Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02112/2026REG.PROV.COLL.
N. 09173/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9173 del 2023, proposto da
RA TI, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Ciancamerla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Fossombrone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, non costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 237/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fossombrone;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. RI AZ EL;
Uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sig.ra TI RA è proprietaria di un immobile sito in Fossombrone, distinto a NCEU al foglio 32, mappale 164, interessato, nel tempo, dalla realizzazione di talune opere abusive.
2. In particolare, il corpo principale del fabbricato è stato costruito dal dante causa della ricorrente in virtù di “licenza di costruzione edile”, pratica n. 595 del 25 novembre 1964, rilasciata dal Sindaco del Comune di Fossombrone per la realizzazione di un manufatto ad uso deposito. Le opere abusivamente realizzate in epoca successiva, consistenti nella realizzazione di locali accessori al manufatto, sono state condonate ai sensi della legge n. 47/1985, fatta eccezione per il manufatto ad uso ripostiglio contraddistinto con la lettera “A” negli elaborati tecnici della pratica di condono n. 308/1986, che invece è stato demolito in ottemperanza all’ordinanza del Comune n. 81 del 6 settembre 2006.
3. All’esito del rilascio della concessione in sanatoria prot. n. 12579 in data 04.06.2009, i locali regolarmente assentiti erano tre più un WC, ossia l’edificio principale e due locali accessori ad uso ripostiglio, tra cui quello identificato nelle allegate planimetrie al condono edilizio con la lettera “B” e rappresentato come una loggia aperta su tre lati costituita da una struttura in legno, realizzata in aderenza al capanno assentito con licenza del 1964.
4. In data 11 ottobre 2019 veniva effettuato un sopralluogo dagli uffici comunali, durante il quale veniva accertata la realizzazione di ulteriori opere edilizie in assenza di titolo abilitativo nel fabbricato principale e nell’area pertinenziale esterna (come da relazione tecnica del Comune datata 21 agosto 2020).
5. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi (nota prot. n. 19423 del 21 agosto 2020), la ricorrente dapprima presentava osservazioni chiedendo l’archiviazione del procedimento e, successivamente (precisamente in data 30 ottobre 2020), presentava una CILA per accertamento di conformità ai sensi dell’art. 6 bis, comma 5, del DPR n. 380/2001.
6. La CILA veniva dichiarata inammissibile con nota prot. 28787 del 27 novembre 2020 che l’interessata ha impugnato davanti al TAR con il ricorso R.G. n. 74/2021.
7. Successivamente, con nota prot. n. 31787 del 30 dicembre 2020, il Comune, qualificando parte degli interventi realizzati come opere di “ristrutturazione edilizia” comportanti “mutamento della destinazione d’uso e dei prospetti” in area compresa all’interno del “Centro Storico” (Zona A1 del vigente P.R.G. – P.P.C.S.), chiedeva alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche il parere di competenza ai sensi dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria.
8. Con nota prot. n. 2766 del 9 febbraio 2021, il Soprintendente esprimeva in parte parere favorevole al mantenimento degli interventi realizzati e in parte parere sfavorevole.
9. Tale parere, nella parte di interesse, è stato fatto oggetto di impugnazione dalla signora TI con il ricorso R.G. n. 213/2021 unitamente agli atti connessi.
10. Infine, con il ricorso R.G. n. 643/2021, la ricorrente ha gravato l’ordinanza n. 2 del 1° ottobre 2021, con cui il Comune ha intimato la demolizione delle opere abusive e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
11. Con sentenza n. 237/2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi citati, previa riunione degli stessi, in parte ha respinto e in parte dichiarato improcedibili i ricorsi RG n. 74/2021 e RG n. 643/2021, nei sensi precisati in motivazione, mentre ha respinto il ricorso RG n. 213/2021 e ha compensato le spese di tutti i giudizi.
12. Il giudice di prime cure fondava il proprio convincimento sui seguenti richiami e circostanze.
13. In ordine al ricorso RG n. 74/2021 ha rilevato che:
- in primo luogo, pur aderendo all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la CILA non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell'intervento da parte dell'Amministrazione comunale, atteso che l'attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di quest'ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall’Amministrazione ( ex multis , TAR Campania Salerno, Sez. II, 10 ottobre 2022, n. 2627; TAR Veneto Venezia, Sez. II, 17 settembre 2021, n. 1101), va comunque fatto salvo il potere-dovere del Comune di vigilare sul rispetto della normativa urbanistico-edilizia e di inibirne le violazioni (TAR Veneto Venezia, Sez. II, 16 dicembre 2019, n. 1368).
