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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/11/2025, n. 5060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5060 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 13601/2024 tra:
(c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Brunella De Blasio del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino alla via Lamarmora n. 26 parte opponente
e
Controparte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Morano del
Foro di Varese nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Varese alla via Emilio Morosini n. 19 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di vendita di monili;
domanda di pagamento somme a titolo di corrispettivo.
1
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, Con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Nel merito in via principale
- dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti meglio esposti nella narrativa del presente atto e comunque mandare assolta l'opponente da ogni avversa pretesa;
- accertato e dichiarato che il consenso del è Parte_1 stato carpito per errore e/o dolo del per _1 l'effetto annullare il contratto e condannare la _1
a restituire al quanto consegnato (beni,
[...] Parte_1 importo di € 65.640, assegni non incassati), ovvero il controvalore in denaro, oltre interessi ex art 1284, comma 4 cc dalla domanda al saldo;
in via subordinata
- accertato e dichiarato che il bene oggetto di contratto è privo delle caratteristiche ritenute essenziali per la conclusione del contratto, come meglio specificato in narrativa, per l'effetto dichiarare risolto il contratto per inadempimento della e, conseguentemente _1 condannare la a restituire al _1 Parte_1 quanto consegnato (beni, importo di € 65.640, assegni non incassati), ovvero il controvalore in denaro, oltre interessi ex art 1284, comma 4 c.c. dalla domanda al saldo In via di ulteriore subordine
– accertato e dichiarato il legittimo recesso del
per l'effetto dichiarare risolto/inefficacie il Parte_1 contratto e, conseguentemente condannare la _1 a restituire al quanto consegnato (beni, Parte_1 importo di € 65640, assegni non incassati), ovvero il controvalore in denaro, oltre interessi ex art 1284, comma 4 c.c. dalla domanda al saldo In via di estremo subordine Attese le caratteristiche del bene oggetto del contratto dichiarare che nulla è dovuto dal e, comunque Parte_1 condannare la al pagamento della differenza _1 di valore tra quanto percepito (o del controvalore dello stesso) ed il valore effettivo del bene a titolo di riduzione del prezzo, ovvero in via alternativa, a titolo di risarcimento del danno In ogni caso
2 Contenere le richieste avanzate da controparte nei limiti del giusto e del provato. In via istruttoria Si chiede poi l'ammissione di prova per testi sui seguenti fatti (…)”.
Parte opposta Controparte_1
“che l'Ecc.mo Tribunale di Torino Voglia:
1. Confermare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare al pagamento della somma Parte_1 di € 263.260,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del deposito del ricorso monitorio e fino al saldo, oltre alle spese processuali della procedura di ingiunzione di € 4.394,00 per compensi,
€ 634,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie 15% sui compensi, c.p.a. ed i.v.a., qualora dovuta;
2. Accertare e dichiarare valido il contratto di acquisto della collana di diamanti modello CO01871, in oro bianco 750 millesimi per grammi 61,07, peso oro più diamanti incastonati pari a grammi 73,56, peso dei diamanti totale carati 62,45, qualità diamanti G-SI3 e media peso di ogni singolo diamante 1,04 carati, intercorso tra le parti e, per l'effetto, condannare allo Parte_1 stato inadempiente, al pagamento della somma di € 263.260,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del deposito del ricorso monitorio e fino al saldo, oltre alle spese processuali della procedura di ingiunzione di € 4.394,00 per compensi, € 634,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie 15% sui compensi, c.p.a. ed i.v.a., qualora dovuta;
3. Accertare e dichiarare l'infondatezza delle doglianze esposte da controparte e inerenti alla nullità, all'annullamento, alla risoluzione e al recesso del contratto, per tutte le ragioni già esposte e, conseguentemente, condannare al Parte_1 pagamento della somma di € 263.260,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del deposito del ricorso monitorio e fino al saldo, oltre alle spese processuali della procedura di ingiunzione di €
4.394,00 per compensi, € 634,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie 15% sui compensi, c.p.a. ed i.v.a., qualora dovuta;
4. Dichiarare inutilizzabili o inammissibili i documenti nn. 2 e 2a di controparte;
5. Rigettare tutte le domande formulate da Parte_1
, poiché infondate in fatto e in diritto e
[...] condannare lo stesso al pagamento della somma di € 263.260,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284,
3 comma 4, c.c. dalla data del deposito del ricorso monitorio e fino al saldo, oltre alle spese processuali della procedura di ingiunzione di € 4.394,00 per compensi, € 634,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie 15% sui compensi, c.p.a. ed i.v.a., qualora dovuta;
6. Condannare ai sensi dell'art. 96, Parte_1 comma terzo, c.p.c. al risarcimento di € 10.000,00, ovvero per la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
7. Disporre la cancellazione delle frasi offensive riportate a pagina 7 dell'atto di citazione, dall'inciso
“L'induzione in errore…” a “…per tabulas”, in quanto lesiva dell'immagine e dell'odierna convenuta opposta e per l'effetto condannare ex art. 89 Parte_1 c.p.c. in via equitativa alla somma che si riterrà di giustizia;
8. In estremo subordine e in via del tutto residuale, qualora il Giudice dovesse risolvere il contratto intercorso tra le parti, ordinare la restituzione della collana di diamanti modello CO01871, in oro bianco 750 millesimi per grammi 61,07, peso oro più diamanti incastonati pari a grammi 73,56, peso dei diamanti totale carati 62,45, qualità diamanti G-SI3 e media peso di ogni singolo diamante 1,04 carati, alla quale seguirà - dopo gli opportuni accertamenti- il rimborso della somma € 35.640,00 versata da 9. Condannare Parte_1 Parte_1
alla rifusione di spese e compensi del giudizio
[...] monitorio e dell'odierna causa. Si insiste sull'accoglimento delle richieste istruttorie formulate e sull'ammissione di tutti i documenti prodotti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la
4 fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 3556/2024
(R.G. n. 5083/2024) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto all'opponente il Parte_1 pagamento della somma di € 263.260,00, di cui limitatamente ad € 40.0000,00 con provvisoria esecuzione ex art. 642 del c.p.c., oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta .. Controparte_1
In particolare, la provvisoria esecuzione è stata concessa dal giudice monitorio “limitatamente all'importo di euro 40.000,00 dato dall'ammontare degli assegni che secondo le allegazioni del ricorrente non è stato possibile riscuotere”.
