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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4545/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249007770113 BOLLO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249007770113 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249007770113 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5758/2025 depositato il
13/10/2025 Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, con atto notificato ad Agenzia delle Entrate- Riscossione di Messina e Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina propone ricorso avverso intimazione pagamento n.29520249007770113/000 notificata in data 08/06/2024, per il pagamento di €.
1.397,53, Tassa auto 2012,2013,2014, conseguente a cartelle insolute.
Parte ricorrente deduce l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la prescrizione.
Costituita Agenzia Entrate produce documentazione inerente alla notifica degli atti pregressi e conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Questa Corte, esaminata la documentazione in atti, può constatare che le cartelle di pagamento n.
29520170004022447000, n. 29520170019297701000 e n. 29520180021435868000, poste a base dell'atto impugnato, sono state ritualmente notificate – rispettivamente, in data 19/06/2017, in data 27/12/2017 ed in data 19/02/2019 e non opposte. Il decorso della prescrizione triennale è stato interrotto dapprima dall'avviso di intimazione n. 29520189005074536000, relativo alla cartella di pagamento n.
29520170004022447000, e successivamente dall'avviso di intimazione n. 2952022900177940000, notificato in data 26/05/2022, relativo a tutte e tre le cartelle di cui trattasi. Anche tali avvisi di intimazione non hanno formato oggetto di opposizione.
Parte ricorrente, con memoria aggiunta, ha contestato la validità delle notifiche.
Le obiezioni non possono essere condivise in quanto le cartelle sono state notificate direttamente a mezzo di operatore postale privato mentre l'ultima intimazione di pagamento è stata notificata tramite consegna a persona abilitata a ricevere – nel caso di specie, il padre del contribuente – e dell'avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario tramite raccomandata n. NPA130011096045.
In tema di notifica, nel caso in cui questa venga effettuata a mezzo posta e l'atto venga consegnato non già al destinatario dello stesso, bensì a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario, senza che sia necessario l'invio della raccomandata informativa. In tema di notifica della cartella esattoriale, ai fini della veridicità e della regolarità dell'avviso di ricevimento non è rilevante l'accertamento dell'identità del soggetto a cui è stato consegnato il plico, essendo invece sufficiente che la raccomandata sia stata recapitata al domicilio del destinatario e consegnata ad un soggetto effettivamente abilitato a riceverla (Cassazione Civile n. 37259 del 29/11/2021).
Invece nel caso di notifica con ufficiale giudiziario a persona diversa dal destinatario rinvenuta presso la sua abitazione, è previsto l'invio della c.d. «raccomandata informativa», con cui l'agente notificatore dà notizia dell'avvenuta consegna del plico ad altro soggetto, pur se trattasi di familiare convivente.
Ai fini probatori, tuttavia, è sufficiente che l'agente attesti sulla relata di notifica la mera spedizione della seconda raccomandata: la norma, infatti, parla di una semplice raccomandata e non di una raccomandata con avviso di ricevimento, per cui la prova è data dalla sola attestazione del notificatore, che fa fede sino a querela di falso.
In proposito la Corte di cassazione, nell'ordinanza n. 20863/2017, ha affermato, in tema di notificazione di atti tributari, che l'articolo 60, comma 1, lettera b-bis, del dpr 600/73 prevede che nel caso in cui la notifica avvenga con consegna a un soggetto diverso dal contribuente, anche se familiare convivente, per il perfezionamento è necessario che il notificatore dia «notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso,
a mezzo di lettera raccomandata».
In sostanza, secondo tale giurisprudenza, è obbligatorio l'invio di una seconda raccomandata, con cui si informa il destinatario della consegna dell'atto a persona diversa da lui, rinvenuta presso l'abitazione.
Tuttavia, qualora il contribuente eccepisca la violazione del citato art. 60, comma 1, lett. b-bis), per l'Ufficio resistente è sufficiente produrre in giudizio la relata di notifica debitamente compilata dal messo notificatore, ove costui abbia attestato (con efficacia fino a querela di falso) di aver provveduto a spedire al destinatario una «lettera raccomandata», al fine di informarlo della avvenuta consegna a mani di soggetto rinvenuto presso la sua abitazione.
Non è necessario, dunque, produrre in giudizio anche l'avviso di ricevimento della seconda raccomandata, circostanza che si renderebbe invece indispensabile nelle notifiche eseguite ai sensi dell'articolo 140 del c.
p.c., con deposito del plico in caso di temporanea irreperibilità del destinatario.
