CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2023, n. 18761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18761 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RR IL nato a [...]( ITALIA) il 03/12/1978 DD ND nato a [...]( ITALIA) il 23/11/1982 NE SI nato a [...]( ITALIA) il 08/10/1980 avverso il decreto del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG PIETRO GAETA, che ha chiesto dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18761 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto reso in data 24 maggio 2021, il Tribunale di Roma - Sezione specializzata per le Misure di Prevenzione, applicava a DA RR la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, e disponeva la confisca di beni (immobili, azienda e denaro su conti correnti bancari) ritenuti a lui riconducibili, ancorché formalmente intestati a IA RR (sorella), AL DD (compagna) e SI NE (cugino). 2. Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava il provvedimento impugnato, avverso il quale ricorrono per cassazione i terzi interessati IA RR e AL DD (con atto sottoscritto dal difensore e procuratore speciale avv. Valerio SPIGARELLI) e SI NE (con atto sottoscritto dal difensore e procuratore speciale avv. Cristiano PAZIENTI). 2.1. Con il ricorso proposto nell'interesse di RR e DD, si deduce: a) con il primo motivo, "illegittimità del provvedimento impugnato per essere la motivazione apprestata in ordine alla correlazione temporale tra i periodi di pericolosità generica o qualificata del proposto rispetto agli acquisti dei beni sottoposti alla misura di prevenzione, nonché in ordine alla qualificazione del requisito della pericolosità, meramente apparente. Violazione degli artt. 1 e 4 d. Igs. n. 159/2011 per avere omesso il giudice di appello di individuare e collocare nel tempo il presupposto applicativo della misura nei confronti del proposto"; b) con il secondo motivo, si denuncia la "violazione del combinato disposto tra gli artt. 24 e 26 d. Igs. n. 159/2011 sotto il duplice profilo della natura fittizia dell'intestazione dei beni oggetto di confisca in capo agli odierni ricorrenti e del rilievo delle eventuali pratiche di evasione/elusione fiscale poste in essere dai terzi o dai loro danti causa rispetto all'individuazione della provenienza dei medesimi". 2.2. Con il ricorso proposto nell'interesse di NE, si deduce, con un unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 16, 20, 24 e 26, d. Igs.. n. 159/2011 e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarati inammissibili tutti i ricorsi. 2. Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 I. n. 1423/56, richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, I. n. 575/65 (disposizioni confermate dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione in istente o 2 meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mule', Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080). È, quindi, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altri, Rv. 260246), così come è estraneo al procedimento di legittimità il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'articolo citato, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc. Noviello, Rv. 279435). 3. In relazione ai temi d'interesse, va, poi, rammentato che, nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far LE (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249; Sez. 6, n. 7469 del 4/6/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454; Sez. 2, n. 31549 del 6/6/2019, Simply Soc. Coop., Rv. 277225) 4. Alla luce dei richiamati principi, va, in primo luogo, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avv. SPIGARELLI nell'interesse di IA RR e AL DD. 4.1. Il primo - e preponderante - motivo di ricorso, variamente articolato, denunzia violazione degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, "per avere omesso il giudice di appello di individuare e collocare, nel tempo, il presupposto applicativo della misura nei confronti del proposto". La censura si diffonde ampiamente nella contestazione della ritenuta pericolosità sociale di DA RR;
denunzia, altresì, assenza di motivazione in ordine alla qualificazione del requisito della pericolosità sociale, attesa l'oscillazione dei giudici di merito tra pericolosità generica o qualificata;
stigmatizza l'omessa correlazione temporale tra la ritenuta pericolosità sociale e l'acquisizione dei beni di cui risultano formali intestatarie le odierne ricorrenti. Si tratta di censure che devono considerarsi in radice inammissibili. Con i sopra menzionati arresti di questa Corte (in particolare, Sez. 5, n. 333/2021), deve ritenersi ormai superato l'isolato, precedente, tentativo ermeneutico (Sez. 5, n. 12374 3 del 14/12/2017, dep. 2018, La Porta, Rv. 272608) in forza del quale si attribuiva al terzo - che rivendicava l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo in tema di confisca di prevenzione - la legittimazione e l'interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far LE l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto. A tale prospettiva, si è contrapposto l'altro orientamento già citato, poi consolidatosi e che qui si ribadisce, secondo cui, in presenza di beni fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far LE;
