Art. 307.
(Prelevamenti a favore degli aventi diritto sui beni sequestrati).
Il sequestratario, previa autorizzazione del prefetto, puo' effettuare, sui beni sequestrati, prelevamenti in numerario a favore del proprietario o di altri aventi diritto sui beni stessi, per cause di necessita' di essi o dei congiunti viventi a loro carico.
Se non esistono disponibilita' di numerario, il prefetto, su domanda del proprietario o degli altri aventi diritto, puo' autorizzare il sequestratario a vendere parte dei beni sequestrati o a compiere sui medesimi operazioni atte a procurare il numerario, che deve formare oggetto del prelevamento.
Il prefetto puo', eccezionalmente, autorizzare un prelevamento in natura, purche' questo non abbia per oggetto titoli pubblici o industriali.
(Prelevamenti a favore degli aventi diritto sui beni sequestrati).
Il sequestratario, previa autorizzazione del prefetto, puo' effettuare, sui beni sequestrati, prelevamenti in numerario a favore del proprietario o di altri aventi diritto sui beni stessi, per cause di necessita' di essi o dei congiunti viventi a loro carico.
Se non esistono disponibilita' di numerario, il prefetto, su domanda del proprietario o degli altri aventi diritto, puo' autorizzare il sequestratario a vendere parte dei beni sequestrati o a compiere sui medesimi operazioni atte a procurare il numerario, che deve formare oggetto del prelevamento.
Il prefetto puo', eccezionalmente, autorizzare un prelevamento in natura, purche' questo non abbia per oggetto titoli pubblici o industriali.