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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/10/2025, n. 3216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3216 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
CI TO, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 7592/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente
TRA
con sede in San Marzano Sul Sarno, alla Parte_1 via Sergente De Pascale, 7, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, signor , Parte_2 elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, alla via Publio Sizio, 8, presso lo studio dell'avv. Carlo RUSSO, (C.F.
, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù C.F._1 di procura in calce all'atto di citazione ATTRICE E
con sede a Controparte_1
, Piazza Salimbeni n. 3, C.F. e P.IVA , iscritta CP_1 P.IVA_1 con lo stesso numero presso il Registro delle Imprese di , CP_1 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
, codice 1030.6, codice Gruppo Controparte_1 CP_1
1030.6, in persona del Dir. (nato a [...] il CP_2
18/05/1955) nella qualità di Titolare dell'Area Territoriale Sud e, come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza - come da delibera del CDA del 25/3/2014 ai sensi del vigente Statuto sociale e della conseguente procura speciale del 12/5/2014 ai rogiti del Dr. Notaio in , repertorio n. 33190, Persona_1 CP_1 raccolta n. 15728, registrata in il 15/5/2014 al n. 2401 serie CP_1
1T ed iscritta al Registro Imprese di il 30.5.2014 prot. CP_1
10559, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Avino, C.F.
, con studio a Milano, Via Valvassori Peroni n. C.F._2
76 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federico
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 (C.F. ) a Nocera Inferiore, Via CP_3 C.F._3
Roma n. 25 CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 28/05/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 premetteva quanto segue:
- di aver intrattenuto con la , Controparte_1
a partire dall'anno 1990 e fino al 15/11/2016, anno di cessazione di qualsiasi rapporto, il rapporto di conto corrente ordinario con annessa apertura di credito fluttuante n. 4655,45;
- di aver provveduto a formulare richiesta copia della documentazione bancaria ritenuta di pertinenza e d'interesse, a seguito della quale la aveva consegnato CP_1 mere proposte contrattuali prive di sottoscrizione da parte dell' ; CP_4
- dall'analisi della documentazione ottenuta dalla in CP_1 uno agli estratti conto in possesso della correntista, erano emerse numerose illegittimità, fra cui la promessa e la convenzione di fatto di interessi usurari, l'illegittima applicazione di condizione economiche in violazione degli artt. 117 e ss. del TUB, come risultante anche dalla perizia di parte.
Tanto premesso, parte attrice eccepiva:
1. la violazione della normativa bancaria in tema di trasparenza (artt. 117 e ss. TUB), essendo il contratto sottoscritto dal solo correntista;
2. la violazione della Legge 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, u.c.., essendosi la Banca fatta promettere interessi superiori alla soglia fissata dalla legge;
3. l'illegittima applicazione del tasso di interesse passivo ultralegale determinato senza alcuna pattuizione scritta, in violazione dell'art. 117 TUB e 1284 c.c.;
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 4. la nullità della previsione contrattuale inerente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
5. l'illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto;
6. l'illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto;
7. la modifica unilaterale delle condizioni ad opera della CP_1 ed in senso sfavorevole al cliente;
8. la necessità di rielaborazione del saldo del conto corrente, anche in considerazione della data di contabilizzazione delle operazioni per tutti i rapporti di cui è causa.
Parte attrice, concludeva, pertanto, chiedendo: 1. di accertare e dichiarare l'intervenuta revoca del consenso alle condizioni contenute nella Proposta di Contratto del 21/11/90, 21/10/11, 22/08/14 e 10/11/15 e la conseguente nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente n. 4655,45, in quanto mai pattuiti contrattualmente e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società attrice, senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione, con conseguente condanna della alla restituzione della somma di € 207.233,24, CP_5 oltre accessori, a titolo di interessi commissioni e spese pagate con riferimento al conto n. 4655.45;
2. di accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute, le somme corrisposte in relazione al rapporto di conto corrente n. 4655.45 a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, con condanna della alla restituzione di tutte le CP_6 somme illegittimamente ricevute a tale titolo;
3. di accertare e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo, con condanna della alla CP_6 restituzione di tutte le somme illegittimamente ricevute a tale titolo;
4. di accertare e dichiarare che l' convenuto ha, nel CP_4 corso del rapporto, comunque convenuto, per facta
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 concludentia, con la ricorrente, interessi superiori al tasso soglia e che danno diritto, in applicazione della normativa di riferimento, alla ripetizione della somma di € 227.162,88, oltre accessori con riferimento al conto n. 4655.45, con condanna della alla restituzione di tutte le CP_6 suddette somme;
5. di accertare e dichiarare il diritto della alla Parte_1 ripetizione di tutte le somme indebitamente e illegittimamente versate con riferimento al corrente ordinario con annessa apertura di credito n. 4655.45, e di condannare la , al Controparte_1 pagamento in favore de di tutti gli interessi, Parte_1 commissioni e spese che dovessero risultare indebitamente e/o illegittimamente versati dalla stessa, o di quella somma maggiore o minore quale quella che risulterà in seguito alla C.T.U. o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta a seguito dell'istruttoria, oltre interessi ex art. 1284, c.c., dal giorno del pagamento, qualora dagli atti del processo dovesse emergere la mala fede della ovvero, nel caso CP_1 contrario, dalla data della domanda al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario per averne fatto anticipo.
