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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/12/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 194/2023
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 14/11/2025
Dott.ssa MA IX Presidente Relatore Dott.ssa Giovanni MA Delogu Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv.ti STAJANO E CAMPAGNANO sostituiti dall'avv. Palmas
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
APPELLATO Contumace
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa MA IX
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta Magistrati
Dott.ssa MA IX Presidente Relatore Dott.ssa Giovanni MA Delogu Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
SENTENZA nella causa civile in riassunzione iscritta al n. r.g. 194/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. STAJANO ERNESTO e CAMPAGNANO EN come Parte_1 da procura in atti
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
APPELLATO contumace
Oggetto: contratto di somministrazione
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel 2017 la società convenne in giudizio in Controparte_1 Parte_1
relazione alla domanda avanzata da quest'ultima con la fattura n. 2016000500452500 del 28.4.2016 per il pagamento della somma di euro 8.893,12 a titolo di “conguaglio delle partite pregresse 2005-
2011”.
In particolare, la società espose che la deliberazione dell' posta a fondamento dei conguagli CP_2
regolatori e la specifica pretesa creditoria avanzata da erano illegittime poiché Parte_1
pagina 2 di 8 applicavano retroattivamente un aumento tariffario per prestazioni già eseguite e violavano il principio di corrispettività.
Pertanto, ichiese: CP_3
- la disapplicazione della delibera n. 18 del 26.06.2014 dell' , cui aveva Pt_2 Controparte_4
fatto seguito la Determina dell'Amministratore Unico n. 281 del 31.12.2014; Parte_1
- di dichiarare come “non dovute” le somme pretese dal gestore del SII a titolo di “conguaglio delle partite pregresse”.
Si costituì eccependo: Parte_1
- in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del tribunale adito;
- nel merito, la legittimità della pretesa che trovava titolo nelle determinazioni dell'autorità amministrativa.
Pertanto, chiese:
1) di rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 112/2019, emessa in data 20.2.2019, in accoglimento della domanda, dichiarò non dovute le somme richieste da a titolo di “conguaglio delle partite Pt_1
pregresse 2005 – 2011”, con la fattura n. 2016000500452500 del 28.4.2016 di euro 8.893,12, regolamentando le spese processuali secondo soccombenza.
Proposta impugnazione da la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, Parte_1
con sentenza n. 386/2020, pubblicata l'11.12.2020, rigettava il gravame proposto da Parte_1
ritenendo che:
- la controversia era devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto inerente canoni e corrispettivi, perciò, sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo quanto dispone l'art. 133 d.lgs. n. 104/2010;
-pur rientrando i conguagli volti al recupero dei costi tra le componenti di costo del servizio idrico, le integrazioni tariffarie non potevano che valere per il futuro, poiché comportanti l'evitare il procrastinarsi del disequilibrio, ma non anche l'evitare gli effetti negativi ormai prodottisi nel passato;
- in caso di operatività di modifiche tariffarie retroattivamente per i consumi già effettuati, si sarebbe realizzato, nell'ambito del rapporto negoziale oggetto di accertamento, da un lato, una evidente violazione del principio di legalità e quindi, irretroattività degli atti amministrativi (vedi Cass., n. pagina 3 di 8 6942/2004) e dall'altro, in ogni caso, una netta violazione dei principi posti a fondamento del rapporto contrattuale, non potendo le parti modificare unilateralmente il corrispettivo pattuito ex post dopo avere dato esecuzione al contratto con la somministrazione della fornitura. ha proposto ricorso in Cassazione, affidandosi a due motivi, e la Parte_1 [...]
non si è costituita in giudizio. Controparte_1
La Suprema Corte, con ordinanza n. 6453/2023, ha cassato la sentenza impugnata, accogliendo il secondo motivo di ricorso, ritenendolo parzialmente fondato, dopo avere rigettato il primo motivo.
La società ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, si è doluta del fatto che la Corte d'Appello ha violato l'art. 9 della direttiva 2000/60, l'art. 1339 c.c., gli articoli 142 e 154 del codice dell'ambiente,
l'art. 21 del d.l. n. 201/11, l'art. 10 del d.l. 70/11, l'art. 3 del DPCM 22 luglio 2012, la delibera dell'ARERA del 26.06.2014 n. 643/2013/R/IDR ed il Regolamento del nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la pretesa di di addebitare agli utenti il divario fra ricavi e costi di Parte_1
esercizio del servizio. In particolare, ha dedotto: Parte_1
- di avere domandato il pagamento delle partite pregresse sulla base di un preciso dovere impostole dall'AEEGSI;
- come il recupero delle partite pregresse costituisse una necessità imposta dal legislatore nazionale e comunitario, con il fine di garantire la economicità della gestione del servizio di distribuzione dell'acqua.
