CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2023, n. 26191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26191 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 05/04/2022 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 19/03/2015, applicata l'attenuante del risarcimento del danno, ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato appellante PI EL, confermando il giudizio di responsabilità in ordine ai reati di ricettazione ascrittigli. 2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l'EL, tramite il difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo, eccependo la violazione di legge (art. 157 cod. pen.) per non avere la corte territoriale Penale Sent. Sez. 2 Num. 26191 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 26/05/2023 dichiarato la prescrizione dei reati, in corretta applicazione della normativa di riferimento. 3. Deve premettersi che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01). 4. Il ricorso è altresì fondato. Entrambe le ricettazioni risultano commesse ad aprile/ maggio 2002, in epoca precedente, quindi, alla riforma del regime prescrizionale di cui all'art. 6, comma 1, I. 5 dicembre 2005, n.251. La disciplina transitoria della nuova normativa stabiliva altresì (art. 10, comma 2) che le disposizioni non si applicavano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultavano più lunghi di quelli previgenti, situazione verificatasi nel caso di specie e non considerata dalla corte territoriale. Posto che il processo a carico del ricorrente era pendente alla data dell'entrata in vigore della riforma, il regime prescrizionale anteriore risulta in effetti più favorevole, in quanto il termine massimo di prescrizione per la ricettazione risulta essere di quindici anni, a fronte di quello di 22 anni, 2 mesi e 20 giorni, calcolato nella pronuncia impugnata, secondo l'attuale previsione normativa che impone di tener conto anche dell'aumento per l'applicazione della recidiva. Il regime precedente alla riforma ex lege n.251/2005, stabiliva infatti: a) la prescrizione estingue il reato in dieci anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni ma inferiore a dieci anni (art. 157, primo comma cod. pen.); b) l'aumento ex art. 161 cod. pen. è pari alla metà del tempo ordinario;
c) nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69 (art. 157, terzo comma cod. pen.), consentendo in tal modo di non tener conto della recidiva se - come nel caso di specie - neutralizzata quoad poenam dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza. Le ricettazioni risultano, pertanto, prescritte nell'aprile/ maggio del 2017, alla scadenza del periodo massimo di quindici anni, dopo la sentenza del tribunale e prima della pronuncia di appello, emessa il 05/04/2022. 2 5. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, in ragione della declaratoria di estinzione per prescrizione di entrambi i reati oggetto di condanna.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 26/05/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 05/04/2022 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 19/03/2015, applicata l'attenuante del risarcimento del danno, ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato appellante PI EL, confermando il giudizio di responsabilità in ordine ai reati di ricettazione ascrittigli. 2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l'EL, tramite il difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo, eccependo la violazione di legge (art. 157 cod. pen.) per non avere la corte territoriale Penale Sent. Sez. 2 Num. 26191 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 26/05/2023 dichiarato la prescrizione dei reati, in corretta applicazione della normativa di riferimento. 3. Deve premettersi che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01). 4. Il ricorso è altresì fondato. Entrambe le ricettazioni risultano commesse ad aprile/ maggio 2002, in epoca precedente, quindi, alla riforma del regime prescrizionale di cui all'art. 6, comma 1, I. 5 dicembre 2005, n.251. La disciplina transitoria della nuova normativa stabiliva altresì (art. 10, comma 2) che le disposizioni non si applicavano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultavano più lunghi di quelli previgenti, situazione verificatasi nel caso di specie e non considerata dalla corte territoriale. Posto che il processo a carico del ricorrente era pendente alla data dell'entrata in vigore della riforma, il regime prescrizionale anteriore risulta in effetti più favorevole, in quanto il termine massimo di prescrizione per la ricettazione risulta essere di quindici anni, a fronte di quello di 22 anni, 2 mesi e 20 giorni, calcolato nella pronuncia impugnata, secondo l'attuale previsione normativa che impone di tener conto anche dell'aumento per l'applicazione della recidiva. Il regime precedente alla riforma ex lege n.251/2005, stabiliva infatti: a) la prescrizione estingue il reato in dieci anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni ma inferiore a dieci anni (art. 157, primo comma cod. pen.); b) l'aumento ex art. 161 cod. pen. è pari alla metà del tempo ordinario;
c) nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69 (art. 157, terzo comma cod. pen.), consentendo in tal modo di non tener conto della recidiva se - come nel caso di specie - neutralizzata quoad poenam dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza. Le ricettazioni risultano, pertanto, prescritte nell'aprile/ maggio del 2017, alla scadenza del periodo massimo di quindici anni, dopo la sentenza del tribunale e prima della pronuncia di appello, emessa il 05/04/2022. 2 5. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, in ragione della declaratoria di estinzione per prescrizione di entrambi i reati oggetto di condanna.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 26/05/2023