TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/07/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale iscritta al RG. n. 3470/2025 promossa da
(c.f. ), nato/a a CONEGLIANO (TV), il Parte_1 C.F._1 29/10/1974
e
(c.f. , nato/a a MILANO (MI), il Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. ANTONIA ZUNICA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 2/06/2025, i coniugi e Parte_1 Pt_2
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro
[...] separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.07.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a CONEGLIANO (TV), il 29/10/1974 Parte_1
e
, nato/a a MILANO (MI), il 31/01/1974, Parte_2 uniti in matrimonio il 5/07/2003, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VILLORBA (TV) dell'anno 2003 n. 15, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
2 “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi i quali vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza, con obbligo di reciproca e tempestiva informativa.
2) La casa coniugale di proprietà esclusiva del IG sita a Paese Parte_2
(Treviso), via G. Donati 13 verrà assegnata a quest'ultimo con tutti gli arredi e corredi che la compongono.
Le parti si danno reciprocamente atto di aver suddiviso i beni mobili acquistati in costanza di matrimonio e, pertanto, confermano che quanto contenuto nella suddetta residenza a tutt'oggi, resta di proprietà esclusiva del signor Pt_2
.
[...]
3) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. ER
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse afferenti l'istruzione, l'educazione e la salute della minore saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Limitatamente alle ER decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la loro responsabilità separatamente.
4) I genitori potranno vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta lo ER desiderino, compatibilmente con gli impegni scolastici e extrascolastici della figlia stessa.
5) I genitori dovranno comunicarsi entro il 30 aprile di ciascun anno i giorni di permanenza con la figlia nei periodi delle vacanze natalizie, delle ER vacanze pasquali, delle vacanze estive, dei ponti e delle festività riguardanti la minore.
6) Ciascun genitore provvederà alle esigenze di vitto ed alloggio nei periodi in cui avrà la figlia con sé e le spese straordinarie della figlia minore , per tali ER intendendosi quelle dettagliate dal Protocollo del Tribunale di Treviso, resteranno a carico nella misura del 50% alla RA mentre nella misura del 50% Parte_1 al IG . Parte_2
7) Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che la RA Parte_1 uscirà dalla residenza coniugale di Paese (Treviso), via Donati n. 13 per trasferirsi in un immobile condotto in locazione dalla stessa entro il mese di giugno 2025 ed il signor si impegna a corrispondere a partire dal Parte_2 mese di giugno 2025 sino al mese di giugno 2030 alla signora l'importo Parte_1 pari ad euro 430,00 (euroquattrocentotrenta/00) a titolo di contributo abitativo, senza alcun riconoscimento da parte dello stesso di corresponsione dell' assegno di mantenimento a favore della signora e conseguentemente Parte_1 senza alcuna pretesa economica da parte di quest'ultima.
8) L'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente dalla madre ER
RA , mentre le detrazioni fiscali, così come gli oneri/spese detraibili Parte_1
o deducibili verranno suddivise dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che avrà provveduto al pagamento di una spesa detraibile e/ o deducibile, sarà tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro. Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei
3 redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità.
9) Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che le somme presenti nei conti:
n. 0708438220000000002072 intestati ai IGi e in Parte_1 Parte_2 essere presso la Banca della Marca;
n. 936298 intestato ai IGi e in essere presso la Parte_1 Parte_2
verranno suddivisi tra i signori e al Controparte_1 Parte_1 Parte_2
50% e tale suddivisione verrà calcolata in base all'importo maturato al momento della divisione dei conti di cui al punto 9).
Le parti precisano che relativamente al conto corrente n. 936298 presso intestato ai IGi e , quest'ultimi si CP_1 Parte_1 Parte_2 divideranno le somme riferite ai fondi presenti e al conto corrente effettivo, escludendo dalla suddivisione la pensione integrativa – id est n. 03000362807 intestato al signor in essere presso la - che rimarrà ad Parte_2 CP_1 esclusivo beneficio del signor . Parte_2
10) Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che: la polizza assicurativa n. 023004697 intestata alla signora in essere Parte_1 presso Alleanza Assicurazioni;
il conto n. 0708438220000000002070 intestato al signor in Parte_2 essere presso la Banca della Marca rimangono a beneficio esclusivo degli intestatari di cui al punto 10).
Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che l'importo pari ad euro
35.000,00 depositato presso il conto corrente n. 0708438220000000002070 intestato al signor in essere presso la Banca della Marca è una Parte_2 somma destinata esclusivamente ai bisogni della figlia . ER
11) Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che il premio pari ad euro 50,00 mensili afferente la polizza assicurativa n. 23005854 intestata al signor in essere presso Alleanza Assicurazioni e a beneficio della Parte_2 figlia verrà corrisposto nella misura del 50% dai IGi e ER Parte_1
. Parte_2
12) Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che l'autovettura Fiat 500 tg GE 598 RA intestata alla signora rimane in uso esclusivo a Parte_1 quest'ultima mentre l'autovettura Volvo V70, targata FD 737 PS e la moto Honda
Varadero targata BD 35756 entrambe intestate al signor rimangono Parte_2 ad uso esclusivo di quest'ultimo. Le spese afferenti e inerenti alle autovetture e moto rimangono di competenza esclusiva dei rispettivi intestatari
13) Poiché entrambi sono economicamente autosufficienti, i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere istanza di sorta da inoltrarsi sotto il profilo del mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
14) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche della figlia ”; ER
4 2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
5
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale iscritta al RG. n. 3470/2025 promossa da
(c.f. ), nato/a a CONEGLIANO (TV), il Parte_1 C.F._1 29/10/1974
e
(c.f. , nato/a a MILANO (MI), il Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. ANTONIA ZUNICA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 2/06/2025, i coniugi e Parte_1 Pt_2
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro
[...] separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.07.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a CONEGLIANO (TV), il 29/10/1974 Parte_1
e
, nato/a a MILANO (MI), il 31/01/1974, Parte_2 uniti in matrimonio il 5/07/2003, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VILLORBA (TV) dell'anno 2003 n. 15, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
2 “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi i quali vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza, con obbligo di reciproca e tempestiva informativa.
