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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente e Relatore
CAPIZZI GIUSEPPE, Giudice
SQ AN TR MA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 551/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Piazza Villadoro 1/3 94018 Enna EN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002628909000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002628909000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002628909000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002628909000 IRAP 2006
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Piazza Villadoro 1/3 94018 Enna EN Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420160005175357000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420160005175357000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420160005212860002 IVA-ALIQUOTE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420160005212860002 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Avv. Difensore_1 preliminarmente eccepisce la mancata notifica delle cartelle e per tale motivo chiede la chiamata in causa dell'ADE; in subordine, insiste in atti per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: L'Avv. Difensore_2 per ADER insiste sull'eccezione preliminare di legittimazione passiva e chiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore;
in subordine, insiste nelle controdeduzioni per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29420259002628909000 notificata in data 22 maggio 2025 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29420160005175357000 e n.
29420160005212860002.
Avverso il suddetto atto, il ricorrente lamenta: a) omessa notifica dei titoli sottesi e conseguente intervenuta prescrizione dei crediti pretesi in pagamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione per dedurre la violazione del contraddittorio sul rilievo che non è stato citato l'ente impositore e, conseguentemente, per opporre il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, ha contestato i motivi di gravame, prospettando la regolare notificazione delle cartelle e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per quanto di ragione.
Preliminarmente, non può darsi valenza alcuna alla prospettata violazione del contraddittorio e al presunto difetto di legittimazione passiva del Concessionario sul rilievo della mancata citazione in giudizio dell'ente impositore, ciò alla luce dell'evidente considerazione che nel caso di specie la causa petendi verte esclusivamente su aspetti che attengono alla potestà di riscossione, quali appunto sono quelli attinenti al procedimento di notificazione degli atti sottesi all'intimazione oggetto di impugnativa.
Tanto premesso, nel merito, come evidenziato in narrativa, il ricorrente, lungi dal contestare il debito in sé, preteso in pagamento relativamente ad imposte erariali, IRPEF, IVA e IRAP tutte dell'anno 2006, ne contesta però l'intervenuta prescrizione e lo fa sul presupposto che le cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata non sarebbero mai state notificate, sicché, nella sostanza, secondo la prospettazione attorea, il primo atto con cui il Concessionario avrebbe esercitato la sua potestà di riscossione sarebbe costituito proprio dall'intimazione oggetto dell'odierna impugnativa, tuttavia notificata in data 22 maggio 2025, dunque a prescrizione ormai abbondantemente maturata.
L'assunto attoreo è del tutto privo di fondamento.
Partendo dalla pacifica considerazione che per le imposte di cui trattasi il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e che l'esordio del decorso prescrizionale non può che coincidere con la data in cui il credito erariale avrebbe dovuto essere soddisfatto con il pagamento delle somme dovute, ovvero nel novembre 2007 con riferimento all'anno d'imposta 2006, va da sé che la notificazione effettuata a mezzo di posta elettronica certificata (allegati 4 e 5 della memoria costitutiva dell'Ufficio per la riscossione) il 12 gennaio 2017 per entrambe le cartelle n. 29420160005175357000 e n. 29420160005212860002 debba essere considerata validamente intervenuta, di talché, pur prescindendo dagli atti successivamente notificati al ricorrente, elencati nella memoria di costituzione del Concessionario e suffragati dal deposito della relativa documentazione, appare evidente come la notifica dell'intimazione impugnata effettuata nel maggio 2025 non può che considerarsi effettuata entro il decennio decorrente dal gennaio 2017, dunque in modo assolutamente tempestivo.
Le spese seguono la soccombenza come di seguito statuito.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di difesa del Concessionario, che liquida in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori se ed in quanto dovuti, importi da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente e Relatore
CAPIZZI GIUSEPPE, Giudice
SQ AN TR MA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 551/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Piazza Villadoro 1/3 94018 Enna EN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002628909000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002628909000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002628909000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002628909000 IRAP 2006
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Piazza Villadoro 1/3 94018 Enna EN Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420160005175357000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420160005175357000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420160005212860002 IVA-ALIQUOTE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420160005212860002 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Avv. Difensore_1 preliminarmente eccepisce la mancata notifica delle cartelle e per tale motivo chiede la chiamata in causa dell'ADE; in subordine, insiste in atti per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: L'Avv. Difensore_2 per ADER insiste sull'eccezione preliminare di legittimazione passiva e chiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore;
in subordine, insiste nelle controdeduzioni per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29420259002628909000 notificata in data 22 maggio 2025 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29420160005175357000 e n.
29420160005212860002.
Avverso il suddetto atto, il ricorrente lamenta: a) omessa notifica dei titoli sottesi e conseguente intervenuta prescrizione dei crediti pretesi in pagamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione per dedurre la violazione del contraddittorio sul rilievo che non è stato citato l'ente impositore e, conseguentemente, per opporre il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, ha contestato i motivi di gravame, prospettando la regolare notificazione delle cartelle e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per quanto di ragione.
Preliminarmente, non può darsi valenza alcuna alla prospettata violazione del contraddittorio e al presunto difetto di legittimazione passiva del Concessionario sul rilievo della mancata citazione in giudizio dell'ente impositore, ciò alla luce dell'evidente considerazione che nel caso di specie la causa petendi verte esclusivamente su aspetti che attengono alla potestà di riscossione, quali appunto sono quelli attinenti al procedimento di notificazione degli atti sottesi all'intimazione oggetto di impugnativa.
Tanto premesso, nel merito, come evidenziato in narrativa, il ricorrente, lungi dal contestare il debito in sé, preteso in pagamento relativamente ad imposte erariali, IRPEF, IVA e IRAP tutte dell'anno 2006, ne contesta però l'intervenuta prescrizione e lo fa sul presupposto che le cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata non sarebbero mai state notificate, sicché, nella sostanza, secondo la prospettazione attorea, il primo atto con cui il Concessionario avrebbe esercitato la sua potestà di riscossione sarebbe costituito proprio dall'intimazione oggetto dell'odierna impugnativa, tuttavia notificata in data 22 maggio 2025, dunque a prescrizione ormai abbondantemente maturata.
L'assunto attoreo è del tutto privo di fondamento.
Partendo dalla pacifica considerazione che per le imposte di cui trattasi il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e che l'esordio del decorso prescrizionale non può che coincidere con la data in cui il credito erariale avrebbe dovuto essere soddisfatto con il pagamento delle somme dovute, ovvero nel novembre 2007 con riferimento all'anno d'imposta 2006, va da sé che la notificazione effettuata a mezzo di posta elettronica certificata (allegati 4 e 5 della memoria costitutiva dell'Ufficio per la riscossione) il 12 gennaio 2017 per entrambe le cartelle n. 29420160005175357000 e n. 29420160005212860002 debba essere considerata validamente intervenuta, di talché, pur prescindendo dagli atti successivamente notificati al ricorrente, elencati nella memoria di costituzione del Concessionario e suffragati dal deposito della relativa documentazione, appare evidente come la notifica dell'intimazione impugnata effettuata nel maggio 2025 non può che considerarsi effettuata entro il decennio decorrente dal gennaio 2017, dunque in modo assolutamente tempestivo.
Le spese seguono la soccombenza come di seguito statuito.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di difesa del Concessionario, che liquida in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori se ed in quanto dovuti, importi da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026