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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1408/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 886/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS0AA801940/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 7.2.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 5.12.2023 avviso di accertamento di € 64022.70 per IRAP 2017.
Eccepiva di non essere soggetto ad irap, svolgendo la propria atività di medico chirurgo specialista in ortopedia presso strutture di terzi, senza personale alle proprie dipendenze.
Si costituiva Agenzia delle Entrate opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha dedotto di svolgere l'attività di medico chirurgo esclusivamente presso strutture esterne e di essere privo del presupposto impositivo costituito dall'esistenza di autonoma organizzazione.
Il legislatore, nell'ambito del riordino generale dei tributi che tenesse in debito conto anche l'ampia autonomia di spesa oggi attribuita alle Regioni ed ai Comuni, con successive riforme ha attribuito il gettito dell'IRPEF all'Erario dello Stato, quello dell'I.C.I. ai Comuni e quello dell'IRAP alle Regioni, con ciò attuando il principio di rango costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), ivi comprese quelle degli Enti Locali.
Col decreto legislativo 15.12.1997 n.446, pertanto, istituiva l'imposta regionale sulle attività produttive, il cui presupposto (ex art. 2 nel testo modificato dal decreto legislativo 10.4.1998 n.137) è
“l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. La seconda parte della stessa norma avverte che l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce “in ogni caso” presupposto d'imposta.
L'art. 3 del decreto istitutivo individua, invece, i soggetti passivi dell'imposta, includendovi, oltre alle società ed agli enti di cui all'art. 87 comma I lettere a) e b) e c) del T.U. delle imposte sui redditi
(D.P.R. 22.12.1986 n.917) e alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, anche le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni di cui all'art. 49 comma I° del medesimo testo unico, nonché i produttori agricoli titolari di reddito agrario superiore a cinque milioni ovvero a quindici milioni se esonerato dagli adempimenti agli effetti dell'IVA.
Alla luce di tali previsioni normative è indubbio che anche una attività libero-professionale come quella esercitata dall'odierno ricorrente, rientri fra quelle assoggettate all'imposta di cui trattasi.
La Corte Costituzionale ha già avuto modo di rigettare tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei riguardi di siffatta imposta (cfr. sentenza n.156 del 2001 ed ordinanza n.103 dell'08/10.4.2002), non mancando di rilevare come il legislatore abbia individuato il bene da assoggettare a questo tributo “nel valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale”, con la differenza che, mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto concerne l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che
è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui. Avverte esattamente la Corte che in quest'ultimo caso mancherebbe il presupposto stesso dell'imposta in esame.
Peraltro la Corte di Giustizia U.E., con la sentenza emessa in data 03.10.2006 nella causa C-
475/03, ha dichiarato la compatibilità dell'IRAP con l'ordinamento comunitario, non trattandosi di imposta concettualmente sovrapponibile all'IVA (e dunque ricadente nella preclusione di cui all'art. 33 della cd. “Sesta Direttiva IVA”).
Quanto al requisito della “organizzazione dei capitali o del lavoro altrui”, la Suprema Corte di
Cassazione, con una serie uniforme di decisioni (per tutte cfr. Cass. Civ. Ordinanza 25.07.2012 n.13095) ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata dei presupposti dell'imposta in esame, ritenendoli sussistenti tutte le volte che si tratti di una attività professionale autonomamente organizzata.
Tale requisito, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se è congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. La carenza di tali presupposti rende il professionista esente dal tributo in parola.
In merito al secondo dei requisiti elencati, esistono due difformi interpretazioni giurisprudenziali
“Per quanto attiene la rilevanza della collaborazione di terzi, ai fini del riconoscimento della sussistenza di "autonoma organizzazione", il ricorso al lavoro altrui per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integrerebbe il presupposto dell'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata (Sez.
5, Sent. 10151 del 28/04/2010). Decisioni di contenuto analogo sono state adottate con riferimento alla presenza di una segretaria part-time (Cass. 8265/2009, 29128/2011, 2610/2014, 7609/2014), di un inserviente (n. 17598/2011,24050/2014) o di un dipendente in genere (14693/2009).
Secondo un diverso indirizzo giurisprudenziale la sola presenza un dipendente non costituirebbe fattore di per sè solo decisivo ed insuperabile per determinare il riconoscimento della "stabile organizzazione" (Sentenza n. 5009/2007, Sentenza n. 8170/2007). Con sentenza n. 22020/2013, si è in tal senso affermato che "l'automatica sottoposizione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate vanificherebbe l'affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito...... Vi sono....ipotesi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore "impersonale ed aggiuntivo" alla produttività del contribuente, considerazioni, riaffermate nella sentenza n. 22024/2013 e, più di recente, nelle ordinanze nn.
