Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 09/02/2026, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02500/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01191/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso De Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi uno comminata con il Decreto del Capo della Polizia del 4 novembre 2023 notificato in data 13 novembre 2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa CA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il Decreto del Capo della Polizia del 4 novembre 2023 notificato in data 13 novembre 2023, con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi uno.
1.1. Ha riferito di ricoprire il ruolo di Ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso la -OMISSIS- con sede in Roma.
Con telefonata del 27 gennaio 2023 alle ore 14:15, è stata segnalata la mancata emissione di una “red notice” in relazione ad un ricercato (-OMISSIS-) da parte di un tenente colonnello dei Carabinieri, distaccato presso Europol-Eurojust; durante la telefonata, il segnalante precisava che il ricercato era già stato fermato dalle forze di Polizia serbe, ma non specificava in quale data.
A causa dell’omessa emissione della “red notice” nei confronti di tale soggetto il Commissario Capo ha verificato lo stato delle pratiche assegnato al ricorrente, riscontrandone 15 assegnate e non lavorate, oltre a quella oggetto di segnalazione del 27 gennaio 2023; tali 15 pratiche sono state immediatamente riassegnate ai colleghi perché venissero evase; in seguito alla riassegnazione è stata cancellata la data di attribuzione originaria al ricorrente.
Con riferimento a tali fatti l’amministrazione ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente che si è concluso con il provvedimento in questa sede impugnato con cui è stata applicata “ la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un periodo di mesi uno, per avere, l’inquisito posto in essere un comportamento di particolare gravità, comunque non conforme al decoro delle funzioni di un appartenente al ruoli dell’Amministrazione della P.S., consistito nell’aver omesso di pubblicare una «red notices» a carico di un soggetto latitante in ambito nazionale, anche in ambito internazionale, ricercato dall’A.G. italiana con grave nocumento alle indagini nelle ricerche dei latitanti e nella credibilità dell’Amministrazione a livello internazionale. ”.
1.2. Il ricorrente, pertanto, ha proposto ricorso avverso la suddetta decisione, affidandolo ai seguenti motivi di illegittimità:
“ Primo motivo. Travisamento dei fatti e carenza di istruttoria; istruttoria omessa e inadeguata. Violazione del diritto di difesa. Eccesso di potere. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 4 del 13 D.P.R. n. 737/1981. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.P.R. n. 737/1981. Motivazione errata .”, con cui rileva che, all’esito del procedimento disciplinare, a fronte della contestazione della mancata evasione di 16 “red notice”, la sanzione è stata applicata per l’omessa pubblicazione di una sola di queste, riferita alla segnalazione del 27 gennaio 2023, che è stata il frutto di un travisamento, non essendo stato correttamente riportato che la segnalazione avveniva tramite una telefonata con cui si era segnalato un controllo eseguito giorni prima e non nella data del 27 gennaio 2023, controllo di cui non è presente alcuna traccia documentale. La versione dei fatti corretta risulterebbe dalla nota del Commissario Capo -OMISSIS- dell’11 febbraio 2023 (doc. n. 3 allegato al ricorso). Quanto alla data originaria di assegnazione della pratica ha osservato che è presente solo un “tenue screenshot”, “quasi del tutto illegibile” (cfr. pag. 17 del ricorso), senza che sia stato documentato e accertato quanto avvenuto in Serbia e quale fosse stata la data del fermo, con grave carenza di istruttoria.
“ Secondo motivo. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 4 del d.p.r. n. 737/1981. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.P.R. n. 737/1981. Sanzione irragionevole e sproporzionata. Eccesso di potere. Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione .”, con cui ha contestato la sproporzione nella sanzione comminata, anche in considerazione di un precedente e ben più grave episodio analogo che si era verificato e che non aveva portato all’apertura di alcun procedimento disciplinare. Ha dedotto, inoltre, la mancata valutazione dell’enorme carico di lavoro cui il ricorrente - affidatario di un doppio incarico - è stato gravato , e la mancata prova del danno alla credibilità dell’amministrazione a livello internazionale, posto a sostegno della decisione. Ha, quindi, sostenuto che la condotta addebitatagli avrebbe giustificato, al più, un richiamo scritto, ma non la sospensione dal servizio.
“ Terzo motivo sulla illegittimità del decreto del Capo della Polizia recante la irrogazione della sanzione .”, per illegittimità propria e derivata, per gli stessi motivi sopra sintetizzati.
1.3. L’amministrazione si è costituita e ha depositato memoria il 24 dicembre 2025, sostenendo la correttezza del suo operato e concludendo per il rigetto del ricorso, osservando che la proposta originaria di applicare la sanzione della destituzione dal servizio è stata poi modificata in quella della sospensione dal servizio per un solo mese, nella misura minima edittale.
1.4. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il difensore di parte ricorrente ha eccepito la tardività nel deposito della memoria della difesa erariale che, quindi, ne ha riassunto il contenuto in udienza. All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. Va innanzitutto evidenziato che la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che “ la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento ” (cfr. di recente Consiglio di Stato, sez. II, 12 febbraio 2025, n. 1176).