cosicché, in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, può contestare esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto. In sostanza, il terzo attinto dalla misura ablativa, pur non gravato da alcun onere probatorio, ha, tuttavia, un onere di allegazione che consiste nell'indicazione degli elementi fattuali volti a dimostrare che il bene oggetto di confisca è di sua esclusiva ed effettiva proprietà e che di esso egli non è un mero intestatario formale, unico profilo, questo, di diretta incidenza sulla confisca. Viceversa, rispetto a tale dimostrazione probatoria - che investe esclusivamente l'effettività del rapporto giuridico tra il soggetto terzo e la res ablata - risultano irrilevanti (perché in nulla incidenti ed inidonee a provare la proprietà o la disponibilità del bene) tutte quelle difese o eccezioni relative esclusivamente alla posizione del proposto, quali: la sussistenza della condizione di pericolosità; il valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato;
la legittima provenienza delle risorse. Si tratta invero di circostanze che pertengono alla personale posizione del proposto e che solo costui potrebbe avere interesse a far LE (si v. Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani, non mass.). Come evidenziato dalla già richiamata sentenza n. 333/2021, "tale interpretazione appare conforme ai principi generali che regolano i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni: ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., invero, l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi (...) "non ha interesse". L'interpretazione sistematica di tale norma sulle impugnazioni, coordinata con le norme che disciplinano le impugnazioni in materia di misure di prevenzione (artt. 10 e 27 d.lgs. 159/2011), consente di affermare che il terzo intestatario dei beni confiscati ha un interesse concreto all'impugnazione se, assolvendo i relativi oneri di allegazione, rivendica l'effettiva titolarità dei beni, contestando esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, atteso che, in caso di accoglimento, la restituzione dei beni non spetterebbe al proposto, bensì al terzo intestatario. Al contrario, il terzo intestatario dei beni 4 non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, per carenza di interesse concreto, in quanto, in caso di accoglimento dell'impugnazione, i beni dovrebbero essere restituiti al proposto - che dimostri l'insussistenza della condizione di pericolosità, o la proporzione del valore dei beni confiscati rispetto ai redditi dichiarati e la legittima provenienza delle risorse -, non certo al fittizio intestatario". 4.1.1. Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la semplice lettura del ricorso disvela come esso censuri proprio i profili del provvedimento che, secondo l'orientamento consolidato sopra esposto, non risultano in realtà scrutinabili in questa sede di legittimità. Non senza considerare, inoltre, che la stessa architettura del ricorso vale a sorreggere censure che, in massima parte, si dirigono verso profili di insufficienza o contraddittorietà della motivazione: ciò che consolida ulteriormente il giudizio di inammissibilità dell'impugnazione proposta. 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in diritto, poiché si basa su una tesi che, contrariamente a quanto opinato in ricorso, è stata costantemente smentita dalla giurisprudenza di questa Corte. Si intende fare riferimento, in particolare, alla linea ermeneutica per cui, in tema di confisca di prevenzione, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del familiare o del terzo intestatario fittizio del bene in favore del proposto non può essere da costoro giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, giacché, altrimenti, sarebbero illogicamente rese non operative le rispettive presunzioni di interposizione fondate, per quanto attiene ai familiari ed al coniuge, sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa, e, per quanto attiene al terzo, sull'accertamento di cui all'art. 26, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (per tutte, Sez. 1, n. 12629 del 16/1/2019, P.G. in proc. Macrì, Rv. 274988; ma vedi anche Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci e altri, Rv. 260244). Dunque, si rivela in contrasto con i ricordati principi la prospettazione difensiva (pag. 13 del ricorso) circa la erroneità della mancata considerazione delle fonti di reddito ratione temporis non dichiarate al fisco dai terzi interessati o del mancato rilievo delle eventuali pratiche di elusione o evasione fiscale poste in essere dai terzi rispetto all'individuazione della provenienza dei beni sottoposti a confisca. 5. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di SI NE, cugino del proposto DA RR e terzo interessato in quanto titolare dell'80°/0 della Società "New Line Company s.r.l." e dell'intero patrimonio aziendale della predetta società, oggetto di confisca. 5.1. Con l'unico motivo avanzato, denunciando a violazione ed erronea applicazione degli artt. 16,20, 24 e 26 del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., il ricorrente propone, innanzitutto, una serie di censure che - come già detto a proposito dell'esame delle altre due impugnazioni - risultano intrinsecamente inammissibili in quanto calibrate su circostanze (pericolosità sociale del RR;
correlazione tra le condotte delittuose 5 di costui ed i relativi profitti;
perimetrazione temporale della pericolosità sociale e data di costituzione della società New Line, ecc.) che esulano dall'interesse del terzo interessato. Le residue censure risultano, poi, inammissibili in quanto - sotto l'apparente e formale doglianza di una violazione di legge o erronea applicazione di essa - si risolvono o nella critica della valutazione operata dai giudici di merito ovvero nella stigmatizzazione della contraddittorietà o insufficienza di taluni profili della motivazione del decreto, come tali inammissibili in quanto non riconducibili nell'alveo della violazione di legge. Si ribadisce che in quest'ultima nozione va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. (Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080; v. anche la più recente Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc. Noviello, Rv. 279435). Nel caso di specie, l'atto di impugnazione non reca alcuna prospettazione in tal senso. La critica difensiva si dirige, invece, su elementi di tipica valutazione giudiziale (quali, ad esempio, la valutazione delle spese medie mensili risultanti dai dati ISTAT e l'incongruenza dei redditi leciti in capo al NE rispetto ad essi;
la rilevanza e l'interpretazione delle intercettazioni telefoniche, sbrigativamente liqùidate dalla difesa come "suggestive e fuorvianti"; la valutazione di inattendibilità del teste SARTORETTI, ecc.) che già sarebbero marcatamente inammissibili anche ove il ricorso per cassazione contemplasse la denuncia del vizio di motivazione, e che risultano del tutto non scrutinabili in un sistema - quale quello delle misure di prevenzione - nel quale i motivi tipici di impugnazione a critica vincolata contemplano la sola violazione di legge, per come interpretata da questa Corte. 6. Per le considerazioni complessivamente esposte, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, dal che discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, del versamento di un'ulteriore sanzione in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2023 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
lette le conclusioni del PG PIETRO GAETA, che ha chiesto dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18761 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto reso in data 24 maggio 2021, il Tribunale di Roma - Sezione specializzata per le Misure di Prevenzione, applicava a DA RR la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, e disponeva la confisca di beni (immobili, azienda e denaro su conti correnti bancari) ritenuti a lui riconducibili, ancorché formalmente intestati a IA RR (sorella), AL DD (compagna) e SI NE (cugino). 2. Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava il provvedimento impugnato, avverso il quale ricorrono per cassazione i terzi interessati IA RR e AL DD (con atto sottoscritto dal difensore e procuratore speciale avv. Valerio SPIGARELLI) e SI NE (con atto sottoscritto dal difensore e procuratore speciale avv. Cristiano PAZIENTI). 2.1. Con il ricorso proposto nell'interesse di RR e DD, si deduce: a) con il primo motivo, "illegittimità del provvedimento impugnato per essere la motivazione apprestata in ordine alla correlazione temporale tra i periodi di pericolosità generica o qualificata del proposto rispetto agli acquisti dei beni sottoposti alla misura di prevenzione, nonché in ordine alla qualificazione del requisito della pericolosità, meramente apparente. Violazione degli artt. 1 e 4 d. Igs. n. 159/2011 per avere omesso il giudice di appello di individuare e collocare nel tempo il presupposto applicativo della misura nei confronti del proposto"; b) con il secondo motivo, si denuncia la "violazione del combinato disposto tra gli artt. 24 e 26 d. Igs. n. 159/2011 sotto il duplice profilo della natura fittizia dell'intestazione dei beni oggetto di confisca in capo agli odierni ricorrenti e del rilievo delle eventuali pratiche di evasione/elusione fiscale poste in essere dai terzi o dai loro danti causa rispetto all'individuazione della provenienza dei medesimi". 2.2. Con il ricorso proposto nell'interesse di NE, si deduce, con un unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 16, 20, 24 e 26, d. Igs.. n. 159/2011 e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarati inammissibili tutti i ricorsi. 2. Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 I. n. 1423/56, richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, I. n. 575/65 (disposizioni confermate dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione in istente o 2 meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mule', Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080). È, quindi, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altri, Rv. 260246), così come è estraneo al procedimento di legittimità il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'articolo citato, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc. Noviello, Rv. 279435). 3. In relazione ai temi d'interesse, va, poi, rammentato che, nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far LE (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249; Sez. 6, n. 7469 del 4/6/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454; Sez. 2, n. 31549 del 6/6/2019, Simply Soc. Coop., Rv. 277225) 4. Alla luce dei richiamati principi, va, in primo luogo, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avv. SPIGARELLI nell'interesse di IA RR e AL DD. 4.1. Il primo - e preponderante - motivo di ricorso, variamente articolato, denunzia violazione degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, "per avere omesso il giudice di appello di individuare e collocare, nel tempo, il presupposto applicativo della misura nei confronti del proposto". La censura si diffonde ampiamente nella contestazione della ritenuta pericolosità sociale di DA RR;
denunzia, altresì, assenza di motivazione in ordine alla qualificazione del requisito della pericolosità sociale, attesa l'oscillazione dei giudici di merito tra pericolosità generica o qualificata;
stigmatizza l'omessa correlazione temporale tra la ritenuta pericolosità sociale e l'acquisizione dei beni di cui risultano formali intestatarie le odierne ricorrenti. Si tratta di censure che devono considerarsi in radice inammissibili. Con i sopra menzionati arresti di questa Corte (in particolare, Sez. 5, n. 333/2021), deve ritenersi ormai superato l'isolato, precedente, tentativo ermeneutico (Sez. 5, n. 12374 3 del 14/12/2017, dep. 2018, La Porta, Rv. 272608) in forza del quale si attribuiva al terzo - che rivendicava l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo in tema di confisca di prevenzione - la legittimazione e l'interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far LE l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto. A tale prospettiva, si è contrapposto l'altro orientamento già citato, poi consolidatosi e che qui si ribadisce, secondo cui, in presenza di beni fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far LE;
cosicché, in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, può contestare esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto. In sostanza, il terzo attinto dalla misura ablativa, pur non gravato da alcun onere probatorio, ha, tuttavia, un onere di allegazione che consiste nell'indicazione degli elementi fattuali volti a dimostrare che il bene oggetto di confisca è di sua esclusiva ed effettiva proprietà e che di esso egli non è un mero intestatario formale, unico profilo, questo, di diretta incidenza sulla confisca. Viceversa, rispetto a tale dimostrazione probatoria - che investe esclusivamente l'effettività del rapporto giuridico tra il soggetto terzo e la res ablata - risultano irrilevanti (perché in nulla incidenti ed inidonee a provare la proprietà o la disponibilità del bene) tutte quelle difese o eccezioni relative esclusivamente alla posizione del proposto, quali: la sussistenza della condizione di pericolosità; il valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato;
la legittima provenienza delle risorse. Si tratta invero di circostanze che pertengono alla personale posizione del proposto e che solo costui potrebbe avere interesse a far LE (si v. Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani, non mass.). Come evidenziato dalla già richiamata sentenza n. 333/2021, "tale interpretazione appare conforme ai principi generali che regolano i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni: ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., invero, l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi (...) "non ha interesse". L'interpretazione sistematica di tale norma sulle impugnazioni, coordinata con le norme che disciplinano le impugnazioni in materia di misure di prevenzione (artt. 10 e 27 d.lgs. 159/2011), consente di affermare che il terzo intestatario dei beni confiscati ha un interesse concreto all'impugnazione se, assolvendo i relativi oneri di allegazione, rivendica l'effettiva titolarità dei beni, contestando esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, atteso che, in caso di accoglimento, la restituzione dei beni non spetterebbe al proposto, bensì al terzo intestatario. Al contrario, il terzo intestatario dei beni 4 non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, per carenza di interesse concreto, in quanto, in caso di accoglimento dell'impugnazione, i beni dovrebbero essere restituiti al proposto - che dimostri l'insussistenza della condizione di pericolosità, o la proporzione del valore dei beni confiscati rispetto ai redditi dichiarati e la legittima provenienza delle risorse -, non certo al fittizio intestatario". 