Secondo la Corte di Cassazione, correttamente affermava di dovere essere messa nella Parte_1
condizione di recuperare i costi straordinari provocati da situazioni anomale e imprevedibili, in virtù del principio del full cost recovery cost ed errava nella parte in cui avanzava la pretesa della rifusione da parte degli utenti per qualunque costo sopravvenuto, da qualunque causa determinato, senza alcuna ulteriore dimostrazione.
a riassunto la causa davanti a questa Corte in sede di rinvio, chiedendo: Parte_1
1) in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, l'accertamento e la dichiarazione di ottemperamento dell'onere della prova ricadente sul Gestore con riferimento ai costi “conguagliabili” e di legittimità dei pretesi conguagli regolatori per “partite pregresse” con riferimento agli anni 2005-2011;
2) la condanna della al pagamento della somma di euro Controparte_1
8.893,12 a titolo di partite pregresse in favore di Parte_1
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio e per quello di legittimità come statuito dalla Suprema Corte. pagina 4 di 8 Non si è costituita in giudizio Controparte_1
*
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
Giova preliminarmente evidenziare che risulta passata in giudicato la decisione impugnata in ordine all'affermata giurisdizione del giudice onorario.
Infatti, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 6453/2024, ha rigettato il primo motivo di ricorso, con cui censurava la sentenza impugnata in punto di giurisdizione, richiamando il principio, Parte_1
espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, secondo cui, in caso di contestazione del diritto da parte di di esigere il pagamento delle partite pregresse, la controversia “ha natura Parte_1
esclusivamente patrimoniale, perché non presenta connessione funzionale con l'ordinamento del servizio pubblico destinato alla soddisfazione di un interesse generale e, per conseguenza, non investe il titolo in base al quale l'erogatore del servizio opera, ma solo l'esecuzione della singola prestazione contrattuale” (v. ord. n. 29593/2022).
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata a Codesta Corte, affidandole il compito di esaminare il gravame proposto dalla società, tenuto conto del principio di diritto secondo cui: "il gestore del servizio idrico integrato ha diritto di pretendere retroattivamente dall'utente il pagamento dei conguagli resi necessari dai maggiori costi sostenuti o dai minori ricavi sostenuti rispetto alle previsioni tariffarie solo nel caso in cui gli uni gli altri siano dovuti a circostanze impreviste e imprevedibili, ma non quando siano dovuti ad errori di gestione, di amministrazione o di pianificazione. Nella controversia tra gestore e l'utente l'onere della relativa prova grava sul primo".
Si deve osservare che, nell'affrontare la specifica questione della legittimità dei conguagli regolatori richiesti da in forza della citata delibera n. 18 del 26.06.2014 del Parte_1 [...]
, la Corte Suprema ne sostiene l'astratta legittimità con il limite Parte_3
dell'imprevedibilità dei maggiori costi e dei minori ricavi, onerando il gestore che ne fa richiesta del relativo onere probatorio.
Orbene, dall'esame degli atti di causa non risulta assolto l'onere della prova vigente in capo ad Pt_1
Quest'ultima, con riferimento ai principi da ultimo enunciati dalla Corte di Cassazione, a sostegno
[...]
della concreta legittimità di tale pretesa, non ha in alcun modo allegato, e tanto meno offerto di provare,
i fatti dai quali discenderebbe il carattere imprevisto e imprevedibile dei costi al tempo dell'erogazione e pagina 5 di 8 fatturazione del servizio, così come la pertinenza e corrispettività dei costi recuperati rispetto al servizio offerto.
Nella delibera del Commissario Straordinario per la regolazione del Servizio Idrico Integrato (AATO) n.
18 del 26 giugno 2014, che approvava la quantificazione dei conguagli relativi alle partite pregresse ante
2012 in 106,71 M/euro, si è fatto riferimento ai ricavi ottenuti a consuntivo dal gestore e alle sopravvenienze passive accertate dal gestore nei bilanci 2010, 2011 e 2012.
