CASS
Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2026, n. 17798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17798 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: ME DE, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza emessa il 04/11/2025 dalla Corte d’Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere VI NZ;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente agli acquisti relativi al 2011; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Esmeralda Parentini, che ha concluso insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato anche quanto agli immobili siti in Grosseto – loc. Poggio al Vento RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 01/12/2023, divenuta irrevocabile, la Corte d’Appello di Firenze – per quanto rileva in questa sede – riformava parzialmente la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Grosseto nei confronti di ME DE per i delitti di dichiarazione infedele di cui ai capi c) e d) della rubrica, dichiarando l’estinzione degli stessi per intervenuta prescrizione e contestualmente revocando la confisca per equivalente disposta dal primo giudice, Penale Sent. Sez. 3 Num. 17798 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 19/03/2026 2 ferma la confisca diretta dei beni nella disponibilità del ME fino alla concorrenza di Euro 3.464.964,12. Con ordinanza del 27/11/2024, la Corte fiorentina, decidendo quale giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., rigettava la richiesta di integrale restituzione dei beni formulata dal ME, accogliendo invece quella dell’altra ricorrente CA MO, terza proprietaria di alcuni cespiti. Con il provvedimento oggetto dell’odierno ricorso, emesso in data 04/11/2025 - all’esito del procedimento camerale instaurato a seguito dell’opposizione del ME (così riqualificato l’atto di ricorso per cassazione) - la Corte d’Appello di Firenze ha parzialmente riformato l’ordinanza resa inaudita altera parte, disponendo, da un lato, la confisca di tutte le somme di danaro già oggetto di sequestro nei confronti dell’opponente, nonché dei beni mobili e immobili dettagliatamente indicati nel § 3.1 della motivazione, e della partecipazione nella WELCOME HOTELS & RESIDENCES s.r.l.; d’altro lato, la Corte ha disposto la restituzione all’avente diritto di quant’altro in sequestro. 2. Ricorre per cassazione il ME, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’applicazione della confisca diretta sulle somme di danaro. Si censura la mancata applicazione dei principi affermati dalla sentenza AS delle Sezioni Unite, ritenendo impropri i richiami della Corte d’Appello a precedenti giurisprudenziali concernenti l’art. 673 cod. proc. pen., dal momento che non era stata chiesta, dalla difesa, la revoca della sentenza: sicchè il mutamento giurisprudenziale intervenuto in tema di confisca del danaro avrebbe dovuto trovare applicazione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai beni immobili, ritenuti erroneamente diretta derivazione dal profitto dei reati di dichiarazione infedele. 2.2.1. In particolare, quanto all’immobile acquistato nell’aprile 2010, si censura l’assunto della Corte territoriale secondo cui, in quel momento, il risparmio di imposta si sarebbe “già ragionevolmente delineato”: al riguardo, si osserva che il delitto di dichiarazione infedele è reato istantaneo di evento che si consuma al momento della presentazione della dichiarazione (avvenuta nella specie in data 29/09/2011); sicchè non era possibile considerare, quale profitto confiscabile in via diretta, un bene acquisito prima della consumazione del reato, in relazione al quale non era identificabile un nesso di derivazione immediata e diretta. 2.2.2. Quanto invece agli immobili siti in Grosseto che nella relazione della G.d.F. erano stati indicati come acquistati nel febbraio 2011, la difesa evidenzia l’erroneità del dato, trattandosi di beni acquistati nel giugno 2009 (il richiamo al 3 24/02/2011 si riferiva in realtà alla data di costituzione delle nuove particelle catastali). 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l’annullamento con rinvio limitatamente ai beni di cui al precedente punto 2.2.2., ritenendo invece correttamente motivata la conferma della confisca nel resto. 4. Con motivi nuovi tempestivamente trasmessi unitamente a documentazione allegata, il difensore riprende il motivo di cui al punto 2.2.1., evidenziando che l’acquisto dell’immobile dell’aprile 2010 era avvenuto non già utilizzando un inesistente profitto, ma stipulando un contratto di mutuo (che peraltro il ME non era riuscito ad onorare subendo l’azione giudiziaria della banca). Si insiste quindi, in forza di tali ulteriori considerazioni, per l’annullamento dell’ordinanza anche in parte qua. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. Come già evidenziato nell’esposizione che precede, la sentenza che ha irrevocabilmente definito il processo a carico del ME per il delitto di dichiarazione infedele, dichiarato prescritto, ha revocato la confisca per equivalente, confermando invece quella diretta fino alla concorrenza della complessiva somma di Euro 3.464.964,12. Adita dal ME con ricorso riqualificato in incidente di esecuzione, la Corte d’Appello di Firenze, con l’ordinanza impugnata, ha ridotto l’intervento ablativo alle somme di danaro, ai beni mobili e immobili meglio specificati nel provvedimento, nonché alla partecipazione nella WELCOME HOTELS s.r.l., disponendo la restituzione all’avente diritto di quant’altro in sequestro. Con l’odierno ricorso, il ME limita le proprie doglianze alla conferma della confisca del danaro e degli immobili. Per le ragioni qui di seguito illustrate, la prospettazione difensiva deve essere condivisa limitatamente al primo, e non anche ai secondi. 2. L’istanza di revoca della confisca del danaro è stata formulata dalla difesa del ricorrente in forza del revirement compiuto, a tale specifico riguardo, dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte. Com’è noto, con la sentenza n. 13783 del 26/09/2024, AS, Rv. 287756 – 02, il Supremo consesso ha affermato che «la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far 4 discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto»: con ciò raggiungendo risultati ermeneutici diametralmente opposti rispetto ad altre precedenti decisioni (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, [...], Rv. 264437 – 01; Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, [...], Rv. 282037 – 01), alle quali si era uniformata la decisione del giudice di merito. Deve peraltro escludersi che tale principio possa trovare applicazione nella fattispecie in esame, dal momento che la sentenza AS è stata invocata per sollecitare la modifica di una statuizione (la confisca diretta del danaro sequestrato al ME) ormai irrevocabile. È infatti del tutto consolidato l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorché l'evenienza di abolitio criminis non sia stata rilevata dal giudice della cognizione» (Sez. U, n. 26259 del 29/10/2015, dep. 2016, Mraidi, Rv. 266872 – 01, la quale, in motivazione, ha ulteriormente chiarito che la revocabilità della sentenza deve invece essere esclusa nella diversa ipotesi in cui, in assenza di interventi del legislatore, si verifichi un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimasta invariata, in quanto tale mutamento - anche se sancito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione - non determina alcun effetto abrogativo della disposizione interpretata. Per un’applicazione del principio in tema di confisca, cfr. Sez. 3, n. 32469 del 01/06/2023, Stea, Rv. 284904 – 01, secondo la quale «in tema di reati edilizi, non può essere revocata, ex art. 673 cod. proc. pen., la sentenza che abbia dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione di lottizzazione abusiva e disposto contestualmente la confisca delle opere ad essa relative nel caso in cui, in assenza di abolitio criminis derivante da abrogazione o da declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, si verifichi un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione o dalla Corte EDU»). Risulta quindi del tutto infondata la prospettazione difensiva volta a contestare l’applicazione di tali insegnamenti, che sarebbe preclusa dal fatto che il ME non ha sollecitato la revoca della sentenza. È invero agevole replicare, al riguardo, che l’unica possibilità di aggredire la statuizione di confisca, adottata in una sentenza dichiarativa della prescrizione, non può che essere individuata nell’incidente di esecuzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 667 e 674 cod. proc. pen.: deve peraltro escludersi, alla luce dei principi qui appena richiamati, che tale possa essere attivato con successo ove si basi non già su un’abolitio criminis o su una sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della 5 norma, ma su un mero mutamento giurisprudenziale, pur se sancito dalle Sezioni Unite. 3. A diverse conclusioni deve pervenirsi per ciò che riguarda i beni immobili. 3.1. Il Procuratore Generale ha sollecitato l’annullamento dell’ordinanza limitatamente agli immobili che, dall’informativa sollecitata dalla Corte d’Appello, risultavano acquistati nel 2011: essendo pacificamente emerso sul punto, un errore materiale contenuto nel documento (si trattava in realtà di beni acquisiti nel 2009, mentre il riferimento al 2011 concerneva solo la variazione catastale). Tale prospettazione deve essere condivisa, alla luce della documentazione acquisita in atti. Ritiene peraltro il Collegio che colgano nel segno anche le censure difensive concernenti l’acquisto immobiliare risalente all’aprile 2010. 3.2. Va qui ricordato che i reati di dichiarazione infedele contestati al ME, dichiarati estinti per prescrizione con sentenza divenuta irrevocabile, riguardavano i periodi di imposta 2010 e 2011, con conseguente individuazione del momento consumativo alla data, rispettivamente, del 29/09/2011 e 29/09/2012. In ragione della pacifica natura istantanea del delitto in questione (sul punto, cfr. ad es. Sez. 3, n. 381 del 14/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 283915 – 01), deve escludersi che possano rilevare - quali beni confiscabili in via diretta del profitto, appunto perché connotati da una diretta derivazione dal reato – i beni acquistati prima della consumazione del reato medesimo (quale l’immobile acquistato nell’aprile 2010, ovvero in data antecedente il delitto di dichiarazione infedele “di riferimento”). Non può essere quindi condiviso l’assunto, contenuto nell’ordinanza impugnata, secondo cui tale operazione immobiliare poteva essere oggetto dell’intervento ablativo, perché in quel momento “si era già ragionevolmente delineato un apprezzabile profitto riconducibile nella prospettiva di una confisca diretta del profitto del reato” (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata). Al di là delle chiare connotazioni congetturali della ricostruzione sul piano temporale, quel che rileva è che tale acquisto, come ogni altra analoga operazione precedente la scadenza del termine per presentare la dichiarazione (ovvero del termine di consumazione del reato), non può assumere rilievo alcuno nella prospettiva di un intervento ablativo in via diretta. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono, da un lato, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente ai beni immobili acquistati nel 2010 e nel 2011, per le ragioni rispettivamente precisate nei paragrafi 3.1. e 3.2. Da ciò consegue la revoca della confisca disposta su tali beni, e la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore Generale in sede, per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. 6 Nel resto (ovvero con riferimento alle doglianze relative alla confisca del danaro), il ricorso deve invece essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente ai beni immobili acquistati nel 2010 e nel 2011 in relazione ai quali revoca la confisca. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sese per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 19 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente VI NZ AL TO
udita la relazione svolta dal consigliere VI NZ;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente agli acquisti relativi al 2011; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Esmeralda Parentini, che ha concluso insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato anche quanto agli immobili siti in Grosseto – loc. Poggio al Vento RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 01/12/2023, divenuta irrevocabile, la Corte d’Appello di Firenze – per quanto rileva in questa sede – riformava parzialmente la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Grosseto nei confronti di ME DE per i delitti di dichiarazione infedele di cui ai capi c) e d) della rubrica, dichiarando l’estinzione degli stessi per intervenuta prescrizione e contestualmente revocando la confisca per equivalente disposta dal primo giudice, Penale Sent. Sez. 3 Num. 17798 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 19/03/2026 2 ferma la confisca diretta dei beni nella disponibilità del ME fino alla concorrenza di Euro 3.464.964,12. Con ordinanza del 27/11/2024, la Corte fiorentina, decidendo quale giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., rigettava la richiesta di integrale restituzione dei beni formulata dal ME, accogliendo invece quella dell’altra ricorrente CA MO, terza proprietaria di alcuni cespiti. Con il provvedimento oggetto dell’odierno ricorso, emesso in data 04/11/2025 - all’esito del procedimento camerale instaurato a seguito dell’opposizione del ME (così riqualificato l’atto di ricorso per cassazione) - la Corte d’Appello di Firenze ha parzialmente riformato l’ordinanza resa inaudita altera parte, disponendo, da un lato, la confisca di tutte le somme di danaro già oggetto di sequestro nei confronti dell’opponente, nonché dei beni mobili e immobili dettagliatamente indicati nel § 3.1 della motivazione, e della partecipazione nella WELCOME HOTELS & RESIDENCES s.r.l.; d’altro lato, la Corte ha disposto la restituzione all’avente diritto di quant’altro in sequestro. 