CASS
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 23812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23812 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BU TO nato il [...] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA, che ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23812 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 07/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte d'appello di Trento condannava AT LA, confermando la sentenza del Tribunale della medesima città, alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 5.000 di multa per il delitto di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, quale amministratore unico e legale rappresentante della società DI&ERI S.r.l. aveva occupato alle proprie dipendenze il lavoratore extracomunitario kosovaro EN BE, privo di permesso di soggiorno, impiegandolo illegalmente presso il cantiere sito in Pinzolo, frazione di Madonna di Campiglio. 2. AT LA ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi a tre motivi. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento alle omesse testimonianze di EN BE e AL TH. In particolare, il BE si sarebbe presentato al lavoro al posto del cugino AL TH senza che fosse stato previamente avvisato il datore di lavoro condannato per aver impiegato il BE del quale non era a conoscenza, ignorando anche la sua posizione di "irregolare" sul territorio dello Stato. Il BE sarebbe stato indicato nella lista testi del pubblico ministero il quale avrebbe rinunciato alla sua escussione dopo aver rilevato che egli non si era presentato, al pari di AL TH, in udienza nonostante la regolare convocazione quale testimone. Si assume che la testimonianza sarebbe stata sollecitata anche ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., eventualmente disponendone l'accompagnamento coatto, senza che il Tribunale abbia ritenuto di aderire a tali richieste. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione nella valutazione delle testimonianze rese durante il processo da LI Kryeziu (caposquadra che avrebbe portato il BE in cantiere senza accorgersi che era stato inviato quale sostituto del cugino TH), anche in relazione al fatto che egli avrebbe avvisato l'imputato solo dopo che era intervenuto il controllo da parte degli ispettori del lavoro. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in favore dell'imputato, soggetto formalmente incensurato che si è dimostrato pienamente collaborativo sottoponendosi all'esame. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d'inammissibilità. 1 2. In relazione al primo motivo, come evidenziato dal Procuratore generale, si tratta di una "doppia conforme", quindi è applicabile il principio affermato da Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758, secondo cui "in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio". Deve essere, peraltro, evidenziato che entrambe le sentenze di merito hanno ritenuto non credibili le dichiarazioni del capo squadra LI Kryeziu perché ritenute contraddittorie, inattendibili e, in ultima analisi, false con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per procedere ai sensi dell'art. 372 cod. pen. ovvero per concorso nel delitto contestato, e che, dalla lettura dell'esame reso da AT LA, emerge che l'imputato ha riconosciuto di essere stato avvisato telefonicamente dallo stesso AL TH che, essendo impossibilitato a recarsi al lavoro, aveva mandato al posto suo il cugino EN BE. Su tale punto, infine, va ribadito il principio affermato secondo cui "la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione" (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024 Rv. 285722). In relazione al secondo motivo, esso si presenta affetto da evidente genericità ovvero non si confronta affatto con le motivazioni della sentenza le quali riportano le dichiarazioni di un ispettore del lavoro che nulla dice rispetto al momento in cui l'imputato-datore di lavoro avrebbe saputo della sostituzione dell'operaio. Tale motivo, inoltre, non considera affatto la valutazione della testimonianza del capo squadra LI Kryeziu, esplicitamente valutata in sentenza come contraddittoria, inattendibile e, in ultima analisi, falsa, addirittura con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per procedere ai sensi dell'art. 372 cod. pen. ovvero per concorso nel delitto contestato all'imputato. In relazione al terzo motivo, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi 2 favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). Va, inoltre, ribadito che rientra nell'onere dell'imputato individuare in modo specifico elementi positivi che il giudice possa vagliare ai fini della concessione delle stesse (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, Rv. 275640) ciò, peraltro, non è avvenuto, neppure in questa sede di legittimità, essendosi limitato ad invocare, quale motivo dirimente, l'incensuratezza - insufficiente, quale dato normativo espresso - e la collaborazione resa con il suo esame. La Corte di appello ha considerato tale collaborazione per ritenere integrato l'elemento soggettivo del reato considerandola sostanzialmente al pari di una confessione (priva peraltro di alcuna presa di consapevolezza del disvalore della condotta) e , in sede di commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen., ha fatto riferimento - ritenendo tali argomenti prevalenti - alla gravità del fatto e alla negativa personalità del ricorrente desunta dai precedenti (di cui uno specifico per violazione delle norme in tema di tutela del lavoro, come richiamata in primo grado), senza che il ricorso abbia allegato, anche in questo caso, alcunché di concreto per contrastare tali ragioni. Allo stesso modo, la richiesta di riduzione della pena si fonda esclusivamente su una generica difficoltà dell'imprenditore imputato di rispettare le norme, il che, con tutta evidenza, appare anche esso un argomento del tutto insufficiente a contrastare le ragioni della decisione qui impugnata. 4. Per le considerazioni appena espresse, il ricorso risulta essere manifestamente infondato per cui va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 marzo 2025 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA, che ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23812 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 07/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte d'appello di Trento condannava AT LA, confermando la sentenza del Tribunale della medesima città, alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 5.000 di multa per il delitto di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, quale amministratore unico e legale rappresentante della società DI&ERI S.r.l. aveva occupato alle proprie dipendenze il lavoratore extracomunitario kosovaro EN BE, privo di permesso di soggiorno, impiegandolo illegalmente presso il cantiere sito in Pinzolo, frazione di Madonna di Campiglio. 2. AT LA ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi a tre motivi. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento alle omesse testimonianze di EN BE e AL TH. In particolare, il BE si sarebbe presentato al lavoro al posto del cugino AL TH senza che fosse stato previamente avvisato il datore di lavoro condannato per aver impiegato il BE del quale non era a conoscenza, ignorando anche la sua posizione di "irregolare" sul territorio dello Stato. Il BE sarebbe stato indicato nella lista testi del pubblico ministero il quale avrebbe rinunciato alla sua escussione dopo aver rilevato che egli non si era presentato, al pari di AL TH, in udienza nonostante la regolare convocazione quale testimone. Si assume che la testimonianza sarebbe stata sollecitata anche ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., eventualmente disponendone l'accompagnamento coatto, senza che il Tribunale abbia ritenuto di aderire a tali richieste. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione nella valutazione delle testimonianze rese durante il processo da LI Kryeziu (caposquadra che avrebbe portato il BE in cantiere senza accorgersi che era stato inviato quale sostituto del cugino TH), anche in relazione al fatto che egli avrebbe avvisato l'imputato solo dopo che era intervenuto il controllo da parte degli ispettori del lavoro. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in favore dell'imputato, soggetto formalmente incensurato che si è dimostrato pienamente collaborativo sottoponendosi all'esame. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d'inammissibilità. 1 2. In relazione al primo motivo, come evidenziato dal Procuratore generale, si tratta di una "doppia conforme", quindi è applicabile il principio affermato da Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758, secondo cui "in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio". Deve essere, peraltro, evidenziato che entrambe le sentenze di merito hanno ritenuto non credibili le dichiarazioni del capo squadra LI Kryeziu perché ritenute contraddittorie, inattendibili e, in ultima analisi, false con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per procedere ai sensi dell'art. 372 cod. pen. ovvero per concorso nel delitto contestato, e che, dalla lettura dell'esame reso da AT LA, emerge che l'imputato ha riconosciuto di essere stato avvisato telefonicamente dallo stesso AL TH che, essendo impossibilitato a recarsi al lavoro, aveva mandato al posto suo il cugino EN BE. Su tale punto, infine, va ribadito il principio affermato secondo cui "la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione" (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024 Rv. 285722). In relazione al secondo motivo, esso si presenta affetto da evidente genericità ovvero non si confronta affatto con le motivazioni della sentenza le quali riportano le dichiarazioni di un ispettore del lavoro che nulla dice rispetto al momento in cui l'imputato-datore di lavoro avrebbe saputo della sostituzione dell'operaio. Tale motivo, inoltre, non considera affatto la valutazione della testimonianza del capo squadra LI Kryeziu, esplicitamente valutata in sentenza come contraddittoria, inattendibile e, in ultima analisi, falsa, addirittura con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per procedere ai sensi dell'art. 372 cod. pen. ovvero per concorso nel delitto contestato all'imputato. In relazione al terzo motivo, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi 2 favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). Va, inoltre, ribadito che rientra nell'onere dell'imputato individuare in modo specifico elementi positivi che il giudice possa vagliare ai fini della concessione delle stesse (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, Rv. 275640) ciò, peraltro, non è avvenuto, neppure in questa sede di legittimità, essendosi limitato ad invocare, quale motivo dirimente, l'incensuratezza - insufficiente, quale dato normativo espresso - e la collaborazione resa con il suo esame. La Corte di appello ha considerato tale collaborazione per ritenere integrato l'elemento soggettivo del reato considerandola sostanzialmente al pari di una confessione (priva peraltro di alcuna presa di consapevolezza del disvalore della condotta) e , in sede di commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen., ha fatto riferimento - ritenendo tali argomenti prevalenti - alla gravità del fatto e alla negativa personalità del ricorrente desunta dai precedenti (di cui uno specifico per violazione delle norme in tema di tutela del lavoro, come richiamata in primo grado), senza che il ricorso abbia allegato, anche in questo caso, alcunché di concreto per contrastare tali ragioni. Allo stesso modo, la richiesta di riduzione della pena si fonda esclusivamente su una generica difficoltà dell'imprenditore imputato di rispettare le norme, il che, con tutta evidenza, appare anche esso un argomento del tutto insufficiente a contrastare le ragioni della decisione qui impugnata. 4. Per le considerazioni appena espresse, il ricorso risulta essere manifestamente infondato per cui va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 marzo 2025 Il Consigliere estensore