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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 9287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9287 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona del dr. Ilario Pontani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3266/2025, promossa con atto di citazione notificato
DA
(C. F. Parte_1 P.IVA_1
(C. F. ) Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliate in Milano, via Aldo Lusardi n. 7, con l'Avv. FRANCESCO
AMBROSIO
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C. F. ) elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliato in Rho (MI), via dei Martiri n. 3, con gli Avv.ti MICHELE ROMANO e PIETRO
ROMANO
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente: “Nel merito in via principale: previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, dichiarare inammissibile e/o nullo ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte in narrativa. In subordine: previa revoca del decreto opposto, accertare il minor credito dell'opposto per effetto della compensazione con l'importo di € 15.400 corrisposto da parte opponente per indennità di occupazione dell'immobile compromesso. In ogni caso: con il favore delle spese e compensi di lite”
Parte convenuta opposta: “In via preliminare: dichiarare inammissibile l'opposizione per intempestività per i motivi di cui al punto 1 della comparsa di costituzione e risposta recepiti con ordinanza del 23/4/2025. Nel merito: previo rigetto dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo e dell'eccezione di compensazione, respingere l'opposizione perché infondata in fatto
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Condannare comunque la Parte_1
al pagamento della somma di € 55.000 e la in via solidale,
[...] Parte_2 della somma di € 52.000 oltre interessi come liquidati nel decreto ingiuntivo. In via subordinata: nel caso di accoglimento dell'eccezione di compensazione tra la somma di € 15.400 con il credito di € 12.000, in via di “reconventio reconventionis” accertare l'esistenza del maggior credito del a titolo di indennità di occupazione fino all'effettivo rilascio dell'immobile CP_1 con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e/o comunque condanna al pagamento della somma di € 12.000 a titolo di indennità di occupazione. Con vittoria di spese da liquidarsi in base allo scaglione di riferimento”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_3 e hanno proposto opposizione avverso il decreto
[...] Parte_4 ingiuntivo n. 16553/2024 (RG n. 40774/2024) col quale questo Tribunale ha ingiunto loro il pagamento, in favore di , della somma di € 52.000, oltre interessi e spese, a CP_1 titolo di restituzione del conguaglio ed indennità di occupazione dell'unità immobiliare sita in
, via San Marco, oltre ad € 3.000 a titolo di rimborso spese legali nei confronti della Pt_2 sola .. Parte_3 L'opponente ha chiesto la revoca del decreto, con compensazione dell'eventuale credito di
[...]
con le somme versate dall'opponente a titolo di indennità di occupazione CP_1 dell'immobile sito in , via San Marco. Pt_2 Si costituiva regolarmente , eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per tardività della sua iscrizione a ruolo e chiedendo, comunque, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il 23/4/2025 il giudice ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. Terminata la trattazione della causa, il giudice ha concesso i termini massimi previsti dall'art. 189 c. p. c. per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza del 18/11/2025 (sostituita dal deposito di note scritte) la causa è stata trattenuta in decisione. L'opposizione è inammissibile. L'opponente avrebbe dovuto introdurre il presente giudizio con ricorso (e non con atto di citazione) poiché la causa verte in materia di locazione (art. 447-bis c. p. c.), essendo relativa ad obbligazioni assunte in sede di conciliazione giudiziale in causa per rilascio di immobile condotto in locazione. Poiché l'opposizione è stata erroneamente introdotta con citazione, per produrre effetti avrebbe dovuto essere depositata in Cancelleria nel rispetto del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c. p. c. (decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 9/12/2024 e scadente il 18/1/2025), mentre l'istanza di iscrizione a ruolo è stata depositata soltanto il 22/1/2025. La tardiva costituzione dell'opponente è equiparabile alla mancata costituzione e comporta l'inammissibilità dell'opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), ridotte del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 3266/2025, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 16553/2024 (RG n. 40774/2024);
2) condanna Parte_3 Parte_4 alla refusione in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 3.800 (euro CP_1 tremila ottocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 3/12/2025