Lo stesso principio è stato espresso nella sentenza 31/5/2017, n. 13739 “Resta la questione… che il messo deve comunque dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata, secondo quanto prescritto dall'art. 60, lett. b bis), d. P.R. n. 600 del 1973, ma la doglianza non si confronta con la valenza probatoria dell'attestazione – ” Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata nei casi in cui all'art. 139 comma 4 del c.p.c.” sicché vale anche in questo caso rilevare la mancata proposizione… della querela di falso”.
Nel caso specifico è stata prodotto l'elenco delle raccomandate che dimostra l'avvenuta spedizione della
"raccomandata informativa".
Quanto all'eccezione di posta privata, si osserva che la cartella di pagamento non rientra fra gli atti la cui notifica era riservata a Poste Italiane, non essendo né un atto giudiziario né tantomeno riguarda una violazione al Codice della strada.
E difatti la cartella di pagamento costituisce un atto di intimazione al pagamento e di avviso di mora, che quindi accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo (essendo in esso incorporato il ruolo sopra descritto) e di precetto.
La cartella di pagamento, pertanto, provenendo direttamente dalla Pubblica Amministrazione, deve essere equiparata a tutti gli effetti all'atto amministrativo, di cui possiede sia il requisito soggettivo (provenienza dalla Pubblica Amministrazione), sia quello oggettivo (l'attitudine anche solo materiale a produrre degli effetti), sia quello formale (la perfezione, cioè il compimento dell'intero procedimento della sua formazione).
In conclusione, non trattandosi di atto giudiziario né di atto concernente le violazioni al CdS, nel caso specifico risulta pertanto pienamente legittima la relativa notificazione effettuata tramite un servizio di posta privata.
Quanto al motivo posto con memoria aggiunta va detto che Il riferimento fatto da parte ricorrente all'art. 25 bis del d.lgs. 546/1992 è inappropriato in quanto il divieto per il giudice di utilizzare documenti sprovvisti dell'attestato di conformità è riferito ai “difensori” in senso tecnico e non all'ente impositore che, come noto, per il principio di rappresentanza organica, sta in giudizio personalmente e per il quale si applica il libero convincimento del giudice sull'autenticità del documento prodotto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00 oltre accessori in favore di Agenzia delle Entrate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4545/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249007770113 BOLLO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249007770113 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249007770113 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5758/2025 depositato il
13/10/2025 Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, con atto notificato ad Agenzia delle Entrate- Riscossione di Messina e Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina propone ricorso avverso intimazione pagamento n.29520249007770113/000 notificata in data 08/06/2024, per il pagamento di €.
1.397,53, Tassa auto 2012,2013,2014, conseguente a cartelle insolute.
Parte ricorrente deduce l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la prescrizione.
Costituita Agenzia Entrate produce documentazione inerente alla notifica degli atti pregressi e conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Questa Corte, esaminata la documentazione in atti, può constatare che le cartelle di pagamento n.
29520170004022447000, n. 29520170019297701000 e n. 29520180021435868000, poste a base dell'atto impugnato, sono state ritualmente notificate – rispettivamente, in data 19/06/2017, in data 27/12/2017 ed in data 19/02/2019 e non opposte. Il decorso della prescrizione triennale è stato interrotto dapprima dall'avviso di intimazione n. 29520189005074536000, relativo alla cartella di pagamento n.
29520170004022447000, e successivamente dall'avviso di intimazione n. 2952022900177940000, notificato in data 26/05/2022, relativo a tutte e tre le cartelle di cui trattasi. Anche tali avvisi di intimazione non hanno formato oggetto di opposizione.
Parte ricorrente, con memoria aggiunta, ha contestato la validità delle notifiche.
Le obiezioni non possono essere condivise in quanto le cartelle sono state notificate direttamente a mezzo di operatore postale privato mentre l'ultima intimazione di pagamento è stata notificata tramite consegna a persona abilitata a ricevere – nel caso di specie, il padre del contribuente – e dell'avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario tramite raccomandata n. NPA130011096045.
In tema di notifica, nel caso in cui questa venga effettuata a mezzo posta e l'atto venga consegnato non già al destinatario dello stesso, bensì a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario, senza che sia necessario l'invio della raccomandata informativa. In tema di notifica della cartella esattoriale, ai fini della veridicità e della regolarità dell'avviso di ricevimento non è rilevante l'accertamento dell'identità del soggetto a cui è stato consegnato il plico, essendo invece sufficiente che la raccomandata sia stata recapitata al domicilio del destinatario e consegnata ad un soggetto effettivamente abilitato a riceverla (Cassazione Civile n. 37259 del 29/11/2021).
