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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/11/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 756 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
SA OS DI
Benedetta Fattori DI rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 16/04/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. SAVOIA ELISA e dall'avv. RICCARDO VENTURA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MAGLI MIRCA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON
ISTANZA CONGIUNTA IN ATTI :
“- Affido condiviso della minore ad entrambi i genitori.
- Assegnazione della casa familiare sita in Castel Gabbiano CR) alla sig.ra sino al 31 Parte_1
dicembre 2027 nel caso in cui la figlia dovesse frequentare la scuola media statale. In caso Per_1
di frequentazione da parte della minore della scuola media privata, la retta della scuola media sarà totalmente a carico dei nonni materni e della sig.ra e la casa familiare sarà assegnata Parte_1
alla sig.ra sino al 31 dicembre 2029. Parte_1
- Il sig. lascerà la casa familiare entro il 15.12.2025, al più tardi;
- Successivamente al CP_1 rilascio dell'immobile da parte della signora il sig. contribuirà ai costi di Parte_1 CP_1
locazione della nuova casa che reperirà la signora per viverci con nella misura Parte_1 Per_1
del 40% del canone di locazione sino ad un importo massimo mensile di euro 400,00;
- Collocamento prevalente di presso la madre. In merito alle frequentazioni con il padre, Per_1 quest'ultimo terrà con sé la minore a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, salvo diversa volontà della minore;
- Quanto alle festività/ricorrenze: le Vacanze natalizie le trascorrerà, secondo la regola Per_1 dell'alternanza annuale, dal 24.12 al 31.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro. Sarà cura dei genitori accordarsi, di volta in volta, circa orari/accompagnamenti. Quest'anno, Per_1
trascorrerà con la madre la settimana dal 24.12 al 31.12;
- Per il resto delle festività (intese come giorni di assenza da scuola), nelle Vacanze pasquali Per_1 rimarrà, secondo la regola dell'alternanza annuale, con un genitore il periodo che va dalla fine della scuola al giorno di Pasqua e con l'altro dal giorno di Pasquetta sino al rientro a scuola. Il tutto salvo diversi accordi. Per le Vacanze estive (da intendersi come periodo di assenza scolastica), salvo diversi accordi, ogni genitore terrà con sé per due settimane anche non consecutive. Entro Per_1
il 31.5 di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi il periodo di villeggiatura prescelto.
- Quale concorso al mantenimento della minore, il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra CP_1
l'importo mensile di € 600,00 oltre ISTAT, fino all'indipendenza economica di Parte_1 Per_1
in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese;
- Entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese extra dei figli, secondo lo schema previsto dalle linee guida adottate dall'intestato Tribunale.
- L'AUU verrà percepito integralmente dalla signora Parte_1
- Spese legali interamente compensate.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 16/04/2025, premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con unione dalla quale è nata la figlia (nata il CP_1 Per_1
21/10/2015), chiedeva a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni meglio indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 20/06/2025, si costituiva in giudizio chiedendo CP_1 l'accoglimento delle conclusioni precisate in atti.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al GOP delegato per il tentativo di conciliazione all'udienza del 21/07/2025 e, dopo ampia discussione, i difensori delle parti chiedevano un rinvio dell'udienza ai fini della formalizzazione di una intesa.
Successivamente, con note depositate in atti, i difensori dichiaravano che le parti avevano raggiunto un accordo complessivo e, pertanto, chiedevano al Tribunale di dare atto delle conclusioni congiunte come meglio specificate nell'istanza.
Con provvedimento del 30/10/2025 , il DI, ritenuta la corrispondenza dell'accordo raggiunto dalle parti agli interessi della minore e in punto economico equo e congruo, tenuto conto della situazione economica e reddituale delle parti come emergente dagli atti, provvedeva in via temporanea e urgente come da accordo e tratteneva la casa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 12/11/2025.
*
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno presentato conclusioni congiunte chiedendo l'affido condiviso della minore Per_1
(nata il [...]) e pervenendo ad un pieno accordo a definizione del presente giudizio.
