Art. 10. (Contributi di miglioria)
Per le opere eseguite dal Consorzio sono imposti a carico dei proprietari interessati, e in sostituzione dei proventi di cui agli articoli 19 e 21 del testo unico sulle disposizioni in materia di navigazione interna, approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 , contributi di miglioria secondo le modalita' previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 .
Le somme incassate saranno interamente devolute al Consorzio, derogando, per quanto concerne quelle di spettanza dello Stato, a quanto disposto dagli articoli 16 e 20 di detto regio decreto.
Per le opere eseguite dal Consorzio sono imposti a carico dei proprietari interessati, e in sostituzione dei proventi di cui agli articoli 19 e 21 del testo unico sulle disposizioni in materia di navigazione interna, approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 , contributi di miglioria secondo le modalita' previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 .
Le somme incassate saranno interamente devolute al Consorzio, derogando, per quanto concerne quelle di spettanza dello Stato, a quanto disposto dagli articoli 16 e 20 di detto regio decreto.