La parte opposta ha dedotto nel Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) essa società ricorrente si occupa del commercio all'ingrosso e al dettaglio, di importazione ed esportazione di metalli e pietre preziose e di articoli di gioielleria, oreficeria, bigiotteria e argenteria, di orologi e di oggetti preziosi in genere;
2) in data 16 gennaio 2023 l'intimato Parte_1
ha acquistato da essa società ricorrente una
[...] collana di diamanti modello CO01871, in oro bianco 750 millesimi per grammi 61,07 (peso oro più diamanti incastonati pari a grammi 73,56, peso dei diamanti totale carati 62,45, qualità diamanti G-SI3 e media peso di ogni singolo diamante 1,04 carati) dal valore complessivo di €
245.000 oltre I.V.A. e così per un totale di € 298.900,00;
3) nell'occasione l'intimato ha Parte_1 consegnato l'assegno di € 10.000,00 a titolo di acconto, tratto dal Banco Desio e intestato ad essa Controparte_1
, impegnandosi a corrispondere l'intera somma
[...] concordata con il venditore mediante successivi pagamenti;
5 4) con successivi assegni tratti dal Banco Desio, per un totale di € 65.640,00, l'intimato Parte_1 ha quindi corrisposto detta somma per l'acquisto del gioiello sopra descritto;
5) rispetto agli assegni consegnati dall'intimato soltanto la somma di € 35.640,00 è Parte_1 stata effettivamente incassata da essa società ricorrente;
6) nonostante i vari solleciti, ad oggi l'intimato non ha corrisposto l'intero prezzo Parte_1 del gioiello che tuttora possiede e neppure ha formulato fondate contestazioni in ordine alla qualità e al valore del monile;
7) con raccomandata del 1° giugno 2023, recapitata al destinatario il 12 giugno 2023, è stato richiesto il pagamento della somma dovuta per l'acquisto del gioiello;
8) la fattura elettronica n. 8/2024 per l'importo di €
298.900,00, in relazione alla quale è stata conseguita certificazione mediante estratto autentico del Notaio
[...]
di Valenza, risulta ancora insoluta per la somma di Per_1
€ 263.260,00 I.V.A. inclusa;
9) il debitore intimato, nonostante i ripetuti solleciti, non ha versato il dovuto.
2. I motivi di opposizione.
L'odierno opponente ha promosso Parte_1 la presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) annullamento del contratto per vizio del consenso, avendo parte opposta carpito con dolo e indotto in errore la volontà di parte opponente (v. pagg. 6 e 7 dell'atto di citazione in opposizione);
2) inadempimento contrattuale, sussistenza di vizi e difetti del bene compravenduto, aliud pro alio e risoluzione del contratto (v. pag. 8 dell'atto di citazione in opposizione);
6 3) errata quantificazione dell'importo ingiunto e non debenza delle somme richieste per mancanza delle asserite caratteristiche del gioiello compravenduto (v. pag. 9 dell'atto di citazione in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
Peraltro, con ordinanza ex art. 649 del c.p.c. del 19 settembre 2024 è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto concessa dal giudice monitorio limitatamente all'importo di € 40.000,00.
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere respinta.
4.1. Sulla fondatezza della domanda di pagamento somme avanzata mediante ricorso per decreto ingiuntivo.
E' invero fondata la domanda di pagamento somme come avanzata dalla parte opposta nei Controparte_1 confronti dell'odierno opponente Parte_1
Risulta invero provato che la parte opposta
[...] ha venduto alla parte opponente _1 Parte_1
il monile per cui è causa ovverosia una collana
[...] di diamanti modello CO01871 in oro bianco 750 millesimi per grammi 61,07 (peso oro più diamanti incastonati pari a grammi 73,56, peso dei diamanti totale carati 62,45, qualità diamanti G-SI3 e media peso di ogni singolo diamante 1,04 carati).
Il prezzo pattuito fra le parti è stato di € 245.000 oltre I.V.A. e così per un totale di € 298.900,00.
E' invero pacifico in atti che la collana di diamanti
è stata effettivamente consegnata dalla parte opposta all'opponente Controparte_1 Parte_1 il quale è tuttora in possesso della stessa.
La prova di tale compravendita e della pattuizione del prezzo nei termini predetti deriva - fra l'altro - dallo
7 scambio di corrispondenza intervenuto fra le parti nei mesi di giugno e luglio del 2023.
Con una prima missiva del 1° giugno 2023 la parte opposta ha invero richiesto, tramite Controparte_1 il proprio Difensore, il pagamento del prezzo non versato a fronte dell'avvenuta consegna nei primi mesi dell'anno 2023 della collana in parola.
La missiva in questione così recita:
(v. il doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta).
8 A tale lettera ha risposto l'opponente Parte_1
, anche in questo caso a mezzo del proprio
[...]
Difensore, con la seguente comunicazione via mail:
(v. il doc. n. 7 del fascicolo di parte opposta).
9 Appare dunque evidente che a fronte della consegna della e del mancato pagamento del prezzo pattuito, Pt_2 la parte opponente richiesta del Parte_1 pagamento, non ha affatto rappresentato la sussistenza di diversi accordi di prezzo, ammettendo piuttosto la fondatezza della pretesa avversaria in punto di quantum, né ha avanzato le doglianze in fatto poi proposte nel presente giudizio, ma si è limitata a contestare la consistenza del monile compravenduto, e peraltro mai restituito od offerto in restituzione.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene dunque provata e fondata la domanda di pagamento somme a titolo di prezzo avanzata dalla parte opposta
[...] nei confronti della parte opponente _1
e ciò tenuto anche conto Parte_1 dell'infondatezza dei singoli motivi di opposizione infra delibati.
4.2. Sull'asserito vizio del consenso.
La narrativa circa lo svolgimento dei fatti di causa come proposta dalla parte opponente Parte_1
è la seguente:
“Il sia pur conciso racconto di controparte, effettuato per sostenere la propria esorbitante pretesa, è assolutamente incredibile, oltre che non rispondente al Vero. La descrizione dei fatti, per il loro reale svolgersi, darà contezza dell'infondatezza della pretesa avversaria, ma soprattutto della sfrontatezza della stessa. Vero è che il sig. ha sempre venduto alla _1 famiglia degli oggetti preziosi, in particolare Parte_1 alla signora , figlia dell'esponente. A tal Per_2 proposito si allega una chat whatsapp con la stessa dalla quale appare evidente che i sigg. erano ottimi Parte_1 clienti. Ma soprattutto ottimi pagatori (doc. 2) Vero è che molti degli oggetti non erano nuovi, ma come spesso accade, erano “ritirati” da privati per essere rivenduti ad altri. La stessa operazione è sempre stata promessa/proposta anche al . Così, anche questa Parte_1 volta, il aveva ritirato un (primo) collier presso _1 una signora e lo proponeva in vendita alla signora
[...]
. Dopo averlo ritirato e verificato, a suo dire, Persona_3
10 inoltrava via chat il certificato che si trova allegato alla chat (e che è il medesimo che il attribuisce _1 oggi a questo gioiello oggetto di contenzioso: doc. 3). Siamo al 7 giugno 2022 ed il aveva proposto alla _1 signora l'acquisto ad € 190.000,00. Persona_3 La collana, poi, come preannunciato è stata venduta ad altra acquirente. Di lì a poco, però, il scrive alla stessa _1
i seguenti messaggi Parte_1
[12/29/22, 10:02:14 AM] Ciao _1 Per_2 auguri anche a Voi.Avevo verificatontutto poi avevo chiamato tuo Papà per spiegargli ma non ci siamo visti (mi sembrava che non stesse molto bene). Nel frattempo mi è arrivata l'altro collier. Ti interessa ancora?
[1/4/23, 9:11:25 PM] ....A Testimone_1 me la collana interessa pero' come sai non ho tutta la cifra a disposizione, saresti interessato a una permuta con la mia parure tennis piccoli: braccialetto, collana e anello?