Al riguardo, preme precisare che non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della prole in considerazione dell'età e dell'accordo raggiunto dalle parti, in conformità al dettato dell'art. 473 bis.4, co. III, c.p.c.
Tanto premesso, osserva il Collegio che le parti hanno dato prova di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, come comprovato dall'accordo raggiunto a definizione della controversia.
In difetto di elementi di segno negativo, può pertanto essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, disponendo, nell'esclusivo interesse della prole, l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione di un'effettiva bigenitorialità, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse della medesima minore.
rimarrà collocata presso la madre, attualmente nella casa familiare. Per_1
Quanto ai tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, ribadendo la prognosi favorevole in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, ritiene il Collegio che le condizioni dell'accordo raggiunto siano in grado di assicurare alla prole un sano percorso di crescita, garantendo una continuativa frequentazione di entrambi i genitori nel rispetto bisogni emotivi e delle esigenze di stabilità della minore, come valutato dalle stesse parti.
Si provvede pertanto come in dispositivo. *
Assegnazione della casa coniugale
Al collocamento prevalente della figlia presso la residenza della madre consegue l'assegnazione in favore di parte ricorrente dell'immobile già adibito a casa familiare sita in Castel Gabbiano (CR) Via
G. Marconi N. 2 /A, di proprietà di e messa nella disponibilità della famiglia, Persona_2
ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della figlia dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, in conformità delle stesse domande delle parti.
Deve nondimeno darsi atto che le parti hanno concordato che, secondo le condizioni meglio precisate in atti, la madre troverà una diversa sistemazione abitativa. In tale contesto, rileva il Tribunale che i genitori hanno quindi concordato un adeguato regime di gestione delle spese e degli oneri connessi al godimento dell'immobile; degli accordi raggiunti sarà dato atto in dispositivo.
*
Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare a Per_1
condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto dichiarato e documentato dalle parti.
In specie, la ricorrente ha dichiarato di essere titolare di un esercizio commerciale che si occupa della vendita di abbigliamento (Ro.ma 1825 di e ). Il mod. P.F. 2024 attesta CP_2 Parte_1 CP_3 un reddito imponibile di € 21463, con imposta netta pari a € 4344; il reddito di impresa della società nel 2023 è stato pari a € 42926 (v. mod. S.P. del 2024).
invece, è impiegato a tempo indeterminato presso e percepisce una CP_1 CP_4 retribuzione mensile di circa € 2700. La C.U. 2025 attesta un reddito da lavoro dipendente pari a €
31226,86 con imposta netta di € 5874,60.
Il resistente sostiene integralmente il rateo del mutuo contratto per l'acquisto della casa ex familiare ed è proprietario di un immobile sito a Arcene (BG).
Alla luce del quadro offerto, tenuto conto della documentazione in atti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 600,00 mensili, appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché adeguato alle esigenze attuali dei minori e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore. Del resto, con la rinuncia alla propria quota dell'assegno unico il padre contribuisce ulteriormente al sostentamento della prole.
Resta da precisare che tale contributo sarà maggiorato dal momento in cui la madre non disporrà più dell'alloggio messo nella disponibilità del nucleo dalla famiglia paterna;
la previsione appare coerente e adeguata all'evoluzione della situazione fattuale, in considerazione degli oneri a carico delle parti.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti in ordine a tutti gli aspetti rilevanti a seguito della disgregazione del nucleo e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1. (nata il [...]) in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento Persona_3
prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici;
2. ASSEGNA a la casa familiare sita a Castel Gabbiano (CR) dando atto che l Parte_1
si impegna a lasciare l'immobile entro il 15.12.2025, al più tardi. CP_1
3. DÀ ATTO che la ricorrente si impegna a lasciare la casa familiare il 31 dicembre 2027 nel caso in cui la figlia dovesse frequentare la scuola media statale;
in caso di frequentazione Per_1
da parte della minore della scuola media privata, le parti concordano tra loro che la retta della scuola media sarà totalmente a carico dei nonni materni e di la quale Parte_1
resterà nella casa familiare sino al 31 dicembre 2029.
4. DÀ ATTO che successivamente al rilascio dell'immobile da parte di CP_1 [...]
si impegna a contribuire (nella misura del 40% del canone di locazione sino ad Parte_1
un importo massimo mensile di euro 400,00) ai costi di locazione della nuova casa che reperirà er viverci con . Parte_1 Per_1
5. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia con i seguenti tempi e modalità: a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, salvo diversa volontà della minore;
quanto alle festività/ricorrenze: le vacanze natalizie le trascorrerà, secondo la regola Per_1 dell'alternanza annuale, dal 24.12 al 31.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro; sarà cura dei genitori accordarsi, di volta in volta, circa orari/accompagnamenti (quest'anno,
trascorrerà con la madre la settimana dal 24.12 al 31.12); per il resto delle festività Per_1
(intese come giorni di assenza da scuola), nelle Vacanze pasquali rimarrà, secondo Per_1 la regola dell'alternanza annuale, con un genitore il periodo che va dalla fine della scuola al giorno di Pasqua e con l'altro dal giorno di Pasquetta sino al rientro a scuola;
il tutto salvo diversi accordi tra i genitori;
per le Vacanze estive (da intendersi come periodo di assenza scolastica), salvo diversi accordi, ogni genitore terrà con sé per due settimane anche Per_1
non consecutive;
entro il 31.5 di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi il periodo di villeggiatura prescelto.
6. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole CP_1 mediante versamento a l'importo mensile di € 600,00 oltre ISTAT, fino Parte_1 all'indipendenza economica di , in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, Per_1
oltre al 50% delle spese extra dei figli, secondo lo schema previsto dalle linee guida adottate dall'intestato Tribunale.
7. DISPONE che la madre percepisca integralmente l'importo dell'assegno unico.
8. DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il DI est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
SA OS DI
Benedetta Fattori DI rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 16/04/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. SAVOIA ELISA e dall'avv. RICCARDO VENTURA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MAGLI MIRCA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON
ISTANZA CONGIUNTA IN ATTI :
“- Affido condiviso della minore ad entrambi i genitori.
- Assegnazione della casa familiare sita in Castel Gabbiano CR) alla sig.ra sino al 31 Parte_1
dicembre 2027 nel caso in cui la figlia dovesse frequentare la scuola media statale. In caso Per_1
di frequentazione da parte della minore della scuola media privata, la retta della scuola media sarà totalmente a carico dei nonni materni e della sig.ra e la casa familiare sarà assegnata Parte_1
alla sig.ra sino al 31 dicembre 2029. Parte_1
- Il sig. lascerà la casa familiare entro il 15.12.2025, al più tardi;
- Successivamente al CP_1 rilascio dell'immobile da parte della signora il sig. contribuirà ai costi di Parte_1 CP_1
locazione della nuova casa che reperirà la signora per viverci con nella misura Parte_1 Per_1
del 40% del canone di locazione sino ad un importo massimo mensile di euro 400,00;
- Collocamento prevalente di presso la madre. In merito alle frequentazioni con il padre, Per_1 quest'ultimo terrà con sé la minore a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, salvo diversa volontà della minore;
- Quanto alle festività/ricorrenze: le Vacanze natalizie le trascorrerà, secondo la regola Per_1 dell'alternanza annuale, dal 24.12 al 31.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro. Sarà cura dei genitori accordarsi, di volta in volta, circa orari/accompagnamenti. Quest'anno, Per_1
trascorrerà con la madre la settimana dal 24.12 al 31.12;
- Per il resto delle festività (intese come giorni di assenza da scuola), nelle Vacanze pasquali Per_1 rimarrà, secondo la regola dell'alternanza annuale, con un genitore il periodo che va dalla fine della scuola al giorno di Pasqua e con l'altro dal giorno di Pasquetta sino al rientro a scuola. Il tutto salvo diversi accordi. Per le Vacanze estive (da intendersi come periodo di assenza scolastica), salvo diversi accordi, ogni genitore terrà con sé per due settimane anche non consecutive. Entro Per_1
il 31.5 di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi il periodo di villeggiatura prescelto.
- Quale concorso al mantenimento della minore, il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra CP_1
l'importo mensile di € 600,00 oltre ISTAT, fino all'indipendenza economica di Parte_1 Per_1
in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese;
- Entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese extra dei figli, secondo lo schema previsto dalle linee guida adottate dall'intestato Tribunale.
- L'AUU verrà percepito integralmente dalla signora Parte_1
- Spese legali interamente compensate.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 16/04/2025, premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con unione dalla quale è nata la figlia (nata il CP_1 Per_1
21/10/2015), chiedeva a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni meglio indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 20/06/2025, si costituiva in giudizio chiedendo CP_1 l'accoglimento delle conclusioni precisate in atti.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al GOP delegato per il tentativo di conciliazione all'udienza del 21/07/2025 e, dopo ampia discussione, i difensori delle parti chiedevano un rinvio dell'udienza ai fini della formalizzazione di una intesa.
Successivamente, con note depositate in atti, i difensori dichiaravano che le parti avevano raggiunto un accordo complessivo e, pertanto, chiedevano al Tribunale di dare atto delle conclusioni congiunte come meglio specificate nell'istanza.
Con provvedimento del 30/10/2025 , il DI, ritenuta la corrispondenza dell'accordo raggiunto dalle parti agli interessi della minore e in punto economico equo e congruo, tenuto conto della situazione economica e reddituale delle parti come emergente dagli atti, provvedeva in via temporanea e urgente come da accordo e tratteneva la casa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 12/11/2025.
*
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno presentato conclusioni congiunte chiedendo l'affido condiviso della minore Per_1
(nata il [...]) e pervenendo ad un pieno accordo a definizione del presente giudizio.
Al riguardo, preme precisare che non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della prole in considerazione dell'età e dell'accordo raggiunto dalle parti, in conformità al dettato dell'art. 473 bis.4, co. III, c.p.c.
Tanto premesso, osserva il Collegio che le parti hanno dato prova di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, come comprovato dall'accordo raggiunto a definizione della controversia.
In difetto di elementi di segno negativo, può pertanto essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, disponendo, nell'esclusivo interesse della prole, l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione di un'effettiva bigenitorialità, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse della medesima minore.
rimarrà collocata presso la madre, attualmente nella casa familiare. Per_1
Quanto ai tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, ribadendo la prognosi favorevole in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, ritiene il Collegio che le condizioni dell'accordo raggiunto siano in grado di assicurare alla prole un sano percorso di crescita, garantendo una continuativa frequentazione di entrambi i genitori nel rispetto bisogni emotivi e delle esigenze di stabilità della minore, come valutato dalle stesse parti.
Si provvede pertanto come in dispositivo. *
Assegnazione della casa coniugale
Al collocamento prevalente della figlia presso la residenza della madre consegue l'assegnazione in favore di parte ricorrente dell'immobile già adibito a casa familiare sita in Castel Gabbiano (CR) Via
G. Marconi N. 2 /A, di proprietà di e messa nella disponibilità della famiglia, Persona_2
ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della figlia dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, in conformità delle stesse domande delle parti.
Deve nondimeno darsi atto che le parti hanno concordato che, secondo le condizioni meglio precisate in atti, la madre troverà una diversa sistemazione abitativa. In tale contesto, rileva il Tribunale che i genitori hanno quindi concordato un adeguato regime di gestione delle spese e degli oneri connessi al godimento dell'immobile; degli accordi raggiunti sarà dato atto in dispositivo.
*
Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare a Per_1
condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto dichiarato e documentato dalle parti.
