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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 20/02/2026, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2664/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
OT GI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7789/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249132945633/000 4753,00 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1087/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.4.2025, Ricorrente_1 impugnava nei confronti della Regione Lazio e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9026615892 000 (notificata in data 10.3.2024), in relazione a 9 delle cartelle di pagamento presupposte, di seguito indicate:
1) 097 2011 0201084350 000, notificata in data 22.10.2011, per euro 132,69, per omesso pagamento della
Tassa automobilistica relativa all'anno 2005;
2) 097 2012 0207303912 000, notificata in data 30.8.2012, per euro 215,34, per omesso pagamento della
Tassa automobilistica relativa all'anno 2009;
3) 097 2013 0229970621 000, notificata in data 11.12.2014, per euro 213,41, per omesso pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2010;
4) 097 2015 0088550941 000, notificata in data 23.2.2016, per euro 234,17, per omesso pagamento della
Tassa automobilistica relativa all'anno 2012;
5) 097 2017 0241314626 000, notificata in data 2.10.2018, per euro 321,14, per omesso pagamento della
Tassa automobilistica relativa all'anno 2015;
6) 097 2018 0120785187 000, notificata in data 3.6.2019, per euro 349,16, per omesso pagamento della
Tassa automobilistica relativa all'anno 2016;
7) 097 2020 0096629417 000, notificata in data 19.12.2022, per euro 336,05, per omesso pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2017;
8) 097 2021 0048402024 000, notificata in data 16.3.2023, per euro 336,92, per omesso pagamento della
Tassa automobilistica relativa all'anno 2018;
9) 097 2021 0234296585 000, notificata in data 16.3.2023, per euro 334,55, per omesso pagamento della
Tassa automobilistica relativa all'anno 2019.
Il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione triennale dei relativi crediti tributari e chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell'esecutività dell'intimazione, con vittoria di spese (da distrarre in favore del difensore antistatario).
In data 16.4.2025 si costituiva l'AdER, contestando le affermazioni contenute nel ricorso.
Sosteneva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni sostanziali sollevate dal contribuente.
Nel merito, affermava che tutte le cartelle presupposte erano state tempestivamente notificate, così come successivi atti interruttivi della prescrizione (sul punto produceva documenti); richiamava poi la sospensione dei termini estintivi operata dalla normativa emergenziale CO-19.
Nelle conclusioni (erroneamente indirizzate alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone), chiedeva quindi il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 28.4.2025 si costituiva la Regione, ugualmente criticando le ragioni di ricorso.
In particolare, indicava (allegando documentazione) una serie di eventi interruttivi del termine di prescrizione dei crediti in contestazione, segnalando anche le norme che avevano sospeso ex lege i termini di prescrizione per il periodo CO-19.
Chiedeva quindi di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto solo in parte, per i motivi di seguito esposti.
Il ricorrente ha dedotto, quale unico motivo di ricorso, l'estinzione del credito per avvenuta prescrizione. Le controparti costituite hanno contestato tale deduzione, producendo documentazione che, a loro dire, proverebbe la tempestiva e regolare notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi del termine estintivo del credito.
Tuttavia, occorre notare che per tre delle cartelle in contestazione, ossia:
- la n. 097 2013 0229970621 000, per omesso pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2010;
- la n. 097 2015 0088550941 000, per omesso pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2012; la prima notifica è avvenuta (rispettivamente nel 2011, nel 2014 e nel 2016) quando il termine triennale di prescrizione era già decorso, con estinzione del credito.
I successivi atti interruttivi non potevano, pertanto, interrompere un termine estintivo già decorso.
Per i crediti portati da queste cartelle, quindi, occorre dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento oggi impugnata, fondata su crediti tributari da dichiarare estinti.
Per tutti gli altri crediti, portati dalle restanti 6 cartelle sopra elencate, risulta documentalmente che siano stati notificati avvisi di accertamento, cartelle e successive intimazioni di pagamento, come esattamente indicate dalle parti convenute nei loro atti di costituzione (ai quali ci si riporta), che hanno tempestivamente e consecutivamente interrotto i termini estintivi.
A ciò si aggiunga che occorre anche considerare il lungo periodo di sospensione ex lege – pari a 542 giorni complessivi - imposto per effetto delle norme emergenziali CO (che hanno, appunto, disposto la sospensione di tutti i termini decadenziali e di prescrizione per effetto del lockdown tra il giorno 8.3.2020 e il 31.5.2020 in forza del D.L. n. 18 del 2020, poi prorogata fino al 31 agosto 2021 dal D.L. n. 73 del 2021, e che hanno anche – con l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 41/2021 - prorogato di ventiquattro mesi i termini di decadenza e di prescrizione, fino alla data del 31 dicembre 2021).
Sul punto, è utile rammentare l'ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960 della Prima Sezione civile della Corte di
Cassazione, la quale ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata – in ragionevole applicazione di principi generali - nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Per i crediti portati da queste 6 cartelle residue, meglio indicate ai numeri 1), 2), 5), 6), 7), 8) e 9) dell'elenco suesteso, l'eccezione di prescrizione si rivela infondata e il ricorso deve essere respinto.