4.1.1. Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la semplice lettura del ricorso disvela come esso censuri proprio i profili del provvedimento che, secondo l'orientamento consolidato sopra esposto, non risultano in realtà scrutinabili in questa sede di legittimità. Non senza considerare, inoltre, che la stessa architettura del ricorso vale a sorreggere censure che, in massima parte, si dirigono verso profili di insufficienza o contraddittorietà della motivazione: ciò che consolida ulteriormente il giudizio di inammissibilità dell'impugnazione proposta. 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in diritto, poiché si basa su una tesi che, contrariamente a quanto opinato in ricorso, è stata costantemente smentita dalla giurisprudenza di questa Corte. Si intende fare riferimento, in particolare, alla linea ermeneutica per cui, in tema di confisca di prevenzione, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del familiare o del terzo intestatario fittizio del bene in favore del proposto non può essere da costoro giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, giacché, altrimenti, sarebbero illogicamente rese non operative le rispettive presunzioni di interposizione fondate, per quanto attiene ai familiari ed al coniuge, sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa, e, per quanto attiene al terzo, sull'accertamento di cui all'art. 26, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (per tutte, Sez. 1, n. 12629 del 16/1/2019, P.G. in proc. Macrì, Rv. 274988; ma vedi anche Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci e altri, Rv. 260244). Dunque, si rivela in contrasto con i ricordati principi la prospettazione difensiva (pag. 13 del ricorso) circa la erroneità della mancata considerazione delle fonti di reddito ratione temporis non dichiarate al fisco dai terzi interessati o del mancato rilievo delle eventuali pratiche di elusione o evasione fiscale poste in essere dai terzi rispetto all'individuazione della provenienza dei beni sottoposti a confisca. 5. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di SI NE, cugino del proposto DA RR e terzo interessato in quanto titolare dell'80°/0 della Società "New Line Company s.r.l." e dell'intero patrimonio aziendale della predetta società, oggetto di confisca. 5.1. Con l'unico motivo avanzato, denunciando a violazione ed erronea applicazione degli artt. 16,20, 24 e 26 del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., il ricorrente propone, innanzitutto, una serie di censure che - come già detto a proposito dell'esame delle altre due impugnazioni - risultano intrinsecamente inammissibili in quanto calibrate su circostanze (pericolosità sociale del RR;
correlazione tra le condotte delittuose 5 di costui ed i relativi profitti;
perimetrazione temporale della pericolosità sociale e data di costituzione della società New Line, ecc.) che esulano dall'interesse del terzo interessato. Le residue censure risultano, poi, inammissibili in quanto - sotto l'apparente e formale doglianza di una violazione di legge o erronea applicazione di essa - si risolvono o nella critica della valutazione operata dai giudici di merito ovvero nella stigmatizzazione della contraddittorietà o insufficienza di taluni profili della motivazione del decreto, come tali inammissibili in quanto non riconducibili nell'alveo della violazione di legge. Si ribadisce che in quest'ultima nozione va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. (Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080; v. anche la più recente Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc. Noviello, Rv. 279435). Nel caso di specie, l'atto di impugnazione non reca alcuna prospettazione in tal senso. La critica difensiva si dirige, invece, su elementi di tipica valutazione giudiziale (quali, ad esempio, la valutazione delle spese medie mensili risultanti dai dati ISTAT e l'incongruenza dei redditi leciti in capo al NE rispetto ad essi;
la rilevanza e l'interpretazione delle intercettazioni telefoniche, sbrigativamente liqùidate dalla difesa come "suggestive e fuorvianti"; la valutazione di inattendibilità del teste SARTORETTI, ecc.) che già sarebbero marcatamente inammissibili anche ove il ricorso per cassazione contemplasse la denuncia del vizio di motivazione, e che risultano del tutto non scrutinabili in un sistema - quale quello delle misure di prevenzione - nel quale i motivi tipici di impugnazione a critica vincolata contemplano la sola violazione di legge, per come interpretata da questa Corte. 6. Per le considerazioni complessivamente esposte, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, dal che discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, del versamento di un'ulteriore sanzione in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2023 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE