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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/11/2025, n. 15244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15244 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 56070/2023 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, in Via Folco Portinari, n. 65, presso lo studio dell'avv. Valerio Gallo, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata in via telematica unitamente al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.. attore
E
pagina 1 di 14 , elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Enrico Durant, CP_1
n. 15, presso lo studio dell'avv. Gloria Calenda, che, unitamente all'avv. Terenzio
VI Ponte, lo rappresenta e difende in forza di procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione
- convenuto
Oggetto: contratto d'opera professionale
Conclusioni: in vista dell'udienza dell'1 ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa riportandosi alle deduzioni svolte nei loro atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. l'avv.
[...] ha esposto che nell'aprile del Parte_1 CP_1
2018 lo aveva incaricato di proporre ricorso al TAR Lazio per l'impugnativa del provvedimento del 12 marzo 2018, con cui il aveva decretato la sua inidoneità al concorso per Controparte_2
1.148 allievi agenti di polizia di Stato e ha evidenziato di aver dato esecuzione all'incarico, proponendo ricorso al TAR Lazio introduttivo del giudizio RGN 6143/2018 e depositando successivo ricorso per motivi aggiunti. Ha, quindi, riferito che, in data 3 agosto 2019, aveva concluso con il un accordo sui compensi che gli erano dovuti, CP_1 precisando che questi si era impegnato a corrispondergli un onorario di
€ 25.000,00 oltre accessori, con la previsione che tale compenso sarebbe stato versato solo nel momento in cui fosse riuscito a trovare un'occupazione, mentre nulla era dovuto sino a quel momento.
pagina 2 di 14 L'attore ha quindi riferito che successivamente il era risultato CP_1 vincitore di un concorso a 774 posti di allievi agenti del corpo di polizia penitenziaria e che, pertanto, non avendo più interesse alla coltivazione del giudizio RGN 6143/2018, tale procedimento era stato dichiarato perento.
Dato atto che si era avverata la condizione sospensiva prevista nel contratto del 3 agosto 2019, ha chiesto la condanna del IO al pagamento in suo favore della somma di € 36.478,00, comprensiva di accessori, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
, evocato per l'udienza del 9.04.2024, come fissata dal CP_1 giudice, si è costituito in data 26.03.2024.
In particolare, il convenuto ha evidenziato di aver conferito all'avv.
l'incarico di impugnare il provvedimento del Parte_1
12.03.2018, convenendo, ad aprile 2018, un compenso di € 5.000,00 interamente versato;
che a luglio 2019 aveva partecipato ad un altro concorso pubblico per l'assunzione di 1.515 agenti di polizia di Stato e aveva reso edotto di tale circostanza l'avv. il quale, Parte_1 in tale occasione, in data 3.08.2019, lo aveva invitato a sottoscrivere il contratto invocato nel ricorso introduttivo;
che era stato escluso da tale concorso, con provvedimento del 22 ottobre 2019, che aveva consegnato all'attore il quale non lo aveva impugnato né aveva reso altra prestazione professionale;
che successivamente aveva partecipato ad altro concorso pubblico per l'assunzione di agenti di polizia penitenziaria e ne era risultato vincitore senza che alcuna attività professionale fosse stata svolta rispetto a tale concorso da parte dell'avv. Parte_1
pagina 3 di 14 Il convenuto ha, quindi, rilevato la nullità del contratto invocato dalla controparte per carenza di causa. Nel dettaglio, premesso che l'attore non aveva chiesto il pagamento di un compenso per le prestazioni espletate nel giudizio RGN 6143/2018, ha evidenziato che non vi era alcuna corrispettività tra le prestazioni poste a suo carico nel contratto invocato a fondamento della domanda e quelle a carico dell'attore, piuttosto, inesistente, atteso che era previsto un compenso che non era correlato all'attività difensiva svolta nel giudizio RGN 6143/2018, ma ad una immissione nel Corpo di polizia o in qualunque forza armata, pur in assenza di un'attività professionale, svolta dalla controparte, orientata a realizzare tale obiettivo. L'assenza di un legame di interdipendenza tra la prestazione professionale e il compenso richiesto rendeva il contratto privo di funzione e, quindi, nullo. Ha quindi evidenziato la nullità del contratto anche in ragione della indeterminatezza del suo oggetto stante la genericità con cui era descritta l'attività difensiva richiesta all'avv. Ha Parte_1 quindi chiesto l'annullamento del contratto per errore sul suo oggetto osservando che il regolamento negoziale, predisposto dalla controparte, era strutturato in termini tali da indurlo a ritenere che l'impegno di pagamento del compenso era correlato all'ipotesi in cui avesse conseguito l'obiettivo di essere immesso nei ruoli della polizia in ragione dell'attività professionale svolta dalla controparte, non essendo ragionevole ritenere l'obbligo, a suo carico, di pagare il compenso pattuito anche nel caso in cui avesse realizzato tale obiettivo solo per suoi merito senza un contributo del ricorrente.
pagina 4 di 14 Infine, ha eccepito l'inadempimento del professionista istante alle obbligazioni assunte atteso che nessuna attività era stata svolta al fine di impugnare il provvedimento del 22.10.2019, nonostante questo fosse stato tempestivamente comunicato all'attore.
Ha , quindi, chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, di dichiarare la nullità del contratto concluso tra le parti per le ragioni esposte ovvero disporne l'annullamento per errore sull'oggetto del contratto e, in via ancor più gradata, di accertare l'inadempimento dell'attore e respingere la domanda proposta.
2. Tanto esposto si osserva che costituiscono circostanze pacifiche e documentali che aveva incaricato l'attore di impugnare CP_1
l'atto del 12.03.2018, unitamente ad ogni altro atto presupposto, con cui gli era stata comunicata l'inidoneità in merito alla procedura di arruolamento di 1.148 allievi di polizia di Stato, di cui al concorso, il cui bando era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26.05.2017, per aver conseguito un punteggio medio globale inferiore a 12/20.
E' analogamente pacifico e documentale che l'avv. Parte_1 aveva impugnato innanzi al TAR tale provvedimento, chiedendone l'annullamento, per poi presentare motivi aggiunti (cfr. all. 1 e 3 al ricorso).
In particolare, con tale ricorso era stato introdotto il giudizio RGN
6143/2018 innanzi al TAR Lazio.
pagina 5 di 14 Risulta, quindi, che le parti, in data 3 agosto 2019, avevano concluso un contratto, in cui avevano specificamente richiamato l'incarico conferito dal , di cui al ricorso introduttivo del giudizio innanzi al TAR CP_1
Lazio RGN 6143/2018, e avevano rilevato che le parti avevano pattuito che l'avv. avrebbe assistito gratuitamente il Parte_1 CP_1
“in caso di eventuali future esclusioni da concorsi per il transito nelle
FFAA o nei Corpi di Polizia, salvo superamento di uno dei concorsi in parola”. Nelle premesse del citato contratto le parti avevano dato atto che avevano verbalmente pattuito, che il compenso dovuto all'avv.
determinato di comune accordo in € 25.000,00 oltre Parte_1 accessori, sarebbe stato versato “solo ad esito della immissione del cliente in servizio nei ruolo del Ministero”, atteso che il era privo CP_1 di occupazione, con la precisazione “nulla è infatti dovuto dal cliente per l'attività del professionista sino al reperimento di un'occupazione”.
Quindi, avevano ribadito il conferimento dell'incarico professionale, per la tutela dei diritti del sia nel già instaurato giudizio RGN CP_1
6143/2018 sia negli “eventuali giudizi che si renderanno necessari qualora il cliente venga escluso da un qualsiasi concorso cui intenda partecipare”, precisando la durata del rapporto contrattuale “sino alla completa definizione giudiziale o stragiudiziale della controversia oggetto dell'incarico conferito”. Quindi, avevano stabilito che il compenso dovuto all'avv. determinato in € Parte_1
25.000,00 oltre oneri accessori in ragione della quantità e qualità dell'attività professionale svolta e da compiere, sarebbe stato incassato solo a seguito della immissione del cliente nei ruoli del Ministero dell'Interno – Polizia di Stato, Ministero della Difesa – Arma dei
Carabinieri, Ministero dell'Economia e della Finanza – Polizia
pagina 6 di 14 Penitenziaria. Infine, le parti avevano stabilito che il cliente sarebbe stato, comunque, tenuto a versare interamente il corrispettivo in caso di revoca del mandato “dopo il compimento dell'attività che consentirà
l'immissione nei ruoli del Ministero” (cfr. all. 4 al ricorso).
E', quindi, pacifico e documentale che, successivamente, il si era CP_1 utilmente qualificato nella graduatoria di un altro concorso, con immissione nel ruolo degli Agenti di Polizia Penitenziaria, così che avendo manifestato disinteresse a coltivare il giudizio RGN 6143/2018, quest'ultimo è stato dichiarato perento (cfr. all. da 6 a 8 di parte attrice).
3. Tanto esposto si osserva, in primo luogo, che, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, con la domanda introduttiva di giudizio l'attore ha chiesto il riconoscimento di un compenso per l'attività professionale svolta nel procedimento RGN 6143/2018, di cui ha quantificato l'ammontare in € 25.000,00, quale corrispettivo concordato con il cliente nell'accordo del 3.08.2019.
Ciò emerge dalla lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio, in cui è espressamente richiamata l'attività professionale espletata nel suindicato procedimento RGN 6143/2018 ed è ad essa riferito l'accordo del 3.08.2019.