Nel presente giudizio, il gestore non ha offerto alcuna spiegazione specifica in merito alle cause delle passività allegate alla delibera di quantificazione e non ha indicato i criteri per poter ricondurre tali partite alle ragioni giustificatrici enucleate dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'imprevedibilità del maggior costo;
difatti, si è limitato ad addurre la natura vincolante della delibera soprarichiamata, basata sui bilanci offerti dalla stessa, con la asserita considerazione che qualsiasi passività formatasi nel corso della gestione può essere recuperata dagli utenti mediante il meccanismo delle partite pregresse, stante la sussistenza dei requisiti garantita dal solo fatto che i costi conguagliabili erano stati individuati da e dagli . CP_6 Parte_4
Deve concludersi nel senso che la pretesa pecuniaria per partite pregresse risulta indebita per totale carenza di prova del credito dovendosi confermare sul punto, per le diverse ragioni esplicate, la sentenza impugnata;
pertanto, gli importi della fattura n. 2016000500452500 del 28.4.2016 per il pagamento di euro 8.893,12 non sono dovuti dalla CP_3
Per mera completezza argomentativa, giova evidenziare che, in materia di conguagli regolatori, recentemente si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23858/2025, pubblicata il 26.08.2025. Con quest'ultima pronuncia, la Corte Suprema, in superamento del principio di diritto appena dispiegato, ha chiarito che “In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell'art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il 'metodo tariffario normalizzato'”. In particolare, secondo la Suprema Corte “Appurato quale sia il criterio da tenere in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto al conguaglio, va aggiunto che, ove insorga controversia sul punto, spetterà al giudice del merito accertare che gli importi quantificati dall'Ente d'Ambito siano rispondenti a quanto poteva essere addebitato all'utente nella vigenza del «metodo tariffario normalizzato». È escluso, peraltro, che i conguagli debbano pagina 6 di 8 ricomprendere i soli «costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione», come sostenuto dal primo degli orientamenti di giurisprudenza di cui si è in precedenza detto;
occorre, invece, che la somma richiesta all'utente trovi giustificazione nei criteri tariffari previsti dal d.m. 1° agosto 1996, giacché sono le dinamiche tariffarie del metodo normalizzato a dar ragione dei conguagli. Una determinazione dell'Ente d'Ambito, quanto alla liquidazione dei conguagli, che si rivelasse non rispondente al metodo normalizzato, risulterebbe contra legem e andrebbe, per tale motivo, disapplicata”.
Pertanto, i conguagli devono essere individuati secondo le dinamiche tariffarie previste dal metodo normalizzato, che era in vigore nell'arco di tempo di interesse, previgente al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione del settore.
In altre parole, una nuova delibera dell'autorità di settore non può introdurre retroattivamente nuovi criteri di costo, ma può solo consentire la liquidazione di somme già dovute secondo il sistema tariffario precedente, tutelando così l'affidamento degli utenti.
Conseguentemente, occorre rilevare che, dato che, in base al principio di ripartizione dell'onere della prova espresso dall'art. 2697 c.c., grava a carico di chi si afferma creditore dimostrare l'esistenza del credito derivante dal contratto di somministrazione, risulta onere del gestore del servizio idrico provare che le somme richieste all'utente a titolo di conguagli regolatori siano determinate sulla base del metodo tariffario normalizzato.
Orbene, nel caso di specie, non risulta assolto tale onere probatorio, non avendo la società appellante dimostrato concretamente di avere applicato le regole tariffarie vigenti al momento della fornitura, così ledendo l'utente circa l'affidamento derivante dal rapporto tra quest'ultimo ed il gestore, di natura prettamente contrattuale. Di fatto, non è stato possibile riscontrare dall'analisi delle fatture l'applicazione della tariffa dell'anno di riferimento.
Pertanto, anche tenuto conto dell'ultimo orientamento enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in materia, deve essere riconosciuta la piena legittimità delle partite pregresse, ma non può in ogni caso essere accolta la pretesa di nell'ipotesi in esame per insufficienza della prova circa il Parte_1
metodo tariffario applicato.
La domanda di non può trovare,quindi, accoglimento. Pt_1
La particolare difficoltà della controversia e i differenti orientamenti giurisprudenziali sul tema determina la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio di merito nonché di quelle del giudizio di legittimità. pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
;
[...]
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio e di quelle del giudizio di legittimità.
Così deciso in Sassari il 12.12.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa MA IX
pagina 8 di 8
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 14/11/2025
Dott.ssa MA IX Presidente Relatore Dott.ssa Giovanni MA Delogu Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv.ti STAJANO E CAMPAGNANO sostituiti dall'avv. Palmas
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
APPELLATO Contumace
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa MA IX
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta Magistrati
Dott.ssa MA IX Presidente Relatore Dott.ssa Giovanni MA Delogu Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
SENTENZA nella causa civile in riassunzione iscritta al n. r.g. 194/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. STAJANO ERNESTO e CAMPAGNANO EN come Parte_1 da procura in atti
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
APPELLATO contumace
Oggetto: contratto di somministrazione
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel 2017 la società convenne in giudizio in Controparte_1 Parte_1
relazione alla domanda avanzata da quest'ultima con la fattura n. 2016000500452500 del 28.4.2016 per il pagamento della somma di euro 8.893,12 a titolo di “conguaglio delle partite pregresse 2005-
2011”.
In particolare, la società espose che la deliberazione dell' posta a fondamento dei conguagli CP_2
regolatori e la specifica pretesa creditoria avanzata da erano illegittime poiché Parte_1
pagina 2 di 8 applicavano retroattivamente un aumento tariffario per prestazioni già eseguite e violavano il principio di corrispettività.
Pertanto, ichiese: CP_3
- la disapplicazione della delibera n. 18 del 26.06.2014 dell' , cui aveva Pt_2 Controparte_4
fatto seguito la Determina dell'Amministratore Unico n. 281 del 31.12.2014; Parte_1
- di dichiarare come “non dovute” le somme pretese dal gestore del SII a titolo di “conguaglio delle partite pregresse”.
Si costituì eccependo: Parte_1
- in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del tribunale adito;
- nel merito, la legittimità della pretesa che trovava titolo nelle determinazioni dell'autorità amministrativa.
Pertanto, chiese:
1) di rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 112/2019, emessa in data 20.2.2019, in accoglimento della domanda, dichiarò non dovute le somme richieste da a titolo di “conguaglio delle partite Pt_1
pregresse 2005 – 2011”, con la fattura n. 2016000500452500 del 28.4.2016 di euro 8.893,12, regolamentando le spese processuali secondo soccombenza.
Proposta impugnazione da la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, Parte_1
con sentenza n. 386/2020, pubblicata l'11.12.2020, rigettava il gravame proposto da Parte_1
ritenendo che:
- la controversia era devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto inerente canoni e corrispettivi, perciò, sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo quanto dispone l'art. 133 d.lgs. n. 104/2010;
-pur rientrando i conguagli volti al recupero dei costi tra le componenti di costo del servizio idrico, le integrazioni tariffarie non potevano che valere per il futuro, poiché comportanti l'evitare il procrastinarsi del disequilibrio, ma non anche l'evitare gli effetti negativi ormai prodottisi nel passato;
- in caso di operatività di modifiche tariffarie retroattivamente per i consumi già effettuati, si sarebbe realizzato, nell'ambito del rapporto negoziale oggetto di accertamento, da un lato, una evidente violazione del principio di legalità e quindi, irretroattività degli atti amministrativi (vedi Cass., n. pagina 3 di 8 6942/2004) e dall'altro, in ogni caso, una netta violazione dei principi posti a fondamento del rapporto contrattuale, non potendo le parti modificare unilateralmente il corrispettivo pattuito ex post dopo avere dato esecuzione al contratto con la somministrazione della fornitura. ha proposto ricorso in Cassazione, affidandosi a due motivi, e la Parte_1 [...]
non si è costituita in giudizio. Controparte_1
La Suprema Corte, con ordinanza n. 6453/2023, ha cassato la sentenza impugnata, accogliendo il secondo motivo di ricorso, ritenendolo parzialmente fondato, dopo avere rigettato il primo motivo.
La società ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, si è doluta del fatto che la Corte d'Appello ha violato l'art. 9 della direttiva 2000/60, l'art. 1339 c.c., gli articoli 142 e 154 del codice dell'ambiente,
l'art. 21 del d.l. n. 201/11, l'art. 10 del d.l. 70/11, l'art. 3 del DPCM 22 luglio 2012, la delibera dell'ARERA del 26.06.2014 n. 643/2013/R/IDR ed il Regolamento del nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la pretesa di di addebitare agli utenti il divario fra ricavi e costi di Parte_1
esercizio del servizio. In particolare, ha dedotto: Parte_1
- di avere domandato il pagamento delle partite pregresse sulla base di un preciso dovere impostole dall'AEEGSI;
- come il recupero delle partite pregresse costituisse una necessità imposta dal legislatore nazionale e comunitario, con il fine di garantire la economicità della gestione del servizio di distribuzione dell'acqua.