In data 8/3/2017, si costituiva la , Controparte_1 eccependo:
1) la nullità dell'atto di citazione e/o inammissibilità delle domande avverse, impedendo, la produzione parziale degli estratti conto un'adeguata comprensione delle pretese della stessa e per la genericità delle doglianze, mancando, altresì l'indicazione delle singole annotazioni in conto corrente aggredite e la correlazione agli estratti conto e scalari integrali;
2) con riguardo al rapporto di c/c. n. 4655,45, che lo stesso era regolato dal contratto del 21/11/1990, nonché dai contratti di credito del 17/12/2002, del 21/10/2011, del 28/12/2011, del 22/8/2014 e del 10/11/2015, nonché dall'accordo di modifica delle condizioni del 23/9/2014, nei quali figuravano le condizioni dei rapporti concordate tra le parti, accettate e sottoscritte;
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 3) che, sui rapporti indicati in citazione non era stata regolata alcuna apertura di credito prima del 15/12/2006 (ad eccezione del contratto di credito del 17/12/2002);
4) la prescrizione delle pretese restitutorie o di rettifica dell'attrice riguardanti il rapporto oggetto di causa costituite dalle rimesse anteriori al 15/12/2006, ossia anteriori al decennio che precede il 15/12/2016, data del primo atto interruttivo della prescrizione (notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio), perché tali rimesse sono da ritenersi tutte versamenti di natura solutoria in assenza di apertura di credito in tale periodo, indicando tutte le rimesse solutorie;
5) la legittimità della determinazione contrattuale degli interessi;
6) l'adeguamento della Banca alla deliberazione del C.I.C.R., che ha codificato la legittimità dell'anatocismo dal 9/2/2000;
7) il corretto addebito delle commissioni e delle spese, secondo quanto pattuito per iscritto;
8) l'inapplicabilità dei criteri fissati dalla l. 108/96 per la determinazione del carattere usurario degli interessi, con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore di tale legge, come sancito dalla norma di interpretazione autentica nell'art. 1 co. 1° DL 29.12.2000 n. 394 (conv. con modificazioni con L. 28.2.2001: cfr. Cass. 13868/2002; Cass. 17813/2002; Cass. 4380/2003), con conseguente impossibilità di configurare l'usura con riferimento al rapporto n. 4655,45, aperto il 21/11/1990 e non potendosi configurare una usura sopravvenuta.
Parte convenuta concludeva, pertanto chiedendo, di dichiarare inammissibile e, comunque, di rigettare la domanda, con vittoria di spese.
Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum. Quanto al petitum, esso appare emerge chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03). Quanto poi alla causa petendi, essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, avendo parte attrice richiesto l'accertamento della nullità delle clausole di cui all'atto di citazione, con rideterminazione del saldo.
Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla in relazione alle rimesse CP_1 solutorie relative alle competenze addebitate sul conto n. 4655.45, per il periodo anteriore al 15/12/2006, decennio che precede la notifica dell'atto di citazione del 15/12/2016, unico atto interruttivo della prescrizione.
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 Ai fini dell'eccepita prescrizione, occorre affrontare la questione della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie. La suprema Corte, più volte chiamata ad esprimersi sul punto, ormai da anni, evidenzia quella che deve essere la linea di demarcazione tra le due tipologie di pagamento. In particolare, le Sezioni Unite del 2 dicembre 2010 – a cui, poi, si sono riportate tutte le successive sentenze, –, hanno stabilito che “il discrimine tra le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie, al fine di capire quali potranno essere considerate alla stregua di pagamenti (tali da poter formare oggetto di ripetizione ove siano indebiti), va ricercato nella presenza, o meno, di capitale liquido ed esigibile. In particolare, quando la banca acconsente ad un temporaneo sconfinamento della somma di denaro messa a disposizione (capitale erogato “oltre fido”), il credito che ne deriva risulta liquido ed esigibile nell'immediato, in quanto, in tal modo, esula dalla funzione propria del contratto di apertura di credito. Solo in questa particolare rappresentazione contabile, i versamenti effettuati dal correntista che coprono il capitale concesso “extra fido” (e le pertinenze ad esso riferite) possono essere considerati come rimesse solutorie e, quindi, pagamenti di un credito liquido ed esigibile. Non altrettanto è a dirsi, invece, nelle ipotesi dei versamenti in conto, in quanto la loro sola funzione è quella di ripristinare la disponibilità della provvista di cui l'accreditato può continuare a godere, divenendo liquidi ed esigibili solamente alla chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente”. Più recentemente, la stessa Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9141/2020, a cui si è uniformata anche la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. I, sent. n. 3858 del 15 Febbraio 2021), ha affermato che «per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria
o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda
o meno i limiti del concesso affidamento». In relazione alla prescrizione per i versamenti con funzione solutoria (cioè, quelli che coprono uno scoperto di conto), il
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 termine di prescrizione decennale per l'azione di ripetizione decorre dalla data di ogni singolo versamento. Per le rimesse con natura ripristinatoria (effettuate su un conto entro i limiti del fido), il termine decorre invece dalla chiusura del conto. Nel caso di specie la ha assolto il proprio onere allegativo CP_1 semplicemente denunciando l'altrui inerzia all'esercizio del proprio diritto. In tal senso, le Sezioni Unite (n. 15895/2019) hanno affermato il seguente principio di diritto: 'L'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di corto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie' (conf. Cass. ord. n. 7013/2020). In ogni caso, è da osservare come nel presente contenzioso la abbia anche indicato le specifiche rimesse solutorie così assolvendo pienamente e, in certo qual modo oltre misura, al proprio onere allegativo. Ferma comunque la sufficienza dell'allegazione della in ordine all'altrui inerzia, costituisce allora onere del correntista indicare e provare la natura delle singole rimesse: prova nella specie assente, con l'effetto che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla risulta fondata, siccome non superata da contrarie allegazioni e dimostrazioni attoree.
2. Sul merito. Risultano prodotti in atti i seguenti documenti:
• contratto di conto corrente n.4655,45 del 21/11/1990, sottoscritto dal cliente, riportante le seguenti condizioni:
- tasso di interesse creditore = quello risultante dall'estratto conto;
- valute: come da art. 7 delle norme
- per i servizi da Voi resi con regolamento in conto corrente (rilascio carnet di assegni, operazioni in titoli, incasso in effetti, servizi vari di incasso e pagamento) sono applicate le condizioni rese note mediante avviso esposto nei Vostri locali.
• lettera contratto di credito del 17/12/2002, con cui
N.R.G. 7592/2016 G.M. 8 Parte_3 vengono rilasciate le seguenti linee di credito:
- € 150.000,00 con validità fino a revoca utilizzabili su conto corrente n. 4655,45 mediante scoperto di conto corrente al tasso di 8% + cms 0,50%;
- € 150.000,00 con validità fino a revoca utilizzabili su conto corrente n. 4655,45 mediante utilizzo assegni di terzi, non Contr di comodo, versati al al tasso del 7,75% + cms 0,50%;
- € 200.000,00 con validità sino a revoca, da utilizzarsi mediante anticipo su crediti di natura commerciale, senza possibilità di rivalsa;
- € 150.000,00 da utilizzarsi mediante sconto effetti agrari in due tranches di € 75.000,00, con scadenza al 30/06/2003 e al 31/7/2003.