2. Ricorre per cassazione il ME, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’applicazione della confisca diretta sulle somme di danaro. Si censura la mancata applicazione dei principi affermati dalla sentenza AS delle Sezioni Unite, ritenendo impropri i richiami della Corte d’Appello a precedenti giurisprudenziali concernenti l’art. 673 cod. proc. pen., dal momento che non era stata chiesta, dalla difesa, la revoca della sentenza: sicchè il mutamento giurisprudenziale intervenuto in tema di confisca del danaro avrebbe dovuto trovare applicazione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai beni immobili, ritenuti erroneamente diretta derivazione dal profitto dei reati di dichiarazione infedele. 2.2.1. In particolare, quanto all’immobile acquistato nell’aprile 2010, si censura l’assunto della Corte territoriale secondo cui, in quel momento, il risparmio di imposta si sarebbe “già ragionevolmente delineato”: al riguardo, si osserva che il delitto di dichiarazione infedele è reato istantaneo di evento che si consuma al momento della presentazione della dichiarazione (avvenuta nella specie in data 29/09/2011); sicchè non era possibile considerare, quale profitto confiscabile in via diretta, un bene acquisito prima della consumazione del reato, in relazione al quale non era identificabile un nesso di derivazione immediata e diretta. 2.2.2. Quanto invece agli immobili siti in Grosseto che nella relazione della G.d.F. erano stati indicati come acquistati nel febbraio 2011, la difesa evidenzia l’erroneità del dato, trattandosi di beni acquistati nel giugno 2009 (il richiamo al 3 24/02/2011 si riferiva in realtà alla data di costituzione delle nuove particelle catastali). 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l’annullamento con rinvio limitatamente ai beni di cui al precedente punto 2.2.2., ritenendo invece correttamente motivata la conferma della confisca nel resto. 4. Con motivi nuovi tempestivamente trasmessi unitamente a documentazione allegata, il difensore riprende il motivo di cui al punto 2.2.1., evidenziando che l’acquisto dell’immobile dell’aprile 2010 era avvenuto non già utilizzando un inesistente profitto, ma stipulando un contratto di mutuo (che peraltro il ME non era riuscito ad onorare subendo l’azione giudiziaria della banca). Si insiste quindi, in forza di tali ulteriori considerazioni, per l’annullamento dell’ordinanza anche in parte qua. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. Come già evidenziato nell’esposizione che precede, la sentenza che ha irrevocabilmente definito il processo a carico del ME per il delitto di dichiarazione infedele, dichiarato prescritto, ha revocato la confisca per equivalente, confermando invece quella diretta fino alla concorrenza della complessiva somma di Euro 3.464.964,12. Adita dal ME con ricorso riqualificato in incidente di esecuzione, la Corte d’Appello di Firenze, con l’ordinanza impugnata, ha ridotto l’intervento ablativo alle somme di danaro, ai beni mobili e immobili meglio specificati nel provvedimento, nonché alla partecipazione nella WELCOME HOTELS s.r.l., disponendo la restituzione all’avente diritto di quant’altro in sequestro. Con l’odierno ricorso, il ME limita le proprie doglianze alla conferma della confisca del danaro e degli immobili. Per le ragioni qui di seguito illustrate, la prospettazione difensiva deve essere condivisa limitatamente al primo, e non anche ai secondi. 2. L’istanza di revoca della confisca del danaro è stata formulata dalla difesa del ricorrente in forza del revirement compiuto, a tale specifico riguardo, dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte. Com’è noto, con la sentenza n. 13783 del 26/09/2024, AS, Rv. 287756 – 02, il Supremo consesso ha affermato che «la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far 4 discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto»: con ciò raggiungendo risultati ermeneutici diametralmente opposti rispetto ad altre precedenti decisioni (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, [...], Rv. 264437 – 01; Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, [...], Rv. 282037 – 01), alle quali si era uniformata la decisione del giudice di merito. Deve peraltro escludersi che tale principio possa trovare applicazione nella fattispecie in esame, dal momento che la sentenza AS è stata invocata per sollecitare la modifica di una statuizione (la confisca diretta del danaro sequestrato al ME) ormai irrevocabile. È infatti del tutto consolidato l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorché l'evenienza di abolitio criminis non sia stata rilevata dal giudice della cognizione» (Sez. U, n. 26259 del 29/10/2015, dep. 2016, Mraidi, Rv. 266872 – 01, la quale, in motivazione, ha ulteriormente chiarito che la revocabilità della sentenza deve invece essere esclusa nella diversa ipotesi in cui, in assenza di interventi del legislatore, si verifichi un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimasta invariata, in quanto tale