Secondo la Corte di Cassazione, correttamente affermava di dovere essere messa nella Parte_1
condizione di recuperare i costi straordinari provocati da situazioni anomale e imprevedibili, in virtù del principio del full cost recovery cost ed errava nella parte in cui avanzava la pretesa della rifusione da parte degli utenti per qualunque costo sopravvenuto, da qualunque causa determinato, senza alcuna ulteriore dimostrazione.
a riassunto la causa davanti a questa Corte in sede di rinvio, chiedendo: Parte_1
1) in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, l'accertamento e la dichiarazione di ottemperamento dell'onere della prova ricadente sul Gestore con riferimento ai costi “conguagliabili” e di legittimità dei pretesi conguagli regolatori per “partite pregresse” con riferimento agli anni 2005-2011;
2) la condanna della al pagamento della somma di euro Controparte_1
8.893,12 a titolo di partite pregresse in favore di Parte_1
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio e per quello di legittimità come statuito dalla Suprema Corte. pagina 4 di 8 Non si è costituita in giudizio Controparte_1
*
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
Giova preliminarmente evidenziare che risulta passata in giudicato la decisione impugnata in ordine all'affermata giurisdizione del giudice onorario.
Infatti, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 6453/2024, ha rigettato il primo motivo di ricorso, con cui censurava la sentenza impugnata in punto di giurisdizione, richiamando il principio, Parte_1
espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, secondo cui, in caso di contestazione del diritto da parte di di esigere il pagamento delle partite pregresse, la controversia “ha natura Parte_1
esclusivamente patrimoniale, perché non presenta connessione funzionale con l'ordinamento del servizio pubblico destinato alla soddisfazione di un interesse generale e, per conseguenza, non investe il titolo in base al quale l'erogatore del servizio opera, ma solo l'esecuzione della singola prestazione contrattuale” (v. ord. n. 29593/2022).
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata a Codesta Corte, affidandole il compito di esaminare il gravame proposto dalla società, tenuto conto del principio di diritto secondo cui: "il gestore del servizio idrico integrato ha diritto di pretendere retroattivamente dall'utente il pagamento dei conguagli resi necessari dai maggiori costi sostenuti o dai minori ricavi sostenuti rispetto alle previsioni tariffarie solo nel caso in cui gli uni gli altri siano dovuti a circostanze impreviste e imprevedibili, ma non quando siano dovuti ad errori di gestione, di amministrazione o di pianificazione. Nella controversia tra gestore e l'utente l'onere della relativa prova grava sul primo".
Si deve osservare che, nell'affrontare la specifica questione della legittimità dei conguagli regolatori richiesti da in forza della citata delibera n. 18 del 26.06.2014 del Parte_1 [...]
, la Corte Suprema ne sostiene l'astratta legittimità con il limite Parte_3
dell'imprevedibilità dei maggiori costi e dei minori ricavi, onerando il gestore che ne fa richiesta del relativo onere probatorio.
Orbene, dall'esame degli atti di causa non risulta assolto l'onere della prova vigente in capo ad Pt_1
Quest'ultima, con riferimento ai principi da ultimo enunciati dalla Corte di Cassazione, a sostegno
[...]
della concreta legittimità di tale pretesa, non ha in alcun modo allegato, e tanto meno offerto di provare,
i fatti dai quali discenderebbe il carattere imprevisto e imprevedibile dei costi al tempo dell'erogazione e pagina 5 di 8 fatturazione del servizio, così come la pertinenza e corrispettività dei costi recuperati rispetto al servizio offerto.
Nella delibera del Commissario Straordinario per la regolazione del Servizio Idrico Integrato (AATO) n.
18 del 26 giugno 2014, che approvava la quantificazione dei conguagli relativi alle partite pregresse ante
2012 in 106,71 M/euro, si è fatto riferimento ai ricavi ottenuti a consuntivo dal gestore e alle sopravvenienze passive accertate dal gestore nei bilanci 2010, 2011 e 2012.
Nel presente giudizio, il gestore non ha offerto alcuna spiegazione specifica in merito alle cause delle passività allegate alla delibera di quantificazione e non ha indicato i criteri per poter ricondurre tali partite alle ragioni giustificatrici enucleate dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'imprevedibilità del maggior costo;
difatti, si è limitato ad addurre la natura vincolante della delibera soprarichiamata, basata sui bilanci offerti dalla stessa, con la asserita considerazione che qualsiasi passività formatasi nel corso della gestione può essere recuperata dagli utenti mediante il meccanismo delle partite pregresse, stante la sussistenza dei requisiti garantita dal solo fatto che i costi conguagliabili erano stati individuati da e dagli . CP_6 Parte_4
Deve concludersi nel senso che la pretesa pecuniaria per partite pregresse risulta indebita per totale carenza di prova del credito dovendosi confermare sul punto, per le diverse ragioni esplicate, la sentenza impugnata;
pertanto, gli importi della fattura n. 2016000500452500 del 28.4.2016 per il pagamento di euro 8.893,12 non sono dovuti dalla CP_3
Per mera completezza argomentativa, giova evidenziare che, in materia di conguagli regolatori, recentemente si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23858/2025, pubblicata il 26.08.2025. Con quest'ultima pronuncia, la Corte Suprema, in superamento del principio di diritto appena dispiegato, ha chiarito che “In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell'art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il 'metodo tariffario normalizzato'”. In particolare, secondo la Suprema Corte “Appurato quale sia il criterio da tenere in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto al conguaglio, va aggiunto che, ove insorga controversia sul punto, spetterà al giudice del merito accertare che gli importi quantificati dall'Ente d'Ambito siano rispondenti a quanto poteva essere addebitato all'utente nella vigenza del «metodo tariffario normalizzato». È escluso, peraltro, che i conguagli debbano pagina 6 di 8 ricomprendere i soli «costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione», come sostenuto dal primo degli orientamenti di giurisprudenza di cui si è in precedenza detto;
occorre, invece, che la somma richiesta all'utente trovi giustificazione nei criteri tariffari previsti dal d.m. 1° agosto 1996, giacché sono le dinamiche tariffarie del metodo normalizzato a dar ragione dei conguagli. Una determinazione dell'Ente d'Ambito, quanto alla liquidazione dei conguagli, che si rivelasse non rispondente al metodo normalizzato, risulterebbe contra legem e andrebbe, per tale motivo, disapplicata”.
Pertanto, i conguagli devono essere individuati secondo le dinamiche tariffarie previste dal metodo normalizzato, che era in vigore nell'arco di tempo di interesse, previgente al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione del settore.
In altre parole, una nuova delibera dell'autorità di settore non può introdurre retroattivamente nuovi criteri di costo, ma può solo consentire la liquidazione di somme già dovute secondo il sistema tariffario precedente, tutelando così l'affidamento degli utenti.
Conseguentemente, occorre rilevare che, dato che, in base al principio di ripartizione dell'onere della prova espresso dall'art. 2697 c.c., grava a carico di chi si afferma creditore dimostrare l'esistenza del credito derivante dal contratto di somministrazione, risulta onere del gestore del servizio idrico provare che le somme richieste all'utente a titolo di conguagli regolatori siano determinate sulla base del metodo tariffario normalizzato.
Orbene, nel caso di specie, non risulta assolto tale onere probatorio, non avendo la società appellante dimostrato concretamente di avere applicato le regole tariffarie vigenti al momento della fornitura, così ledendo l'utente circa l'affidamento derivante dal rapporto tra quest'ultimo ed il gestore, di natura prettamente contrattuale. Di fatto, non è stato possibile riscontrare dall'analisi delle fatture l'applicazione della tariffa dell'anno di riferimento.
Pertanto, anche tenuto conto dell'ultimo orientamento enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in materia, deve essere riconosciuta la piena legittimità delle partite pregresse, ma non può in ogni caso essere accolta la pretesa di nell'ipotesi in esame per insufficienza della prova circa il Parte_1
metodo tariffario applicato.
La domanda di non può trovare,quindi, accoglimento. Pt_1
La particolare difficoltà della controversia e i differenti orientamenti giurisprudenziali sul tema determina la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio di merito nonché di quelle del giudizio di legittimità. pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
;
[...]
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio e di quelle del giudizio di legittimità.
Così deciso in Sassari il 12.12.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa MA IX
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