-in secondo luogo, nella Regione Marche vige una specifica disciplina in ordine ai poteri che il Comune può esercitare a fronte della presentazione di una CILA e nel caso in esame tale disposizione risulta rispettata, atteso che il responsabile ha accertato lo stato delle opere e dei luoghi mediante sopralluogo in data 11 ottobre 2019, non ha potuto emettere un ordine di sospensione dei lavori trattandosi di opere già eseguite - e infatti la CILA è stata presentata in sanatoria - e, ritenuta l’inammissibilità della stessa, ha disposto la rimozione dei manufatti realizzati abusivamente;
- evidente è il cambio di destinazione d’uso implicante un diverso carico urbanistico per entrambi i manufatti (dato il passaggio da una categoria funzionale all’altra), così come è evidente che l’avvenuto completo tamponamento della tettoia aperta su tre lati (ripostiglio “B”) realizza un nuovo volume; correttamente, quindi, il Comune ha ritenuto che tali interventi avrebbero necessitato del permesso di costruire. Né è significativo, ai fini della rilevanza del cambio d’uso, il fatto che al momento del sopralluogo l’immobile non fosse usato come residenza, ma come deposito, atteso che ciò che conta è l’idoneità funzionale e strutturale dell’edificio ad un determinato utilizzo;
- l’accertata natura abusiva degli interventi in questione e la loro non assentibilità tramite CILA per tutte le ragioni esposte ai precedenti punti costituiscono ragioni già sufficienti a sorreggere l’atto impugnato e il conseguente ordine di ripristino - trattandosi di attività che, in quanto determinante aumento di superficie e di volume residenziale, nonché modifica dei prospetti esterni, richiede il permesso di costruire (TAR Campania Napoli, Sez. III, 2 novembre 2021, n. 6856) -, con la conseguenza che risulta irrilevante, allo stato, un’indagine sulla disciplina urbanistica della zona.
14. In ordine al ricorso RG n. 213/2021 ha rilevato che:
- il parere della Soprintendenza, inoltre, risulta adeguatamente e sufficientemente motivato, atteso che emerge ictu oculi l’alterazione dello stato dei luoghi e del contesto edilizio ad opera dei manufatti per cui è stato espresso parere negativo, il che è apprezzabile già dalla documentazione fotografica prodotta. Né l’indagine della Soprintendenza può dirsi superficiale e poco istruita, avendo invece detta Amministrazione valutato ciascuna opera nella sua consistenza e tipologia, tanto da essere giunta ad un parere di compatibilità solo in parte favorevole e solo per taluni specifici interventi. Le opere realizzate, peraltro, sono state ben descritte individualmente nelle premesse del parere medesimo.
15. In ordine al ricorso RG n. 643/2021 ha rilevato che:
- l’avvenuta trasformazione, nelle more, del manufatto comporta, tuttalpiù, che la compatibilità edilizia di quest’ultimo possa essere nuovamente accertata, ma non vale ad inficiare l’ordine demolitorio che si basa sull’abuso nella sua originaria consistenza.
16. La sig.ra TI RA proponeva quindi ricorso in appello chiedendo la riforma della gravata sentenza.
17. In data 15 gennaio 2024, si costituiva in giudizio – per resistere all’appello – il Comune di Fossombrone.
18. In data 30 dicembre 2025, l’Amministrazione comunale depositava istanza di rinvio stante la prossima attivazione di un procedimento di variante urbanistica che andrebbe ad incidere sull’oggetto del giudizio, e l’avviato procedimento di riesame dei titoli, delle pratiche e delle ordinanze in questione.
19. Con memoria ex art. 73 c.p.a., depositata in data 7 gennaio 2026 il Comune ribadiva tale istanza.
20. La sig.ra TI RA, con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 7 gennaio 2026, e successive memorie di replica depositate in data 13 gennaio 2026, aderiva all’istanza di rinvio, insistendo, in subordine, per l’accoglimento dell’appello.
21. All’udienza tenutasi da remoto del 11 febbraio 2026, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere esaminata l’istanza di rinvio, avanzata dal Comune e condivisa da parte appellante, con la quale l’amministrazione comunica di aver avviato una nuova verifica di legittimità degli atti con riguardo alla compatibilità urbanistica delle opere affermando che: “la pratica di condono è databile 1986 mentre il P.P.C.S. è del 1989 e il PRG vigente è del 2004, presentando una potenziale discrasia tra lo stato di fatto legittimato con il condono nonché con la prima pratica edilizia e la successiva (e vigente) normativa. Senza tra l’altro che nulla di tale discrasia sia stato evidenziato in sede di rilascio del titolo con prot. 12579 del 4/6/2009” nonché “recentemente, studio di variante urbanistica proprio per “ …. una verifica di coerenza del Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato con D.P.G.R.M. n. 6765 del 28/09/1989 e successive varianti con il quadro normativo vigente del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e con la normativa regionale vigente in materia urbanistico edilizio e in particolar modo con la L.R. 19/2023 …”.
Senonché la definizione del presente ricorso prescinde, per quanto si vedrà oltre, dalla valutazione del regime urbanistico vigente all’epoca della realizzazione dei locali, né ha alcuna attinenza con la conformità del condono alla disciplina urbanistica vigente.
Pertanto, il Collegio non può accogliere l’istanza di rinvio, in quanto le ragioni prospettate non integrano “i casi eccezionali” in grado, essi soli, di giustificare tale richiesta ex art. 73 c.p.a.
Né può essere accolta l’istanza dell’appellante di svolgimento di un supplemento istruttorio, ritenuto, non indispensabile ai fini del decidere.
Si può pertanto procedere all’esame del merito, fermi ed impregiudicati in ogni caso i poteri dell’amministrazione a rivalutare le istanze della parte in esito all’adozione di una nuova disciplina edilizia.
2. Con il primo motivo di appello, rubricato “ Violazione di legge in relazione agli artt. 1-3-60-74-88 c.p.a. e agli artt. 1-3 l. 241/1990, anche con riferimento al difetto di motivazione e dell’art. 111 cost.. Violazione e falsa applicazione del ppcs e del prg vigente relativamente all’immobile principale, distinto tra “capanno deposito autorizzato dal comune di Fossombrone in data 24/09/1964” e “ripostiglio “b”, anche in relazione al principio di affidamento e buona fede. Violazione di legge in relazione agli artt. 16 e 17 l. 1150/1942. Violazione di legge in relazione alla l. 241/1990, anche rispetto ai principi di correttezza, imparzialità e buon andamento, nonché in ragione del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo. Violazione dei principi di correttezza, imparzialità e buon andamento. Eccesso di potere per travisamento e sviamento di potere. Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per contraddittorietà. Illegittimità derivata ”, l’appellante contesta la sentenza di primo grado là ove ha ritenuto legittima l’ordinanza demolizione emessa dal Comune di Fossombrone, sul presupposto che l’ordine di demolizione muove dall’erroneo presupposto che il fabbricato principale risulterebbe da demolire e la relativa area di pertinenza censita al NCEU al F. 32 part. 164 sarebbe area inedificabile destinata a verde pubblico e parte a parcheggio pubblico, non tenendo conto che l’immobile non era tra quelli indicati nella tavola nr. 23 delle NTA al PPCS (cioè da demolire) né detto immobile è stato oggetto di successiva individuazione finalizzata alla demolizione.
2.1. Più nel dettaglio, deduce l’appellante che è indiscutibile che l’immobile è stato costruito in due tempi diversi, parte nel 1964 e parte negli anni 1976 /1977. Le due parti così realizzate costituenti un'unica unità immobiliare sono entrambe legittimamente costruite in forza del P.E N. 595 rilasciato dal Comune di Fossombrone il 25 novembre 1964 e parte a seguito di condono edilizio Legge 47/85 prot. n. 12579 del 4 giugno 2009. Entrambe le parti costruite e legittimate risalgono a prima dell’entrata in vigore del nuovo e vigente PRG 2004 e del PPCS adottato nel 1984 ed approvato nel 1989. L’area sulla quale ricade il fabbricato solo con il nuovo PRG 2004 è stata classificata Zona A1 residenziale di interesse storico, mentre il PPCS non esisteva al tempo della costruzione del fabbricato. Per quanto riguarda il manufatto ripostiglio B oggetto di condono edilizio anch'esso è stato costruito prima dell'adozione ed approvazione del PPCS mentre al tempo del rilascio del titolo in sanatoria anno 2009 esso è stato ritenuto assentibile.
2.2. Le censure sono infondate prima in fatto che in diritto.
Come correttamente rilevato anche dai giudici di prime cure, con l’ordinanza comunale n. 2 del 1 ottobre 2021, è stato intimato il ripristino dello stato dei luoghi nei termini che seguono:
a - il fabbricato principale, autorizzato con la licenza del 1964 ad uso deposito e trasformato in residenza a seguito degli interventi abusivi di cui si controverte, avrebbe dovuto essere ricondotto a quanto legittimato con il titolo anzidetto e con la successiva concessione in sanatoria del 2009;
b - la parte di edificio ad uso ripostiglio “B”, trasformata abusivamente mediante demolizione della originaria tettoia e ricostruzione di un nuovo volume, avrebbe dovuto essere demolita;
c - l’edificio “A”, nuovamente ricostruito in assenza di titolo, avrebbe dovuto essere demolito;
d - avrebbero dovuto essere altresì demolite le ulteriori opere realizzate in assenza di titolo, quali la piscina e la relativa sistemazione esterna, il capanno in legno e la tettoia in legno.