7153/2014, 6945/2014, 6940/2014,6937/2014, 3755/2014, 958/2014, 955/2014, sono condivise dal collegio;
ed invero l'avvalersi in Corte Suprema di Cassazione - V Sez. Civ. - R.G. n. 2441 n 3
Sentenza pag. 4 modo non occasionale di lavoro altrui e, in particolare, di un solo dipendente part-time non costituisce, di per sè, elemento comprovante la presenza di un'"organizzazione produttiva", nè, di per sè solo, è suscettibile di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al Know-how del professionista. La incidenza marginale dell'attività generalmente svolta da un collaboratore part-time non consente di affermare che la stessa determini l'esistenza dell'autonoma organizzazione. In definitiva, il giudice di merito, nell'accertare l'esistenza dei presupposti impositivi, dovrà valutare se tale prestazione lavorativa, unitamente alle attrezzature delle quali il professionista si avvale, sia idonea a creare quel valore aggiunto, rispetto alla mera attività intellettuale, presupposto dell'imposizione in parola” (così Cass. 26982/14).
La Corte ritiene di aderire, condividendolo, al secondo degli orientamenti riferiti.
Poste le superiori premesse in linea di principio e venendo al caso di specie, va rilevato che nell'anno in questione il contribuente ha erogato compensi a terzi per oltre € 71000.00.
Sul punto è sufficiente richiamare Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 22346 del 25 luglio
2023 secondo cui “In tema di IRAP, ai fini della sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione per i professionisti, l'impiego non occasionale di lavoro altrui può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, senza che rilevi la distinzione tra lavoro subordinato e prestazioni professionali, purché si tratti di apporti che trascendono la capacità del contribuente e senza i quali questi non sarebbe in grado di rendere la prestazione richiesta o la renderebbe in tempi più lunghi o quantità limitata. Tuttavia, l'erogazione di compensi a terzi non rappresenta un elemento che rende dovuta automaticamente l'IRAP, essendo necessario valutare l'effettiva natura, entità, tipologia e non occasionalità delle prestazioni compensate, al fine di verificare se esse siano afferenti all'esercizio della professionalità del contribuente e idonee a superare la struttura organizzativa minimale. Nel caso di impugnazione del rifiuto di restituzione dell'IRAP versata, grava sul contribuente l'onere di provare l'assenza degli elementi costitutivi del requisito dell'autonoma organizzazione”.
E' evidente che un tale importo corrisposto a professionisti esterni (per come riconosciuto dallo
Banca_1stesso ricorrente), indifferente essendo la circostanza che non si tratti di dipendenti dello stesso, il presupposto per l'assoggettabilità ad IRAP, tenuto conto che una somma così rilevante è indice di un apporto organizzativo che trascende l'occasionalità e di tramuta in una stabile organizzazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate, liquidate in complessivi € 2500.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 9.2.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE (dott. Giorgio Marino)
(dott. Francesco Puleio)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 886/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS0AA801940/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 7.2.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 5.12.2023 avviso di accertamento di € 64022.70 per IRAP 2017.
Eccepiva di non essere soggetto ad irap, svolgendo la propria atività di medico chirurgo specialista in ortopedia presso strutture di terzi, senza personale alle proprie dipendenze.
Si costituiva Agenzia delle Entrate opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha dedotto di svolgere l'attività di medico chirurgo esclusivamente presso strutture esterne e di essere privo del presupposto impositivo costituito dall'esistenza di autonoma organizzazione.
Il legislatore, nell'ambito del riordino generale dei tributi che tenesse in debito conto anche l'ampia autonomia di spesa oggi attribuita alle Regioni ed ai Comuni, con successive riforme ha attribuito il gettito dell'IRPEF all'Erario dello Stato, quello dell'I.C.I. ai Comuni e quello dell'IRAP alle Regioni, con ciò attuando il principio di rango costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), ivi comprese quelle degli Enti Locali.
Col decreto legislativo 15.12.1997 n.446, pertanto, istituiva l'imposta regionale sulle attività produttive, il cui presupposto (ex art. 2 nel testo modificato dal decreto legislativo 10.4.1998 n.137) è
“l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. La seconda parte della stessa norma avverte che l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce “in ogni caso” presupposto d'imposta.
L'art. 3 del decreto istitutivo individua, invece, i soggetti passivi dell'imposta, includendovi, oltre alle società ed agli enti di cui all'art. 87 comma I lettere a) e b) e c) del T.U. delle imposte sui redditi
(D.P.R. 22.12.1986 n.917) e alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, anche le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni di cui all'art. 49 comma I° del medesimo testo unico, nonché i produttori agricoli titolari di reddito agrario superiore a cinque milioni ovvero a quindici milioni se esonerato dagli adempimenti agli effetti dell'IVA.
Alla luce di tali previsioni normative è indubbio che anche una attività libero-professionale come quella esercitata dall'odierno ricorrente, rientri fra quelle assoggettate all'imposta di cui trattasi.
La Corte Costituzionale ha già avuto modo di rigettare tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei riguardi di siffatta imposta (cfr. sentenza n.156 del 2001 ed ordinanza n.103 dell'08/10.4.2002), non mancando di rilevare come il legislatore abbia individuato il bene da assoggettare a questo tributo “nel valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale”, con la differenza che, mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto concerne l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che
è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui. Avverte esattamente la Corte che in quest'ultimo caso mancherebbe il presupposto stesso dell'imposta in esame.
