Art. 70. Azione giudiziaria
Spetta alla Corte d'appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, emesse a' sensi dell'articolo 68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tutela degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti.
Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli articoli 64 e 65.
Spetta alla Corte d'appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, emesse a' sensi dell'articolo 68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tutela degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti.
Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli articoli 64 e 65.