• contratto di credito del 21.10.2011, Lettera di concessione delle seguenti linee di credito:
- € 90.000,00 con validità fino a revoca mediante apertura di credito regolata su c/c n. 7920,82(di cui agli atti non esistono estratti conto);
- € 150.000,00 con validità fino a revoca ed utilizzabile mediante apertura di credito regolata in c/c n. 4655,45 sotto forma di scoperto di conto corrente al tasso nominale annuo del 10,18%;
- € 200.000,00 con validità fino a revoca ed utilizzabile sotto forma di anticipo fatture commerciali sul rapporto Si 17027602,28 (di agli atti non esistono estratti conto);
- € 150.000,00 con validità sino a revoca regolata su c/c n. 4655,45 ed utilizzabile sotto di utilizzo di somme versate sbf al tasso nominale annuo del 6,47%. Inoltre, sarà applicato un corrispettivo sull'accordo del % per trimestre;
- € 200.000,00 con validità sino a revoca da utilizzarsi mediante anticipi su fatture commerciali generiche a valere sul rapporto Si 17027602,28 al tasso nominale annuo dell'8,50% (agli atti non vi sono estratti conto);
• elenco delle condizioni economiche dal 28/12/2011 relative al conto corrente n. 7977;71: agli atti non vi sono gli estratti del conto corrente n. 7977/71;
• lettera di concessione linee di credito della Banca Antoniana Popolare Veneta del 09/12/2002: in tale lettera sono indicati i fidi concessi e le condizioni economiche da applicare, in particolare:
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 - 100.000,00 scoperto di c/c
- 150.000,00 scoperto di c/c
- 50.000,00 sconto portafoglio commerciale
- Periodicità liquidazione interessi: trimestrale;
- Tasso = 6,750% - 6,923% su base annua + CMS 0
- Tasso = 6,75% - CMS 0
• lettera di modifica/conferma della linea di credito concessa dalla Banca Antoniana Popolare Veneta del 18/04/2005, dove è stata deliberata la modifica degli importi in euro;
• lettera – contratto di credito della Controparte_1
del 12/03/2011 in cui viene deliberata
[...] la riduzione a € 150.000,00 della linea di credito concessa su c/c n. 2770.43 sotto forma di scoperto di conto corrente con l'applicazione di un tasso indicizzato Euribor 1 mese + spread 3,73750%;
• lettera – contratto di credito della Controparte_1
– filiale di Angri – del 27/4/2012: in
[...] tale lettera – contratto viene concessa una linea di credito per l'importo di € 100.000,00 Euro su c/c n 2770.43 con validità fino al 20/07/2012, con l'applicazione delle seguenti condizioni economiche:
-Tasso nominale annuo = 8,50% (entro i limiti dell'affidamento)
- Tasso rapportato su base annua = 8,774% (entro i limiti dell'affidamento)
- TAEG = 10,270%
- Tasso nominale annuo = 13,60% (extra fido)
- Tasso rapportato su base annua = 14,30% (extra fido)
- TAEG = 0,350% per trimestre
• comunicazione estinzione conto corrente dell'1.10.2010, in cui la banca comunica che è stata avviata la pratica di estinzione del conto corrente n. 10232.59.
Con riguardo al contratto di c/c n. 4655/45 del 25/11/1990, risulta prodotto, come sopra affermato, il contratto scritto e sottoscritto dal cliente. Va in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità del contratto perché sottoscritto dal solo correntista.
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 Sul punto, la Cassazione (Cass. 12/10/2023 n. 28500; Cass. 21/4/2021 n. 9196) ha chiarito che “Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto e vi sia la sottoscrizione del correntista. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass. 06.09.2019 n. 22385; Cass. 18.06.2018 n. 16070; Cass., 06.06.2018 n. 14646;), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti ” e già prima affermato dalla Suprema Corte (tra le tante, Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.05.1979 n. 2952; Cass. 29.04.1982 n. 2707; Cass. 18.01.1983 n. 469; Cass. 17.06.1994 n. 5868; Cass. 11.03.2000 n. 2826; Cass.
1.07.2002 n. 9543; Cass. 17.10.2006 n. 22223; da ultimo Cass. 22.03.2012 n. 4564; da ultimo Cass. 10.09.2019 n. 22640), anche a S.U. ( Cass. S.U. 16.1.2018 n. 898; Cass. S.U. 23.01.18 n. 1653) e dai Giudici di Merito ( tra le tante Trib. Catanzaro 23.11.2022 n. 1682; Trib. Catania 23.05.2022 n.2353; Trib. Pavia 27.04.2022 n. 584; Trib. Napoli 7.11.2017 n. 10958; Trib. Torino 15.7.2017; Trib Lanciano 07.07.2017 n.283; Trib. Avellino 29.05.2017; Trib. Modena 12.4.2017 n.2017; Trib. Taranto 10.4.2017; Trib. Alessandria 27.2.2017 n.179; App. Napoli 28.12.2016 n.4571). Va altresì affrontata la questione della presenza di estratti conto parziali. Come risulta dagli atti e, come confermato dal CTU, mancano gli estratti conto dal 21/11/1990 al 31/12/2000; mancano gli estratti conto relativi ai seguenti periodi: dall'1/4/2003 al 30/9/2003, dal 20/8/2006 all'1/10/2006; dall'1/01/2011 al 31/3/2011; dall'1/10/2011 al 31/12/2011; mancano gli estratti conto dall'1/1/2016 al 15/11/2016, ossia sino alla chiusura del rapporto. In relazione, poi, alla determinazione del riparto degli oneri probatori relativi alla produzione integrale degli estratti, secondo i principi ormai consolidati in giurisprudenza, se ad agire per il pagamento dei saldi del conto corrente è la , deve ritenersi CP_1 quest'ultima ad essere gravata dell'onere di dimostrare come si fosse addivenuti alla formazione del saldo, mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto, a partire dalla prima annotazione successiva al saldo zero iniziale, con la conseguenza
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 che, qualora la banca non disponesse di (ovvero non depositasse) tutti gli estratti conto, ma solo una parte di essi - che prendevano le mosse già da un saldo negativo per il cliente - non poteva dirsi provato il formarsi di quel primo saldo negativo, e, a fronte delle contestazioni del correntista circa la validità di singole clausole (come, nel caso, quelle riguardanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi ovvero la loro misura), la ricostruzione doveva avvenire azzerando quella prima annotazione e ricostruendo il rapporto come se fosse iniziato in quella data partendo da zero. Ove, invece, è il correntista ad agire per la ripetizione di somme a suo dire indebitamente percette dalla banca in costanza di rapporto, previa la rideterminazione del saldo sulla scorta dell'invocata nullità di talune clausole contrattuali che avevano a quel saldo condotto, l'onere probatorio - consistente egualmente nella produzione degli estratti - non può che gravare, in ossequio ai principi dettati dall'art. 2697 cod. civ., sul correntista stesso, sicché, qualora gli estratti erano prodotti a far data da un certo momento del rapporto, in cui vi erano appostazioni negative, in mancanza di diversa prova, occorreva prendere a riferimento, ai fini dell'effettuazione della c.t.u., proprio quel saldo.
Considerato che
il rapporto di c/c n. 4655.45 non ha soluzione di continuità solo a decorrere dall' 1/1/2012, va utilizzata la ricostruzione operata dal CTU, in cui la riqualificazione del saldo di c/c n. 4655.45 viene effettuata a decorrere dall'1/1/2012, cioè dal primo estratto conto del periodo caratterizzato dalla continuità della documentazione disponibile.
Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Nel contratto del conto corrente ordinario n. 4655/45 del 21/11/1990, non è rilevabile la pattuizione di interessi debitori, e, in merito agli interessi creditori sono quelli concordati e indicati su estratto conto;
gli interessi creditori non risultano concordati;
non è pattuita la commissione di massimo scoperto;
non è
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 rilevabile, inoltre, la capitalizzazione da applicare;
le valute da applicare. Con riferimento alla nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. “uso di piazza” va dichiarata la nullità della clausola contrattuale che determina l'interesse ultralegale secondo gli usi di piazza sulla scorta del contratto prodotto. Nulla risulta convenuto con riferimento al tasso di interesse debitore da applicare. Sulla nullità della clausola c.d. piazza, la giurisprudenza è ormai unanime e consolidata. La determinazione dell'interesse ultralegale con riferimento ad inesistenti uso piazza rappresenta un abuso bancario. Non sono, quindi, dovuti alla banca interessi ultralegali poiché l'interesse ultralegale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c. va specificamente pattuito per iscritto nel contratto. Né tantomeno è possibile applicare ad un contratto sorto ante 8 luglio 1992, lo ius variandi e le forme di pubblicità dello stesso, così come introdotte dal 9 luglio 1992 alla c. d. legge sulla trasparenza e dal nuovo TUB. Le unilaterali modifche di tasso, a mezzo estratti conto o cartelli affissi in banca non hanno alcuna valenza. In pratica, il correntista al momento della sottoscrizione del contratto deve conoscere le condizioni economiche del rapporto contrattuale. Si tratta di una clausola che non determina specificamente il tasso di interesse ultralegale applicabile al rapporto bancario di conto corrente, in totale dispregio dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 1346 c.c. Da esso, in particolare, si evince la nullità dei contratti per la mancata indicazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e per il rinvio, quindi, agli usi di piazza. L'istituto di credito ha praticato la capitalizzazione degli interessi, non tenendo conto di quanto disposto dall'art. 1283 del codice civile. Accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, gli interessi passivi addebitati dalla banca debbono essere computati con capitalizzazione annuale o senza alcuna capitalizzazione (Cass. N. 24418/10). L'annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla al correntista, comporta difatti un incremento del debito del CP_1 correntista o una riduzione del credito. Avendo accertato la capitalizzazione degli interessi con periodicità
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 trimestrale (circostanza evidenziabile anche dagli estratti conto scalari presenti nei fascicoli), il Ctu ha escluso la capitalizzazione degli interessi a debito per l'intero rapporto contrattuale ed ha applicato il tasso nominale minimo e quello massimo rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive dei BOT indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Pertanto, gli interessi sono stati calcolati per ogni anno, ma sono stati capitalizzati solo a fine periodo. Con riferimento al superamento o meno del tasso soglia al momento della stipula del contratto, come determinato dalle disposizioni dell'art. 644 c.p. e L. n. 108/96, attenendosi alle istruzioni della Banca di Italia per il rilevamento di detta soglia, data la mancata pattuizione delle condizioni economiche da applicare nel contratto c/c n. 4655,45, il CTU non ha potuto verificare la usura pattizia. Con riguardo alle commissioni di massimo scoperto, nel contratto di conto corrente n. 4655,45, acceso presso la Controparte_1
, non risultano pattuite le commissioni di massimo
[...] scoperto con l'indicazione dell'aliquota da applicare né, quindi, modalità di calcolo delle stesse commissioni. Pertanto, le commissioni di massimo scoperto risultano indeterminate e indeterminabili. È nulla quindi, la cms per indeterminabilità o indeterminatezza dato che i contratti stipulati dalla con la Parte_4 CP_1 non contiene elementi certi e predeterminati per la completa quantificazione della CMS e con riguardo ai criteri di periodicità. La nullità per “indeterminabilità” è dovuta per tutte quelle commissioni la cui misura viene calcolata con rinvio agli “usi di piazza”. A rafforzare l'indeterminatezza di tale addebito potrebbe contribuire la mancata indicazione della CMS per utilizzi oltre il fido ed il mancato cenno alla periodicità di liquidazione della stessa. Pertanto, nell'effettuare la ricostruzione, il CTU, rifacendosi agli estratti conto scalari allegati, ha azzerato tutte le voci relative a
“Commissioni di Massimo Scoperto”. Dall'esame degli estratti conto si evince che la alla fine di CP_1 ogni trimestre ha provveduto ad addebitare spese che non erano state convenute al momento della sottoscrizione del contratto. Il Ctu ha provveduto a ricalcolare il saldo bancario dopo aver
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 epurato le somme illecitamente addebitate per interessi anatocistici o per CMS o per spese illegittimamente addebitate, giungendo ad un saldo, a favore del correntista, di € 40580,30. La domanda attorea va, pertanto, parzialmente accolta, con rideterminazione del saldo in € 40580,30, a favore del correntista, con conseguente condanna della al pagamento, in favore di CP_1 parte attrice della somma di € 40.580,30, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3.Sulle spese di lite. L'accoglimento parziale della domanda rende opportuna la compensazione tra le parti delle spese di lite e delle spese di CTU.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 7592/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO Con BANCARIO, ), pendente tra Parte_4 [...]
, ogni contraria istanza disattesa così Controparte_1 provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda;
2. condanna la al pagamento, Controparte_1 in favore de parte attrice della somma di € Parte_1
40.580,30, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite e di CTU.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 21/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa CI TO
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
CI TO, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 7592/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente
TRA
con sede in San Marzano Sul Sarno, alla Parte_1 via Sergente De Pascale, 7, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, signor , Parte_2 elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, alla via Publio Sizio, 8, presso lo studio dell'avv. Carlo RUSSO, (C.F.
, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù C.F._1 di procura in calce all'atto di citazione ATTRICE E
con sede a Controparte_1
, Piazza Salimbeni n. 3, C.F. e P.IVA , iscritta CP_1 P.IVA_1 con lo stesso numero presso il Registro delle Imprese di , CP_1 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
, codice 1030.6, codice Gruppo Controparte_1 CP_1
1030.6, in persona del Dir. (nato a [...] il CP_2
18/05/1955) nella qualità di Titolare dell'Area Territoriale Sud e, come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza - come da delibera del CDA del 25/3/2014 ai sensi del vigente Statuto sociale e della conseguente procura speciale del 12/5/2014 ai rogiti del Dr. Notaio in , repertorio n. 33190, Persona_1 CP_1 raccolta n. 15728, registrata in il 15/5/2014 al n. 2401 serie CP_1
1T ed iscritta al Registro Imprese di il 30.5.2014 prot. CP_1
10559, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Avino, C.F.
, con studio a Milano, Via Valvassori Peroni n. C.F._2
76 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federico
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 (C.F. ) a Nocera Inferiore, Via CP_3 C.F._3
Roma n. 25 CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 28/05/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 premetteva quanto segue:
- di aver intrattenuto con la , Controparte_1
a partire dall'anno 1990 e fino al 15/11/2016, anno di cessazione di qualsiasi rapporto, il rapporto di conto corrente ordinario con annessa apertura di credito fluttuante n. 4655,45;
- di aver provveduto a formulare richiesta copia della documentazione bancaria ritenuta di pertinenza e d'interesse, a seguito della quale la aveva consegnato CP_1 mere proposte contrattuali prive di sottoscrizione da parte dell' ; CP_4
- dall'analisi della documentazione ottenuta dalla in CP_1 uno agli estratti conto in possesso della correntista, erano emerse numerose illegittimità, fra cui la promessa e la convenzione di fatto di interessi usurari, l'illegittima applicazione di condizione economiche in violazione degli artt. 117 e ss. del TUB, come risultante anche dalla perizia di parte.
Tanto premesso, parte attrice eccepiva:
1. la violazione della normativa bancaria in tema di trasparenza (artt. 117 e ss. TUB), essendo il contratto sottoscritto dal solo correntista;
2. la violazione della Legge 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, u.c.., essendosi la Banca fatta promettere interessi superiori alla soglia fissata dalla legge;
3. l'illegittima applicazione del tasso di interesse passivo ultralegale determinato senza alcuna pattuizione scritta, in violazione dell'art. 117 TUB e 1284 c.c.;
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 4. la nullità della previsione contrattuale inerente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
5. l'illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto;
6. l'illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto;
7. la modifica unilaterale delle condizioni ad opera della CP_1 ed in senso sfavorevole al cliente;
8. la necessità di rielaborazione del saldo del conto corrente, anche in considerazione della data di contabilizzazione delle operazioni per tutti i rapporti di cui è causa.
Parte attrice, concludeva, pertanto, chiedendo: 1. di accertare e dichiarare l'intervenuta revoca del consenso alle condizioni contenute nella Proposta di Contratto del 21/11/90, 21/10/11, 22/08/14 e 10/11/15 e la conseguente nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente n. 4655,45, in quanto mai pattuiti contrattualmente e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società attrice, senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione, con conseguente condanna della alla restituzione della somma di € 207.233,24, CP_5 oltre accessori, a titolo di interessi commissioni e spese pagate con riferimento al conto n. 4655.45;
2. di accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute, le somme corrisposte in relazione al rapporto di conto corrente n. 4655.45 a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, con condanna della alla restituzione di tutte le CP_6 somme illegittimamente ricevute a tale titolo;
3. di accertare e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo, con condanna della alla CP_6 restituzione di tutte le somme illegittimamente ricevute a tale titolo;
4. di accertare e dichiarare che l' convenuto ha, nel CP_4 corso del rapporto, comunque convenuto, per facta
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 concludentia, con la ricorrente, interessi superiori al tasso soglia e che danno diritto, in applicazione della normativa di riferimento, alla ripetizione della somma di € 227.162,88, oltre accessori con riferimento al conto n. 4655.45, con condanna della alla restituzione di tutte le CP_6 suddette somme;
5. di accertare e dichiarare il diritto della alla Parte_1 ripetizione di tutte le somme indebitamente e illegittimamente versate con riferimento al corrente ordinario con annessa apertura di credito n. 4655.45, e di condannare la , al Controparte_1 pagamento in favore de di tutti gli interessi, Parte_1 commissioni e spese che dovessero risultare indebitamente e/o illegittimamente versati dalla stessa, o di quella somma maggiore o minore quale quella che risulterà in seguito alla C.T.U. o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta a seguito dell'istruttoria, oltre interessi ex art. 1284, c.c., dal giorno del pagamento, qualora dagli atti del processo dovesse emergere la mala fede della ovvero, nel caso CP_1 contrario, dalla data della domanda al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario per averne fatto anticipo.
In data 8/3/2017, si costituiva la , Controparte_1 eccependo:
1) la nullità dell'atto di citazione e/o inammissibilità delle domande avverse, impedendo, la produzione parziale degli estratti conto un'adeguata comprensione delle pretese della stessa e per la genericità delle doglianze, mancando, altresì l'indicazione delle singole annotazioni in conto corrente aggredite e la correlazione agli estratti conto e scalari integrali;
2) con riguardo al rapporto di c/c. n. 4655,45, che lo stesso era regolato dal contratto del 21/11/1990, nonché dai contratti di credito del 17/12/2002, del 21/10/2011, del 28/12/2011, del 22/8/2014 e del 10/11/2015, nonché dall'accordo di modifica delle condizioni del 23/9/2014, nei quali figuravano le condizioni dei rapporti concordate tra le parti, accettate e sottoscritte;
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 3) che, sui rapporti indicati in citazione non era stata regolata alcuna apertura di credito prima del 15/12/2006 (ad eccezione del contratto di credito del 17/12/2002);
4) la prescrizione delle pretese restitutorie o di rettifica dell'attrice riguardanti il rapporto oggetto di causa costituite dalle rimesse anteriori al 15/12/2006, ossia anteriori al decennio che precede il 15/12/2016, data del primo atto interruttivo della prescrizione (notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio), perché tali rimesse sono da ritenersi tutte versamenti di natura solutoria in assenza di apertura di credito in tale periodo, indicando tutte le rimesse solutorie;
5) la legittimità della determinazione contrattuale degli interessi;
6) l'adeguamento della Banca alla deliberazione del C.I.C.R., che ha codificato la legittimità dell'anatocismo dal 9/2/2000;
7) il corretto addebito delle commissioni e delle spese, secondo quanto pattuito per iscritto;
8) l'inapplicabilità dei criteri fissati dalla l. 108/96 per la determinazione del carattere usurario degli interessi, con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore di tale legge, come sancito dalla norma di interpretazione autentica nell'art. 1 co. 1° DL 29.12.2000 n. 394 (conv. con modificazioni con L. 28.2.2001: cfr. Cass. 13868/2002; Cass. 17813/2002; Cass. 4380/2003), con conseguente impossibilità di configurare l'usura con riferimento al rapporto n. 4655,45, aperto il 21/11/1990 e non potendosi configurare una usura sopravvenuta.
Parte convenuta concludeva, pertanto chiedendo, di dichiarare inammissibile e, comunque, di rigettare la domanda, con vittoria di spese.
Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum. Quanto al petitum, esso appare emerge chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03). Quanto poi alla causa petendi, essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, avendo parte attrice richiesto l'accertamento della nullità delle clausole di cui all'atto di citazione, con rideterminazione del saldo.
Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla in relazione alle rimesse CP_1 solutorie relative alle competenze addebitate sul conto n. 4655.45, per il periodo anteriore al 15/12/2006, decennio che precede la notifica dell'atto di citazione del 15/12/2016, unico atto interruttivo della prescrizione.
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 Ai fini dell'eccepita prescrizione, occorre affrontare la questione della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie. La suprema Corte, più volte chiamata ad esprimersi sul punto, ormai da anni, evidenzia quella che deve essere la linea di demarcazione tra le due tipologie di pagamento. In particolare, le Sezioni Unite del 2 dicembre 2010 – a cui, poi, si sono riportate tutte le successive sentenze, –, hanno stabilito che “il discrimine tra le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie, al fine di capire quali potranno essere considerate alla stregua di pagamenti (tali da poter formare oggetto di ripetizione ove siano indebiti), va ricercato nella presenza, o meno, di capitale liquido ed esigibile. In particolare, quando la banca acconsente ad un temporaneo sconfinamento della somma di denaro messa a disposizione (capitale erogato “oltre fido”), il credito che ne deriva risulta liquido ed esigibile nell'immediato, in quanto, in tal modo, esula dalla funzione propria del contratto di apertura di credito. Solo in questa particolare rappresentazione contabile, i versamenti effettuati dal correntista che coprono il capitale concesso “extra fido” (e le pertinenze ad esso riferite) possono essere considerati come rimesse solutorie e, quindi, pagamenti di un credito liquido ed esigibile. Non altrettanto è a dirsi, invece, nelle ipotesi dei versamenti in conto, in quanto la loro sola funzione è quella di ripristinare la disponibilità della provvista di cui l'accreditato può continuare a godere, divenendo liquidi ed esigibili solamente alla chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente”. Più recentemente, la stessa Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9141/2020, a cui si è uniformata anche la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. I, sent. n. 3858 del 15 Febbraio 2021), ha affermato che «per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria
o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda
o meno i limiti del concesso affidamento». In relazione alla prescrizione per i versamenti con funzione solutoria (cioè, quelli che coprono uno scoperto di conto), il
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 termine di prescrizione decennale per l'azione di ripetizione decorre dalla data di ogni singolo versamento. Per le rimesse con natura ripristinatoria (effettuate su un conto entro i limiti del fido), il termine decorre invece dalla chiusura del conto. Nel caso di specie la ha assolto il proprio onere allegativo CP_1 semplicemente denunciando l'altrui inerzia all'esercizio del proprio diritto. In tal senso, le Sezioni Unite (n. 15895/2019) hanno affermato il seguente principio di diritto: 'L'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di corto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie' (conf. Cass. ord. n. 7013/2020). In ogni caso, è da osservare come nel presente contenzioso la abbia anche indicato le specifiche rimesse solutorie così assolvendo pienamente e, in certo qual modo oltre misura, al proprio onere allegativo. Ferma comunque la sufficienza dell'allegazione della in ordine all'altrui inerzia, costituisce allora onere del correntista indicare e provare la natura delle singole rimesse: prova nella specie assente, con l'effetto che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla risulta fondata, siccome non superata da contrarie allegazioni e dimostrazioni attoree.
2. Sul merito. Risultano prodotti in atti i seguenti documenti:
• contratto di conto corrente n.4655,45 del 21/11/1990, sottoscritto dal cliente, riportante le seguenti condizioni:
- tasso di interesse creditore = quello risultante dall'estratto conto;
- valute: come da art. 7 delle norme
- per i servizi da Voi resi con regolamento in conto corrente (rilascio carnet di assegni, operazioni in titoli, incasso in effetti, servizi vari di incasso e pagamento) sono applicate le condizioni rese note mediante avviso esposto nei Vostri locali.
• lettera contratto di credito del 17/12/2002, con cui
N.R.G. 7592/2016 G.M. 8 Parte_3 vengono rilasciate le seguenti linee di credito:
- € 150.000,00 con validità fino a revoca utilizzabili su conto corrente n. 4655,45 mediante scoperto di conto corrente al tasso di 8% + cms 0,50%;
- € 150.000,00 con validità fino a revoca utilizzabili su conto corrente n. 4655,45 mediante utilizzo assegni di terzi, non Contr di comodo, versati al al tasso del 7,75% + cms 0,50%;
- € 200.000,00 con validità sino a revoca, da utilizzarsi mediante anticipo su crediti di natura commerciale, senza possibilità di rivalsa;
- € 150.000,00 da utilizzarsi mediante sconto effetti agrari in due tranches di € 75.000,00, con scadenza al 30/06/2003 e al 31/7/2003.
• contratto di credito del 21.10.2011, Lettera di concessione delle seguenti linee di credito:
- € 90.000,00 con validità fino a revoca mediante apertura di credito regolata su c/c n. 7920,82(di cui agli atti non esistono estratti conto);
- € 150.000,00 con validità fino a revoca ed utilizzabile mediante apertura di credito regolata in c/c n. 4655,45 sotto forma di scoperto di conto corrente al tasso nominale annuo del 10,18%;
- € 200.000,00 con validità fino a revoca ed utilizzabile sotto forma di anticipo fatture commerciali sul rapporto Si 17027602,28 (di agli atti non esistono estratti conto);
- € 150.000,00 con validità sino a revoca regolata su c/c n. 4655,45 ed utilizzabile sotto di utilizzo di somme versate sbf al tasso nominale annuo del 6,47%. Inoltre, sarà applicato un corrispettivo sull'accordo del % per trimestre;
- € 200.000,00 con validità sino a revoca da utilizzarsi mediante anticipi su fatture commerciali generiche a valere sul rapporto Si 17027602,28 al tasso nominale annuo dell'8,50% (agli atti non vi sono estratti conto);
• elenco delle condizioni economiche dal 28/12/2011 relative al conto corrente n. 7977;71: agli atti non vi sono gli estratti del conto corrente n. 7977/71;
• lettera di concessione linee di credito della Banca Antoniana Popolare Veneta del 09/12/2002: in tale lettera sono indicati i fidi concessi e le condizioni economiche da applicare, in particolare:
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 - 100.000,00 scoperto di c/c
- 150.000,00 scoperto di c/c
- 50.000,00 sconto portafoglio commerciale
- Periodicità liquidazione interessi: trimestrale;
- Tasso = 6,750% - 6,923% su base annua + CMS 0
- Tasso = 6,75% - CMS 0
• lettera di modifica/conferma della linea di credito concessa dalla Banca Antoniana Popolare Veneta del 18/04/2005, dove è stata deliberata la modifica degli importi in euro;
• lettera – contratto di credito della Controparte_1
del 12/03/2011 in cui viene deliberata
[...] la riduzione a € 150.000,00 della linea di credito concessa su c/c n. 2770.43 sotto forma di scoperto di conto corrente con l'applicazione di un tasso indicizzato Euribor 1 mese + spread 3,73750%;
• lettera – contratto di credito della Controparte_1
– filiale di Angri – del 27/4/2012: in
[...] tale lettera – contratto viene concessa una linea di credito per l'importo di € 100.000,00 Euro su c/c n 2770.43 con validità fino al 20/07/2012, con l'applicazione delle seguenti condizioni economiche:
-Tasso nominale annuo = 8,50% (entro i limiti dell'affidamento)
- Tasso rapportato su base annua = 8,774% (entro i limiti dell'affidamento)
- TAEG = 10,270%
- Tasso nominale annuo = 13,60% (extra fido)
- Tasso rapportato su base annua = 14,30% (extra fido)
- TAEG = 0,350% per trimestre
• comunicazione estinzione conto corrente dell'1.10.2010, in cui la banca comunica che è stata avviata la pratica di estinzione del conto corrente n. 10232.59.
Con riguardo al contratto di c/c n. 4655/45 del 25/11/1990, risulta prodotto, come sopra affermato, il contratto scritto e sottoscritto dal cliente. Va in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità del contratto perché sottoscritto dal solo correntista.
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 Sul punto, la Cassazione (Cass. 12/10/2023 n. 28500; Cass. 21/4/2021 n. 9196) ha chiarito che “Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto e vi sia la sottoscrizione del correntista. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass. 06.09.2019 n. 22385; Cass. 18.06.2018 n. 16070; Cass., 06.06.2018 n. 14646;), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti ” e già prima affermato dalla Suprema Corte (tra le tante, Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.05.1979 n. 2952; Cass. 29.04.1982 n. 2707; Cass. 18.01.1983 n. 469; Cass. 17.06.1994 n. 5868; Cass. 11.03.2000 n. 2826; Cass.
1.07.2002 n. 9543; Cass. 17.10.2006 n. 22223; da ultimo Cass. 22.03.2012 n. 4564; da ultimo Cass. 10.09.2019 n. 22640), anche a S.U. ( Cass. S.U. 16.1.2018 n. 898; Cass. S.U. 23.01.18 n. 1653) e dai Giudici di Merito ( tra le tante Trib. Catanzaro 23.11.2022 n. 1682; Trib. Catania 23.05.2022 n.2353; Trib. Pavia 27.04.2022 n. 584; Trib. Napoli 7.11.2017 n. 10958; Trib. Torino 15.7.2017; Trib Lanciano 07.07.2017 n.283; Trib. Avellino 29.05.2017; Trib. Modena 12.4.2017 n.2017; Trib. Taranto 10.4.2017; Trib. Alessandria 27.2.2017 n.179; App. Napoli 28.12.2016 n.4571). Va altresì affrontata la questione della presenza di estratti conto parziali. Come risulta dagli atti e, come confermato dal CTU, mancano gli estratti conto dal 21/11/1990 al 31/12/2000; mancano gli estratti conto relativi ai seguenti periodi: dall'1/4/2003 al 30/9/2003, dal 20/8/2006 all'1/10/2006; dall'1/01/2011 al 31/3/2011; dall'1/10/2011 al 31/12/2011; mancano gli estratti conto dall'1/1/2016 al 15/11/2016, ossia sino alla chiusura del rapporto. In relazione, poi, alla determinazione del riparto degli oneri probatori relativi alla produzione integrale degli estratti, secondo i principi ormai consolidati in giurisprudenza, se ad agire per il pagamento dei saldi del conto corrente è la , deve ritenersi CP_1 quest'ultima ad essere gravata dell'onere di dimostrare come si fosse addivenuti alla formazione del saldo, mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto, a partire dalla prima annotazione successiva al saldo zero iniziale, con la conseguenza
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 che, qualora la banca non disponesse di (ovvero non depositasse) tutti gli estratti conto, ma solo una parte di essi - che prendevano le mosse già da un saldo negativo per il cliente - non poteva dirsi provato il formarsi di quel primo saldo negativo, e, a fronte delle contestazioni del correntista circa la validità di singole clausole (come, nel caso, quelle riguardanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi ovvero la loro misura), la ricostruzione doveva avvenire azzerando quella prima annotazione e ricostruendo il rapporto come se fosse iniziato in quella data partendo da zero. Ove, invece, è il correntista ad agire per la ripetizione di somme a suo dire indebitamente percette dalla banca in costanza di rapporto, previa la rideterminazione del saldo sulla scorta dell'invocata nullità di talune clausole contrattuali che avevano a quel saldo condotto, l'onere probatorio - consistente egualmente nella produzione degli estratti - non può che gravare, in ossequio ai principi dettati dall'art. 2697 cod. civ., sul correntista stesso, sicché, qualora gli estratti erano prodotti a far data da un certo momento del rapporto, in cui vi erano appostazioni negative, in mancanza di diversa prova, occorreva prendere a riferimento, ai fini dell'effettuazione della c.t.u., proprio quel saldo.