Invece nel caso di notifica con ufficiale giudiziario a persona diversa dal destinatario rinvenuta presso la sua abitazione, è previsto l'invio della c.d. «raccomandata informativa», con cui l'agente notificatore dà notizia dell'avvenuta consegna del plico ad altro soggetto, pur se trattasi di familiare convivente.
Ai fini probatori, tuttavia, è sufficiente che l'agente attesti sulla relata di notifica la mera spedizione della seconda raccomandata: la norma, infatti, parla di una semplice raccomandata e non di una raccomandata con avviso di ricevimento, per cui la prova è data dalla sola attestazione del notificatore, che fa fede sino a querela di falso.
In proposito la Corte di cassazione, nell'ordinanza n. 20863/2017, ha affermato, in tema di notificazione di atti tributari, che l'articolo 60, comma 1, lettera b-bis, del dpr 600/73 prevede che nel caso in cui la notifica avvenga con consegna a un soggetto diverso dal contribuente, anche se familiare convivente, per il perfezionamento è necessario che il notificatore dia «notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso,
a mezzo di lettera raccomandata».
In sostanza, secondo tale giurisprudenza, è obbligatorio l'invio di una seconda raccomandata, con cui si informa il destinatario della consegna dell'atto a persona diversa da lui, rinvenuta presso l'abitazione.
Tuttavia, qualora il contribuente eccepisca la violazione del citato art. 60, comma 1, lett. b-bis), per l'Ufficio resistente è sufficiente produrre in giudizio la relata di notifica debitamente compilata dal messo notificatore, ove costui abbia attestato (con efficacia fino a querela di falso) di aver provveduto a spedire al destinatario una «lettera raccomandata», al fine di informarlo della avvenuta consegna a mani di soggetto rinvenuto presso la sua abitazione.
Non è necessario, dunque, produrre in giudizio anche l'avviso di ricevimento della seconda raccomandata, circostanza che si renderebbe invece indispensabile nelle notifiche eseguite ai sensi dell'articolo 140 del c.
p.c., con deposito del plico in caso di temporanea irreperibilità del destinatario.
Lo stesso principio è stato espresso nella sentenza 31/5/2017, n. 13739 “Resta la questione… che il messo deve comunque dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata, secondo quanto prescritto dall'art. 60, lett. b bis), d. P.R. n. 600 del 1973, ma la doglianza non si confronta con la valenza probatoria dell'attestazione – ” Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata nei casi in cui all'art. 139 comma 4 del c.p.c.” sicché vale anche in questo caso rilevare la mancata proposizione… della querela di falso”.
Nel caso specifico è stata prodotto l'elenco delle raccomandate che dimostra l'avvenuta spedizione della
"raccomandata informativa".
Quanto all'eccezione di posta privata, si osserva che la cartella di pagamento non rientra fra gli atti la cui notifica era riservata a Poste Italiane, non essendo né un atto giudiziario né tantomeno riguarda una violazione al Codice della strada.
E difatti la cartella di pagamento costituisce un atto di intimazione al pagamento e di avviso di mora, che quindi accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo (essendo in esso incorporato il ruolo sopra descritto) e di precetto.
La cartella di pagamento, pertanto, provenendo direttamente dalla Pubblica Amministrazione, deve essere equiparata a tutti gli effetti all'atto amministrativo, di cui possiede sia il requisito soggettivo (provenienza dalla Pubblica Amministrazione), sia quello oggettivo (l'attitudine anche solo materiale a produrre degli effetti), sia quello formale (la perfezione, cioè il compimento dell'intero procedimento della sua formazione).
In conclusione, non trattandosi di atto giudiziario né di atto concernente le violazioni al CdS, nel caso specifico risulta pertanto pienamente legittima la relativa notificazione effettuata tramite un servizio di posta privata.
Quanto al motivo posto con memoria aggiunta va detto che Il riferimento fatto da parte ricorrente all'art. 25 bis del d.lgs. 546/1992 è inappropriato in quanto il divieto per il giudice di utilizzare documenti sprovvisti dell'attestato di conformità è riferito ai “difensori” in senso tecnico e non all'ente impositore che, come noto, per il principio di rappresentanza organica, sta in giudizio personalmente e per il quale si applica il libero convincimento del giudice sull'autenticità del documento prodotto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00 oltre accessori in favore di Agenzia delle Entrate.