4. Tanto premesso ritiene questo giudice che debba essere disattesa la domanda riconvenzionale di nullità del contratto del 3.08.2019, di cui non può ritenersi l'assenza di causa.
pagina 7 di 14 Dalla lettura del contratto, i cui contenuti sono stati sopra sinteticamente riportati, emerge, in modo inequivoco la causa del contratto. E' stato, infatti, stipulato un contratto d'opera professionale, nel dettaglio un contratto di patrocinio, in cui, da un lato, l'avv. si Parte_1 era impegnato ad assistere il nel procedimento RGN 6143/2018 e CP_1 in tutti i successivi eventuali giudizi da instaurare in caso di altre esclusioni dai concorsi per l'immissione nei ruoli delle Forze Armate e, dall'altro lato, il si era impegnato a versare alla controparte un CP_1 compenso di € 25.000,00.
E' bene precisare, sul punto, che, come reso evidente dalla lettura delle premesse, l'accordo contrattuale si riferiva anche all'attività già svolta con l'introduzione del richiamato procedimento RGN 6143/2018, specificamente richiamata, avendo le parti voluto, come espressamente riportato in contratto, riprodurre in forma scritta gli accordi verbali già raggiunti.
Vi è dunque un rapporto sinallagmatico tra il compenso pattuito e l'attività professionale di cui l'attore era stato incaricato.
Diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, l'immissione in servizio nei ruoli del non costituiva ex se la controprestazione CP_2
a fronte della quale il si era impegnato a versare il compenso CP_1 pattuito. Si trattava, piuttosto, di una condizione cui era subordinato il pagamento, considerato che il era privo di occupazione e le parti CP_1 avevano pattuito che nulla era dovuto per l'attività svolta dal professionista sino a che il cliente non avesse reperito un lavoro.
pagina 8 di 14 5. Analogamente va disattesa la domanda di nullità del contratto per indeterminatezza della prestazione a carico del professionista istante, individuata nella difesa nel giudizio RGN 6143/2018 e negli altri eventuali futuri procedimenti resi necessari da ulteriori esclusioni del dalla partecipazione ad altri concorsi, secondo quanto riportato CP_1 nella clausola relativa all'oggetto del contratto.
Sotto il profilo in esame, considerato quanto riportato nelle premesse del contratto, che fanno parte integrante del regolamento negoziale, il contratto concluso tra le parti è assimilabile ad un accordo quadro, in cui delineato il corrispettivo con riferimento alle attività compiute e da compiere in relazione al contenzioso in atto, era stato stabilito che per la difesa in altri giudizi non era dovuto un compenso aggiuntivo.
6. L'oggetto della prestazione richiesta all'avv. è Parte_1 chiaramente individuato nei termini sopra descritti nella clausola di cui all'art. 2 del contratto, in cui è specificamente ed espressamente richiamato il giudizio RGN 6143/2018, indicato anche nelle premesse, così che non vi sono margini per ravvisare il dedotto errore in cui il convenuto sarebbe incorso ovvero per ritenerne la riconoscibilità, senza che possa giungersi a diverse conclusioni in considerazione della clausola di cui all'art. 6 del contratto.
Al fine di comprendere il significato di tale clausola va considerato che, ai sensi dell'art. 2237, primo comma, c.c. “il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”.
pagina 9 di 14 Ebbene, con la clausola di cui all'art. 6 del contratto le parti avevano stabilito che il avrebbe dovuto versare in favore dell'attore CP_1
l'intero compenso convenuto di € 25.000,00, anche in caso di revoca del mandato prima dell'esaurimento della prestazione professionale, se la successiva immissione nel ruolo delle Forze Armate fosse stata conseguenza dell'attività professionale già svolta dall'attore.
Nel dettaglio se l'attore avesse revocato il mandato in pendenza del giudizio RGN 6143/2018 e, poi, tale procedimento si fosse concluso favorevolmente per il e questi avesse conseguito l'immissione CP_1 nelle forze armate in forza della sentenza conclusiva di tale giudizio, avrebbe dovuto corrispondere per intero il compenso di € 25.000,00 pattuito in favore dell'attore.
7. Tanto chiarito ritiene questo giudice che il compenso dovuto all'attore per l'opera svolta non possa essere negato per il fatto che questi non abbia impugnato il provvedimento del 22.10.2019 con cui il era CP_1 stato giudicato inidoneo rispetto ad un altro concorso.
Fermo, infatti, quanto di seguito esposto in ordine alla entità del compenso spettante all'attore, va considerato che manca un rapporto di sinallagmaticità tra il compenso richiesto nel presente giudizio, riferito all'assistenza prestata nel procedimento RGN 6143/2018, e l'inadempimento contestato, relativo alla impugnazione di un altro provvedimento.
pagina 10 di 14 Inoltre, l'impegno di difendere il gratuitamente in altri giudizi CP_1 avverso eventuali ulteriori provvedimenti di esclusione dalla partecipazione ad altri concorsi non comportava l'automatico obbligo per l'attore di impugnare tali provvedimenti, essendo evidente che tale impugnativa doveva essere richiesta e valutata, in ciò peraltro considerato che la proposizione di un ricorso infondato non solo non avrebbe giovato al convenuto, ma gli avrebbe anche nuociuto, esponendolo al pagamento delle spese processuali.
8. Ciò posto va considerato che, come sopra esposto, in caso di revoca del mandato, il cliente è tenuto al pagamento del solo corrispettivo dovuto per l'attività concretamente svolta dal professionista, secondo quanto stabilito dalla norma di cui al richiamato art. 2237, primo comma, c.c. che è espressione del principio di proporzionalità del compenso che deve essere correlato alla prestazione effettivamente resa.
Ciò posto va considerato che è pacifico che il è stato immesso CP_1 nel ruolo della polizia penitenziaria per aver superato con esito positivo il relativo concorso, senza che l'attività professionale svolta dall'avv.
riferita al provvedimento del 12.03.2018, abbia Parte_1 avuto incidenza alcuna sulla realizzazione di tale obiettivo.
Ne consegue l'inoperatività della clausola di cui all'art. 6 del contratto, con la conseguenza che non può essere riconosciuto il compenso richiesto di € 25.000,00, dovendo lo stesso essere riproporzionato in relazione all'attività effettivamente svolta, che, come è pacifico, ha riguardato le sole fasi di studio e introduttiva.
pagina 11 di 14 Come è stato evidenziato dalla Corte di legittimità “il cliente può sempre recedere dal contratto, pagando al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta (art. 2237, primo comma,
c.c.). Il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che il compenso è dovuto non per tutta l'opera commessa, ma solo per
l'opera svolta. Pertanto, se vi è stata tra le parti una valida determinazione convenzionale del compenso essa – salvo che le parti stesse abbiano manifestato una volontà contraria – rimane pur sempre applicabile anche nel caso di recesso del cliente, con la sola conseguenza che il compenso pattuito per l'intera opera dovrà essere proporzionalmente ridotto in relazione all'opera prestata (Cass. n.
1736/1968; 2558/1973; n. 1760/1980)” (cfr. Cass. n. 29745 del
29.12.2020 nonché Cass. n. 36071 del 9.12.2022).
9. Nel dettaglio va considerato che il compenso nella misura pattuita di €
25.000,00 era stato determinato considerando un'attività più estesa, svolta e da svolgere, e, quindi, riferita ad un'assistenza completa nell'ambito del giudizio RGN 6143/2018, tale così da comprendere prestazioni afferenti tutte le fasi del procedimento sino alla “completa definizione della controversia”.
Il predetto onorario era stato individuato con riferimento alla impugnativa del provvedimento del 12.03.2018, in quanto la difesa in altri giudizi era solo eventuale e sarebbe stata prestata a titolo gratuito, come riportato nelle premesse. Per quanto riguarda il giudizio RGN
6143/2018 il compenso era stato concordato in modo tale da considerare la quantità e qualità delle attività svolte e da svolgere così comprendendo anche le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale.
pagina 12 di 14 Ne discende che, avendo l'attore svolto attività riconducibili alle sole fasi di studio e introduttiva, il compenso va riproporzionato rispetto alle prestazioni rese, secondo quanto sopra esposto.
In particolare, nei giudizi di valore indeterminabile di media complessità, quale quello di cui si discute, i compensi ai valori medi riferiti a tutte le fasi del procedimento innanzi al TAR ammontano a €
10.923,00 e rispetto a tale complessivo compenso, gli onorari relativi alle fasi di studio e introduttiva, pari a € 4.725,00, costituiscono il
43,2% del compenso.
Applicando tale medesima percentuale al compenso concordato di €
25.000,00, si ottiene l'importo di € 10.800,00, che costituisce, dunque, la quota parte del compenso concordato riferita alle fasi di studio e introduttiva.
In definitiva, dunque il va condannato al pagamento in favore CP_1 dell'attore della predetta somma di € 10.800,00 oltre IVA e cassa e interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, dovendosi ritenere alla luce della pattuizione raggiunta dalle parti, che richiama i soli “oneri accessori”, quali dovuti in aggiunta al compenso di € 25.000,00, che detto importo sia comprensivo delle spese generali.