mutamento - anche se sancito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione - non determina alcun effetto abrogativo della disposizione interpretata. Per un’applicazione del principio in tema di confisca, cfr. Sez. 3, n. 32469 del 01/06/2023, Stea, Rv. 284904 – 01, secondo la quale «in tema di reati edilizi, non può essere revocata, ex art. 673 cod. proc. pen., la sentenza che abbia dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione di lottizzazione abusiva e disposto contestualmente la confisca delle opere ad essa relative nel caso in cui, in assenza di abolitio criminis derivante da abrogazione o da declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, si verifichi un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione o dalla Corte EDU»). Risulta quindi del tutto infondata la prospettazione difensiva volta a contestare l’applicazione di tali insegnamenti, che sarebbe preclusa dal fatto che il ME non ha sollecitato la revoca della sentenza. È invero agevole replicare, al riguardo, che l’unica possibilità di aggredire la statuizione di confisca, adottata in una sentenza dichiarativa della prescrizione, non può che essere individuata nell’incidente di esecuzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 667 e 674 cod. proc. pen.: deve peraltro escludersi, alla luce dei principi qui appena richiamati, che tale possa essere attivato con successo ove si basi non già su un’abolitio criminis o su una sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della 5 norma, ma su un mero mutamento giurisprudenziale, pur se sancito dalle Sezioni Unite. 3. A diverse conclusioni deve pervenirsi per ciò che riguarda i beni immobili. 3.1. Il Procuratore Generale ha sollecitato l’annullamento dell’ordinanza limitatamente agli immobili che, dall’informativa sollecitata dalla Corte d’Appello, risultavano acquistati nel 2011: essendo pacificamente emerso sul punto, un errore materiale contenuto nel documento (si trattava in realtà di beni acquisiti nel 2009, mentre il riferimento al 2011 concerneva solo la variazione catastale). Tale prospettazione deve essere condivisa, alla luce della documentazione acquisita in atti. Ritiene peraltro il Collegio che colgano nel segno anche le censure difensive concernenti l’acquisto immobiliare risalente all’aprile 2010. 3.2. Va qui ricordato che i reati di dichiarazione infedele contestati al ME, dichiarati estinti per prescrizione con sentenza divenuta irrevocabile, riguardavano i periodi di imposta 2010 e 2011, con conseguente individuazione del momento consumativo alla data, rispettivamente, del 29/09/2011 e 29/09/2012. In ragione della pacifica natura istantanea del delitto in questione (sul punto, cfr. ad es. Sez. 3, n. 381 del 14/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 283915 – 01), deve escludersi che possano rilevare - quali beni confiscabili in via diretta del profitto, appunto perché connotati da una diretta derivazione dal reato – i beni acquistati prima della consumazione del reato medesimo (quale l’immobile acquistato nell’aprile 2010, ovvero in data antecedente il delitto di dichiarazione infedele “di riferimento”). Non può essere quindi condiviso l’assunto, contenuto nell’ordinanza impugnata, secondo cui tale operazione immobiliare poteva essere oggetto dell’intervento ablativo, perché in quel momento “si era già ragionevolmente delineato un apprezzabile profitto riconducibile nella prospettiva di una confisca diretta del profitto del reato” (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata). Al di là delle chiare connotazioni congetturali della ricostruzione sul piano temporale, quel che rileva è che tale acquisto, come ogni altra analoga operazione precedente la scadenza del termine per presentare la dichiarazione (ovvero del termine di consumazione del reato), non può assumere rilievo alcuno nella prospettiva di un intervento ablativo in via diretta. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono, da un lato, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente ai beni immobili acquistati nel 2010 e nel 2011, per le ragioni rispettivamente precisate nei paragrafi 3.1. e 3.2. Da ciò consegue la revoca della confisca disposta su tali beni, e la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore Generale in sede, per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. 6 Nel resto (ovvero con riferimento alle doglianze relative alla confisca del danaro), il ricorso deve invece essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente ai beni immobili acquistati nel 2010 e nel 2011 in relazione ai quali revoca la confisca. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sese per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 19 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente VI NZ AL TO