CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 891/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4672/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00339176 71 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall' Avv.to Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e di ATME 1 S.p.A. in Liquidazione, avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00339176 71 000, notificata in data 22.04.2025, per tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2008, 2009, 2010 e 2012, di euro 1.644,88.
Parte ricorrente eccepisce fra l'altro la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
AT non è costituita benché regolarmente citata.
ADE Riscossione preliminarmente chiede di dichiarare la carenza di responsabilità, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento in base alla ragione più liquida.
Infatti l'ente impositore, restato contumace, non ha fornito prova di notifica dell'intimazione sottesa alla cartella, con le conseguenze che i tributi devono intendersi interamente prescritti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, contrariamente a quanto richiesto, esclusivamente a carico dell'ente impositore.
In proposito questa Corte osserva che, pur esistendo giurisprudenza di legittimità che prevede la condanna alle spese in solido con l'agente della riscossione, nel caso in cui l'accoglimento del ricorso dipenda dalla omessa notifica dell'atto presupposto, come nel caso di specie, la stessa non impone un preciso obbligo in tal senso al giudice ma solo una facoltà (che evidentemente dipende dal caso concreto) in quanto” il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite “ .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna AT ME al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
900,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Compensa le spese con
ADER. Messina 15/1/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4672/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00339176 71 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall' Avv.to Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e di ATME 1 S.p.A. in Liquidazione, avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00339176 71 000, notificata in data 22.04.2025, per tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2008, 2009, 2010 e 2012, di euro 1.644,88.
Parte ricorrente eccepisce fra l'altro la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
AT non è costituita benché regolarmente citata.
ADE Riscossione preliminarmente chiede di dichiarare la carenza di responsabilità, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento in base alla ragione più liquida.
Infatti l'ente impositore, restato contumace, non ha fornito prova di notifica dell'intimazione sottesa alla cartella, con le conseguenze che i tributi devono intendersi interamente prescritti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, contrariamente a quanto richiesto, esclusivamente a carico dell'ente impositore.
In proposito questa Corte osserva che, pur esistendo giurisprudenza di legittimità che prevede la condanna alle spese in solido con l'agente della riscossione, nel caso in cui l'accoglimento del ricorso dipenda dalla omessa notifica dell'atto presupposto, come nel caso di specie, la stessa non impone un preciso obbligo in tal senso al giudice ma solo una facoltà (che evidentemente dipende dal caso concreto) in quanto” il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite “ .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna AT ME al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
900,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Compensa le spese con
ADER. Messina 15/1/2026