CASS
Sentenza 23 marzo 2026
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2026, n. 10978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10978 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
Testo completo
CC SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti di AN OM nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 10/07/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DO D'IA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GA LO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo per nuovo esame;
ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10/07/2025 la Corte di appello di Palermo ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di OM AN, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 01/06/2021 al 09/06/2023, in relazione ai reati di omicidio aggravato e detenzione e porto di arma, dai quali era stato assolto, per non aver commesso il fatto, con sentenza della Corte di assise di Palermo del 09/06/2023, confermata dalla Corte di assise di appello di Palermo in data 16/07/2024. 2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell’Avvocatura dello Penale Sent. Sez. 4 Num. 10978 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 24/02/2026 2 Stato, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione. Rileva che la Corte territoriale ha sovrapposto il piano del giudizio di merito con quello della riparazione, avendo valutato la condotta tenuta dal AN non in funzione dell’accertamento della colpa grave, rilevante ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., ma secondo gli stessi parametri della sentenza assolutoria;
che, invero, la presenza nel luogo teatro del fatto omicidiario andava valutata al fine di accertare l’esistenza di un comportamento gravemente colposo, ostativo alla riparazione, piuttosto che esaminata in chiave causale rispetto al compimento dell’omicidio, profilo quest’ultimo rilevante nel giudizio di merito, ma non per valutare la sussistenza del diritto alla riparazione;
che, dunque, doveva essere considerata gravemente colposa la condotta del AN, che si accompagnava ai due autori dell’omicidio, anche alla luce dell’esito degli accertamenti relativi alla titolarità ed al possesso dei veicoli utilizzati, al contenuto delle conversazioni intercettate all’interno dei locali della Squadra Mobile della Questura di Palermo ed al compendio dichiarativo;
che, peraltro, la Corte territoriale, per un verso, riporta le condotte ambigue tenute dal AN, immortalate dalle telecamere e, per altro verso, esclude che integrino la colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, evidenziando che si tratta di condotte marginali rispetto a quelle dei coimputati, in tal modo confondendo i piani valutativi;
che, invece, il giudice della riparazione deve effettuare una valutazione che si pone su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice della cognizione, pur operando sullo stesso materiale;
che il provvedimento impugnato, pur enunciando in premessa i principi che si applicano in materia di ingiusta riparazione, in concreto poi aderisce alle valutazioni effettuate dal giudice dell’assoluzione. 3. In data 19/01/2026, sono pervenute note di udienza nell’interesse di OM AN, con le quali la difesa conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato in relazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio, restando, invece, nell’esclusiva attribuzione del giudice di merito la 3 valutazione in ordine all’esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deve essere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez. U, 28/11/2013, n. 51779, Nicosia, Rv. Rv. 257606 – 01, non mass. sul punto). Si tratta all’evidenza di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell’imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia – se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l’ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) rispetto alla produzione dell’evento "detenzione”. 1.2. Nel compiere detto esame, il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio di merito, per cui non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione, in quanto la sentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di riferimento per il giudice della riparazione quanto all’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione;
diversamente, uno spazio di manovra più ampio gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate. In altri termini, la sentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di riferimento per il giudice della riparazione quanto all’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione. 1.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendo giudicato la condotta tenuta dal AN, che era presente nel luogo teatro dell’omicidio, materialmente commesso dal figlio e dal fratello, secondo i criteri valutativi propri del giudizio di merito, che si utilizzano per l’accertamento della responsabilità penale. Invero, la presenza del AN in compagnia dei suoi stretti congiunti autori dell’omicidio è stata ritenuta «assai poco qualificante ai fini in esame», non avendo mostrato le immagini delle telecamere che avevano ripreso il fatto delittuoso «alcun segno di intesa con i predetti congiunti, alcuna condotta evocativa di una sua consapevolezza circa l’azione delittuosa che da lì a breve questi ultimi avrebbe[ro] posto in essere». Si tratta all’evidenza di un metro di valutazione proprio del giudice del merito, finalizzato ad accertare il contributo causale del AN alla realizzazione dell’omicidio, aspetto questo del tutto estraneo al giudizio di riparazione, che mira ad accertare solo se il soggetto (che chiede la riparazione per l’ingiusta detenzione) abbia tenuto una condotta che – avendo creato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale – abbia 4 contribuito, anche nel concorso dell’altrui errore, a cagionare l’evento "detenzione”, ponendosi, dunque, in rapporto di causa-effetto con quest’ultima. Peraltro, è stato condivisibilmente affermato che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang Bakary, Rv. 280391 – 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 – 02; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139 – 01). Con riferimento all’ipotesi sub 1), va innanzitutto premesso che non vi è un dovere di impedire il reato, di denunciarlo, né di cooperare spontaneamente al suo accertamento e che, dunque, la valutazione in termini di colpa della condotta di colui che assista al reato senza parteciparvi non può andare oltre i limiti richiesti dall’ordinamento al comune cittadino, in quanto il suo comportamento inerte rispetto al delitto ed alla sua punizione – sebbene possa essere idoneo ad indurre in errore l’autorità giudiziaria sulla sua partecipazione al reato in relazione alle circostanze del caso concreto – è considerato di per sé legittimo. Tuttavia, è stato ben evidenziato (Sez. 4, n. 33999 del 14/06/2022, Gangi, n.m.) che esistono «regole di condotta il cui adempimento può essere richiesto anche a chi osservi inerte il reato, perché vanno oltre la legittimità della sua inerzia e la loro mancata osservanza, sebbene non sia penalmente censurabile, rileva, nondimeno, ai fini della valutazione della condotta in sede di riparazione, in quanto viola comunque una regola di condotta prescritta al cittadino comune, o quantomeno si pone in contraddizione con il comportamento di condivisione sociale che ci si aspetta in quelle determinate circostanze. Dunque, può conclusivamente ribadirsi che la valutazione della connivenza ai fini riparatori va sempre confrontata con la norma di condotta anche di carattere sociale di cui può essere atteso l’adempimento, che deve essere prima identificata per consentire poi di vagliare il comportamento tenuto dal connivente in termini di colpa grave, secondo gli ordinari criteri di discostamento. 1.4. Le considerazioni svolte impongono l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Palermo, che dovrà valutare, alla 5 luce delle indicazioni che precedono, la sussistenza di condotte ostative al riconoscimento del diritto all’indennizzo. Al giudice di rinvio deve essere demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Palermo, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente DO D’IA EN AO
udita la relazione svolta dal Consigliere DO D'IA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GA LO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo per nuovo esame;
ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10/07/2025 la Corte di appello di Palermo ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di OM AN, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 01/06/2021 al 09/06/2023, in relazione ai reati di omicidio aggravato e detenzione e porto di arma, dai quali era stato assolto, per non aver commesso il fatto, con sentenza della Corte di assise di Palermo del 09/06/2023, confermata dalla Corte di assise di appello di Palermo in data 16/07/2024. 2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell’Avvocatura dello Penale Sent. Sez. 4 Num. 10978 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 24/02/2026 2 Stato, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione. Rileva che la Corte territoriale ha sovrapposto il piano del giudizio di merito con quello della riparazione, avendo valutato la condotta tenuta dal AN non in funzione dell’accertamento della colpa grave, rilevante ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., ma secondo gli stessi parametri della sentenza assolutoria;
che, invero, la presenza nel luogo teatro del fatto omicidiario andava valutata al fine di accertare l’esistenza di un comportamento gravemente colposo, ostativo alla riparazione, piuttosto che esaminata in chiave causale rispetto al compimento dell’omicidio, profilo quest’ultimo rilevante nel giudizio di merito, ma non per valutare la sussistenza del diritto alla riparazione;
che, dunque, doveva essere considerata gravemente colposa la condotta del AN, che si accompagnava ai due autori dell’omicidio, anche alla luce dell’esito degli accertamenti relativi alla titolarità ed al possesso dei veicoli utilizzati, al contenuto delle conversazioni intercettate all’interno dei locali della Squadra Mobile della Questura di Palermo ed al compendio dichiarativo;
che, peraltro, la Corte territoriale, per un verso, riporta le condotte ambigue tenute dal AN, immortalate dalle telecamere e, per altro verso, esclude che integrino la colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, evidenziando che si tratta di condotte marginali rispetto a quelle dei coimputati, in tal modo confondendo i piani valutativi;
che, invece, il giudice della riparazione deve effettuare una valutazione che si pone su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice della cognizione, pur operando sullo stesso materiale;
che il provvedimento impugnato, pur enunciando in premessa i principi che si applicano in materia di ingiusta riparazione, in concreto poi aderisce alle valutazioni effettuate dal giudice dell’assoluzione. 3. In data 19/01/2026, sono pervenute note di udienza nell’interesse di OM AN, con le quali la difesa conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato in relazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio, restando, invece, nell’esclusiva attribuzione del giudice di merito la 3 valutazione in ordine all’esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deve essere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez. U, 28/11/2013, n. 51779, Nicosia, Rv. Rv. 257606 – 01, non mass. sul punto). Si tratta all’evidenza di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell’imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia – se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l’ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) rispetto alla produzione dell’evento "detenzione”. 1.2. Nel compiere detto esame, il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio di merito, per cui non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione, in quanto la sentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di riferimento per il giudice della riparazione quanto all’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione;
diversamente, uno spazio di manovra più ampio gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate. In altri termini, la sentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di riferimento per il giudice della riparazione quanto all’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione. 1.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendo giudicato la condotta tenuta dal AN, che era presente nel luogo teatro dell’omicidio, materialmente commesso dal figlio e dal fratello, secondo i criteri valutativi propri del giudizio di merito, che si utilizzano per l’accertamento della responsabilità penale. Invero, la presenza del AN in compagnia dei suoi stretti congiunti autori dell’omicidio è stata ritenuta «assai poco qualificante ai fini in esame», non avendo mostrato le immagini delle telecamere che avevano ripreso il fatto delittuoso «alcun segno di intesa con i predetti congiunti, alcuna condotta evocativa di una sua consapevolezza circa l’azione delittuosa che da lì a breve questi ultimi avrebbe[ro] posto in essere». Si tratta all’evidenza di un metro di valutazione proprio del giudice del merito, finalizzato ad accertare il contributo causale del AN alla realizzazione dell’omicidio, aspetto questo del tutto estraneo al giudizio di riparazione, che mira ad accertare solo se il soggetto (che chiede la riparazione per l’ingiusta detenzione) abbia tenuto una condotta che – avendo creato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale – abbia 4 contribuito, anche nel concorso dell’altrui errore, a cagionare l’evento "detenzione”, ponendosi, dunque, in rapporto di causa-effetto con quest’ultima. Peraltro, è stato condivisibilmente affermato che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang Bakary, Rv. 280391 – 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 – 02; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139 – 01). Con riferimento all’ipotesi sub 1), va innanzitutto premesso che non vi è un dovere di impedire il reato, di denunciarlo, né di cooperare spontaneamente al suo accertamento e che, dunque, la valutazione in termini di colpa della condotta di colui che assista al reato senza parteciparvi non può andare oltre i limiti richiesti dall’ordinamento al comune cittadino, in quanto il suo comportamento inerte rispetto al delitto ed alla sua punizione – sebbene possa essere idoneo ad indurre in errore l’autorità giudiziaria sulla sua partecipazione al reato in relazione alle circostanze del caso concreto – è considerato di per sé legittimo. Tuttavia, è stato ben evidenziato (Sez. 4, n. 33999 del 14/06/2022, Gangi, n.m.) che esistono «regole di condotta il cui adempimento può essere richiesto anche a chi osservi inerte il reato, perché vanno oltre la legittimità della sua inerzia e la loro mancata osservanza, sebbene non sia penalmente censurabile, rileva, nondimeno, ai fini della valutazione della condotta in sede di riparazione, in quanto viola comunque una regola di condotta prescritta al cittadino comune, o quantomeno si pone in contraddizione con il comportamento di condivisione sociale che ci si aspetta in quelle determinate circostanze. Dunque, può conclusivamente ribadirsi che la valutazione della connivenza ai fini riparatori va sempre confrontata con la norma di condotta anche di carattere sociale di cui può essere atteso l’adempimento, che deve essere prima identificata per consentire poi di vagliare il comportamento tenuto dal connivente in termini di colpa grave, secondo gli ordinari criteri di discostamento. 1.4. Le considerazioni svolte impongono l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Palermo, che dovrà valutare, alla 5 luce delle indicazioni che precedono, la sussistenza di condotte ostative al riconoscimento del diritto all’indennizzo. Al giudice di rinvio deve essere demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Palermo, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente DO D’IA EN AO