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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ER Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, OR
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3533/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M300297 IRES-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M300297 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M300297 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6178/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente Ricorrente_1 SRL, in persona del rappresentante legale p.t. Nominativo_1, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF903M300297/2025 relativo all'anno d'imposta 2019, con cui l'AGENZIA ENTRATE DIREZIONE
CI DI ER ha recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili per complessivi euro
38.471,00, rideterminando il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. 600/1973.
La società deduce, in via preliminare, il difetto di sottoscrizione dell'atto oltre alla nullità dell'avviso per carenza di motivazione, in quanto l'Agenzia si era limitata a riprodurre un estratto della prima pagina del
PVC della Guardia di Finanza, senza allegare il documento né riportarne il contenuto essenziale. Infine, eccepisce il mancato riscontro alla richiesta di accesso agli atti e, nel merito, l'infondatezza della pretesa per la piena inerenza dei costi.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva, contestando il ricorso e allegando copia della delega di firma e del
PVC redatto dalla Guardia di Finanza in data 12/12/2023 insistendo sulla regolarità della sua azione impositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
L'eccezione di nullità per difetto di sottoscrizione non può essere accolta in quanto dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte resistente risulta che l'avviso di accertamento è stato sottoscritto da funzionario appartenente alla terza area funzionale, munito di regolare delega di firma conferita dal
Direttore Provinciale.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'avviso di accertamento è validamente sottoscritto anche da funzionario delegato, non essendo richiesta la qualifica dirigenziale, purché il sottoscrittore appartenga alla carriera direttiva ed agisca in virtù di delega formalmente esistente.
Nel caso di specie, la delega risulta provata e non efficacemente contestata dalla ricorrente.
Anche la doglianza di nullità per difetto di motivazione non è meritevole di accoglimento tenuto conto che l'avviso di accertamento contiene un richiamo al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, del quale riproduce gli elementi essenziali posti a fondamento della ripresa fiscale, consentendo al contribuente di individuare le ragioni della pretesa impositiva.
La motivazione per relationem è legittima quando l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dal contribuente, come nel caso di specie, in cui la verifica fiscale è stata svolta nei confronti della stessa società ricorrente.
Pertanto, non risulta violato l'art. 42 del DPR n. 600/1973 né l'art. 7 della L. n. 212/2000.
Riguardo il merito della pretesa circa la deducibilità e inerenza dei costi si ritiene corretto l'operato dell'amministrazione finanziaria che ha recuperato a tassazione costi ritenuti privi dei requisiti di certezza, inerenza e congruità previsti dall'art. 109 del TUIR.
A fronte della contestazione dell'Ufficio, incombeva sulla società contribuente l'onere di provare la concreta riferibilità dei costi all'attività d'impresa, mediante idonea documentazione e puntuali elementi giustificativi.
Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a deduzioni di carattere generale, senza fornire una dimostrazione analitica e specifica dell'inerenza dei singoli costi contestati, né della loro effettiva funzionalità alla produzione del reddito.
Ne consegue che la ripresa fiscale operata dall'Ufficio deve ritenersi legittima.
Sulla scorta delle suddette considerazioni si rigetta il ricorso. Sulle spese di giudizio sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate e alla natura delle eccezioni sollevate, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO CONFERMANDO L' ATTO IMPUGNATO. SPESE COMPENSATE.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ER Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, OR
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3533/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M300297 IRES-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M300297 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M300297 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6178/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente Ricorrente_1 SRL, in persona del rappresentante legale p.t. Nominativo_1, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF903M300297/2025 relativo all'anno d'imposta 2019, con cui l'AGENZIA ENTRATE DIREZIONE
CI DI ER ha recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili per complessivi euro
38.471,00, rideterminando il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. 600/1973.
La società deduce, in via preliminare, il difetto di sottoscrizione dell'atto oltre alla nullità dell'avviso per carenza di motivazione, in quanto l'Agenzia si era limitata a riprodurre un estratto della prima pagina del
PVC della Guardia di Finanza, senza allegare il documento né riportarne il contenuto essenziale. Infine, eccepisce il mancato riscontro alla richiesta di accesso agli atti e, nel merito, l'infondatezza della pretesa per la piena inerenza dei costi.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva, contestando il ricorso e allegando copia della delega di firma e del
PVC redatto dalla Guardia di Finanza in data 12/12/2023 insistendo sulla regolarità della sua azione impositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
L'eccezione di nullità per difetto di sottoscrizione non può essere accolta in quanto dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte resistente risulta che l'avviso di accertamento è stato sottoscritto da funzionario appartenente alla terza area funzionale, munito di regolare delega di firma conferita dal
Direttore Provinciale.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'avviso di accertamento è validamente sottoscritto anche da funzionario delegato, non essendo richiesta la qualifica dirigenziale, purché il sottoscrittore appartenga alla carriera direttiva ed agisca in virtù di delega formalmente esistente.
Nel caso di specie, la delega risulta provata e non efficacemente contestata dalla ricorrente.
Anche la doglianza di nullità per difetto di motivazione non è meritevole di accoglimento tenuto conto che l'avviso di accertamento contiene un richiamo al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, del quale riproduce gli elementi essenziali posti a fondamento della ripresa fiscale, consentendo al contribuente di individuare le ragioni della pretesa impositiva.
La motivazione per relationem è legittima quando l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dal contribuente, come nel caso di specie, in cui la verifica fiscale è stata svolta nei confronti della stessa società ricorrente.
Pertanto, non risulta violato l'art. 42 del DPR n. 600/1973 né l'art. 7 della L. n. 212/2000.
Riguardo il merito della pretesa circa la deducibilità e inerenza dei costi si ritiene corretto l'operato dell'amministrazione finanziaria che ha recuperato a tassazione costi ritenuti privi dei requisiti di certezza, inerenza e congruità previsti dall'art. 109 del TUIR.
A fronte della contestazione dell'Ufficio, incombeva sulla società contribuente l'onere di provare la concreta riferibilità dei costi all'attività d'impresa, mediante idonea documentazione e puntuali elementi giustificativi.
Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a deduzioni di carattere generale, senza fornire una dimostrazione analitica e specifica dell'inerenza dei singoli costi contestati, né della loro effettiva funzionalità alla produzione del reddito.
Ne consegue che la ripresa fiscale operata dall'Ufficio deve ritenersi legittima.
Sulla scorta delle suddette considerazioni si rigetta il ricorso. Sulle spese di giudizio sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate e alla natura delle eccezioni sollevate, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO CONFERMANDO L' ATTO IMPUGNATO. SPESE COMPENSATE.