Versione
15 luglio 1952
15 luglio 1952
Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.