[1/4/23, 9:48:44 PM] Ciao mi _1 Per_2 sentirò con tuo Papà quando torno da Courmayeur la settimana prossima così magari con l'occasione parliamo bene tu tutto. Quindi il , alla fine dell'anno 2022, propone _1 alla signora un ulteriore collier, altro e Parte_1 diverso rispetto a quello oggetto del certificato. CP_2 come l'altro, non nuovo ma ritirato e rivenduto, ma comunque dalle stesse sostanziali caratteristiche. Questo, si ribadisce, era un elemento essenziale dell'accordo, perché destinato, come si dirà, ad una occasione speciale. Il 16 gennaio 2023, quindi, il si recava _1 presso l'abitazione dell'Arch per definire i Parte_1 dettagli della vendita. Le parti convenivano quindi che il
avrebbe consegnato il gioiello a fronte della _1 dazione: a) Kg di oro in lingottini d'oro da investimento;
b) 30.000 € in contanti;
c) € 74 640,00 in assegni. Onde evitare che anche questo collier venisse rivenduto prima della definizione, l'arch Parte_1 consegnava un primo assegno (datato 16 gennaio 2023) dell'importo di € 10.000,00, quale manifestazione di serietà del proprio del proprio intento, in attesa di reperire quanto concordato. L'assegno veniva compilato dalla moglie del , signora Parte_1 Persona_4 (sub doc. 4 ctp). Il lasciava quindi un po' di tempo per _1 rinvenire quanto necessario. Il 14 febbraio 2023, quindi, ripassava da casa del
, ove era in quel frangente presente anche la Parte_1 signora che aveva aiutato i coniugi a Persona_5 predisporre quanto concordato. In quella sede venivano
11 consegnati i lingottini da investimento, che il _1 dichiarava di voler trasportare nella propria macchina, avendo un vano “segreto” al riparo da malintenzionati. Il
, prendeva i lingottini, non rilasciava alcuna _1 ricevuta e, pertanto, i coniugi lo seguivano Parte_1 per consegnare il resto dei beni concordati e per ritirare contestualmente il gioiello. Le registrazioni Telepass confermano la circostanza (doc. 4). Giunti all'uscita di Casale Monferrato, il _1 procedendo speditamente, si recava presso la propria azienda, lasciando indietro (volutamente) i coniugi
. Dopo 10 muniti giungevano a destinazione. Il Parte_1
dichiarava di aver già proceduto alla pesa _1 dell'oro. In quella occasione l'esponente consegnava i 30,000,00 € in contanti e gli assegni a saldo. I medesimi assegni oggi posti a fondamento del decreto ingiuntivo. In quella occasione, presenti esclusivamente il Parte_1 la di lui moglie ed il venivano compilati gli _1 assegni (sempre dalla signora . Parte_1 Solo allora il consegnava il gioiello e _1 mandava via whattapp al il sedicente Parte_1 certificato del gioiello (doc 5). Tutto quanto pattuito era stato consegnato. Gli assegni, il contante ed i lingotti. Il aveva rispettato gli accordi. Parte_1 Purtroppo, non altrettanto poteva dirsi per il _1 Dopo che il ritirò il monile e tutto era Parte_1 stato adempiuto secondo gli accordi, il inizio a _1 pretendere ulteriori somme. Fu a seguito di tanta insistenza che il iniziò ad insospettirsi Parte_1 Onde evitare problemi, l'esponente, alla fine del mese di maggio, accompagnato dalla signora si recò Per_5 personalmente presso l'esercizio del ove comunicò _1 allo stesso di voler risolvere il contratto, restituendo il gioiello e ricevendo tutto quanto già consegnato. Ma il
non voleva sentir ragione e insisteva nelle sue _1 esorbitanti pretese. Inaspettatamente, dopo il diverbio, veniva ricevuta la diffida 1 giugno 2023, nella quale non si dava atto di quanto già consegnato. Il , quindi individuava ad un esperto di Parte_1 pietre preziose affinché verificasse quanto oggetto di scambio e sino ad allora comunque conservato in cassaforte. Purtroppo, dalla perizia appariva evidente che l'oggetto compravenduto non possedeva i requisiti “certificati”. Anzi, risultava essere completamente un altro oggetto. Si legge nella perizia che il peso è difforme, il colore è inferiore così come il grado di purezza il valore è pari a (soli) 70mila euro (doc. 6).
