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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 234/2025 depositato il 21/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Basilicata - Via Dei Mille -C.da Canale 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TCAII0100001 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e residente a [...](Pz) alla Indirizzo_1, (c.f.:CPPGTN57R12H3703R), rappresentato e difeso da se medesimo, in quanto Commercialista, regolarmente iscritto all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno al n.396/ A, presso il proprio studio sito in Pescopagano alla Indirizzo_1 è elettivamente domiciliato, si opponeva avverso atto di contestazione n.TCAII0100001/2025, relativo all'anno 2018, emesso dall'Agenzia delle
Entrate Direzione Regionale della Basilicata - Ufficio Fiscalità e Compliance e notificato in data 28.01.25, con il quale, a seguito del processo verbale di constatazione redatto dall'Ufficio Audit della Direzione
Regionale della Basilicata, in data 02.05.22, veniva irrogata la sanzione di cui all'art.39 d.lgs. n.241/97, per un importo pari ad €.3.612,00, per violazione dell'obbligo di identità soggettiva tra il soggetto che ha apposto il visto di conformità e il soggetto che ha trasmesso n.14 dichiarazioni fiscali. In data 03.05.24, il ricorrente notificava all'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Basilicata Ufficio Fiscalità e Compliance, deduzioni difensive, ex art.16, co.4, d.lgs. n.472/97, in relazione all'atto impugnato. Con dette dedusioni, rappresentava di non aver mai conosciuto i Sigg. Nominativo_1 e Nominativo_2 e che le dichiarazioni da questi trasmessi, non sono mai state vistate dall'odierno ricorrente. Da quanto è dato comprendere dal Pvc, il Sistema Entratel, non prevede un controllo dell'identità del codice fiscale di chi ha apposto il visto di conformità ed il codice fiscale di chi ha trasmesso le dichiarazioni, altrimenti tali dichiarazioni sarebbero state scartate. L'Ufficio evidenziava che il ricorrente non ha provato quanto sostenuto e non ha esercitato alcuna azione diretta a contestare la veridicità del visto di conformità apposto sulle dichiarazioni trasmesse dal Nominativo_2. Inoltre, sosteneva il ricorrente, di non essere nelle possibilità di poter fornire alcun elemento probatorio, considerato che non ha mai conosciuto il sig. Nominativo_2. Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte affinché, in accoglimento del ricorso, voglia dichiarare la nullità dell'atto impugnato in quanto illegittimo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Basilicata che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità
e la correttezza dell'atto di contestazione impugnato. Evidenziava che, sulle stesse circostanze di fatto e di diritto, con riferimento all'anno 2017, la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Potenza, Sez.1, si è pronunciata con sentenza n.86/1/2025, emessa il 21.01.25 e depositata in data 04.02.25, con la quale, ha rigettato il ricorso di parte, ritenendo legittimo e fondato l'opposto provvedimento di irrogazione sanzioni, per rilascio di visto di conformità infedele adottato dall'Ufficio, allegato al fascicolo di causa. Infine, controparte non può neanche invocare una causa di non punibilità per obiettive condizioni di incertezze sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni, previstadall'art.6, co.2, del d.lgs. n.472/1997, peraltro, già esclusa dall'Ufficio, considerato che le disposizioni normative e di prassi sulla specifica materia sono ben chiare e comprensibili, soprattutto per un professionista del settore e che lo stesso contribuente, nelle proprie deduzioni difensive presentate in data 03.05.24 e poi trascritte nel ricorso afferma testualmente che “a) La norma che prevede l'identità tra chi appone il visto e chi trasmette la dichiarazione è a me ben nota”.
Contrastava punto su punto le doglianze di parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Con memorie illustrative del 29.12.25, fermo restando tutto quanto già dedotto ed eccepito con l'atto introduttivo, parte ricorrente ribadiva quali elementi probatori avrebbe potuto fornite, visto che non ha mai conosciuto il Sig. Viva. Quanto alle azioni volte a far disconoscere la veridicità del visto apposto sulle dichiarazioni trasmesse dal sig. Nominativo_2, precisava di aver informato l'Amministrazione finanziaria di tale circostanza, per cui, non vede quale altra azione avrebbe potuto effettuare. Sosteneva che l'Ufficio avrebbe potuto interpellare il Sig. Nominativo_2 al fine di appurare se il predetto conosceva il sig. Ricorrente_1
(odierno ricorrente). Evidenziava, altresì, che in merito all'onere della prova, il comma 5-bis dell'art.7
d.lgs.546/92, recita: ”L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio ed annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare in modo circonstanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”. La prova offerta dall'Amministrazione finanziaria è un riscontro nella banca dati tributaria in cui si ritrovano le dichiarazioni Iva trasmesse da altro intermediario (Nominativo_2) con proprie credenziali in cui risulta apposto il codice fiscale dell'odierno ricorrente. Insisteva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, tratteneva la causa all'esito della decisione, vista la normativa di riferimento, esaminati gli atti e la documentazione del fascicolo processuale, ritiene il ricorso introduttivo, così come proposto, destituito di fondamento e, pertanto, va rigettato. La Corte osserva che, dal PVC redatto dall'Ufficio, si evince che la Circolare n.21/E del 2009, al punto 3.1.1, puntualizza che “La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall'associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni”. La Risoluzione n.99/E del 2019, richiamando la succitata circolare, precisa che nei confronti del soggetto che ha apposto il visto su una dichiarazione trasmessa da altro soggetto, oppure che ha trasmesso una dichiarazione vistata da altro soggetto, si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui all'art.39 del d.lgs. n.241/97. Pertanto, con il suddetto PVC, è stata constatata l'infedele apposizione del visto di conformità, ai sensi dell'art.39 del d.lgs. n.241/1997 per violazione dell'obbligo di identità soggettiva tra il soggetto che ha apposto il visto di conformità e il soggetto che ha trasmesso la dichiarazione. A fronte di dette contestazioni parte ricorrente, in sede di consegna del citato PVC, ha dichiarato di non aver mai apposto il visto di conformità sulle dichiarazioni riportate nel PVC e di non aver mai conosciuto il sig. Nominativo_2 (che ha trasmesso le dichiarazioni), ma, tuttavia, non ha fornito alcuna documentazione a supporto delle proprie affermazioni. Quindi, confermando quanto sostenuto dall'Ufficio, il ricorrente, di fatto, non ha dimostrato di aver esercitato alcuna azione civile e/o penale diretta a contestare la veridicità del visto di conformità apposto, né tantomeno, ha provato che l'infedeltà del visto e/o l'inserimento del suo codice fiscale siano stati determinanti da una condotta dolosa o gravemente colposa imputabile ad altri soggetti (contribuenti o professionisti). In definitiva, va tenuto conto della Risoluzione n.99/E del 2019, nei confronti del soggetto che ha apposto il visto di conformità su una dichiarazione trasmessa da altro soggetto, si applicano le disposizioni sanzionatorie dell'art.39 del d.lgs. n.241/97. Di conseguenza, questo Giudice preso atto che il visto di conformità è stato apposto su n.14 dichiarazioni riportanti in nome del ricorrente e trasmesse da altro soggetto, che parte ricorrente non ha dimostrato di non avere firmate le predette dichiarazioni e che, peraltro, non ha intrapreso alcuna azione giudiziaria volta a salvaguardare il proprio diritto riguardo l'utilizzo delle proprie generalità e delle proprie autorizzazioni rilasciate, a norma dell'art.35, comma 1, lett.a), e comma 3, d.lgs. n.241/1997. Alcuna censura può essere mossa nei confronti dell'Ufficio resistente, il quale ha legittimamente e correttamente operato nel caso di specie, trattandosi di infedele apposizione del visto di conformità, avendo applicato il disposto di cui all'art.39 del d.lgs. n.241/1997, per violazione dell'obbligo di identità soggettiva tra il soggetto che ha apposto il visto di conformità e il soggetto che ha trasmesso la dichiarazione. Alla luce delle su esposte motivazioni ed argomentazioni, il ricorso si rivela infondato e pertanto, deve essere rigettato. La peculiarità delle questioni trattate e le oggettive difficoltà delle stesse, hanno indotto questo Giudice a compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di giudizio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 234/2025 depositato il 21/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Basilicata - Via Dei Mille -C.da Canale 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TCAII0100001 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e residente a [...](Pz) alla Indirizzo_1, (c.f.:CPPGTN57R12H3703R), rappresentato e difeso da se medesimo, in quanto Commercialista, regolarmente iscritto all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno al n.396/ A, presso il proprio studio sito in Pescopagano alla Indirizzo_1 è elettivamente domiciliato, si opponeva avverso atto di contestazione n.TCAII0100001/2025, relativo all'anno 2018, emesso dall'Agenzia delle
Entrate Direzione Regionale della Basilicata - Ufficio Fiscalità e Compliance e notificato in data 28.01.25, con il quale, a seguito del processo verbale di constatazione redatto dall'Ufficio Audit della Direzione
Regionale della Basilicata, in data 02.05.22, veniva irrogata la sanzione di cui all'art.39 d.lgs. n.241/97, per un importo pari ad €.3.612,00, per violazione dell'obbligo di identità soggettiva tra il soggetto che ha apposto il visto di conformità e il soggetto che ha trasmesso n.14 dichiarazioni fiscali. In data 03.05.24, il ricorrente notificava all'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Basilicata Ufficio Fiscalità e Compliance, deduzioni difensive, ex art.16, co.4, d.lgs. n.472/97, in relazione all'atto impugnato. Con dette dedusioni, rappresentava di non aver mai conosciuto i Sigg. Nominativo_1 e Nominativo_2 e che le dichiarazioni da questi trasmessi, non sono mai state vistate dall'odierno ricorrente. Da quanto è dato comprendere dal Pvc, il Sistema Entratel, non prevede un controllo dell'identità del codice fiscale di chi ha apposto il visto di conformità ed il codice fiscale di chi ha trasmesso le dichiarazioni, altrimenti tali dichiarazioni sarebbero state scartate. L'Ufficio evidenziava che il ricorrente non ha provato quanto sostenuto e non ha esercitato alcuna azione diretta a contestare la veridicità del visto di conformità apposto sulle dichiarazioni trasmesse dal Nominativo_2. Inoltre, sosteneva il ricorrente, di non essere nelle possibilità di poter fornire alcun elemento probatorio, considerato che non ha mai conosciuto il sig. Nominativo_2. Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte affinché, in accoglimento del ricorso, voglia dichiarare la nullità dell'atto impugnato in quanto illegittimo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Basilicata che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità
e la correttezza dell'atto di contestazione impugnato. Evidenziava che, sulle stesse circostanze di fatto e di diritto, con riferimento all'anno 2017, la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Potenza, Sez.1, si è pronunciata con sentenza n.86/1/2025, emessa il 21.01.25 e depositata in data 04.02.25, con la quale, ha rigettato il ricorso di parte, ritenendo legittimo e fondato l'opposto provvedimento di irrogazione sanzioni, per rilascio di visto di conformità infedele adottato dall'Ufficio, allegato al fascicolo di causa. Infine, controparte non può neanche invocare una causa di non punibilità per obiettive condizioni di incertezze sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni, previstadall'art.6, co.2, del d.lgs. n.472/1997, peraltro, già esclusa dall'Ufficio, considerato che le disposizioni normative e di prassi sulla specifica materia sono ben chiare e comprensibili, soprattutto per un professionista del settore e che lo stesso contribuente, nelle proprie deduzioni difensive presentate in data 03.05.24 e poi trascritte nel ricorso afferma testualmente che “a) La norma che prevede l'identità tra chi appone il visto e chi trasmette la dichiarazione è a me ben nota”.
Contrastava punto su punto le doglianze di parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Con memorie illustrative del 29.12.25, fermo restando tutto quanto già dedotto ed eccepito con l'atto introduttivo, parte ricorrente ribadiva quali elementi probatori avrebbe potuto fornite, visto che non ha mai conosciuto il Sig. Viva. Quanto alle azioni volte a far disconoscere la veridicità del visto apposto sulle dichiarazioni trasmesse dal sig. Nominativo_2, precisava di aver informato l'Amministrazione finanziaria di tale circostanza, per cui, non vede quale altra azione avrebbe potuto effettuare. Sosteneva che l'Ufficio avrebbe potuto interpellare il Sig. Nominativo_2 al fine di appurare se il predetto conosceva il sig. Ricorrente_1
(odierno ricorrente). Evidenziava, altresì, che in merito all'onere della prova, il comma 5-bis dell'art.7
d.lgs.546/92, recita: ”L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio ed annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare in modo circonstanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”. La prova offerta dall'Amministrazione finanziaria è un riscontro nella banca dati tributaria in cui si ritrovano le dichiarazioni Iva trasmesse da altro intermediario (Nominativo_2) con proprie credenziali in cui risulta apposto il codice fiscale dell'odierno ricorrente. Insisteva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, tratteneva la causa all'esito della decisione, vista la normativa di riferimento, esaminati gli atti e la documentazione del fascicolo processuale, ritiene il ricorso introduttivo, così come proposto, destituito di fondamento e, pertanto, va rigettato. La Corte osserva che, dal PVC redatto dall'Ufficio, si evince che la Circolare n.21/E del 2009, al punto 3.1.1, puntualizza che “La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall'associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni”. La Risoluzione n.99/E del 2019, richiamando la succitata circolare, precisa che nei confronti del soggetto che ha apposto il visto su una dichiarazione trasmessa da altro soggetto, oppure che ha trasmesso una dichiarazione vistata da altro soggetto, si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui all'art.39 del d.lgs. n.241/97. Pertanto, con il suddetto PVC, è stata constatata l'infedele apposizione del visto di conformità, ai sensi dell'art.39 del d.lgs. n.241/1997 per violazione dell'obbligo di identità soggettiva tra il soggetto che ha apposto il visto di conformità e il soggetto che ha trasmesso la dichiarazione. A fronte di dette contestazioni parte ricorrente, in sede di consegna del citato PVC, ha dichiarato di non aver mai apposto il visto di conformità sulle dichiarazioni riportate nel PVC e di non aver mai conosciuto il sig. Nominativo_2 (che ha trasmesso le dichiarazioni), ma, tuttavia, non ha fornito alcuna documentazione a supporto delle proprie affermazioni. Quindi, confermando quanto sostenuto dall'Ufficio, il ricorrente, di fatto, non ha dimostrato di aver esercitato alcuna azione civile e/o penale diretta a contestare la veridicità del visto di conformità apposto, né tantomeno, ha provato che l'infedeltà del visto e/o l'inserimento del suo codice fiscale siano stati determinanti da una condotta dolosa o gravemente colposa imputabile ad altri soggetti (contribuenti o professionisti). In definitiva, va tenuto conto della Risoluzione n.99/E del 2019, nei confronti del soggetto che ha apposto il visto di conformità su una dichiarazione trasmessa da altro soggetto, si applicano le disposizioni sanzionatorie dell'art.39 del d.lgs. n.241/97. Di conseguenza, questo Giudice preso atto che il visto di conformità è stato apposto su n.14 dichiarazioni riportanti in nome del ricorrente e trasmesse da altro soggetto, che parte ricorrente non ha dimostrato di non avere firmate le predette dichiarazioni e che, peraltro, non ha intrapreso alcuna azione giudiziaria volta a salvaguardare il proprio diritto riguardo l'utilizzo delle proprie generalità e delle proprie autorizzazioni rilasciate, a norma dell'art.35, comma 1, lett.a), e comma 3, d.lgs. n.241/1997. Alcuna censura può essere mossa nei confronti dell'Ufficio resistente, il quale ha legittimamente e correttamente operato nel caso di specie, trattandosi di infedele apposizione del visto di conformità, avendo applicato il disposto di cui all'art.39 del d.lgs. n.241/1997, per violazione dell'obbligo di identità soggettiva tra il soggetto che ha apposto il visto di conformità e il soggetto che ha trasmesso la dichiarazione. Alla luce delle su esposte motivazioni ed argomentazioni, il ricorso si rivela infondato e pertanto, deve essere rigettato. La peculiarità delle questioni trattate e le oggettive difficoltà delle stesse, hanno indotto questo Giudice a compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di giudizio.