CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 282/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3167/2023 depositato il 03/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220016006729002 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220016006729002 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220016006729002 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: / come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: / come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 22.6.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, successivamente depositato telematicamente presso questa Corte il 3.11.2023, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e residente in [...], in Indirizzo_1 , C.F.: CF_Ricorrente_1 , rappresentato e difeso, giusta procura in calce allo stesso atto, dal rag. Difensore_1, presso il cui studio in Pozzallo (RG), Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso, nei confronti del suddetto ente, avverso la cartella n. 29720220016006729002, notificata l'8.5.2023, portante un carico di € 1.290,13, in relazione all'anno 2003, a titolo di IRPEF, addizionale Regionale IRPEF, addizionale Comunale IRPEF e relativi sanzioni, interessi e diritti di notifica, nonché a titolo di spese processuali, a seguito di sentenza passata in giudicato.
Il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione della cartella impugnata perché la sentenza ivi indicata non era stata allegata e non gli era mai stata notificata.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dire e ritenere nullo e/o inefficace e/o annullare in ogni sua parte l'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi, da distrarre a favore del difensore antistatario.
Con controdeduzioni depositate l'8.11.2023 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dell'Avv. Nominativo_1 n.q. di Direttore dell'Ente pubblico Economico istituito con D.L. n° 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n° 225/2016, con sede in Roma, Indirizzo_3, rappresentata e difesa da Nominativo_2, in forza dell'art. 12 del D.lgs. 546/92, quale dipendente dell'Ente Pubblico economico e giusta procura speciale repertorio n. 180134, raccolta n. 12348 rilasciata in data 22.6.2023 in Roma avanti al Notaio Nominativo_3, con domicilio del difensore eletto in Palermo, Indirizzo_4, presso la sede della Direzione regionale della Sicilia dell'Ente Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa nonché la notifica degli atti presupposti, in quanto di competenza dell'Ente Impositore che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo.
Non riteneva che la mancata allegazione della sentenza richiamata nella cartella impugnata ne inficiasse la validità.
Deduceva di aver chiamato in causa l'ente impositore.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione e legittima la procedura di riscossione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con controdeduzioni depositate il 21.12.2023 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, costituendosi in giudizio, precisava che le somme reclamate con la cartella impugnata erano dovute dal ricorrente per la sua qualità di erede chiamato a rispondere di tutti i debiti facenti capo al de cuius con responsabilità solidale ex art. 65 del D.P.R. n° 600/1973, che attribuiva all'erario la facoltà di richiedere a ciascun erede di onorare l'intero debito del de cuius.
Deduceva di avere correttamente iscritto ex art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 le somme derivanti dalla liquidazione della sentenza richiamata nell'atto impugnato, a carico degli eredi della signora
Nominativo_4, tra cui il ricorrente, in considerazione della definitività dell'accertamento conseguente alla definizione del processo tributario con la sentenza n. 3894/155/21 depositata il 28/04/2021. Specificava che l'onere di comunicazione del dispositivo della sentenza alle parti costituite gravava sulla
Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria ai sensi dell'art. 37 del Dlg. n. 546/1992 ed inoltre laddove l'evento interruttivo (la morte dell'originario contribuente) non fosse stato dichiarato in giudizio, il giudizio non poteva che proseguire e concludersi nei confronti dell'originario ricorrente senza tener conto dell'evento interruttivo.
Riteneva la cartella impugnata adeguatamente motivata con l'indicazione degli estremi dell'atto richiamato
Chiedeva, pertanto, alla Corte di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Con memoria depositata il 31.7.2025 il ricorrente ribadiva il motivo di ricorso incentrato sul difetto di motivazione e insisteva nella richiesta di accoglimento del gravame.
All'udienza del 9.9.2025 erano presenti: per il ricorrente, il rag. Difensore_1 e per l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, i delegati Nominativo_5 e Nominativo_6. Nessuno era presente per l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Le parti presenti insistevano nelle rispettive difese. La Corte, in composizione monocratica poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La cartella impugnata è sufficientemente motivata con il richiamo agli atti che hanno determinato l'iscrizione a ruolo degli importi con la stessa reclamati.
In particolare a pagina 5 dell'atto impugnato sotto la voce “DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO” si legge “1. Accertamento modello Unico anno 2003 Iscrizione
a ruolo a seguito di accertamento n. RJSM00117 notificato in data 14/02/2008 Gli importi sottoindicati sono dovuti a seguito di decisione della commissione tributaria regionale”. Dopo l'elenco dettagliato delle somme dovute corredato delle singole causali viene ulteriormente specificato “Ulteriori informazioni sugli importi dovuti” Iscrizione a ruolo a titolo definitivo a seguito di sentenza n. 3894/155/21 depositata il 28/04/2021 emessa dalla Commissione Tributaria di Palermo sez. stac. di Catania, con condanna delle spese processuali”.
Le suddette indicazioni sono ampiamente idonee a rendere edotto il contribuente sulle ragioni per cui gli viene richiesto il pagamento della somma iscritta a ruolo, senza che sia necessaria l'allegazione dell'atto richiamato sia perché in qualità di erede (circostanza non contestata) subentra nella medesima posizione di chi è stato parte nel procedimento conclusosi con la sentenza sopra reclamata, sia perché la stessa sentenza è un atto pubblico facilmente reperibile dall'interessato.
Sul punto la Corte condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la circostanza che la cartella di pagamento sia stata notificata all'erede dell'originario contribuente, non ne fa venir meno la legittimità, quando emessa in conformità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, come sostituito dal D.Lgs. n. 46, art. 11, del 1999, poichè, secondo costante orientamento di questa Corte, a soddisfare la garanzia difensiva, è sufficiente che l'atto richiami l'iscrizione a ruolo, permettendo, così, di identificare l'accertamento divenuto definitivo da cui trae la riscossione (Cass. sez. Trib. n. 27140 del 2011; Cass. sez. Trib.n. 11466 del 2011)” (Cassazione civile sez. trib., sentenza n° 9583 del 19/04/2013 richiamata anche da Comm. trib. reg. Palermo Sicilia sez. XII, sentenza n° 2270 del 31/05/2018)
Le spese seguono la soccombenza e vanno determinate tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta dalle parti resistenti (mancanza di attività istruttoria e assenza della fase cautelare) e delle variazioni previste dai commi 2-sexies e 2-septies dell'art. 15 del D.Lgs. n° 546/1992.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso di cui in premessa e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.200,00, di cui € 600,00 a ciascuna delle controparti (Agenzia delle
Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione) oltre accessori di legge, se dovuti.
Ragusa lì 9/9/2025
IL GIUDICE
EP AT
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3167/2023 depositato il 03/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220016006729002 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220016006729002 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220016006729002 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: / come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: / come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 22.6.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, successivamente depositato telematicamente presso questa Corte il 3.11.2023, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e residente in [...], in Indirizzo_1 , C.F.: CF_Ricorrente_1 , rappresentato e difeso, giusta procura in calce allo stesso atto, dal rag. Difensore_1, presso il cui studio in Pozzallo (RG), Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso, nei confronti del suddetto ente, avverso la cartella n. 29720220016006729002, notificata l'8.5.2023, portante un carico di € 1.290,13, in relazione all'anno 2003, a titolo di IRPEF, addizionale Regionale IRPEF, addizionale Comunale IRPEF e relativi sanzioni, interessi e diritti di notifica, nonché a titolo di spese processuali, a seguito di sentenza passata in giudicato.
Il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione della cartella impugnata perché la sentenza ivi indicata non era stata allegata e non gli era mai stata notificata.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dire e ritenere nullo e/o inefficace e/o annullare in ogni sua parte l'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi, da distrarre a favore del difensore antistatario.
Con controdeduzioni depositate l'8.11.2023 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dell'Avv. Nominativo_1 n.q. di Direttore dell'Ente pubblico Economico istituito con D.L. n° 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n° 225/2016, con sede in Roma, Indirizzo_3, rappresentata e difesa da Nominativo_2, in forza dell'art. 12 del D.lgs. 546/92, quale dipendente dell'Ente Pubblico economico e giusta procura speciale repertorio n. 180134, raccolta n. 12348 rilasciata in data 22.6.2023 in Roma avanti al Notaio Nominativo_3, con domicilio del difensore eletto in Palermo, Indirizzo_4, presso la sede della Direzione regionale della Sicilia dell'Ente Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa nonché la notifica degli atti presupposti, in quanto di competenza dell'Ente Impositore che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo.
Non riteneva che la mancata allegazione della sentenza richiamata nella cartella impugnata ne inficiasse la validità.
Deduceva di aver chiamato in causa l'ente impositore.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione e legittima la procedura di riscossione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con controdeduzioni depositate il 21.12.2023 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, costituendosi in giudizio, precisava che le somme reclamate con la cartella impugnata erano dovute dal ricorrente per la sua qualità di erede chiamato a rispondere di tutti i debiti facenti capo al de cuius con responsabilità solidale ex art. 65 del D.P.R. n° 600/1973, che attribuiva all'erario la facoltà di richiedere a ciascun erede di onorare l'intero debito del de cuius.
Deduceva di avere correttamente iscritto ex art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 le somme derivanti dalla liquidazione della sentenza richiamata nell'atto impugnato, a carico degli eredi della signora
Nominativo_4, tra cui il ricorrente, in considerazione della definitività dell'accertamento conseguente alla definizione del processo tributario con la sentenza n. 3894/155/21 depositata il 28/04/2021. Specificava che l'onere di comunicazione del dispositivo della sentenza alle parti costituite gravava sulla
Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria ai sensi dell'art. 37 del Dlg. n. 546/1992 ed inoltre laddove l'evento interruttivo (la morte dell'originario contribuente) non fosse stato dichiarato in giudizio, il giudizio non poteva che proseguire e concludersi nei confronti dell'originario ricorrente senza tener conto dell'evento interruttivo.
Riteneva la cartella impugnata adeguatamente motivata con l'indicazione degli estremi dell'atto richiamato
Chiedeva, pertanto, alla Corte di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Con memoria depositata il 31.7.2025 il ricorrente ribadiva il motivo di ricorso incentrato sul difetto di motivazione e insisteva nella richiesta di accoglimento del gravame.
All'udienza del 9.9.2025 erano presenti: per il ricorrente, il rag. Difensore_1 e per l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, i delegati Nominativo_5 e Nominativo_6. Nessuno era presente per l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Le parti presenti insistevano nelle rispettive difese. La Corte, in composizione monocratica poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La cartella impugnata è sufficientemente motivata con il richiamo agli atti che hanno determinato l'iscrizione a ruolo degli importi con la stessa reclamati.
In particolare a pagina 5 dell'atto impugnato sotto la voce “DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO” si legge “1. Accertamento modello Unico anno 2003 Iscrizione
a ruolo a seguito di accertamento n. RJSM00117 notificato in data 14/02/2008 Gli importi sottoindicati sono dovuti a seguito di decisione della commissione tributaria regionale”. Dopo l'elenco dettagliato delle somme dovute corredato delle singole causali viene ulteriormente specificato “Ulteriori informazioni sugli importi dovuti” Iscrizione a ruolo a titolo definitivo a seguito di sentenza n. 3894/155/21 depositata il 28/04/2021 emessa dalla Commissione Tributaria di Palermo sez. stac. di Catania, con condanna delle spese processuali”.
Le suddette indicazioni sono ampiamente idonee a rendere edotto il contribuente sulle ragioni per cui gli viene richiesto il pagamento della somma iscritta a ruolo, senza che sia necessaria l'allegazione dell'atto richiamato sia perché in qualità di erede (circostanza non contestata) subentra nella medesima posizione di chi è stato parte nel procedimento conclusosi con la sentenza sopra reclamata, sia perché la stessa sentenza è un atto pubblico facilmente reperibile dall'interessato.
Sul punto la Corte condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la circostanza che la cartella di pagamento sia stata notificata all'erede dell'originario contribuente, non ne fa venir meno la legittimità, quando emessa in conformità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, come sostituito dal D.Lgs. n. 46, art. 11, del 1999, poichè, secondo costante orientamento di questa Corte, a soddisfare la garanzia difensiva, è sufficiente che l'atto richiami l'iscrizione a ruolo, permettendo, così, di identificare l'accertamento divenuto definitivo da cui trae la riscossione (Cass. sez. Trib. n. 27140 del 2011; Cass. sez. Trib.n. 11466 del 2011)” (Cassazione civile sez. trib., sentenza n° 9583 del 19/04/2013 richiamata anche da Comm. trib. reg. Palermo Sicilia sez. XII, sentenza n° 2270 del 31/05/2018)
Le spese seguono la soccombenza e vanno determinate tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta dalle parti resistenti (mancanza di attività istruttoria e assenza della fase cautelare) e delle variazioni previste dai commi 2-sexies e 2-septies dell'art. 15 del D.Lgs. n° 546/1992.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso di cui in premessa e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.200,00, di cui € 600,00 a ciascuna delle controparti (Agenzia delle
Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione) oltre accessori di legge, se dovuti.
Ragusa lì 9/9/2025
IL GIUDICE
EP AT