12 La deduzione in diritto della Difesa opponente in ordine al motivo di opposizione ora delibato è la seguente:
“Dalla narrativa di cui sopra appare evidente che il consenso del (e per esso della di lui figlia) è Parte_1 stato carpito a mezzo di dolo o, comunque, induzione in errore, facendo credere alla parte acquirente che il bene oggetto del contratto fosse un oggetto che aveva determinate pregiate caratteristiche, mentre, nella realtà lo stesso doveva essere considerato un “gioiello ordinario”. Il , infatti, garantiva all'esponente _1 che l'oggetto possedeva caratteristiche analoghe al collier offerto in vendita alla signora Persona_3 Risulta per tabulas dalla chat prodotta che il certificato faceva riferimento ad un peso complessivo calcolato di 62,45 ct, un grado medio di colore stimato G, con un grado medio di purezza stimato SI3. Nella realtà, invece, i carati sono 59,40, il colore è F-K, il grado di purezza P1, P2, P3. Dalla narrativa che precede il dolo è palese: il
ha attribuito al collier una analisi gemmologica _1 effettuata per altra collana, dalle caratteristiche completamente diverse da quella del gioiello oggetto di permuta. L'induzione in errore volontaria appare evidente anche soltanto dalla ricostruzione ex adverso effettuata: controparte non ha esitato neppure a fornire al Giudicante, per la prova della valutazione del gioiello, la medesima perizia effettuata per altro monile. In altre parole, nei confronti del Giudicante ha messo in atto i medesimi raggiri che ha utilizzato per carpire il consenso del
. Parte_1 Il raggiro che ha alterato la volontà contrattuale è quindi evidente e risulta per tabulas. Il gioiello che il avrebbe voluto comprare Parte_1 avrebbe dovuto essere un gioiello decisamente importante, quasi “regale”, in quanto destinato alla di lui figlia per festeggiare la nascita della nipotina, che sarebbe avvenuta di lì a poco, il 18 aprile 2023. L'evento era importante e il nonno aveva deciso di festeggiare la tanto desiderata nascita. La questione era nota al proprio per _1 spiegare che il pregio del gioiello doveva essere considerato un requisito indispensabile per la conclusione dell'affare. Mai il avrebbe concluso il Parte_1 contratto se il bene non avesse avuto determinate caratteristiche. Dall'accertamento del dolo dovrà discendere la risoluzione del contratto, con l'obbligo della restituzione del percepito. E quindi il dovrà restituire: _1
- 2 kg di oro, o l'equivalente valore in denaro;
- gli importi incassati pari a complessivi € 65640,00
13 - gli assegni non incassati Ovviamente, il , al ricevimento di tutto Parte_1 sarà ben lieto di restituire il bene. Laddove il Giudicante non dovesse ritenere che i raggiri perpetrati dal siano idonei a cagionare _1 l'annullamento del contratto, gli stessi, comunque, dovranno comportare a favore del l'accertamento Parte_1 del diritto ad un risarcimento del danno ex art 1440, pari alla differenza di valore tra quanto versato ed il valore effettivo del bene”
(v. pagine 6 e 7 dell'atto di citazione in opposizione).
Ebbene, le tesi in fatto e in diritto di parte opponente non risultano fondate e, pertanto, vanno disattese.
Sul punto appare dirimente osservare come la missiva di parte opponente – inviata tramite Parte_1 comunicazione via mail del 17 luglio 2023 sopra indicata e trascritta – nulla contiene di quanto oggi rappresentato nella pur articolata narrativa in fatto formulata in atto di citazione in opposizione.
Le doglianze in allora opposte alla società
[...] si sono sostanziate esclusivamente in _1 deduzioni in ordine all'asserita diversa consistenza orafa e gemmologica della collana compravenduta.
Non vi è invece alcun accenno alle vicende ora narrate in fatto nel presente giudizio, alla asserita permuta, alla consegna di oro e lingotti.
Tali vicende così ora rappresentate risultano del tutto prive di adeguato sostegno probatorio, nonché smentite e confutate dalla stessa predetta comunicazione nella quale si riconosce e si ammette - con chiarezza ed evidenza - la ricorrenza del fatto costitutivo della domanda di pagamento somme qui avanzata, ovverosia l'avvenuta compravendita del monile in questione (e non già la permuta) con pattuizione del prezzo nel quantum rivendicato dalla parte opposta.
14 Va peraltro evidenziato che, secondo la stessa narrativa dell'opponente , egli ha solo voluto Parte_1 comprare un “gioiello importante” e la sua volontà si è formata esclusivamente sulla base di questo presupposto e del gradimento visivo ed estetico espresso dalla figlia
, e non già sulla base del certificato di Per_2 autenticità inviato dal poiché esso è stato _1 inviato più che altro al fine di attestare l'autenticità delle pietre, e non già il loro valore allo scopo di determinazione del prezzo.
Nessun vizio del consenso può dunque configurarsi nel caso in esame.
A ciò consegue l'infondatezza del motivo qui delibato.
4.3. Sul dedotto inadempimento contrattuale.
La deduzione della Difesa opponente in ordine al motivo di opposizione ora delibato è la seguente:
“Senza recedere da quanto sopra esposto occorre comunque evidenziare che nel caso di specie soccorrono altresì i rimedi specifici previsti in materia di vendita. In particolare, attesa la forte difformità tra il gioiello asseritamente offerto in vendita e quello effettivamente consegnato, siamo di fronte ad un vero e proprio aliud pro alio. Come abbondantemente esposto (e come risultante per altro ad una attenta lettura della chat tra la signora
ed il ), l'acquisto doveva essere Parte_1 _1 diretto non ad un gioiello ordinario (anche se costoso), ma ad un vero e proprio regalo “speciale”, così come era considerata speciale la nascita della piccola. Infatti, la nipotina che era stato tanto desiderata stava per nascere e in tale occasione il nonno voleva omaggiare la figlia di un gioiello veramente prezioso, anche se mai abbastanza per eguagliare la felicità della nuova nata. La causa concreta del contratto concluso è evidente, così come è evidente che il collier oggetto del contratto non sia rispondesse alla stessa. In casi di specie, la giurisprudenza ha precisato che siamo nell'ipotesi dell'aliud pro alio, fattispecie che necessariamente dà luogo alla risoluzione del contratto.