Considerata la soccombenza reciproca, appare possibile compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026
Il Presidente, in funzione di Giudice monocratico
EP LE
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
OT GI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7789/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249132945633/000 4753,00 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1087/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.4.2025, Ricorrente_1 impugnava nei confronti della Regione Lazio e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9026615892 000 (notificata in data 10.3.2024), in relazione a 9 delle cartelle di pagamento presupposte, di seguito indicate:
1) 097 2011 0201084350 000, notificata in data 22.10.2011, per euro 132,69, per omesso pagamento della
Tassa automobilistica relativa all'anno 2005;
2) 097 2012 0207303912 000, notificata in data 30.8.2012, per euro 215,34, per omesso pagamento della
Tassa automobilistica relativa all'anno 2009;
3) 097 2013 0229970621 000, notificata in data 11.12.2014, per euro 213,41, per omesso pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2010;
4) 097 2015 0088550941 000, notificata in data 23.2.2016, per euro 234,17, per omesso pagamento della
Tassa automobilistica relativa all'anno 2012;
5) 097 2017 0241314626 000, notificata in data 2.10.2018, per euro 321,14, per omesso pagamento della
Tassa automobilistica relativa all'anno 2015;
6) 097 2018 0120785187 000, notificata in data 3.6.2019, per euro 349,16, per omesso pagamento della
Tassa automobilistica relativa all'anno 2016;
7) 097 2020 0096629417 000, notificata in data 19.12.2022, per euro 336,05, per omesso pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2017;
8) 097 2021 0048402024 000, notificata in data 16.3.2023, per euro 336,92, per omesso pagamento della
Tassa automobilistica relativa all'anno 2018;
9) 097 2021 0234296585 000, notificata in data 16.3.2023, per euro 334,55, per omesso pagamento della
Tassa automobilistica relativa all'anno 2019.
Il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione triennale dei relativi crediti tributari e chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell'esecutività dell'intimazione, con vittoria di spese (da distrarre in favore del difensore antistatario).
In data 16.4.2025 si costituiva l'AdER, contestando le affermazioni contenute nel ricorso.
Sosteneva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni sostanziali sollevate dal contribuente.
Nel merito, affermava che tutte le cartelle presupposte erano state tempestivamente notificate, così come successivi atti interruttivi della prescrizione (sul punto produceva documenti); richiamava poi la sospensione dei termini estintivi operata dalla normativa emergenziale CO-19.
Nelle conclusioni (erroneamente indirizzate alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone), chiedeva quindi il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 28.4.2025 si costituiva la Regione, ugualmente criticando le ragioni di ricorso.
In particolare, indicava (allegando documentazione) una serie di eventi interruttivi del termine di prescrizione dei crediti in contestazione, segnalando anche le norme che avevano sospeso ex lege i termini di prescrizione per il periodo CO-19.
Chiedeva quindi di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto solo in parte, per i motivi di seguito esposti.
Il ricorrente ha dedotto, quale unico motivo di ricorso, l'estinzione del credito per avvenuta prescrizione. Le controparti costituite hanno contestato tale deduzione, producendo documentazione che, a loro dire, proverebbe la tempestiva e regolare notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi del termine estintivo del credito.
Tuttavia, occorre notare che per tre delle cartelle in contestazione, ossia:
- la n. 097 2013 0229970621 000, per omesso pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2010;
- la n. 097 2015 0088550941 000, per omesso pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2012; la prima notifica è avvenuta (rispettivamente nel 2011, nel 2014 e nel 2016) quando il termine triennale di prescrizione era già decorso, con estinzione del credito.
I successivi atti interruttivi non potevano, pertanto, interrompere un termine estintivo già decorso.
Per i crediti portati da queste cartelle, quindi, occorre dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento oggi impugnata, fondata su crediti tributari da dichiarare estinti.
Per tutti gli altri crediti, portati dalle restanti 6 cartelle sopra elencate, risulta documentalmente che siano stati notificati avvisi di accertamento, cartelle e successive intimazioni di pagamento, come esattamente indicate dalle parti convenute nei loro atti di costituzione (ai quali ci si riporta), che hanno tempestivamente e consecutivamente interrotto i termini estintivi.
A ciò si aggiunga che occorre anche considerare il lungo periodo di sospensione ex lege – pari a 542 giorni complessivi - imposto per effetto delle norme emergenziali CO (che hanno, appunto, disposto la sospensione di tutti i termini decadenziali e di prescrizione per effetto del lockdown tra il giorno 8.3.2020 e il 31.5.2020 in forza del D.L. n. 18 del 2020, poi prorogata fino al 31 agosto 2021 dal D.L. n. 73 del 2021, e che hanno anche – con l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 41/2021 - prorogato di ventiquattro mesi i termini di decadenza e di prescrizione, fino alla data del 31 dicembre 2021).
Sul punto, è utile rammentare l'ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960 della Prima Sezione civile della Corte di
Cassazione, la quale ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata – in ragionevole applicazione di principi generali - nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Per i crediti portati da queste 6 cartelle residue, meglio indicate ai numeri 1), 2), 5), 6), 7), 8) e 9) dell'elenco suesteso, l'eccezione di prescrizione si rivela infondata e il ricorso deve essere respinto.
Considerata la soccombenza reciproca, appare possibile compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026
Il Presidente, in funzione di Giudice monocratico
EP LE