Non è stato infatti provato il pagamento né della somma indicata in comparsa di € 5.000,00 né di altri importi in favore dell'attore.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai valori minimi di cui al DM 55/2014, rapportati al valore dell'accolto, in ciò valutato il tenore delle difese svolte e la sommarietà del rito.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
• rigetta le domande riconvenzionali proposte dal convenuto;
• in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna
[...] al pagamento in favore di CP_3 Parte_1
della somma di € 10.800,00 oltre IVA e cassa come
[...] per legge e interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
• condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in €
264,00 per spese ed € 2.540,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 27 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Fuoco
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 56070/2023 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, in Via Folco Portinari, n. 65, presso lo studio dell'avv. Valerio Gallo, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata in via telematica unitamente al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.. attore
E
pagina 1 di 14 , elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Enrico Durant, CP_1
n. 15, presso lo studio dell'avv. Gloria Calenda, che, unitamente all'avv. Terenzio
VI Ponte, lo rappresenta e difende in forza di procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione
- convenuto
Oggetto: contratto d'opera professionale
Conclusioni: in vista dell'udienza dell'1 ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa riportandosi alle deduzioni svolte nei loro atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. l'avv.
[...] ha esposto che nell'aprile del Parte_1 CP_1
2018 lo aveva incaricato di proporre ricorso al TAR Lazio per l'impugnativa del provvedimento del 12 marzo 2018, con cui il aveva decretato la sua inidoneità al concorso per Controparte_2
1.148 allievi agenti di polizia di Stato e ha evidenziato di aver dato esecuzione all'incarico, proponendo ricorso al TAR Lazio introduttivo del giudizio RGN 6143/2018 e depositando successivo ricorso per motivi aggiunti. Ha, quindi, riferito che, in data 3 agosto 2019, aveva concluso con il un accordo sui compensi che gli erano dovuti, CP_1 precisando che questi si era impegnato a corrispondergli un onorario di
€ 25.000,00 oltre accessori, con la previsione che tale compenso sarebbe stato versato solo nel momento in cui fosse riuscito a trovare un'occupazione, mentre nulla era dovuto sino a quel momento.
pagina 2 di 14 L'attore ha quindi riferito che successivamente il era risultato CP_1 vincitore di un concorso a 774 posti di allievi agenti del corpo di polizia penitenziaria e che, pertanto, non avendo più interesse alla coltivazione del giudizio RGN 6143/2018, tale procedimento era stato dichiarato perento.
Dato atto che si era avverata la condizione sospensiva prevista nel contratto del 3 agosto 2019, ha chiesto la condanna del IO al pagamento in suo favore della somma di € 36.478,00, comprensiva di accessori, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
, evocato per l'udienza del 9.04.2024, come fissata dal CP_1 giudice, si è costituito in data 26.03.2024.
In particolare, il convenuto ha evidenziato di aver conferito all'avv.
l'incarico di impugnare il provvedimento del Parte_1
12.03.2018, convenendo, ad aprile 2018, un compenso di € 5.000,00 interamente versato;
che a luglio 2019 aveva partecipato ad un altro concorso pubblico per l'assunzione di 1.515 agenti di polizia di Stato e aveva reso edotto di tale circostanza l'avv. il quale, Parte_1 in tale occasione, in data 3.08.2019, lo aveva invitato a sottoscrivere il contratto invocato nel ricorso introduttivo;
che era stato escluso da tale concorso, con provvedimento del 22 ottobre 2019, che aveva consegnato all'attore il quale non lo aveva impugnato né aveva reso altra prestazione professionale;
che successivamente aveva partecipato ad altro concorso pubblico per l'assunzione di agenti di polizia penitenziaria e ne era risultato vincitore senza che alcuna attività professionale fosse stata svolta rispetto a tale concorso da parte dell'avv. Parte_1
pagina 3 di 14 Il convenuto ha, quindi, rilevato la nullità del contratto invocato dalla controparte per carenza di causa. Nel dettaglio, premesso che l'attore non aveva chiesto il pagamento di un compenso per le prestazioni espletate nel giudizio RGN 6143/2018, ha evidenziato che non vi era alcuna corrispettività tra le prestazioni poste a suo carico nel contratto invocato a fondamento della domanda e quelle a carico dell'attore, piuttosto, inesistente, atteso che era previsto un compenso che non era correlato all'attività difensiva svolta nel giudizio RGN 6143/2018, ma ad una immissione nel Corpo di polizia o in qualunque forza armata, pur in assenza di un'attività professionale, svolta dalla controparte, orientata a realizzare tale obiettivo. L'assenza di un legame di interdipendenza tra la prestazione professionale e il compenso richiesto rendeva il contratto privo di funzione e, quindi, nullo. Ha quindi evidenziato la nullità del contratto anche in ragione della indeterminatezza del suo oggetto stante la genericità con cui era descritta l'attività difensiva richiesta all'avv. Ha Parte_1 quindi chiesto l'annullamento del contratto per errore sul suo oggetto osservando che il regolamento negoziale, predisposto dalla controparte, era strutturato in termini tali da indurlo a ritenere che l'impegno di pagamento del compenso era correlato all'ipotesi in cui avesse conseguito l'obiettivo di essere immesso nei ruoli della polizia in ragione dell'attività professionale svolta dalla controparte, non essendo ragionevole ritenere l'obbligo, a suo carico, di pagare il compenso pattuito anche nel caso in cui avesse realizzato tale obiettivo solo per suoi merito senza un contributo del ricorrente.
pagina 4 di 14 Infine, ha eccepito l'inadempimento del professionista istante alle obbligazioni assunte atteso che nessuna attività era stata svolta al fine di impugnare il provvedimento del 22.10.2019, nonostante questo fosse stato tempestivamente comunicato all'attore.
Ha , quindi, chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, di dichiarare la nullità del contratto concluso tra le parti per le ragioni esposte ovvero disporne l'annullamento per errore sull'oggetto del contratto e, in via ancor più gradata, di accertare l'inadempimento dell'attore e respingere la domanda proposta.
2. Tanto esposto si osserva che costituiscono circostanze pacifiche e documentali che aveva incaricato l'attore di impugnare CP_1
l'atto del 12.03.2018, unitamente ad ogni altro atto presupposto, con cui gli era stata comunicata l'inidoneità in merito alla procedura di arruolamento di 1.148 allievi di polizia di Stato, di cui al concorso, il cui bando era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26.05.2017, per aver conseguito un punteggio medio globale inferiore a 12/20.
E' analogamente pacifico e documentale che l'avv. Parte_1 aveva impugnato innanzi al TAR tale provvedimento, chiedendone l'annullamento, per poi presentare motivi aggiunti (cfr. all. 1 e 3 al ricorso).
In particolare, con tale ricorso era stato introdotto il giudizio RGN
6143/2018 innanzi al TAR Lazio.
pagina 5 di 14 Risulta, quindi, che le parti, in data 3 agosto 2019, avevano concluso un contratto, in cui avevano specificamente richiamato l'incarico conferito dal , di cui al ricorso introduttivo del giudizio innanzi al TAR CP_1
Lazio RGN 6143/2018, e avevano rilevato che le parti avevano pattuito che l'avv. avrebbe assistito gratuitamente il Parte_1 CP_1
“in caso di eventuali future esclusioni da concorsi per il transito nelle
FFAA o nei Corpi di Polizia, salvo superamento di uno dei concorsi in parola”. Nelle premesse del citato contratto le parti avevano dato atto che avevano verbalmente pattuito, che il compenso dovuto all'avv.
determinato di comune accordo in € 25.000,00 oltre Parte_1 accessori, sarebbe stato versato “solo ad esito della immissione del cliente in servizio nei ruolo del Ministero”, atteso che il era privo CP_1 di occupazione, con la precisazione “nulla è infatti dovuto dal cliente per l'attività del professionista sino al reperimento di un'occupazione”.
Quindi, avevano ribadito il conferimento dell'incarico professionale, per la tutela dei diritti del sia nel già instaurato giudizio RGN CP_1
6143/2018 sia negli “eventuali giudizi che si renderanno necessari qualora il cliente venga escluso da un qualsiasi concorso cui intenda partecipare”, precisando la durata del rapporto contrattuale “sino alla completa definizione giudiziale o stragiudiziale della controversia oggetto dell'incarico conferito”. Quindi, avevano stabilito che il compenso dovuto all'avv. determinato in € Parte_1
25.000,00 oltre oneri accessori in ragione della quantità e qualità dell'attività professionale svolta e da compiere, sarebbe stato incassato solo a seguito della immissione del cliente nei ruoli del Ministero dell'Interno – Polizia di Stato, Ministero della Difesa – Arma dei
Carabinieri, Ministero dell'Economia e della Finanza – Polizia
pagina 6 di 14 Penitenziaria. Infine, le parti avevano stabilito che il cliente sarebbe stato, comunque, tenuto a versare interamente il corrispettivo in caso di revoca del mandato “dopo il compimento dell'attività che consentirà
l'immissione nei ruoli del Ministero” (cfr. all. 4 al ricorso).
E', quindi, pacifico e documentale che, successivamente, il si era CP_1 utilmente qualificato nella graduatoria di un altro concorso, con immissione nel ruolo degli Agenti di Polizia Penitenziaria, così che avendo manifestato disinteresse a coltivare il giudizio RGN 6143/2018, quest'ultimo è stato dichiarato perento (cfr. all. da 6 a 8 di parte attrice).
3. Tanto esposto si osserva, in primo luogo, che, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, con la domanda introduttiva di giudizio l'attore ha chiesto il riconoscimento di un compenso per l'attività professionale svolta nel procedimento RGN 6143/2018, di cui ha quantificato l'ammontare in € 25.000,00, quale corrispettivo concordato con il cliente nell'accordo del 3.08.2019.
Ciò emerge dalla lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio, in cui è espressamente richiamata l'attività professionale espletata nel suindicato procedimento RGN 6143/2018 ed è ad essa riferito l'accordo del 3.08.2019.
4. Tanto premesso ritiene questo giudice che debba essere disattesa la domanda riconvenzionale di nullità del contratto del 3.08.2019, di cui non può ritenersi l'assenza di causa.
pagina 7 di 14 Dalla lettura del contratto, i cui contenuti sono stati sopra sinteticamente riportati, emerge, in modo inequivoco la causa del contratto. E' stato, infatti, stipulato un contratto d'opera professionale, nel dettaglio un contratto di patrocinio, in cui, da un lato, l'avv. si Parte_1 era impegnato ad assistere il nel procedimento RGN 6143/2018 e CP_1 in tutti i successivi eventuali giudizi da instaurare in caso di altre esclusioni dai concorsi per l'immissione nei ruoli delle Forze Armate e, dall'altro lato, il si era impegnato a versare alla controparte un CP_1 compenso di € 25.000,00.
E' bene precisare, sul punto, che, come reso evidente dalla lettura delle premesse, l'accordo contrattuale si riferiva anche all'attività già svolta con l'introduzione del richiamato procedimento RGN 6143/2018, specificamente richiamata, avendo le parti voluto, come espressamente riportato in contratto, riprodurre in forma scritta gli accordi verbali già raggiunti.
Vi è dunque un rapporto sinallagmatico tra il compenso pattuito e l'attività professionale di cui l'attore era stato incaricato.
Diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, l'immissione in servizio nei ruoli del non costituiva ex se la controprestazione CP_2
a fronte della quale il si era impegnato a versare il compenso CP_1 pattuito. Si trattava, piuttosto, di una condizione cui era subordinato il pagamento, considerato che il era privo di occupazione e le parti CP_1 avevano pattuito che nulla era dovuto per l'attività svolta dal professionista sino a che il cliente non avesse reperito un lavoro.
pagina 8 di 14 5. Analogamente va disattesa la domanda di nullità del contratto per indeterminatezza della prestazione a carico del professionista istante, individuata nella difesa nel giudizio RGN 6143/2018 e negli altri eventuali futuri procedimenti resi necessari da ulteriori esclusioni del dalla partecipazione ad altri concorsi, secondo quanto riportato CP_1 nella clausola relativa all'oggetto del contratto.
Sotto il profilo in esame, considerato quanto riportato nelle premesse del contratto, che fanno parte integrante del regolamento negoziale, il contratto concluso tra le parti è assimilabile ad un accordo quadro, in cui delineato il corrispettivo con riferimento alle attività compiute e da compiere in relazione al contenzioso in atto, era stato stabilito che per la difesa in altri giudizi non era dovuto un compenso aggiuntivo.
6. L'oggetto della prestazione richiesta all'avv. è Parte_1 chiaramente individuato nei termini sopra descritti nella clausola di cui all'art. 2 del contratto, in cui è specificamente ed espressamente richiamato il giudizio RGN 6143/2018, indicato anche nelle premesse, così che non vi sono margini per ravvisare il dedotto errore in cui il convenuto sarebbe incorso ovvero per ritenerne la riconoscibilità, senza che possa giungersi a diverse conclusioni in considerazione della clausola di cui all'art. 6 del contratto.
Al fine di comprendere il significato di tale clausola va considerato che, ai sensi dell'art. 2237, primo comma, c.c. “il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”.
pagina 9 di 14 Ebbene, con la clausola di cui all'art. 6 del contratto le parti avevano stabilito che il avrebbe dovuto versare in favore dell'attore CP_1
l'intero compenso convenuto di € 25.000,00, anche in caso di revoca del mandato prima dell'esaurimento della prestazione professionale, se la successiva immissione nel ruolo delle Forze Armate fosse stata conseguenza dell'attività professionale già svolta dall'attore.
Nel dettaglio se l'attore avesse revocato il mandato in pendenza del giudizio RGN 6143/2018 e, poi, tale procedimento si fosse concluso favorevolmente per il e questi avesse conseguito l'immissione CP_1 nelle forze armate in forza della sentenza conclusiva di tale giudizio, avrebbe dovuto corrispondere per intero il compenso di € 25.000,00 pattuito in favore dell'attore.
7. Tanto chiarito ritiene questo giudice che il compenso dovuto all'attore per l'opera svolta non possa essere negato per il fatto che questi non abbia impugnato il provvedimento del 22.10.2019 con cui il era CP_1 stato giudicato inidoneo rispetto ad un altro concorso.
Fermo, infatti, quanto di seguito esposto in ordine alla entità del compenso spettante all'attore, va considerato che manca un rapporto di sinallagmaticità tra il compenso richiesto nel presente giudizio, riferito all'assistenza prestata nel procedimento RGN 6143/2018, e l'inadempimento contestato, relativo alla impugnazione di un altro provvedimento.
pagina 10 di 14 Inoltre, l'impegno di difendere il gratuitamente in altri giudizi CP_1 avverso eventuali ulteriori provvedimenti di esclusione dalla partecipazione ad altri concorsi non comportava l'automatico obbligo per l'attore di impugnare tali provvedimenti, essendo evidente che tale impugnativa doveva essere richiesta e valutata, in ciò peraltro considerato che la proposizione di un ricorso infondato non solo non avrebbe giovato al convenuto, ma gli avrebbe anche nuociuto, esponendolo al pagamento delle spese processuali.
8. Ciò posto va considerato che, come sopra esposto, in caso di revoca del mandato, il cliente è tenuto al pagamento del solo corrispettivo dovuto per l'attività concretamente svolta dal professionista, secondo quanto stabilito dalla norma di cui al richiamato art. 2237, primo comma, c.c. che è espressione del principio di proporzionalità del compenso che deve essere correlato alla prestazione effettivamente resa.
Ciò posto va considerato che è pacifico che il è stato immesso CP_1 nel ruolo della polizia penitenziaria per aver superato con esito positivo il relativo concorso, senza che l'attività professionale svolta dall'avv.
riferita al provvedimento del 12.03.2018, abbia Parte_1 avuto incidenza alcuna sulla realizzazione di tale obiettivo.
Ne consegue l'inoperatività della clausola di cui all'art. 6 del contratto, con la conseguenza che non può essere riconosciuto il compenso richiesto di € 25.000,00, dovendo lo stesso essere riproporzionato in relazione all'attività effettivamente svolta, che, come è pacifico, ha riguardato le sole fasi di studio e introduttiva.
pagina 11 di 14 Come è stato evidenziato dalla Corte di legittimità “il cliente può sempre recedere dal contratto, pagando al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta (art. 2237, primo comma,
c.c.). Il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che il compenso è dovuto non per tutta l'opera commessa, ma solo per
l'opera svolta. Pertanto, se vi è stata tra le parti una valida determinazione convenzionale del compenso essa – salvo che le parti stesse abbiano manifestato una volontà contraria – rimane pur sempre applicabile anche nel caso di recesso del cliente, con la sola conseguenza che il compenso pattuito per l'intera opera dovrà essere proporzionalmente ridotto in relazione all'opera prestata (Cass. n.
1736/1968; 2558/1973; n. 1760/1980)” (cfr. Cass. n. 29745 del
29.12.2020 nonché Cass. n. 36071 del 9.12.2022).
9. Nel dettaglio va considerato che il compenso nella misura pattuita di €
25.000,00 era stato determinato considerando un'attività più estesa, svolta e da svolgere, e, quindi, riferita ad un'assistenza completa nell'ambito del giudizio RGN 6143/2018, tale così da comprendere prestazioni afferenti tutte le fasi del procedimento sino alla “completa definizione della controversia”.
Il predetto onorario era stato individuato con riferimento alla impugnativa del provvedimento del 12.03.2018, in quanto la difesa in altri giudizi era solo eventuale e sarebbe stata prestata a titolo gratuito, come riportato nelle premesse. Per quanto riguarda il giudizio RGN
6143/2018 il compenso era stato concordato in modo tale da considerare la quantità e qualità delle attività svolte e da svolgere così comprendendo anche le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale.
pagina 12 di 14 Ne discende che, avendo l'attore svolto attività riconducibili alle sole fasi di studio e introduttiva, il compenso va riproporzionato rispetto alle prestazioni rese, secondo quanto sopra esposto.
In particolare, nei giudizi di valore indeterminabile di media complessità, quale quello di cui si discute, i compensi ai valori medi riferiti a tutte le fasi del procedimento innanzi al TAR ammontano a €
10.923,00 e rispetto a tale complessivo compenso, gli onorari relativi alle fasi di studio e introduttiva, pari a € 4.725,00, costituiscono il
43,2% del compenso.
Applicando tale medesima percentuale al compenso concordato di €
25.000,00, si ottiene l'importo di € 10.800,00, che costituisce, dunque, la quota parte del compenso concordato riferita alle fasi di studio e introduttiva.
In definitiva, dunque il va condannato al pagamento in favore CP_1 dell'attore della predetta somma di € 10.800,00 oltre IVA e cassa e interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, dovendosi ritenere alla luce della pattuizione raggiunta dalle parti, che richiama i soli “oneri accessori”, quali dovuti in aggiunta al compenso di € 25.000,00, che detto importo sia comprensivo delle spese generali.
Non è stato infatti provato il pagamento né della somma indicata in comparsa di € 5.000,00 né di altri importi in favore dell'attore.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai valori minimi di cui al DM 55/2014, rapportati al valore dell'accolto, in ciò valutato il tenore delle difese svolte e la sommarietà del rito.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
• rigetta le domande riconvenzionali proposte dal convenuto;
• in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna
[...] al pagamento in favore di CP_3 Parte_1
della somma di € 10.800,00 oltre IVA e cassa come
[...] per legge e interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
• condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in €
264,00 per spese ed € 2.540,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 27 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Fuoco
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