“Si considera vendita di aliud pro alio il caso in cui non solo la cosa consegnata sia completamente difforme da quella contrattata, ma anche quando i vizi di questa siano tali da degradarla ad una sottospecie del tutto diversa, poiché assolutamente priva delle caratteristiche necessarie ad assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta
15 come essenziale dalle parti (Cass. n. 28419 del 2013; n. 10916 del 2011, n. 26953 del 2008)”. Anche in questo caso, quindi, dovrà essere dichiarata la risoluzione del contratto, con l'obbligo del di _1 restituire quanto già percepito (ovvero il controvalore, per il caso in cui non detenesse più i lingottini). Per altro questa proposta di buon senso erà già stata avanzata dal a maggio legale dell'Arch con Parte_1 Parte_1 mail del luglio 2023”.
(v. pagina 8 dell'atto di citazione in opposizione).
Anche questo motivo è infondato e va disatteso.
Il Tribunale - invero - ritiene e valuta non rilevante e conducente la c.d. perizia (prodotta sub doc. n. 6 Per_6 del fascicolo di parte opponente).
Si consideri infatti che attualmente il gioiello per cui è causa è nella piena disponibilità del legittimo proprietario, in quanto acquirente, ovverosia l'opponente
. Parte_1
Per il principio della c.d. vicinanza della prova, secondo cui l'onere probatorio ex art. 2697 del codice civile spetta a chi ha accesso alla fonte di prova, al bene o al fatto da provare, spettava, e tuttora spetta, alla parte opponente provare che la collana compravenduta non ha i requisiti di cui al certificato “Provera” (v. il doc. n.
14 del fascicolo di parte opposta) in allora (al momento della vendita) inviato dal venditore ( Controparte_1
) al compratore ( .
[...] Parte_1
16 Ebbene, la prova offerta dalla parte opponente circa l'assenza delle qualità promesse consiste nella sola produzione della c.d. perizia che altro non è che Per_6 una mera dichiarazione di poche righe che così recita:
Tale dichiarazione non accompagnata da documentazione fotografica o video che attesti le attività di esame specificamente svolte nulla prova e dimostra ai fini di causa, tenuto anche conto che non sono indicati gli strumenti utilizzati per la pesatura, le operazioni compiute per provvedere al peso ed all'esame del monile, al suo smontaggio ed alla sua ricomposizione, i criteri e i parametri valutativi utilizzati, nonché le quotazioni e i parametri ad una certa data adottati per provvedere alla sua valutazione.
17 Si tratta - dunque - di una mera dichiarazione priva di adeguata efficacia e conducenza probatoria, inidonea di per sé a provare la fondatezza degli asserti di parte opponente.
Né è comunque ammissibile sul punto la richiesta di c.t.u. come pur avanzata dalla parte opponente (nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter del c.p.c.) atteso che – come è noto - la c.t.u. non è un mezzo istruttorio a disposizione delle parti, avendo la precipua finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., ex multis, Cass. 7097/2005,
Cass. 3343/2001 e Cass. 10871/1999).
La dedotta fattispecie di vendita di aliud pro alio non è dunque riscontrabile in atti.
Inoltre, va anche evidenziato che la giurisprudenza ha chiarito che in tema di vendita sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 del codice civile e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (Cass., Sez. 2, sent. n. 13214/2024).
18 Nel caso in esame le due certificazioni antagoniste prodotte dalle parti - a ben vedere - descrivono il medesimo gioiello composto da 60 diamanti;
divergono esclusivamente fra loro per l'indicazione del peso complessivo in carati (62,45 ct versus 59,40 ct); ma non vi sono elementi per ritenere fondata la valutazione ivi proposta di € 70.000,00, e ciò tenuto conto che la quantificazione del prezzo di vendita è rimessa alla libera comune volontà delle parti.
Si tratta, dunque, non di un bene eterogeneo, bensì, a tutto concedere, di un bene mancante delle qualità promesse
(ipotesi che comunque il Tribunale esclude), e quindi evenienza fattuale non sussumibile nella dedotta fattispecie dell'aliud pro alio.
A ciò consegue l'infondatezza del motivo di opposizione qui delibato.
4.4. Sull'asserita non debenza delle somme richieste.
Da ultimo, la deduzione di parte opponente in ordine al terzo motivo di opposizione è la seguente:
“Il corrispettivo unilateralmente individuato da controparte è assolutamente estraneo agli accordi e, francamente, rimane ad oggi ignoto il criterio di quantificazione dello stesso. Trattandosi per altro di causa nei confronti di un consumatore, l'obbligo da parte della figura “professionale” appare ancor più stringente, ai sensi dell'art 49 C. Consumo. Ad ogni buon conto dalla perizia a mani dell'esponente appare evidente che – atteso anche quanto già versato dal
– le somme richieste non sono assolutamente Parte_1 dovute, dovendo anzi il restituire l'eccedenza. _1 (…) Il , a fronte dell'inspiegabile Parte_1 comportamento di controparte, ha cercato di risolvere il contratto, manifestando al la propria volontà di _1 recedere a fine maggio. Ovviamente, e come d'uopo, in tutti i casi simili venditore avrebbe dovuto restituire quanto ricevuto. Questa era l'unica (per altro legittima) richiesta del . Parte_1 Il , invece, non solo si è rifiutato _1 (illegittimamente), di prendere atto del legittimo recesso da parte dell'acquirente consumatore, ma ha avanzato pretese infondate, dimentico di quanto già percepito.
