CASS
Sentenza 16 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2023, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: BB PI nato a [...] il [...] AV NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA GA;
uditoX Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PI MOLINO (- che ha concluso chiedendo r-24 udito il difensore 1 0-1, - _Vnt r Qt /y) Penale Sent. Sez. 2 Num. 1260 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: GA GIOVANNA Data Udienza: 26/10/2022 MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono per SA BI RO e AV ON avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che il 15/9/2021 ha confermato la sentenza del tribunale che li aveva condannati per concorso, con LL EL, in truffa contrattuale, Con un unico ricorso deducono: violazione di legge in ordine nel giudizio di responsabilità. LA in particolare che i giudici di merito hanno ritenuto come provate circostanze che, al contrario, non hanno trovato riscontro nell'istruttoria dibattimentale. In altre parole, basandosi su una falsa rappresentazione del fatto storico, i giudici dell'appello hanno ritenuto che la condotta dei ricorrenti sia stata tale da integrare gli elementi oggettivi del reato di truffa. Ritengono che i giudici di merito non abbiano adeguatamente motivato in merito all'attendibilità dei testimoni che hanno proceduto al riconoscimento fotografico. In particolare, non hanno considerato che i momenti in cui i testi hanno avuto contatti con il soggetto identificato erano stati minimi o addirittura nulli. Non hanno, inoltre, considerato che è possibile che i due ricorrenti abbiano accompagnato LL EL a concludere l'affare senza però sapere che gli assegni che questi consegnava fossero tratti su un conto bancario chiuso. La loro presenza in loco non può, quindi, qualificarsi come concorso bensì come mera connivenza non penalmente rilevante;
vizio della motivazione. LA che la sentenza impugnata si è limitata a riportare in sintesi quanto indicato dal giudice di primo grado senza motivare in maniera completa ed esaustiva. I ricorsi sono all'evidenza destituiti di fondamento giuridico. Ed invero, le doglianze articolate nei motivi di ricorso sono diverse da quelle consentite nella parte in cui non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili "ictu ocu/i" della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. La Corte d'appello nella motivazione della sentenza impugnata ha evidenziato che nella specie non si tratta di consegna di un assegno che, poi, nonostante la buona fede del traente, risulti non coperto ma che ben avrebbe potuto esserlo secondo le previsioni del traente al momento della sua emissione, ma della dazione di un titolo che certamente giammai sarebbe stato pagato, perché emesso su un conto che era stato già chiuso. Lo LL ha quindi agito con la precipua volontà di consegnare due assegni che giammai avrebbero potuto essere messi all'incasso con la conseguenza che le sue parole circa la copertura futura del secondo assegno e l'immediata copertura del primo non possono che essere considerate palesemente truffaldine. La Corte territoriale ha sottolineato inoltre che nessuna incertezza poteva esserci circa la sicura compartecipazione del BI e del AV. Nessun dubbio quindi circa il riconoscimento effettuato dalla persona offesa e dal teste Palmisano che hanno avuto modo di vedere i ricorrenti per ben due volte, riconoscimenti che risultano confermati anche da alcuni dati processuali certi, quali il fatto che il camion utilizzato per ritirare il trattore era intestata alla moglie del BI e dagli ulteriori riscontri indicati a pagina 10 e 11 della sentenza impugnata (utilizzo di un falso nome). La prova della colpevolezza degli imputati è stata ravvisata, come più sopra sintetizzato, nel preciso riconoscimento e nella deposizione di due testi, la cui attendibilità, in difetto del benché minimo elemento di segno contrario, che non siano mere tesi ipotetiche, è stata positivamente apprezzata. Alle ragioni argomentate dalla sentenza in verifica su tale aspetto di decisiva importanza non sono correlate, tra l'altro, quelle poste a fondamento del ricorso, con l'effetto che queste ultime si rivelano anche aspecifiche - In sintesi, i ricorrenti hanno finito per reiterare le stesse questioni già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità. I ricorsi sono, pertanto, inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende 2
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende. Roma 26.10.2022 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore AN GA <772
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA GA;
uditoX Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PI MOLINO (- che ha concluso chiedendo r-24 udito il difensore 1 0-1, - _Vnt r Qt /y) Penale Sent. Sez. 2 Num. 1260 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: GA GIOVANNA Data Udienza: 26/10/2022 MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono per SA BI RO e AV ON avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che il 15/9/2021 ha confermato la sentenza del tribunale che li aveva condannati per concorso, con LL EL, in truffa contrattuale, Con un unico ricorso deducono: violazione di legge in ordine nel giudizio di responsabilità. LA in particolare che i giudici di merito hanno ritenuto come provate circostanze che, al contrario, non hanno trovato riscontro nell'istruttoria dibattimentale. In altre parole, basandosi su una falsa rappresentazione del fatto storico, i giudici dell'appello hanno ritenuto che la condotta dei ricorrenti sia stata tale da integrare gli elementi oggettivi del reato di truffa. Ritengono che i giudici di merito non abbiano adeguatamente motivato in merito all'attendibilità dei testimoni che hanno proceduto al riconoscimento fotografico. In particolare, non hanno considerato che i momenti in cui i testi hanno avuto contatti con il soggetto identificato erano stati minimi o addirittura nulli. Non hanno, inoltre, considerato che è possibile che i due ricorrenti abbiano accompagnato LL EL a concludere l'affare senza però sapere che gli assegni che questi consegnava fossero tratti su un conto bancario chiuso. La loro presenza in loco non può, quindi, qualificarsi come concorso bensì come mera connivenza non penalmente rilevante;
vizio della motivazione. LA che la sentenza impugnata si è limitata a riportare in sintesi quanto indicato dal giudice di primo grado senza motivare in maniera completa ed esaustiva. I ricorsi sono all'evidenza destituiti di fondamento giuridico. Ed invero, le doglianze articolate nei motivi di ricorso sono diverse da quelle consentite nella parte in cui non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili "ictu ocu/i" della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. La Corte d'appello nella motivazione della sentenza impugnata ha evidenziato che nella specie non si tratta di consegna di un assegno che, poi, nonostante la buona fede del traente, risulti non coperto ma che ben avrebbe potuto esserlo secondo le previsioni del traente al momento della sua emissione, ma della dazione di un titolo che certamente giammai sarebbe stato pagato, perché emesso su un conto che era stato già chiuso. Lo LL ha quindi agito con la precipua volontà di consegnare due assegni che giammai avrebbero potuto essere messi all'incasso con la conseguenza che le sue parole circa la copertura futura del secondo assegno e l'immediata copertura del primo non possono che essere considerate palesemente truffaldine. La Corte territoriale ha sottolineato inoltre che nessuna incertezza poteva esserci circa la sicura compartecipazione del BI e del AV. Nessun dubbio quindi circa il riconoscimento effettuato dalla persona offesa e dal teste Palmisano che hanno avuto modo di vedere i ricorrenti per ben due volte, riconoscimenti che risultano confermati anche da alcuni dati processuali certi, quali il fatto che il camion utilizzato per ritirare il trattore era intestata alla moglie del BI e dagli ulteriori riscontri indicati a pagina 10 e 11 della sentenza impugnata (utilizzo di un falso nome). La prova della colpevolezza degli imputati è stata ravvisata, come più sopra sintetizzato, nel preciso riconoscimento e nella deposizione di due testi, la cui attendibilità, in difetto del benché minimo elemento di segno contrario, che non siano mere tesi ipotetiche, è stata positivamente apprezzata. Alle ragioni argomentate dalla sentenza in verifica su tale aspetto di decisiva importanza non sono correlate, tra l'altro, quelle poste a fondamento del ricorso, con l'effetto che queste ultime si rivelano anche aspecifiche - In sintesi, i ricorrenti hanno finito per reiterare le stesse questioni già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità. I ricorsi sono, pertanto, inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende 2
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende. Roma 26.10.2022 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore AN GA <772