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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2025, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1636/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
udienza del 09/12/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CAMMARINO MARIA MICHELA (C.F. e C.F._3 dell'Avv. SCARNECCHIA VELIA (C.F.: , C.F._4 ricorrente e
; Controparte_1
; Controparte_2
; Controparte_3 ro tempore; difeso come in atti. resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta
Premesso
Con atto1 depositato il 16/02/2025 e hanno adito Parte_1 Parte_2 questa A.G. chiedendo condanna dell ist l pagamento della retribuzione professionale docenti, ex art. 7 CCNL 31-8-1999, in ragione del servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il . CP_1
Precisamente, la ricorrente esponeva di aver prestato servizio, in qualità di docente, in Pt_1 forza di plurimi contratti di supplenza breve nel corso dell'a.s. 2021/2022 e di aver maturato un credito nei confronti dell'Amministrazione scolastica pari ad € 391,42.
1 La ricorrente esponeva di aver lavorato come docente alle dipendenze del , Pt_2 CP_1 sempre in forza di plurimi contratti di supplenza breve e saltuari negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, maturando un credito pari ad 273,54.
Si costituiva l'Amministrazione non opponendosi alla richiesta nel richiamo alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015/2018; al contempo chiedendo liquidarsi l'indennità proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento prestato.
La causa è stata portata in decisione nella forma prevista dall'articolo 127 ter c.p.c. con note di trattazione.
Osserva
La ricorrente lamenta di non avere percepito, nel tempo durante il quale ha svolto la propria attività di insegnamento in virtù di contratti a tempo determinato (supplenze brevi), la retribuzione professionale docenti, invece riconosciuta ai colleghi di ruolo ed a quelli titolari di supplenze annuali (sino al termine dell'anno scolastico o delle attività scolastiche).
Effettivamente la tesi di parte ricorrente ha trovato riscontro nella Giurisprudenza di merito e, di seguito, in quella di legittimità (tra le altre Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2019, n. 33140; Cass. 20015/2018) che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. Tale disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare
La domanda va pertanto accolta e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire, per il periodo indicato (ed ovviamente anche per quelli successivi nei quali dovesse svolgere ulteriori prestazioni a tempo determinato) la retribuzione professionale.
Il quantum è da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, ed a tale titolo, per la prima fascia con anzianità di servizio da 0 a 14, a decorrere dall'1 marzo 2018 e sino al 31 dicembre 2021, in virtù della tabella E1.1 allegata al CCNL Scuola 2018, l'importo mensile di €. 174,50, l'importo giornaliero di €. 5,82 (174,50 : 30). A decorrere dall'1 gennaio 2022 in virtù della tabella D1.1 allegata al CCNL scuola del 6 dicembre 2022, l'importo mensile di €. 184,50, quello giornaliero di €. 6,15 (184,50 : 30) previsto dall'1 gennaio 2022 per la prima fascia con anzianità di servizio da 0 a 14. Dal primo gennaio 2024 l'importo è stato aumentato ad € 205,10 mensili, sicchè l'importo giornaliero è di € 6,83.
In punto alla determinazione del quantum, occorre precisare che il calcolo della Retribuzione Professionale Docenti deve essere effettuato sui giorni e sulle ore di servizio effettivamente prestate, nonché tenendo conto di eventuali assenze suscettibili di detrazione economica attestate in atti.
A tal fine va considerato che l'orario standard per i docenti varia a seconda del grado scolastico:
- 25 ore settimanali per la scuola dell'infanzia,
- 24 ore per la scuola primaria,
- 18 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
2 Nel caso in cui la parte abbia lavorato part time l'importo mensile (e quello giornaliero per i mesi non interamente lavorati) va proporzionalmente determinato (cfr Corte di Appello Bari 1495/2024) nel modo che segue:
- importo mensile RPD su X ore settimanali standard: € 174,50/184,50 (importo pieno RPD, calcolato su 18 ore settimanali): 18 (ore piene settimanali) x X (ore settimanali lavorate come da contratto part time)
e quindi
- importo giornaliero: importo mensile come sopra determinato/ 30;
I calcoli del quantum deleatur effettuati dalle ricorrenti appaiono corretti ed esenti da censure e, pertanto, le rispettive domande devono essere accolte per gli importi indicati nell'atto introduttivo, attesa anche l'adesione dei lla prospettazione delle controparti. CP_4
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, applicato l'aumento percentuale ex art. 4 co.
2. D.M. n. 55/2014 per la presenza di più parti nel medesimo ricorso e l'aumento percentuale del 10% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da e , così Parte_1 Parte_2 dispone:
- accoglie le domande;
- dichiara il diritto delle parti ricorrenti alla erogazione della retribuzione indicata in motivazione con riferimento ai periodi durante i quali hanno lavorato a tempo determinato come docenti, da calcolarsi secondo i valori tabellari contrattuali ratione temporis richiamati in motivazione;
- condanna la parte resistente all'erogazione delle somme così dovute, pari ad € 391,42 in favore della ricorrente ed € 273,54 in favore di , Parte_1 Parte_2 con accessori di legge sino
- condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € e, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge;
con attribuzione.
Foggia, 09/12/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
udienza del 09/12/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CAMMARINO MARIA MICHELA (C.F. e C.F._3 dell'Avv. SCARNECCHIA VELIA (C.F.: , C.F._4 ricorrente e
; Controparte_1
; Controparte_2
; Controparte_3 ro tempore; difeso come in atti. resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta
Premesso
Con atto1 depositato il 16/02/2025 e hanno adito Parte_1 Parte_2 questa A.G. chiedendo condanna dell ist l pagamento della retribuzione professionale docenti, ex art. 7 CCNL 31-8-1999, in ragione del servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il . CP_1
Precisamente, la ricorrente esponeva di aver prestato servizio, in qualità di docente, in Pt_1 forza di plurimi contratti di supplenza breve nel corso dell'a.s. 2021/2022 e di aver maturato un credito nei confronti dell'Amministrazione scolastica pari ad € 391,42.
1 La ricorrente esponeva di aver lavorato come docente alle dipendenze del , Pt_2 CP_1 sempre in forza di plurimi contratti di supplenza breve e saltuari negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, maturando un credito pari ad 273,54.
Si costituiva l'Amministrazione non opponendosi alla richiesta nel richiamo alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015/2018; al contempo chiedendo liquidarsi l'indennità proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento prestato.
La causa è stata portata in decisione nella forma prevista dall'articolo 127 ter c.p.c. con note di trattazione.
Osserva
La ricorrente lamenta di non avere percepito, nel tempo durante il quale ha svolto la propria attività di insegnamento in virtù di contratti a tempo determinato (supplenze brevi), la retribuzione professionale docenti, invece riconosciuta ai colleghi di ruolo ed a quelli titolari di supplenze annuali (sino al termine dell'anno scolastico o delle attività scolastiche).
Effettivamente la tesi di parte ricorrente ha trovato riscontro nella Giurisprudenza di merito e, di seguito, in quella di legittimità (tra le altre Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2019, n. 33140; Cass. 20015/2018) che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. Tale disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare
La domanda va pertanto accolta e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire, per il periodo indicato (ed ovviamente anche per quelli successivi nei quali dovesse svolgere ulteriori prestazioni a tempo determinato) la retribuzione professionale.
Il quantum è da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, ed a tale titolo, per la prima fascia con anzianità di servizio da 0 a 14, a decorrere dall'1 marzo 2018 e sino al 31 dicembre 2021, in virtù della tabella E1.1 allegata al CCNL Scuola 2018, l'importo mensile di €. 174,50, l'importo giornaliero di €. 5,82 (174,50 : 30). A decorrere dall'1 gennaio 2022 in virtù della tabella D1.1 allegata al CCNL scuola del 6 dicembre 2022, l'importo mensile di €. 184,50, quello giornaliero di €. 6,15 (184,50 : 30) previsto dall'1 gennaio 2022 per la prima fascia con anzianità di servizio da 0 a 14. Dal primo gennaio 2024 l'importo è stato aumentato ad € 205,10 mensili, sicchè l'importo giornaliero è di € 6,83.
In punto alla determinazione del quantum, occorre precisare che il calcolo della Retribuzione Professionale Docenti deve essere effettuato sui giorni e sulle ore di servizio effettivamente prestate, nonché tenendo conto di eventuali assenze suscettibili di detrazione economica attestate in atti.
A tal fine va considerato che l'orario standard per i docenti varia a seconda del grado scolastico:
- 25 ore settimanali per la scuola dell'infanzia,
- 24 ore per la scuola primaria,
- 18 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
2 Nel caso in cui la parte abbia lavorato part time l'importo mensile (e quello giornaliero per i mesi non interamente lavorati) va proporzionalmente determinato (cfr Corte di Appello Bari 1495/2024) nel modo che segue:
- importo mensile RPD su X ore settimanali standard: € 174,50/184,50 (importo pieno RPD, calcolato su 18 ore settimanali): 18 (ore piene settimanali) x X (ore settimanali lavorate come da contratto part time)
e quindi
- importo giornaliero: importo mensile come sopra determinato/ 30;
I calcoli del quantum deleatur effettuati dalle ricorrenti appaiono corretti ed esenti da censure e, pertanto, le rispettive domande devono essere accolte per gli importi indicati nell'atto introduttivo, attesa anche l'adesione dei lla prospettazione delle controparti. CP_4
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, applicato l'aumento percentuale ex art. 4 co.
2. D.M. n. 55/2014 per la presenza di più parti nel medesimo ricorso e l'aumento percentuale del 10% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da e , così Parte_1 Parte_2 dispone:
- accoglie le domande;
- dichiara il diritto delle parti ricorrenti alla erogazione della retribuzione indicata in motivazione con riferimento ai periodi durante i quali hanno lavorato a tempo determinato come docenti, da calcolarsi secondo i valori tabellari contrattuali ratione temporis richiamati in motivazione;
- condanna la parte resistente all'erogazione delle somme così dovute, pari ad € 391,42 in favore della ricorrente ed € 273,54 in favore di , Parte_1 Parte_2 con accessori di legge sino
- condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € e, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge;
con attribuzione.
Foggia, 09/12/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.