19 Dalla narrazione appare evidente che legittimamente il
, per non aggravare il proprio danno, a fronte Parte_1 del comportamento di controparte, ha ordinato alla banca di non consentire l'incasso degli assegni irregolari. Appare anche evidente che il ha riempito gli assegni oltre _1 gli accordi gli assegni parzialmente consegnati in bianco per tentare il “colpo di mano” e mettere il Parte_1 difficoltà. Dimentico non solo dei canoni di correttezza e buona fede, ma anche di quanto già percepito e del fatto che il
, essendo un consumatore e non avendo ricevuto Parte_1 tutte le garanzie connesse alla propria qualifica, avrebbe avuto il pieno diritto non solo di essere informato, ma anche di recedere dal contratto. Ed invece, il si è spinto oltre ogni limite: _1 ha attribuito un certificato di autenticità stilato per altro gioiello, ha consegnato un gioiello di valore decisamente inferiore, ha unilateralmente determinato il prezzo, ha negato la volontà di recesso, ha incassato gli assegni, ha dimenticato quanto già consegnato dal
, ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo Parte_1 fornendo anche al Giudicante un certificato di autenticità non corretto.
(v. pagine 9 e 10 dell'atto di citazione in opposizione).
Anche questo motivo risulta infondato:
- in primo luogo, giacché la sopra richiamata documentazione intercorsa fra le parti conferma e prova che le parti hanno espressamente e specificamente pattuito il prezzo qui azionato;
- in secondo luogo, va poi osservato che il prezzo di una compravendita, come sopra accennato, è liberamente determinato dalle parti, potendo le stesse attribuire al bene compravenduto un valore maggiore o minore al costo di produzione o alla quotazione di mercato del bene compravenduto, e ciò in ragione di valutazioni soggettive che ciascuna delle parti formula sulla base dei rispettivi intendimenti volitivi legati ai propri orientamenti di acquisto e vendita a cagione delle specifiche rispettive opinioni e condizioni soggettive.
20 Dunque, nel caso in esame, le parti erano libere di attribuire alla collana di diamanti (quale prezzo di vendita) il valore ritenuto più congruo sulla base dell'incontro delle relative volontà e intenzioni, secondo il reciproco ordinario scambio di domanda e offerta.
Ciò che solo può rilevare ai fini per cui è causa è che le asserite qualità promesse non siano in ipotesi effettivamente riscontrabili nel bene oggetto di consegna.
Tale prova, però, come detto, non è stata fornita nel presente giudizio dalla parte opponente.
Piuttosto, dal tenore dei messaggi whatsapp scambiati fra le parti nel mese di maggio 2023 (allorquando, evidentemente, la parte opposta ha Controparte_1 iniziato a sollecitare per le vie brevi e informali l'opponente in ordine all'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo della collana compravenduta e consegnata circa tre mesi prima) si evince che l'unica questione sorta era proprio quella del mancato rispetto dell'impegno a versare il dovuto, e non già l'asserita assenza di qualità e consistenze orafe nel bene in parola.
La mera successione temporale degli accadimenti per cui è causa – a ben vedere - evidenzia con chiarezza l'infondatezza delle tesi di parte opposta:
→ nei mesi di gennaio e febbraio 2023 le parti concertano e concludono la vendita;
la collana viene consegnata al compratore così come il certificato di autenticità; in data 14 febbraio 2023 la venditrice
[...] invia il certificato di autenticità _1
“Provera”;
→ nei mesi successivi di marzo, aprile e maggio 2023 nessun versamento di prezzo viene effettuato dal compratore
; Parte_1
→ nel mese di maggio 2023 la parte opposta
[...] manifesta il suo disappunto per il mancato _1
21 versamento del prezzo e chiede al suo cliente Parte_1 abituale, di corrispondere il prezzo pattuito;
→ a fronte di tali richieste il nulla Parte_1 oppone circa la qualità e la consistenza orafa e gemmologica della collana di diamanti compravenduta, limitandosi a comunicare tramite whatsapp differimenti di incontri fisici, procastinando così il momento del dovuto versamento del prezzo (v. doc. n. 15 del fascicolo di parte opposta);
→ il 1° giugno 2023 la parte opposta invia formale missiva di richiesta di pagamento del prezzo dovuto;
il 12 giugno 2023 la cennata missiva viene ricevuta dal
; Parte_1
→ il 17 luglio 2023 il Difensore di parte opponente risponde alla richiesta predetta eccependo per la prima volta l'assenza nella collana compravenduta delle caratteristiche indicate nel certificato c.d. Provera, e ciò sulla base della c.d. dichiarazione rilasciata Per_6 proprio in data 17 luglio 2023.
