Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 1408
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza del presupposto impositivo per autonoma organizzazione

    La Corte ha ritenuto che l'erogazione di compensi a terzi per oltre € 71.000,00 nell'anno in questione, anche se non trattasi di dipendenti, costituisca un apporto organizzativo che trascende l'occasionalità e configura una stabile organizzazione, rendendo sussistente il presupposto per l'assoggettabilità ad IRAP. Si è richiamata la giurisprudenza della Cassazione che considera l'impiego non occasionale di lavoro altrui, desumibile dai compensi corrisposti a terzi, come indice di autonoma organizzazione, pur con la necessità di valutare la natura, entità e tipologia delle prestazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 1408
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1408
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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