Considerato che
il rapporto di c/c n. 4655.45 non ha soluzione di continuità solo a decorrere dall' 1/1/2012, va utilizzata la ricostruzione operata dal CTU, in cui la riqualificazione del saldo di c/c n. 4655.45 viene effettuata a decorrere dall'1/1/2012, cioè dal primo estratto conto del periodo caratterizzato dalla continuità della documentazione disponibile.
Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Nel contratto del conto corrente ordinario n. 4655/45 del 21/11/1990, non è rilevabile la pattuizione di interessi debitori, e, in merito agli interessi creditori sono quelli concordati e indicati su estratto conto;
gli interessi creditori non risultano concordati;
non è pattuita la commissione di massimo scoperto;
non è
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 rilevabile, inoltre, la capitalizzazione da applicare;
le valute da applicare. Con riferimento alla nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. “uso di piazza” va dichiarata la nullità della clausola contrattuale che determina l'interesse ultralegale secondo gli usi di piazza sulla scorta del contratto prodotto. Nulla risulta convenuto con riferimento al tasso di interesse debitore da applicare. Sulla nullità della clausola c.d. piazza, la giurisprudenza è ormai unanime e consolidata. La determinazione dell'interesse ultralegale con riferimento ad inesistenti uso piazza rappresenta un abuso bancario. Non sono, quindi, dovuti alla banca interessi ultralegali poiché l'interesse ultralegale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c. va specificamente pattuito per iscritto nel contratto. Né tantomeno è possibile applicare ad un contratto sorto ante 8 luglio 1992, lo ius variandi e le forme di pubblicità dello stesso, così come introdotte dal 9 luglio 1992 alla c. d. legge sulla trasparenza e dal nuovo TUB. Le unilaterali modifche di tasso, a mezzo estratti conto o cartelli affissi in banca non hanno alcuna valenza. In pratica, il correntista al momento della sottoscrizione del contratto deve conoscere le condizioni economiche del rapporto contrattuale. Si tratta di una clausola che non determina specificamente il tasso di interesse ultralegale applicabile al rapporto bancario di conto corrente, in totale dispregio dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 1346 c.c. Da esso, in particolare, si evince la nullità dei contratti per la mancata indicazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e per il rinvio, quindi, agli usi di piazza. L'istituto di credito ha praticato la capitalizzazione degli interessi, non tenendo conto di quanto disposto dall'art. 1283 del codice civile. Accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, gli interessi passivi addebitati dalla banca debbono essere computati con capitalizzazione annuale o senza alcuna capitalizzazione (Cass. N. 24418/10). L'annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla al correntista, comporta difatti un incremento del debito del CP_1 correntista o una riduzione del credito. Avendo accertato la capitalizzazione degli interessi con periodicità
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 trimestrale (circostanza evidenziabile anche dagli estratti conto scalari presenti nei fascicoli), il Ctu ha escluso la capitalizzazione degli interessi a debito per l'intero rapporto contrattuale ed ha applicato il tasso nominale minimo e quello massimo rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive dei BOT indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Pertanto, gli interessi sono stati calcolati per ogni anno, ma sono stati capitalizzati solo a fine periodo. Con riferimento al superamento o meno del tasso soglia al momento della stipula del contratto, come determinato dalle disposizioni dell'art. 644 c.p. e L. n. 108/96, attenendosi alle istruzioni della Banca di Italia per il rilevamento di detta soglia, data la mancata pattuizione delle condizioni economiche da applicare nel contratto c/c n. 4655,45, il CTU non ha potuto verificare la usura pattizia. Con riguardo alle commissioni di massimo scoperto, nel contratto di conto corrente n. 4655,45, acceso presso la Controparte_1
, non risultano pattuite le commissioni di massimo
[...] scoperto con l'indicazione dell'aliquota da applicare né, quindi, modalità di calcolo delle stesse commissioni. Pertanto, le commissioni di massimo scoperto risultano indeterminate e indeterminabili. È nulla quindi, la cms per indeterminabilità o indeterminatezza dato che i contratti stipulati dalla con la Parte_4 CP_1 non contiene elementi certi e predeterminati per la completa quantificazione della CMS e con riguardo ai criteri di periodicità. La nullità per “indeterminabilità” è dovuta per tutte quelle commissioni la cui misura viene calcolata con rinvio agli “usi di piazza”. A rafforzare l'indeterminatezza di tale addebito potrebbe contribuire la mancata indicazione della CMS per utilizzi oltre il fido ed il mancato cenno alla periodicità di liquidazione della stessa. Pertanto, nell'effettuare la ricostruzione, il CTU, rifacendosi agli estratti conto scalari allegati, ha azzerato tutte le voci relative a
“Commissioni di Massimo Scoperto”. Dall'esame degli estratti conto si evince che la alla fine di CP_1 ogni trimestre ha provveduto ad addebitare spese che non erano state convenute al momento della sottoscrizione del contratto. Il Ctu ha provveduto a ricalcolare il saldo bancario dopo aver
N.R.G. 7592/2016 G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 epurato le somme illecitamente addebitate per interessi anatocistici o per CMS o per spese illegittimamente addebitate, giungendo ad un saldo, a favore del correntista, di € 40580,30. La domanda attorea va, pertanto, parzialmente accolta, con rideterminazione del saldo in € 40580,30, a favore del correntista, con conseguente condanna della al pagamento, in favore di CP_1 parte attrice della somma di € 40.580,30, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3.Sulle spese di lite. L'accoglimento parziale della domanda rende opportuna la compensazione tra le parti delle spese di lite e delle spese di CTU.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 7592/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO Con BANCARIO, ), pendente tra Parte_4 [...]
, ogni contraria istanza disattesa così Controparte_1 provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda;
2. condanna la al pagamento, Controparte_1 in favore de parte attrice della somma di € Parte_1
40.580,30, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite e di CTU.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 21/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa CI TO
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