Articolo 2 della Legge 18 giugno 1952, n. 675
Articolo 1
Versione
15 luglio 1952
Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 15 luglio 1952