4. Nel caso di specie il ricorrente assume che la decisione sarebbe viziata, in primo luogo, per il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria che si evincerebbe dall’affermazione, riportata nella relazione del funzionario istruttore e nella decisione del consiglio di disciplina, secondo cui la segnalazione che ha dato origine alla vicenda disciplinare sarebbe di provenienza della Polizia serba, mentre avrebbe avuto origine in una telefonata di un Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri.
Senonché, la relazione del funzionario istruttore riporta: “ Lo scrivente ha esaminato il carteggio da cui emerge che il 27 gennaio 2023 le Forze di Polizia della Serbia segnalavano che, nei confronti di tale -OMISSIS-, il collaterale ufficio Interpol di Roma non aveva provveduto ad estendere le ricerche dello stesso in ambito internazionale, emettendo la relativa «red notice» (…) ”. L’affermazione non si pone in contraddizione con quanto segnalato dal Commissario Capo -OMISSIS- che ha riportato “ in data 27 gennaio 2023 alle ore 14.15 circa veniva contattato dal Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, -OMISSIS-, dipendente di questo Servizio e attualmente distaccato all’Aja – Olanda in qualità di addetto all’Ufficio nazionale di collegamento presso l’Agenzia Europol, il quale rappresentava la posizione di -OMISSIS- (…) evidenziando l’assenza dell’emissione di una notizia ad angolo rosso – red notice Interpol – in capo allo stesso, così come richiesto dal Ministero della Giustizia nel maggio 2022 ”. Allo stesso modo nel parere della commissione di disciplina si legge “ in data 27 gennaio 2023, le Forze di Polizia della Serbia segnalavano la posizione di -OMISSIS-, evidenziando l’assenza da parte del collaterale Ufficio Interpol di Roma dell’emissione di una notizia angolo rosso - «red notic e»”.
Da tutti i documenti sopra riportati, quindi, si ricava univocamente che alla data del 27 gennaio 2023 non era stata emessa una notizia ad angolo rosso “red notice” con riferimento al latitante -OMISSIS-, nonostante la richiesta in tal senso formulata dal Ministero della Giustizia sin dal maggio 2022. Il fatto in questione - che poi costituisce l’addebito contestato - non è quindi smentito o in contraddizione, essendo del tutto ininfluente in che modo sia stata acquisita tale informazione, non potendosi, quindi, concludere per il difetto di istruttoria lamentato.
Non si comprende del resto in che modo tale asserita discrepanza potrebbe influire sulla condotta contestata, consistente, come detto, nel non aver segnalato la notizia - connotata per la sua estrema urgenza - come richiesto dal Ministero della Giustizia da oltre sei mesi. Sembra piuttosto che la parte ricorrente intenda spostare l’angolo della visuale su un elemento (la fonte della segnalazione) che non smentisce che tale segnalazione fosse vera e corrispondesse ad un’effettiva mancanza.
5. Il ricorrente deduce, inoltre, che non vi sarebbe certezza della data di assegnazione della pratica. Tuttavia, sotto questo profilo è sufficiente osservare come dalla schermata allegata dallo stesso ricorrente come documento n. 18 si ricava la data dell’assegnazione del 24 maggio 2022 e la dicitura “archiviato da trattare”. Risulta quindi sufficientemente provato che: i) l’assegnazione risalga a tale data; ii) il ricorrente non abbia provveduto alla segnalazione dopo oltre sei mesi dalla segnalazione.
Sotto questo profilo è del pari ininfluente la difesa secondo cui la dicitura “archiviato da trattare” sarebbe foriera di plurime interpretazioni, posto che il ricorrente, nella diligenza che avrebbe dovuto connotare lo svolgimento della sua prestazione lavorativa - tanto più in un settore che si caratterizza per l’urgenza e la delicatezza degli affari trattati - avrebbe dovuto conoscere il funzionamento degli applicativi e delle relative diciture, onde evitare di ritrovarsi inadempiente rispetto ai compiti assegnatigli.
Deve quindi ritenersi che, per i profili sopra esaminati, il provvedimento resista ai vizi dedotti.