2) La casa coniugale di proprietà esclusiva del IG sita a Paese Parte_2
(Treviso), via G. Donati 13 verrà assegnata a quest'ultimo con tutti gli arredi e corredi che la compongono.
Le parti si danno reciprocamente atto di aver suddiviso i beni mobili acquistati in costanza di matrimonio e, pertanto, confermano che quanto contenuto nella suddetta residenza a tutt'oggi, resta di proprietà esclusiva del signor Pt_2
.
[...]
3) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. ER
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse afferenti l'istruzione, l'educazione e la salute della minore saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Limitatamente alle ER decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la loro responsabilità separatamente.
4) I genitori potranno vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta lo ER desiderino, compatibilmente con gli impegni scolastici e extrascolastici della figlia stessa.
5) I genitori dovranno comunicarsi entro il 30 aprile di ciascun anno i giorni di permanenza con la figlia nei periodi delle vacanze natalizie, delle ER vacanze pasquali, delle vacanze estive, dei ponti e delle festività riguardanti la minore.
6) Ciascun genitore provvederà alle esigenze di vitto ed alloggio nei periodi in cui avrà la figlia con sé e le spese straordinarie della figlia minore , per tali ER intendendosi quelle dettagliate dal Protocollo del Tribunale di Treviso, resteranno a carico nella misura del 50% alla RA mentre nella misura del 50% Parte_1 al IG . Parte_2
7) Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che la RA Parte_1 uscirà dalla residenza coniugale di Paese (Treviso), via Donati n. 13 per trasferirsi in un immobile condotto in locazione dalla stessa entro il mese di giugno 2025 ed il signor si impegna a corrispondere a partire dal Parte_2 mese di giugno 2025 sino al mese di giugno 2030 alla signora l'importo Parte_1 pari ad euro 430,00 (euroquattrocentotrenta/00) a titolo di contributo abitativo, senza alcun riconoscimento da parte dello stesso di corresponsione dell' assegno di mantenimento a favore della signora e conseguentemente Parte_1 senza alcuna pretesa economica da parte di quest'ultima.
8) L'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente dalla madre ER
RA , mentre le detrazioni fiscali, così come gli oneri/spese detraibili Parte_1
o deducibili verranno suddivise dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che avrà provveduto al pagamento di una spesa detraibile e/ o deducibile, sarà tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro. Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei
3 redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità.
9) Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che le somme presenti nei conti:
n. 0708438220000000002072 intestati ai IGi e in Parte_1 Parte_2 essere presso la Banca della Marca;
n. 936298 intestato ai IGi e in essere presso la Parte_1 Parte_2
verranno suddivisi tra i signori e al Controparte_1 Parte_1 Parte_2
50% e tale suddivisione verrà calcolata in base all'importo maturato al momento della divisione dei conti di cui al punto 9).
Le parti precisano che relativamente al conto corrente n. 936298 presso intestato ai IGi e , quest'ultimi si CP_1 Parte_1 Parte_2 divideranno le somme riferite ai fondi presenti e al conto corrente effettivo, escludendo dalla suddivisione la pensione integrativa – id est n. 03000362807 intestato al signor in essere presso la - che rimarrà ad Parte_2 CP_1 esclusivo beneficio del signor . Parte_2
10) Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che: la polizza assicurativa n. 023004697 intestata alla signora in essere Parte_1 presso Alleanza Assicurazioni;
il conto n. 0708438220000000002070 intestato al signor in Parte_2 essere presso la Banca della Marca rimangono a beneficio esclusivo degli intestatari di cui al punto 10).
Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che l'importo pari ad euro
35.000,00 depositato presso il conto corrente n. 0708438220000000002070 intestato al signor in essere presso la Banca della Marca è una Parte_2 somma destinata esclusivamente ai bisogni della figlia . ER
11) Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che il premio pari ad euro 50,00 mensili afferente la polizza assicurativa n. 23005854 intestata al signor in essere presso Alleanza Assicurazioni e a beneficio della Parte_2 figlia verrà corrisposto nella misura del 50% dai IGi e ER Parte_1
. Parte_2
12) Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che l'autovettura Fiat 500 tg GE 598 RA intestata alla signora rimane in uso esclusivo a Parte_1 quest'ultima mentre l'autovettura Volvo V70, targata FD 737 PS e la moto Honda
Varadero targata BD 35756 entrambe intestate al signor rimangono Parte_2 ad uso esclusivo di quest'ultimo. Le spese afferenti e inerenti alle autovetture e moto rimangono di competenza esclusiva dei rispettivi intestatari
13) Poiché entrambi sono economicamente autosufficienti, i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere istanza di sorta da inoltrarsi sotto il profilo del mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
14) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche della figlia ”; ER
4 2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
5