Dunque, la mera cronologia degli eventi sopra elencati evidenzia con chiarezza come le motivazioni del mancato pagamento del prezzo da parte dell'opponente non sono state di certo l'aver subito un raggiro, o la presenza di un vizio del consenso, ovvero l'aver constatato una diversa qualità del bene compravenduto rispetto a quello rappresentato al momento della vendita, bensì – evidentemente – una insorta difficoltà nel reperimento della provvista monetaria necessaria ovvero un precipuo intendimento volto ad una indebita rinegoziazione del prezzo pattuito oppure ad una ritrattazione della vendita oramai perfezionatasi.
22 E invero detta cronologia evidenzia con chiarezza come il mancato pagamento sia maturato autonomamente nei mesi successivi alla vendita e consegna della senza che Pt_2 vi fosse opposizione e manifestazione di nessuna delle doglianze solo successivamente formulate a giustificazione posteriore di un contegno contrattuale avente in realtà altre ragioni, e, segnatamente, come detto, l'intenzione di rinegoziare il prezzo o ritrattare la vendita.
E - d'altra parte – la stessa parte opposta ha evidenziato (e ciò è effettivamente risultante dalle chat whatsapp prodotte dalla parte opponente) di aver già venduto all'opponente, suo cliente abituale, altro gioiello composto da 26 diamanti al prezzo di € 91.000,00 senza alcuna successiva contestazione o recriminazione, ciò che induce a valutare come del tutto coerente e corretto il prezzo applicato (di € 298.900,00 iva compresa) per un monile di ben maggiore consistenza quale quello oggetto del presente giudizio (la collana in questione è composta da 60 diamanti di un carato l'uno).
La documentazione prodotta in atti consente pertanto di affermare come non vi sia stato alcun inadempimento contrattuale di parte opposta.
4.5. Sull'esito della presente opposizione.
Tutti i motivi di opposizione avanzati dall'odierno opponente sono stati delibati e ritenuti infondati.
Per contro, risulta provata documentalmente (e non contestata) l'assunzione da parte dell'odierno opponente dell'obbligazione di pagamento del prezzo della ad Pt_2 essa venduta dalla parte opposta e regolarmente consegnata.
Nel caso di obbligazione di dare si applicano i principi ordinari di riparto dell'onere della prova, secondo cui una volta che l'attore sostanziale (nel caso in esame le parte opposta) ha provato la fonte negoziale del diritto azionato spetta poi al convenuto sostanziale
23 provare l'avvenuto fatto estintivo, ovverosia il pagamento
(v. Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Nella fattispecie qui scrutinata nessun fatto estintivo è stato provato dall'odierno convenuto sostanziale.
Né – come sopra detto – sono stati allegati motivi idonei a confutare la fondatezza della pretesa creditoria ex adverso avanzata.
Risulta dunque provato il credito azionato in via monitoria, ciò cui consegue il rigetto dell'opposizione proposta, la conferma del decreto ingiuntivo qui opposto e la relativa declaratoria di esecutività.
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie, le domande ex art. 89 e 96 e del c.p.c. avanzate da parte opposta e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto inammissibili per le ragioni sopra illustrate e comunque giacché non rilevanti al fine del decidere, e ciò tenuto conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Deve essere respinta l'istanza ex art. 89 del c.p.c. come avanzata dalla parte opposta poiché le espressioni indicate (a pagina 7 dell'atto di citazione: “L'induzione in errore volontaria appare evidente anche soltanto dalla ricostruzione ex adverso effettuata: controparte non ha esitato neppure a fornire al Giudicante, per la prova della valutazione del gioiello, la medesima perizia effettuata per altro monile. In altre parole, nei confronti del
Giudicante ha messo in atto i medesimi raggiri che ha
24 utilizzato per carpire il consenso del Il Parte_1 raggiro che ha alterato la volontà contrattuale è quindi evidente e risulta per tabulas”), pur costituendo manifestazione di un aspro confronto processuale e di accentuata vis polemica, non superano di certo il dovuto limite della continenza e rimangono comunque nell'alveo del lecito esercizio della facoltà difensive, peraltro strettamente ancorato all'oggetto della presente controversia.
La richiesta di condanna ex art. 96 del c.p.c., come avanzata dalla parte opposta nei confronti della parte opponente, deve poi essere parimenti respinta, non ravvisandosi comunque indici di colpa grave o mala fede in capo alla cennata parte opponente, e vertendosi, piuttosto, in un contesto di ordinaria controvertibilità di vicende contrattuali (legate peraltro ad una tipologia merceologica del tutto peculiare) ovvero di legittimo esercizio di facoltà processuali e approntamento di lecite strategie difensive.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
25 Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 2.800,00
b) fase introduttiva → € 3.000,00
c) fase istruttoria → € 4.000,00
d) fase decisionale → € 2.200,00
- per un totale di € 12.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3556/2024 e lo dichiara esecutivo.
2) Rigetta tutte le domande avanzate dalla parte opponente . Parte_1
3) Condanna l'opponente alla Parte_1 rifusione, in favore della parte opposta Controparte_1
, delle spese di lite che liquida in € 12.000,00 per
[...] compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 22 novembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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