6. Il secondo motivo, del pari, è infondato.
A tal proposito, deve innanzitutto evidenziarsi che l’amministrazione resistente (nella delibera del Consiglio di disciplina posta alla base del provvedimento gravato e dallo stesso espressamente richiamata) ha dato puntuale evidenza della gravità delle condotte poste in essere dal ricorrente, e in particolare del fatto che egli:
- “ non forniva giustificazioni nel merito al mancato inserimento della pratica del 24 maggio 2022 e delle altre – comprese nel periodo 2019 -2021, sottolineando l’enorme lasso di tempo trascorso ”;
- “ con la propria condotta ha determinato il pericolo di un grave nocumento alle indagini delle ricerche dei latitanti e nella credibilità dell’Amministrazione a livello internazionale ”;
- “ anche prima dei fatti oggetto dell’odierno procedimento disciplinare, il suo ridetto superiore aveva informalmente contestato all’inquisito l’esistenza di un corposo arretrato ”;
- “ la vicenda ha determinato un aggravio di lavoro a carico della Sezione e degli altri collaboratori che hanno dovuto sopperire alla mancanza a causa della riassegnazione delle pratiche inevase ”;
- “ nel corso dell’intero iter procedimentale ha ammesso il proprio errore in relazione alla pratica -OMISSIS- ed ha concretamente dimostrato la propria prostrazione per l’intera vicenda ”;
Valutata complessivamente tutta la sua carriera, la Commissione, ha quindi concluso che “ tutti gli elementi soggettivi e oggettivi sopra menzionati, consentono a questo Consesso di valutare favorevolmente la posizione dell’inquisito, tanto da poter, ragionevolmente, ritenere che lo stesso si asterrà, in futuro, dal porre in essere analoghi comportamenti e che possa, pertanto, essere considerato elemento ancora affidabile e recuperato ai propri doveri regolamentari ”
In altri termini, l’amministrazione ha puntualmente motivato – con argomentazioni scevre da profili di illogicità e/o manifesta irragionevolezza – le ragioni per cui ha ritenuto di irrogare al ricorrente la sanzione disciplinare contestata.
Non corrisponde, quindi, al vero che non sia stata adeguatamente valorizzata la carriera del ricorrente e la circostanza che, nel corso della stessa, egli non fosse mai stato coinvolto in procedimenti disciplinari; proprio tale elemento di valutazione, infatti, come condivisibilmente osservato dalla difesa erariale, ha condotto alla decisione di applicare la sanzione della sospensione dal servizio, nella misura più lieve prevista, in luogo di quella proposta di destituzione.
Per quanto attiene alla mancata prova del danno all’immagine dell’amministrazione è sufficiente osservare che la vicenda ha tratto origine da una comunicazione proveniente dall’esterno dell’amministrazione stessa che, quindi, ha ricevuto una segnalazione per non aver agito prontamente, onde consentire l’arresto di un pericoloso latitante, con evidenti ripercussioni sulla sua reputazione.
A ciò è appena il caso di aggiungere che la ragionevolezza e la logicità della decisione dell’amministrazione di ritenere la condotta del ricorrente come una condotta “ di particolare gravità ” risulta suffragata dall’insieme degli atti procedimentali (richiamati negli atti impugnati) e in particolare trova riscontro nelle considerazioni spiegate nella relazione del funzionario istruttore in merito all’assenza di giustificazioni nel merito delle contestazioni rivolte, considerato che le difese erano tutte dirette a lamentare la mole di lavoro, il preteso demansionamento e problematiche relative al funzionamento degli applicativi (“Arianna”) in uso.
7. Per quanto attiene alla dedotta disparità di trattamento rispetto ad un precedente caso di mancato inserimento di una “red notice” che non aveva condotto ad alcuna conseguenza disciplinare è noto il principio secondo cui “ il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse, non potendo, comunque, essere dedotto quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo .” (cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. VII, 02 aprile 2024, n. 3003), non potendosi, in tal caso, invocare il sorgere di alcun legittimo affidamento.
In ogni caso, nella specie, si ritiene non sia stata neppure allegata quella condizione di identità delle posizioni dei soggetti coinvolti tenuto conto che l’apporto di ciascuno ai fatti contestati assume diversa rilevanza anche in considerazione del contesto, della frequenza e del ruolo ricoperto.
8. Quanto alla pretesa sproporzione nella sanzione applicata, a tal proposito, il collegio ritiene innanzitutto necessario ricordare che per granitica giurisprudenza “ la p.a. dispone di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare in via autonoma la rilevanza disciplinare dei fatti, di tal ché, una volta valutati gli stessi fatti, l’accertamento della proporzionalità della sanzione all’illecito disciplinare contestato e la graduazione della medesima sanzione, risolvendosi in giudizi di merito da parte della p.a., sfuggono al sindacato del giudice amministrativo, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento o la contraddittorietà ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentt. 31 dicembre 2021, n. 8740 e IV, 7 giugno 2017, n. 2752).
Ciò premesso, il collegio ritiene che la decisione gravata non sia affetta da alcuno dei gravi vizi sopra elencati e che l’amministrazione abbia adottato una sanzione che non appare affatto manifestamente sproporzionata, essendo supportata da una motivazione congrua e ragionevole in ordine alla gravità del disvalore della condotta del ricorrente (così come ragionevolmente ricostruita e valutata dalla resistente all’esito di adeguata istruttoria) sotto il profilo disciplinare, tale da giustificare l’irrogazione della sanzione della sospensione di un mese dal servizio.
D’altronde, avuto riguardo a quanto ricostruito dall’amministrazione in sede istruttoria, non pare potersi dubitare del fatto che la condotta tenuta dal ricorrente contrasti gravemente – così come ampiamente argomentato nel provvedimento gravato – con i doveri istituzionali assunti con il giuramento e non fosse conforme al decoro delle funzioni di un appartenente i ruoli dell’amministrazione della Polizia di Stato.
9. In definitiva il ricorso è infondato e va respinto.
10. Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità oltre agli ulteriori nominativi delle persone citate in motivazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO IB, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
CA RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RO | IO IB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.