Peraltro la Corte di Giustizia U.E., con la sentenza emessa in data 03.10.2006 nella causa C-
475/03, ha dichiarato la compatibilità dell'IRAP con l'ordinamento comunitario, non trattandosi di imposta concettualmente sovrapponibile all'IVA (e dunque ricadente nella preclusione di cui all'art. 33 della cd. “Sesta Direttiva IVA”).
Quanto al requisito della “organizzazione dei capitali o del lavoro altrui”, la Suprema Corte di
Cassazione, con una serie uniforme di decisioni (per tutte cfr. Cass. Civ. Ordinanza 25.07.2012 n.13095) ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata dei presupposti dell'imposta in esame, ritenendoli sussistenti tutte le volte che si tratti di una attività professionale autonomamente organizzata.
Tale requisito, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se è congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. La carenza di tali presupposti rende il professionista esente dal tributo in parola.
In merito al secondo dei requisiti elencati, esistono due difformi interpretazioni giurisprudenziali
“Per quanto attiene la rilevanza della collaborazione di terzi, ai fini del riconoscimento della sussistenza di "autonoma organizzazione", il ricorso al lavoro altrui per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integrerebbe il presupposto dell'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata (Sez.
5, Sent. 10151 del 28/04/2010). Decisioni di contenuto analogo sono state adottate con riferimento alla presenza di una segretaria part-time (Cass. 8265/2009, 29128/2011, 2610/2014, 7609/2014), di un inserviente (n. 17598/2011,24050/2014) o di un dipendente in genere (14693/2009).
Secondo un diverso indirizzo giurisprudenziale la sola presenza un dipendente non costituirebbe fattore di per sè solo decisivo ed insuperabile per determinare il riconoscimento della "stabile organizzazione" (Sentenza n. 5009/2007, Sentenza n. 8170/2007). Con sentenza n. 22020/2013, si è in tal senso affermato che "l'automatica sottoposizione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate vanificherebbe l'affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito...... Vi sono....ipotesi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore "impersonale ed aggiuntivo" alla produttività del contribuente, considerazioni, riaffermate nella sentenza n. 22024/2013 e, più di recente, nelle ordinanze nn.
7153/2014, 6945/2014, 6940/2014,6937/2014, 3755/2014, 958/2014, 955/2014, sono condivise dal collegio;
ed invero l'avvalersi in Corte Suprema di Cassazione - V Sez. Civ. - R.G. n. 2441 n 3
Sentenza pag. 4 modo non occasionale di lavoro altrui e, in particolare, di un solo dipendente part-time non costituisce, di per sè, elemento comprovante la presenza di un'"organizzazione produttiva", nè, di per sè solo, è suscettibile di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al Know-how del professionista. La incidenza marginale dell'attività generalmente svolta da un collaboratore part-time non consente di affermare che la stessa determini l'esistenza dell'autonoma organizzazione. In definitiva, il giudice di merito, nell'accertare l'esistenza dei presupposti impositivi, dovrà valutare se tale prestazione lavorativa, unitamente alle attrezzature delle quali il professionista si avvale, sia idonea a creare quel valore aggiunto, rispetto alla mera attività intellettuale, presupposto dell'imposizione in parola” (così Cass. 26982/14).
La Corte ritiene di aderire, condividendolo, al secondo degli orientamenti riferiti.
Poste le superiori premesse in linea di principio e venendo al caso di specie, va rilevato che nell'anno in questione il contribuente ha erogato compensi a terzi per oltre € 71000.00.
Sul punto è sufficiente richiamare Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 22346 del 25 luglio
2023 secondo cui “In tema di IRAP, ai fini della sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione per i professionisti, l'impiego non occasionale di lavoro altrui può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, senza che rilevi la distinzione tra lavoro subordinato e prestazioni professionali, purché si tratti di apporti che trascendono la capacità del contribuente e senza i quali questi non sarebbe in grado di rendere la prestazione richiesta o la renderebbe in tempi più lunghi o quantità limitata. Tuttavia, l'erogazione di compensi a terzi non rappresenta un elemento che rende dovuta automaticamente l'IRAP, essendo necessario valutare l'effettiva natura, entità, tipologia e non occasionalità delle prestazioni compensate, al fine di verificare se esse siano afferenti all'esercizio della professionalità del contribuente e idonee a superare la struttura organizzativa minimale. Nel caso di impugnazione del rifiuto di restituzione dell'IRAP versata, grava sul contribuente l'onere di provare l'assenza degli elementi costitutivi del requisito dell'autonoma organizzazione”.
E' evidente che un tale importo corrisposto a professionisti esterni (per come riconosciuto dallo
Banca_1stesso ricorrente), indifferente essendo la circostanza che non si tratti di dipendenti dello stesso, il presupposto per l'assoggettabilità ad IRAP, tenuto conto che una somma così rilevante è indice di un apporto organizzativo che trascende l'occasionalità e di tramuta in una stabile organizzazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate, liquidate in complessivi € 2500.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 9.2.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE (dott. Giorgio Marino)
(dott. Francesco Puleio)