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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 17/02/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 375/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
PALMA ISIDORO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2807/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa Con Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1547/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8
e pubblicata il 07/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B031403299-2023 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
Appellato: estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.a. con socio unico ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di
Milano relativamente a IVA, IRES e IRAP per l'anno 2017.
Premesso che nel corso del giudizio di primo grado la ricorrente rinunciava al ricorso ai fini IRES ed IRAP, la vertenza concerne l'indetraibilità dell'IVA relativa alle somme versate dalla società nei confronti delle agenzie di viaggio a titolo di incentivi, per mancanza dei presupposti di onerosità e corrispettività.
In sede di ricorso la parte eccepiva la tardività dell'accertamento, notificato oltre il 31.12.2023, ritenendo non essendo applicabile la “proroga covid” disposta dall'art. 67 DL 18/2020. Nel merito sosteneva che l'incentivo era collegato ad una controprestazione di servizi, resa a favore di Ricorrente_1 dalle agenzie di viaggio, che effettuavano le prenotazioni tramite una apposita piattaforma ("Piattaforma_1"). In subordine, sosteneva la non applicabilità delle sanzioni e comunque ne chiedeva la riduzione.
La Corte adita ha dichiarato il giudizio estinto quanto ai rilievi IRES ed IRAP e ha rigettato il ricorso nel resto, con condanna di parte soccombente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 15.000,00. Il primo giudice premetteva che l'atto impositivo è stato tempestivamente notificato. Nel merito, affermava la mancanza di corrispettività nei rapporti tra Ricorrente_1 e le agenzie di viaggio, dato che la piattaforma Piattaforma_1 è di proprietà di Società_1, unica beneficiaria degli incassi relativi alle prenotazioni. Inoltre, gli incentivi corrisposti da Ricorrente_1 maturavano al mero raggiungimento da parte delle agenzie di viaggio degli obbiettivi prefissati ed erano dunque equiparabili ad “un premio di fine anno”, che non incide sul prezzo della merce.
Del resto, contabilmente il versamento complessivo è stato trattato come “costo passante”. Respingeva anche le domande subordinate riferite all'applicabilità dell'art. 6 comma 6 D.Lgs. 471/97 e dell'art. 19 DPR
633/72 nonché al riconoscimento dell'azione diretta di rimborso ex art. 30 ter DPR 633/72. Confermava anche le sanzioni, non sussistendo le condizioni di legge per disapplicarle o per ridurne l'importo.
Appella la società contribuente premettendo di concludere contratti con le agenzie di viaggio situate sul territorio italiano affinché queste si impegnino ad effettuare le prenotazioni utilizzando la “Piattaforma Piattaforma_1” ricevendo come contropartita del rapporto sinallagmatico così instaurato un corrispettivo/gettone denominato
“Incentivo” sin dalla prima prenotazione e per ciascuna prenotazione. Sia l'amministrazione finanziaria spagnola, sia quella francese hanno confermato l'onerosità delle prestazioni e la detraibilità dell'IVA corrisposta dalle società del gruppo Gruppo_1 ubicate in quei paesi;
inoltre, con sentenza n. 3014/2024 la CGT di secondo grado della Lombardia ha annullato l'accertamento per il 2016. Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga annullato il recupero IVA, con vittoria di spese. In subordine insiste per la detrazione dell'IVA erroneamente applicata in fattura ex art. 6 comma 6 D.Lgs. 471/1997 e art. 19 DPR
633/1972; in ulteriore subordine chiede il riconoscimento ex art. 30-ter DPR 633/1972 del diritto di procedere
“direttamente” al recupero dell'IVA addebitata in via di rivalsa dalle agenzie di viaggio. Insiste altresì per la non applicabilità delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza sulla portata applicativa della norma e comunque per la riduzione alla metà delle sanzioni ex art. 7 comma 4 D.Lgs. 472/1997. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza e chiede la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano con atto di controdeduzioni comunicando l'avvenuta conciliazione della controversia, come da accordo sottoscritto da entrambe le parti.
Chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate ha prodotto accordo conciliativo accettato e sottoscritto digitalmente da entrambe le parti, che hanno così definito stragiudizialmente la lite.
In particolare, sulla base di quanto previsto in detto accordo, l'Ufficio e la contribuente “concordano di conciliare il rilievo fiscale IVA (unico rilievo fiscale oggetto della materia del contendere, a seguito della rinuncia al ricorso in relazione ai rilievi IRES e IRAP) con un abbattimento del 46,52% dell'imposta accertata e la disapplicazione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.lgs. 472/1997” e dunque, per l'effetto, “con un debito di imposta pari a euro zero, un minor credito di euro 3.241.018,00 e la disapplicazione delle sanzioni, ai sensi del citato articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 472/1997”.
Viene pertanto a cessare la materia del contendere, con applicazione dell'art. 46 comma terzo D.Lgs. 546/92, secondo il quale le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Milano, 16 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LU Vicini GI IZ
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
PALMA ISIDORO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2807/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa Con Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1547/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8
e pubblicata il 07/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B031403299-2023 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
Appellato: estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.a. con socio unico ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di
Milano relativamente a IVA, IRES e IRAP per l'anno 2017.
Premesso che nel corso del giudizio di primo grado la ricorrente rinunciava al ricorso ai fini IRES ed IRAP, la vertenza concerne l'indetraibilità dell'IVA relativa alle somme versate dalla società nei confronti delle agenzie di viaggio a titolo di incentivi, per mancanza dei presupposti di onerosità e corrispettività.
In sede di ricorso la parte eccepiva la tardività dell'accertamento, notificato oltre il 31.12.2023, ritenendo non essendo applicabile la “proroga covid” disposta dall'art. 67 DL 18/2020. Nel merito sosteneva che l'incentivo era collegato ad una controprestazione di servizi, resa a favore di Ricorrente_1 dalle agenzie di viaggio, che effettuavano le prenotazioni tramite una apposita piattaforma ("Piattaforma_1"). In subordine, sosteneva la non applicabilità delle sanzioni e comunque ne chiedeva la riduzione.
La Corte adita ha dichiarato il giudizio estinto quanto ai rilievi IRES ed IRAP e ha rigettato il ricorso nel resto, con condanna di parte soccombente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 15.000,00. Il primo giudice premetteva che l'atto impositivo è stato tempestivamente notificato. Nel merito, affermava la mancanza di corrispettività nei rapporti tra Ricorrente_1 e le agenzie di viaggio, dato che la piattaforma Piattaforma_1 è di proprietà di Società_1, unica beneficiaria degli incassi relativi alle prenotazioni. Inoltre, gli incentivi corrisposti da Ricorrente_1 maturavano al mero raggiungimento da parte delle agenzie di viaggio degli obbiettivi prefissati ed erano dunque equiparabili ad “un premio di fine anno”, che non incide sul prezzo della merce.
Del resto, contabilmente il versamento complessivo è stato trattato come “costo passante”. Respingeva anche le domande subordinate riferite all'applicabilità dell'art. 6 comma 6 D.Lgs. 471/97 e dell'art. 19 DPR
633/72 nonché al riconoscimento dell'azione diretta di rimborso ex art. 30 ter DPR 633/72. Confermava anche le sanzioni, non sussistendo le condizioni di legge per disapplicarle o per ridurne l'importo.
Appella la società contribuente premettendo di concludere contratti con le agenzie di viaggio situate sul territorio italiano affinché queste si impegnino ad effettuare le prenotazioni utilizzando la “Piattaforma Piattaforma_1” ricevendo come contropartita del rapporto sinallagmatico così instaurato un corrispettivo/gettone denominato
“Incentivo” sin dalla prima prenotazione e per ciascuna prenotazione. Sia l'amministrazione finanziaria spagnola, sia quella francese hanno confermato l'onerosità delle prestazioni e la detraibilità dell'IVA corrisposta dalle società del gruppo Gruppo_1 ubicate in quei paesi;
inoltre, con sentenza n. 3014/2024 la CGT di secondo grado della Lombardia ha annullato l'accertamento per il 2016. Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga annullato il recupero IVA, con vittoria di spese. In subordine insiste per la detrazione dell'IVA erroneamente applicata in fattura ex art. 6 comma 6 D.Lgs. 471/1997 e art. 19 DPR
633/1972; in ulteriore subordine chiede il riconoscimento ex art. 30-ter DPR 633/1972 del diritto di procedere
“direttamente” al recupero dell'IVA addebitata in via di rivalsa dalle agenzie di viaggio. Insiste altresì per la non applicabilità delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza sulla portata applicativa della norma e comunque per la riduzione alla metà delle sanzioni ex art. 7 comma 4 D.Lgs. 472/1997. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza e chiede la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano con atto di controdeduzioni comunicando l'avvenuta conciliazione della controversia, come da accordo sottoscritto da entrambe le parti.
Chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate ha prodotto accordo conciliativo accettato e sottoscritto digitalmente da entrambe le parti, che hanno così definito stragiudizialmente la lite.
In particolare, sulla base di quanto previsto in detto accordo, l'Ufficio e la contribuente “concordano di conciliare il rilievo fiscale IVA (unico rilievo fiscale oggetto della materia del contendere, a seguito della rinuncia al ricorso in relazione ai rilievi IRES e IRAP) con un abbattimento del 46,52% dell'imposta accertata e la disapplicazione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.lgs. 472/1997” e dunque, per l'effetto, “con un debito di imposta pari a euro zero, un minor credito di euro 3.241.018,00 e la disapplicazione delle sanzioni, ai sensi del citato articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 472/1997”.
Viene pertanto a cessare la materia del contendere, con applicazione dell'art. 46 comma terzo D.Lgs. 546/92, secondo il quale le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Milano, 16 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LU Vicini GI IZ