CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2023, n. 22718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22718 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TE MO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso straordinario. udito il difensore, avvocato ANGELO STANISCIA del foro di ROMA che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza, in data 12 aprile 2022, la Corte di Cassazione, sezione quinta penale, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma limitatamente al riconoscimento a MO TE della recidiva infraquinquennale, 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 22718 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 08/03/2023 con conseguente eliminazione dell'aumento di pena di mesi due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. A ragione della decisione osserva che la Corte di appello ha valorizzato, ai fini della recidiva, soltanto le "pregresse condanne per violazione legge armi" nonostante siano successive alla data di commissione del reato oggetto del procedimento o si pongano comunque al di fuori del limite temporale dei cinque anni antecedenti alla data di commissione del reato da ultimo citato. 2 Ricorre, ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., TE, a mezzo del difensore di fiducia avv. Angelo Staniscia, eccependo errore percettivo di fatto. Secondo il ricorrente, la Corte di cassazione, procedendo direttamente all'eliminazione dell'aumento per l'aggravante senza rinviare per la rideterminazione della pena, ha contestualmente confermato la determinazione della pena base operata dai giudici del merito in misura sensibilmente superiore al minimo edittale, oltre che sulla base dei precedenti penali e della gravità del fatto, sul presupposto, rivelatosi erroneo, che l'imputato fosse recidivo. Attraverso l'operazione aritmetica di decurtazione dalla pena finale dell'aumento per la recidiva, la sentenza oggetto di ricorso, servendosi illegittimamente dello strumento previsto dall'art. 620 lett. I), cod. proc. pen., ha eliminato la quota di pena inflitta nel merito a tale titolo, ma non la quota di pena base correlata alla personalità e pericolosità sociale dell'imputato desunta, tra gli altri elementi, anche dalla recidiva rivelatasi insussistente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso straordinario è inammissibile. 2. Occorre preliminarmente ricordare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte è pacifico che: - 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
( — - 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
- 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (per tutte: Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 - deo. 30/04/2002, Basile P., Rv. 221280-01). 3. Tanto premesso, appare evidente che l'errore dedotto non rientri nella nozione di errore percettivo o di fatto nei termini intesi dalla giurisprudenza di questa Corte. La scelta del collegio di legittimità di eliminare l'aumento di pena per la recidiva senza rinviare al giudice del merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo, oltre ad essere giustificata dalla mancata rilevazione nel sindacato di legittimità di censure relative a profili diversi dalla recidiva eliminata, è a tutto concedere il risultato non di un errore percettivo o di fatto (unico che legittima la ricorribilità "straordinaria" ex art. 625-bis, cod. proc. pen.), ma, al più, il frutto di un errore di diritto, ossia dell'erronea valutazione, in ordine alla esistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano la Corte di cassazione ad esercitare il potere previsto dall'art. 620 lett. I) cod. proc. pen.„ come sostituito dall'art. 1, comma 67, legge n. 103 del 2017, di annullare la sentenza impugnata senza disporre il giudizio di rinvio sulla rideterminazione della pena ritenuto superfluo, anche all'esito di una valutazione discrezionale, alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 - 01). Trattasi, pertanto, di errore insindacabile con il rimedio processuale proposto (sulla non deducibilità con il ricorso straordinario in presenza di errori di diritto commessi dalla Corte di cassazione, si v., oltre la già richiamata sentenza delle Sezioni Unite Basile, da ultimo: Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018 - dep. 17/05/2018, D'Agostino, Rv. 273062). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) 9 di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 8 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso straordinario. udito il difensore, avvocato ANGELO STANISCIA del foro di ROMA che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza, in data 12 aprile 2022, la Corte di Cassazione, sezione quinta penale, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma limitatamente al riconoscimento a MO TE della recidiva infraquinquennale, 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 22718 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 08/03/2023 con conseguente eliminazione dell'aumento di pena di mesi due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. A ragione della decisione osserva che la Corte di appello ha valorizzato, ai fini della recidiva, soltanto le "pregresse condanne per violazione legge armi" nonostante siano successive alla data di commissione del reato oggetto del procedimento o si pongano comunque al di fuori del limite temporale dei cinque anni antecedenti alla data di commissione del reato da ultimo citato. 2 Ricorre, ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., TE, a mezzo del difensore di fiducia avv. Angelo Staniscia, eccependo errore percettivo di fatto. Secondo il ricorrente, la Corte di cassazione, procedendo direttamente all'eliminazione dell'aumento per l'aggravante senza rinviare per la rideterminazione della pena, ha contestualmente confermato la determinazione della pena base operata dai giudici del merito in misura sensibilmente superiore al minimo edittale, oltre che sulla base dei precedenti penali e della gravità del fatto, sul presupposto, rivelatosi erroneo, che l'imputato fosse recidivo. Attraverso l'operazione aritmetica di decurtazione dalla pena finale dell'aumento per la recidiva, la sentenza oggetto di ricorso, servendosi illegittimamente dello strumento previsto dall'art. 620 lett. I), cod. proc. pen., ha eliminato la quota di pena inflitta nel merito a tale titolo, ma non la quota di pena base correlata alla personalità e pericolosità sociale dell'imputato desunta, tra gli altri elementi, anche dalla recidiva rivelatasi insussistente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso straordinario è inammissibile. 2. Occorre preliminarmente ricordare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte è pacifico che: - 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
( — - 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
- 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (per tutte: Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 - deo. 30/04/2002, Basile P., Rv. 221280-01). 3. Tanto premesso, appare evidente che l'errore dedotto non rientri nella nozione di errore percettivo o di fatto nei termini intesi dalla giurisprudenza di questa Corte. La scelta del collegio di legittimità di eliminare l'aumento di pena per la recidiva senza rinviare al giudice del merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo, oltre ad essere giustificata dalla mancata rilevazione nel sindacato di legittimità di censure relative a profili diversi dalla recidiva eliminata, è a tutto concedere il risultato non di un errore percettivo o di fatto (unico che legittima la ricorribilità "straordinaria" ex art. 625-bis, cod. proc. pen.), ma, al più, il frutto di un errore di diritto, ossia dell'erronea valutazione, in ordine alla esistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano la Corte di cassazione ad esercitare il potere previsto dall'art. 620 lett. I) cod. proc. pen.„ come sostituito dall'art. 1, comma 67, legge n. 103 del 2017, di annullare la sentenza impugnata senza disporre il giudizio di rinvio sulla rideterminazione della pena ritenuto superfluo, anche all'esito di una valutazione discrezionale, alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 - 01). Trattasi, pertanto, di errore insindacabile con il rimedio processuale proposto (sulla non deducibilità con il ricorso straordinario in presenza di errori di diritto commessi dalla Corte di cassazione, si v., oltre la già richiamata sentenza delle Sezioni Unite Basile, da ultimo: Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018 - dep. 17/05/2018, D'Agostino, Rv. 273062). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) 9 di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 8 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente