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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/11/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA
Il giorno 26/11/2025, innanzi al Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, viene chiamata la causa R.G. n. 1452 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
Sono presenti l'avv. Sabina Oddo in sostituzione dell'avv. VITCHEVA
AS per parte ricorrente e l'avv. Pietro Siragusa in sostituzione dell'avv. TERRANO VINCENZO per parte resistente. Entrambi i procuratori si riportano ai propri scritti difensivi e, stante l'accordo transattivo raggiunto tra le parti, chiedono dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare. All'esito, riaperto il presente verbale decide la causa come da separata sentenza, della quale viene data lettura in assenza delle parti in causa. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, all'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato, dandone lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1452 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Verona, via Dei C.F._1
Montecchi n. 8, presso lo studio dell'avv. Krassimira Vitcheva, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
RICORRENTE
CONTRO
nata ad [...] il [...], (C.F. Controparte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Villafrati, via Re n. 3, presso C.F._2
lo studio dell'avv. Vincenzo Terrano, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: comodato di immobile - occupazione senza titolo
CONCLUSIONI: all'udienza odierna le parti concludono come da verbale in pari data, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
giudizio la sorella premettendo: Controparte_1
- che era proprietario del fabbricato sito in Cefalà Diana, contrada Cugno
Moneta s.n.c., costituto da n. 3 unità abitative, distinto in Catasto al foglio 9, part. 365, sub. 5, 6 e 7, e del terreno adibito ad oliveto sito in Cefalà Diana, contrada Cugno Moneta s.n.c., della superficie di ca. 45,05 are, distinto in
Catasto Terreni al foglio 9, part.lle 95 e 100;
- che dal mese di aprile del 2011 aveva consentito alla convenuta di utilizzare gratuitamente l'unità abitativa posta al piano primo del suddetto fabbricato nonché il terreno adibito ad uliveto;
- che il rapporto intercorso tra le parti era da qualificare come comodato precario e come tale revocabile ad nutum.
In forza di tali premesse, l'attore chiedeva di dichiarare risolto il contratto di comodato precario costituito tra le parti in causa per inadempimento della comodataria, di dichiarare l'occupazione sine titulo degli immobili da parte di e di condannarla al rilascio degli stessi ed al pagamento Controparte_1
dell'indennità di occupazione.
Si costitutiva con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
contestando in fatto ed in diritto le domande attoree e chiedendo in via riconvenzionale di condannare al pagamento dei frutti, Parte_1
delle spese ordinarie e straordinarie per le migliorie e per le addizioni, quantificate in € 81.000,00.
Con decreto del 25/11/2024 veniva disposto il mutamento di rito, trattandosi di giudizio avente ad oggetto un contratto di comodato e come tale soggetto al rito lavoristico- locatizio. La causa veniva rinviata con termine alle parti per il deposito di memorie integrative dei rispettivi atti difensivi.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16/06/2025 entrambe le parti rappresentavano ed allegavano di avere sottoscritto in data
29/04/2025 un accordo transattivo.
Con ordinanza del 07/11/2025, ritenuti sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza odierna.
Secondo l'orientamento della Cassazione condiviso da questo Tribunale: la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. Civile Sez. III, 1° giugno 2004; Cass. Sez. Lav. 10 luglio 2001, n. 9332; Cass. Sez. Unite, 28 settembre 2000, n. 1048).
Si deve poi osservare che la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. Civile, Sez. III, 1° aprile 2004, n. 6395; Cass. Civile Sez. III, 1° aprile 2004, n. 6403; Cass. Civile
Sez. Un. 26 luglio 2004 n. 13969; Cass. Civile, Sez. III, 8 giugno 2005, n.
11962).
Le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con cui hanno definito la controversia in atti (cfr. allegato).
Pertanto, il venir meno dell'oggetto della presente controversia e l'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, hanno fatto venir meno del tutto la necessità di una decisione sulle domande originariamente proposte dalle parti.
In merito alle spese processuali devono essere compensate come espressamente indicato nel suddetto accordo transattivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Termini Imerese all'udienza del 26/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA
Il giorno 26/11/2025, innanzi al Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, viene chiamata la causa R.G. n. 1452 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
Sono presenti l'avv. Sabina Oddo in sostituzione dell'avv. VITCHEVA
AS per parte ricorrente e l'avv. Pietro Siragusa in sostituzione dell'avv. TERRANO VINCENZO per parte resistente. Entrambi i procuratori si riportano ai propri scritti difensivi e, stante l'accordo transattivo raggiunto tra le parti, chiedono dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare. All'esito, riaperto il presente verbale decide la causa come da separata sentenza, della quale viene data lettura in assenza delle parti in causa. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, all'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato, dandone lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1452 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Verona, via Dei C.F._1
Montecchi n. 8, presso lo studio dell'avv. Krassimira Vitcheva, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
RICORRENTE
CONTRO
nata ad [...] il [...], (C.F. Controparte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Villafrati, via Re n. 3, presso C.F._2
lo studio dell'avv. Vincenzo Terrano, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: comodato di immobile - occupazione senza titolo
CONCLUSIONI: all'udienza odierna le parti concludono come da verbale in pari data, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
giudizio la sorella premettendo: Controparte_1
- che era proprietario del fabbricato sito in Cefalà Diana, contrada Cugno
Moneta s.n.c., costituto da n. 3 unità abitative, distinto in Catasto al foglio 9, part. 365, sub. 5, 6 e 7, e del terreno adibito ad oliveto sito in Cefalà Diana, contrada Cugno Moneta s.n.c., della superficie di ca. 45,05 are, distinto in
Catasto Terreni al foglio 9, part.lle 95 e 100;
- che dal mese di aprile del 2011 aveva consentito alla convenuta di utilizzare gratuitamente l'unità abitativa posta al piano primo del suddetto fabbricato nonché il terreno adibito ad uliveto;
- che il rapporto intercorso tra le parti era da qualificare come comodato precario e come tale revocabile ad nutum.
In forza di tali premesse, l'attore chiedeva di dichiarare risolto il contratto di comodato precario costituito tra le parti in causa per inadempimento della comodataria, di dichiarare l'occupazione sine titulo degli immobili da parte di e di condannarla al rilascio degli stessi ed al pagamento Controparte_1
dell'indennità di occupazione.
Si costitutiva con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
contestando in fatto ed in diritto le domande attoree e chiedendo in via riconvenzionale di condannare al pagamento dei frutti, Parte_1
delle spese ordinarie e straordinarie per le migliorie e per le addizioni, quantificate in € 81.000,00.
Con decreto del 25/11/2024 veniva disposto il mutamento di rito, trattandosi di giudizio avente ad oggetto un contratto di comodato e come tale soggetto al rito lavoristico- locatizio. La causa veniva rinviata con termine alle parti per il deposito di memorie integrative dei rispettivi atti difensivi.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16/06/2025 entrambe le parti rappresentavano ed allegavano di avere sottoscritto in data
29/04/2025 un accordo transattivo.
Con ordinanza del 07/11/2025, ritenuti sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza odierna.
Secondo l'orientamento della Cassazione condiviso da questo Tribunale: la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. Civile Sez. III, 1° giugno 2004; Cass. Sez. Lav. 10 luglio 2001, n. 9332; Cass. Sez. Unite, 28 settembre 2000, n. 1048).
Si deve poi osservare che la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. Civile, Sez. III, 1° aprile 2004, n. 6395; Cass. Civile Sez. III, 1° aprile 2004, n. 6403; Cass. Civile
Sez. Un. 26 luglio 2004 n. 13969; Cass. Civile, Sez. III, 8 giugno 2005, n.
11962).
Le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con cui hanno definito la controversia in atti (cfr. allegato).
Pertanto, il venir meno dell'oggetto della presente controversia e l'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, hanno fatto venir meno del tutto la necessità di una decisione sulle domande originariamente proposte dalle parti.
In merito alle spese processuali devono essere compensate come espressamente indicato nel suddetto accordo transattivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Termini Imerese all'udienza del 26/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
Tribunale di Termini Imerese sez. civile