Il giudice Dr. Ilario Pontani
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- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona del dr. Ilario Pontani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3266/2025, promossa con atto di citazione notificato
DA
(C. F. Parte_1 P.IVA_1
(C. F. ) Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliate in Milano, via Aldo Lusardi n. 7, con l'Avv. FRANCESCO
AMBROSIO
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C. F. ) elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliato in Rho (MI), via dei Martiri n. 3, con gli Avv.ti MICHELE ROMANO e PIETRO
ROMANO
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente: “Nel merito in via principale: previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, dichiarare inammissibile e/o nullo ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte in narrativa. In subordine: previa revoca del decreto opposto, accertare il minor credito dell'opposto per effetto della compensazione con l'importo di € 15.400 corrisposto da parte opponente per indennità di occupazione dell'immobile compromesso. In ogni caso: con il favore delle spese e compensi di lite”
Parte convenuta opposta: “In via preliminare: dichiarare inammissibile l'opposizione per intempestività per i motivi di cui al punto 1 della comparsa di costituzione e risposta recepiti con ordinanza del 23/4/2025. Nel merito: previo rigetto dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo e dell'eccezione di compensazione, respingere l'opposizione perché infondata in fatto
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Condannare comunque la Parte_1
al pagamento della somma di € 55.000 e la in via solidale,
[...] Parte_2 della somma di € 52.000 oltre interessi come liquidati nel decreto ingiuntivo. In via subordinata: nel caso di accoglimento dell'eccezione di compensazione tra la somma di € 15.400 con il credito di € 12.000, in via di “reconventio reconventionis” accertare l'esistenza del maggior credito del a titolo di indennità di occupazione fino all'effettivo rilascio dell'immobile CP_1 con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e/o comunque condanna al pagamento della somma di € 12.000 a titolo di indennità di occupazione. Con vittoria di spese da liquidarsi in base allo scaglione di riferimento”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_3 e hanno proposto opposizione avverso il decreto
[...] Parte_4 ingiuntivo n. 16553/2024 (RG n. 40774/2024) col quale questo Tribunale ha ingiunto loro il pagamento, in favore di , della somma di € 52.000, oltre interessi e spese, a CP_1 titolo di restituzione del conguaglio ed indennità di occupazione dell'unità immobiliare sita in
, via San Marco, oltre ad € 3.000 a titolo di rimborso spese legali nei confronti della Pt_2 sola .. Parte_3 L'opponente ha chiesto la revoca del decreto, con compensazione dell'eventuale credito di
[...]
con le somme versate dall'opponente a titolo di indennità di occupazione CP_1 dell'immobile sito in , via San Marco. Pt_2 Si costituiva regolarmente , eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per tardività della sua iscrizione a ruolo e chiedendo, comunque, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il 23/4/2025 il giudice ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. Terminata la trattazione della causa, il giudice ha concesso i termini massimi previsti dall'art. 189 c. p. c. per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza del 18/11/2025 (sostituita dal deposito di note scritte) la causa è stata trattenuta in decisione. L'opposizione è inammissibile. L'opponente avrebbe dovuto introdurre il presente giudizio con ricorso (e non con atto di citazione) poiché la causa verte in materia di locazione (art. 447-bis c. p. c.), essendo relativa ad obbligazioni assunte in sede di conciliazione giudiziale in causa per rilascio di immobile condotto in locazione. Poiché l'opposizione è stata erroneamente introdotta con citazione, per produrre effetti avrebbe dovuto essere depositata in Cancelleria nel rispetto del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c. p. c. (decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 9/12/2024 e scadente il 18/1/2025), mentre l'istanza di iscrizione a ruolo è stata depositata soltanto il 22/1/2025. La tardiva costituzione dell'opponente è equiparabile alla mancata costituzione e comporta l'inammissibilità dell'opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), ridotte del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 3266/2025, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 16553/2024 (RG n. 40774/2024);
2) condanna Parte_3 Parte_4 alla refusione in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 3.800 (euro CP_1 tremila ottocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 3/12/2025
Il giudice Dr. Ilario Pontani
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