pretesa tributaria verificatisi fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di asserita notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici.
Pertanto, questo Collegio ha giurisdizione limitatamente alle eccezioni relative alla notifica dell'avviso di accertamento THD01P101818/2014 e dell'intimazione di pagamento, mentre difetta di giurisdizione per le eccezioni relative all'impignorabilità delle somme pignorate e ai vizi di notifica del pignoramento, per le quali è competente il giudice ordinario.
Ciò premesso, quanto alle eccezioni di competenza del giudice tributario, il ricorso risulta infondato.
Il ricorrente eccepisce la nullità della notifica dell'avviso di accertamento THD01P101818/2014, sostenendo che, essendo stato espulso dal territorio nazionale in data 9.11.2009 e avendo il Comune di
GI RE provveduto alla cancellazione anagrafica per irreperibilità in data 2.11.2011, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita con le procedure previste per la notifica all'estero.
Tale eccezione risulta infondata. Come correttamente evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, l'indirizzo di Indirizzo_4, GI RE (FE) costituiva e costituisce tuttora l'unico indirizzo del sig. Ricorrente_1 presente in Anagrafe Tributaria, con continuità ininterrotta dal 23.11.2007. Come risulta dalla documentazione prodotta, il sig. Ricorrente_1 non ha mai comunicato alcuna variazione di residenza che determinasse il subentro di un nuovo indirizzo cui destinare le notifiche.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica eseguita presso la residenza risultante dai registri anagrafici è valida, essendo onere del contribuente comunicare all'amministrazione finanziaria l'eventuale variazione del proprio domicilio (Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 25168 del 14 settembre 2025).
Come precisato dalla Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 3616 del 12 febbraio 2025, "le risultanze anagrafiche rivestono mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento".
Nel caso specifico, assume particolare rilevanza il principio affermato dalla Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 24745 del 8 settembre 2025, secondo cui "l'attestazione del pubblico ufficiale contenuta nella relata di notifica circa l'avvenuto accertamento in loco dell'irreperibilità assoluta del destinatario costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. Tale prova non può essere inficiata da certificati anagrafici o elettorali che attestino la persistente residenza formale del destinatario presso l'indirizzo indicato, in quanto le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e risultano di fatto smentite dagli accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale notificatore".
La Suprema Corte ha inoltre stabilito che la notifica per compiuta giacenza si perfeziona validamente quando l'ufficiale postale attesti l'assenza temporanea del destinatario e non la sua inesistenza presso l'indirizzo. Come chiarito dalla Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 18618 del 8 luglio 2024, "La compiuta giacenza di un precedente atto notificato allo stesso indirizzo non conferma l'irreperibilità assoluta del destinatario, ma al contrario ne attesta la reperibilità, atteso che tale forma di notifica si perfeziona sul presupposto della attualità ed effettività della residenza anagrafica".
Nel caso in esame, l'ufficiale postale ha dato conto della "temporanea assenza" del destinatario e non della sua inesistenza, circostanza che conferma l'attualità della residenza presso l'indirizzo di Coronella. Il fatto che il contribuente sia stato espulso e cancellato dall'anagrafe comunale per irreperibilità non rileva ai fini della validità della notifica, poiché egli non ha mai comunicato all'Amministrazione finanziaria la variazione del proprio domicilio fiscale, che pertanto rimane quello risultante dall'Anagrafe Tributaria.
La giurisprudenza ha infatti precisato che ai fini della validità della notifica eseguita al vecchio domicilio fiscale del contribuente che abbia variato la propria residenza anagrafica, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 60, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 si riferisce all'inizio dell'iter procedimentale notificatorio e non al suo perfezionamento (Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 19238 del 12 luglio
2024).
Pertanto, la notifica dell'intimazione di pagamento deve ritenersi validamente perfezionata per compiuta giacenza presso l'indirizzo risultante dall'Anagrafe Tributaria, non avendo il contribuente assolto l'onere di comunicare all'Amministrazione finanziaria la variazione del proprio domicilio fiscale.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le risultanze anagrafiche relative alla residenza del contribuente rivestono un valore meramente presuntivo e possono essere superate dalla prova contraria dell'effettiva residenza in luogo diverso, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, ivi comprese le presunzioni (Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 3219 del 5 febbraio 2024). Nel caso di specie, nessuna documentazione dimostra che il sig. Ricorrente_1 abbia mai comunicato all'Amministrazione finanziaria la variazione di residenza o l'elezione di domicilio in altro luogo.
La notifica dell'avviso di accertamento risulta pertanto regolarmente eseguita all'indirizzo risultante dall'Anagrafe Tributaria, con immissione in cassetta nominativa e perfezionamento per compiuta giacenza, come attestato dall'avviso di ricevimento che fa fede fino a querela di falso.
Conseguentemente, risultano infondate anche le eccezioni di decadenza e prescrizione, essendo l'avviso di accertamento validamente notificato e non essendo decorsi i termini di prescrizione decennale applicabili ai crediti erariali.
La prescrizione del credito erariale è stata inoltre validamente interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03920199001002936000 in data 31 ottobre 2019, come documentato dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione.
Per quanto riguarda l'istanza di sospensione, la stessa risulta inammissibile per carenza dell'oggetto, essendosi la procedura esecutiva già conclusa con il pagamento delle somme da parte del terzo pignorato, come evidenziato dalle parti convenute.
Dichiarata la carenza di giurisdizione per parte delle pretese e rigettato per il resto il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle eccezioni di impignorabilità delle somme pignorate e ai vizi di notifica del pignoramento, per le quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;
nel merito,respinge il ricorso per quanto di competenza. Condanna il ricorrente al pagamento delle sprse di causa nei confronti Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate che liquida per ciascuna delle parti in euro 1.500,00 oltre spese forefettarie al 15% ed accessori di legge se dovuti.