In specie, la ricorrente ha dichiarato di essere titolare di un esercizio commerciale che si occupa della vendita di abbigliamento (Ro.ma 1825 di e ). Il mod. P.F. 2024 attesta CP_2 Parte_1 CP_3 un reddito imponibile di € 21463, con imposta netta pari a € 4344; il reddito di impresa della società nel 2023 è stato pari a € 42926 (v. mod. S.P. del 2024).
invece, è impiegato a tempo indeterminato presso e percepisce una CP_1 CP_4 retribuzione mensile di circa € 2700. La C.U. 2025 attesta un reddito da lavoro dipendente pari a €
31226,86 con imposta netta di € 5874,60.
Il resistente sostiene integralmente il rateo del mutuo contratto per l'acquisto della casa ex familiare ed è proprietario di un immobile sito a Arcene (BG).
Alla luce del quadro offerto, tenuto conto della documentazione in atti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 600,00 mensili, appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché adeguato alle esigenze attuali dei minori e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore. Del resto, con la rinuncia alla propria quota dell'assegno unico il padre contribuisce ulteriormente al sostentamento della prole.
Resta da precisare che tale contributo sarà maggiorato dal momento in cui la madre non disporrà più dell'alloggio messo nella disponibilità del nucleo dalla famiglia paterna;
la previsione appare coerente e adeguata all'evoluzione della situazione fattuale, in considerazione degli oneri a carico delle parti.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti in ordine a tutti gli aspetti rilevanti a seguito della disgregazione del nucleo e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1. (nata il [...]) in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento Persona_3
prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici;
2. ASSEGNA a la casa familiare sita a Castel Gabbiano (CR) dando atto che l Parte_1
si impegna a lasciare l'immobile entro il 15.12.2025, al più tardi. CP_1
3. DÀ ATTO che la ricorrente si impegna a lasciare la casa familiare il 31 dicembre 2027 nel caso in cui la figlia dovesse frequentare la scuola media statale;
in caso di frequentazione Per_1
da parte della minore della scuola media privata, le parti concordano tra loro che la retta della scuola media sarà totalmente a carico dei nonni materni e di la quale Parte_1
resterà nella casa familiare sino al 31 dicembre 2029.
4. DÀ ATTO che successivamente al rilascio dell'immobile da parte di CP_1 [...]
si impegna a contribuire (nella misura del 40% del canone di locazione sino ad Parte_1
un importo massimo mensile di euro 400,00) ai costi di locazione della nuova casa che reperirà er viverci con . Parte_1 Per_1
5. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia con i seguenti tempi e modalità: a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, salvo diversa volontà della minore;
quanto alle festività/ricorrenze: le vacanze natalizie le trascorrerà, secondo la regola Per_1 dell'alternanza annuale, dal 24.12 al 31.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro; sarà cura dei genitori accordarsi, di volta in volta, circa orari/accompagnamenti (quest'anno,
trascorrerà con la madre la settimana dal 24.12 al 31.12); per il resto delle festività Per_1
(intese come giorni di assenza da scuola), nelle Vacanze pasquali rimarrà, secondo Per_1 la regola dell'alternanza annuale, con un genitore il periodo che va dalla fine della scuola al giorno di Pasqua e con l'altro dal giorno di Pasquetta sino al rientro a scuola;
il tutto salvo diversi accordi tra i genitori;
per le Vacanze estive (da intendersi come periodo di assenza scolastica), salvo diversi accordi, ogni genitore terrà con sé per due settimane anche Per_1
non consecutive;
entro il 31.5 di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi il periodo di villeggiatura prescelto.
6. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole CP_1 mediante versamento a l'importo mensile di € 600,00 oltre ISTAT, fino Parte_1 all'indipendenza economica di , in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, Per_1
oltre al 50% delle spese extra dei figli, secondo lo schema previsto dalle linee guida adottate dall'intestato Tribunale.
7. DISPONE che la madre percepisca integralmente l'importo dell'assegno unico.
8. DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il DI est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato