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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/10/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rg2414 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele SDINO - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi -Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2414 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura a margine Parte_1
del ricorso, dall'avv. CAPUANO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza degli Artisti n.27,
E
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_2
a margine del ricorso, dall'avv. CAPUANO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza degli Artisti n.27,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/02/2025, e Parte_1
, premettendo di aver contratto Parte_2
matrimonio in Napoli il 25/10/2014 e che dalla loro unione nasceva il
1 minore il 27.04.2012, rappresentavano la volontà di separarsi in Per_1
quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Le parti vivranno separatamente, con mutuo rispetto, ciascuna potrà fissare dove crederà opportuno la propria residenza, domicilio e/o dimora. In ogni caso essi si impegnano a comunicarsi a mezzo lett. racc. A/R ogni eventuale mutamento di residenza, domicilio e/o dimora, entro e non oltre sette giorni dall'effettivo mutamento;
2. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori secondo le modalità Per_1
dell'affido condiviso, pur dimorando con la madre, con facoltà per il padre di vederlo e trattenerlo con sé, secondo le seguenti modalità temporali, dopo che sarà terminato lo stato di detenzione: a week end alterni dalle 20,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica con pernotto, e due volte alla settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 19,30, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore Per quanto riguarda le vacanze Per_1
natalizie, il Sig. terra con sé il figlio minore, alternativamente, Parte_2
un anno, dalle ore 15,00 del 24 dicembre alle ore 21,00 del 28 dicembre, e l'anno successivo, dalle ore 21,00 del 28 dicembre alle ore 21,00 del successivo 2 gennaio;
il minore, altresì, trascorrerà le festività di Pasqua e Lunedi in Albis, ivi compresa la notte tra le medesime, alternativamente un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro, iniziando con la madre per l'anno successivo;
infine, trascorrerà con il Per_1
padre, durante le vacanze scolastiche estive, due settimane consecutive durante il mese di agosto, sempre dalle ore 10,00 del lunedì alle ore 21,00 della domenica successiva,
2 la cui collocazione nei mesi di riferimento dovrà concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
3. I ricorrenti adotteranno autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione attinenti alla quotidianità della figlia minore mentre si impegnano a consultarsi reciprocamente e a decidere di comune accordo tutte le questioni di rilevante importanza attinente la salute, l'educazione e l'istruzione del figlio minore Per_1
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
4. I coniugi, comunque, sono ben consapevoli della necessità per la figlia minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, pertanto, gli accordi sopra indicati costituiscono il contenuto minimo dei rapporti genitori-figli, nel senso che si cercherà in ogni caso di favorire un'equa presenza del minore presso ciascun genitore;
5. Il Sig. si obbliga a versare, quale contributo per il Parte_2
mantenimento al figlio minore la somma di € 250,00 Per_1
(duecentocinquanta]OO) mensili. Detta somma verrà adeguata annualmente secondo gli indici Istat;
il Sig. si impegna a versare il 50% delle spese Parte_2
relative alla istruzione scolastica, mediche (se non convenzionate con il SSN), extrascolastiche, sportive e ludiche il tutto come previsto dal Protocollo d'intesa datato
07.03.2018 siglato tra Magistrati del Tribunale di Napoli ed avvocati del foro di
'Napoli, al quale le parti si richiamano per definire ogni vicenda relativa al minore;
6. La casa coniugale sita in Napoli, alla via Giuseppe Testa, 34, int. 3, scala B, di comproprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata in uso esclusivo alla Sig. Pt_1
la quale continuerà ad abitarla, come di fatto già avviene, congiuntamente al
[...]
figlio minore completa di tutte le suppellettili e mobili;
Per_1
7. Il sig. si impegna a trasferire al compimento del diciottesimo anno di Parte_2
età del figlio la metà di sua proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale Per_1
sito in Napoli, alla Via - Giuseppe Testa, 34, int. 3, sc. B, identificato al Comune di Napoli con sez. CHI, foglio 22, plla 328 sub 11, z.c. 10, ctg A/1, cl. 1, vani 5, rce 490,63;
8. Per quanto concerne il 'mutuo cointestato ad entrambi i coniugi gravante sull'immobile in comproprietà sito in Napoli, alla Via Giuseppe Testa, 34, int. 3,
3 sc. B, meglio sopra descritto, la sig. si impegna, come in realtà già Parte_1
avviene, a versare la rata di mutuo per intero fino all'estinzione dello stesso;
9, Nulla stabilirsi a titolo di assegno di mantenimento per essi coniugi, l'uno in favore dell'altro, giacche gli stessi privi di reddito e disoccupati;
10. I coniugi dichiarano, altresì, d'aver già provveduto a regolare ogni eventuale aspetto patrimoniale tra loro e, fermo quanto ai punti che precedono, dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
11. I ricorrenti si scambiano sin d'ora reciproco consenso al rilascio da parte delle
Autorità competenti del passaporto e di ogni altra autorizzazione;
12. le spese della presente procedura sono sostenute, in compensazione da entrambi i ricorrenti;
13. Tutte le questioni di carattere patrimoniale sono definite tra i coniugi pertanto nulla è dovuto dall'uno in favore dell'altro.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto Parte_3
n.146, parte I, s., sez. A, reg. Atti Matrimonio anno
2014);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele SDINO
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele SDINO - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi -Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2414 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura a margine Parte_1
del ricorso, dall'avv. CAPUANO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza degli Artisti n.27,
E
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_2
a margine del ricorso, dall'avv. CAPUANO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza degli Artisti n.27,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/02/2025, e Parte_1
, premettendo di aver contratto Parte_2
matrimonio in Napoli il 25/10/2014 e che dalla loro unione nasceva il
1 minore il 27.04.2012, rappresentavano la volontà di separarsi in Per_1
quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Le parti vivranno separatamente, con mutuo rispetto, ciascuna potrà fissare dove crederà opportuno la propria residenza, domicilio e/o dimora. In ogni caso essi si impegnano a comunicarsi a mezzo lett. racc. A/R ogni eventuale mutamento di residenza, domicilio e/o dimora, entro e non oltre sette giorni dall'effettivo mutamento;
2. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori secondo le modalità Per_1
dell'affido condiviso, pur dimorando con la madre, con facoltà per il padre di vederlo e trattenerlo con sé, secondo le seguenti modalità temporali, dopo che sarà terminato lo stato di detenzione: a week end alterni dalle 20,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica con pernotto, e due volte alla settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 19,30, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore Per quanto riguarda le vacanze Per_1
natalizie, il Sig. terra con sé il figlio minore, alternativamente, Parte_2
un anno, dalle ore 15,00 del 24 dicembre alle ore 21,00 del 28 dicembre, e l'anno successivo, dalle ore 21,00 del 28 dicembre alle ore 21,00 del successivo 2 gennaio;
il minore, altresì, trascorrerà le festività di Pasqua e Lunedi in Albis, ivi compresa la notte tra le medesime, alternativamente un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro, iniziando con la madre per l'anno successivo;
infine, trascorrerà con il Per_1
padre, durante le vacanze scolastiche estive, due settimane consecutive durante il mese di agosto, sempre dalle ore 10,00 del lunedì alle ore 21,00 della domenica successiva,
2 la cui collocazione nei mesi di riferimento dovrà concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
3. I ricorrenti adotteranno autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione attinenti alla quotidianità della figlia minore mentre si impegnano a consultarsi reciprocamente e a decidere di comune accordo tutte le questioni di rilevante importanza attinente la salute, l'educazione e l'istruzione del figlio minore Per_1
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
4. I coniugi, comunque, sono ben consapevoli della necessità per la figlia minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, pertanto, gli accordi sopra indicati costituiscono il contenuto minimo dei rapporti genitori-figli, nel senso che si cercherà in ogni caso di favorire un'equa presenza del minore presso ciascun genitore;
5. Il Sig. si obbliga a versare, quale contributo per il Parte_2
mantenimento al figlio minore la somma di € 250,00 Per_1
(duecentocinquanta]OO) mensili. Detta somma verrà adeguata annualmente secondo gli indici Istat;
il Sig. si impegna a versare il 50% delle spese Parte_2
relative alla istruzione scolastica, mediche (se non convenzionate con il SSN), extrascolastiche, sportive e ludiche il tutto come previsto dal Protocollo d'intesa datato
07.03.2018 siglato tra Magistrati del Tribunale di Napoli ed avvocati del foro di
'Napoli, al quale le parti si richiamano per definire ogni vicenda relativa al minore;
6. La casa coniugale sita in Napoli, alla via Giuseppe Testa, 34, int. 3, scala B, di comproprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata in uso esclusivo alla Sig. Pt_1
la quale continuerà ad abitarla, come di fatto già avviene, congiuntamente al
[...]
figlio minore completa di tutte le suppellettili e mobili;
Per_1
7. Il sig. si impegna a trasferire al compimento del diciottesimo anno di Parte_2
età del figlio la metà di sua proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale Per_1
sito in Napoli, alla Via - Giuseppe Testa, 34, int. 3, sc. B, identificato al Comune di Napoli con sez. CHI, foglio 22, plla 328 sub 11, z.c. 10, ctg A/1, cl. 1, vani 5, rce 490,63;
8. Per quanto concerne il 'mutuo cointestato ad entrambi i coniugi gravante sull'immobile in comproprietà sito in Napoli, alla Via Giuseppe Testa, 34, int. 3,
3 sc. B, meglio sopra descritto, la sig. si impegna, come in realtà già Parte_1
avviene, a versare la rata di mutuo per intero fino all'estinzione dello stesso;
9, Nulla stabilirsi a titolo di assegno di mantenimento per essi coniugi, l'uno in favore dell'altro, giacche gli stessi privi di reddito e disoccupati;
10. I coniugi dichiarano, altresì, d'aver già provveduto a regolare ogni eventuale aspetto patrimoniale tra loro e, fermo quanto ai punti che precedono, dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
11. I ricorrenti si scambiano sin d'ora reciproco consenso al rilascio da parte delle
Autorità competenti del passaporto e di ogni altra autorizzazione;
12. le spese della presente procedura sono sostenute, in compensazione da entrambi i ricorrenti;
13. Tutte le questioni di carattere patrimoniale sono definite tra i coniugi pertanto nulla è dovuto dall'uno in favore dell'altro.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto Parte_3
n.146, parte I, s., sez. A, reg. Atti Matrimonio anno
2014);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele SDINO
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