Senonché in primo grado, a seguito della pronuncia cautelare, gli uffici comunali hanno effettuato un sopralluogo in data 14 ottobre 2022, rilevando che vi era stato un parziale adempimento all’ordine di demolizione; in particolare:
- l’area della piscina e le relative sistemazioni esterne erano state ripristinate ed erano occupate da un manto erboso;
- il ripostiglio “A” era stato demolito;
- il capanno vicino alla piscina era stato rimosso e, al suo posto, era stata realizzata una struttura ombreggiante leggera in legno ricoperta con incannucciato, che il Comune stesso ha affermato potersi inquadrare nell’attività di edilizia libera (cfr., relazione del Settore III Urbanistica del Comune prot. n. 30968 del 20 ottobre 2022, depositata nel giudizio RG n. 643/2021).
Pertanto, osservava il giudice di prime cure che “Ciò posto, l’interesse alla decisione permane con riferimento agli interventi descritti ai precedenti punti a) e b) e alla tettoia in legno di cui al precedente punto d), avendo la ricorrente, con la rimozione dei manufatti ulteriori, mostrato acquiescenza in parte qua ai gravati provvedimenti (come peraltro risulta dal tenore degli scritti difensivi). Pertanto, la presente trattazione sarà affrontata nei limiti dell’interesse che ancora residua”.
3. Nell’atto di appello, non vi è alcuna specifica deduzione sulle (sole) opere che residuerebbero da demolire ai sensi dell’ordinanza n. 2 del 1° ottobre 2021 rispetto a quanto spontaneamente demolito dallo stesso ricorrente, come rilevato dal TAR. Ma vi sono doglianze, prive di pregio in fatto, dirette ad affermare che l’immobile era legittimato per effetto del permesso di costruire e del condono, circostanza mai messa in discussione nemmeno dall’ordinanza demolitoria ove si prevede tra l’altro espressamente il ripristino dello stato di fatto e di diritto legittimato dalla licenza di costruire del 25 novembre 1964 (P.E. n. 595) e dalla sanatoria prat. 12579 del 4 giugno 2009 (Condono Edilizio n. 308/1986). La censura va pertanto respinta.
4. Con il secondo motivo di appello rubricato “ Violazione di legge in relazione agli artt. 1-3-60-74-88 c.p.a. e agli artt. 1-3 l. 241/1990, anche con riferimento al difetto di motivazione e dell’art. 111 cost.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 lett. d, 10 co. 1 lett. c) e 23 dpr 380/2001, anche in tema di cambio di destinazione d’uso. Violazione di legge in relazione alla l. 241/1990, anche rispetto ai principi di correttezza, imparzialità e buon andamento, nonché in ragione del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo. Violazione dei principi di correttezza, imparzialità e buon andamento. eccesso di potere per travisamento dei fatti in relazione alla errata descrizione tecnica delle parti condonate, con particolare riguardo alla tettoia “ripostiglio b”. Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, anche in relazione all’omessa verifica della documentazione relativa alla pratica di condono. eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per contraddittorietà. Illegittimità derivata ” contesta l’appellante quanto recepito dai giudici di primo grado, ossia che gli interventi contestati costituirebbero ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso con aumento di carico urbanistico e con modifica dei prospetti; analoga valutazione viene fatta anche per il tamponamento ripostiglio B, qualificato come ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con cambiamento di destinazione d’uso e aumento di carico urbanistico e con modifica dei prospetti.
4.1. La censura è infondata in fatto. Si legge nell’appello che vero è che l’appellante non ha operato, né richiesto un cambiamento di destinazione d’uso del fabbricato da deposito-ripostiglio a residenziale (anche se la competente Soprintendenza ha espresso parere favorevole relativamente al cambio d’uso limitatamente al fabbricato principale).
Dunque, confessoriamente è lo stesso appellante che dichiara di aver provveduto, senza titolo, al cambio di destinazione d’uso da deposito a residenziale.
Per quanto, poi, riguarda la parte di edificio ad uso ripostiglio “B”, essa è risultata trasformata abusivamente rispetto a quanto oggetto di condono mediante demolizione della originaria tettoia e ricostruzione di un nuovo volume, con mutamento dei prospetti e mutamento di destinazione d’uso.
Infatti, correttamente i giudici di primo grado hanno evidenziato che, come precisato nella relazione tecnica del 21 agosto 2020, che ha fatto seguito al sopralluogo effettuato dai tecnici comunali in data 11 ottobre 2019, nonché nella relazione del Settore III – Urbanistica del Comune prot. 30968 del 20 ottobre 2022, e come evincibile dalla documentazione fotografica allegata alla concessione in sanatoria del 2009, il ripostiglio “B” era costituito da una loggia aperta su tre lati in struttura lignea realizzata in aderenza al capanno principale; negli elaborati grafici allegati alla citata concessione in sanatoria (disegno in scala 1:100), la pianta dell’edificio risulta delimitata da una parete sottile di 10 cm, con tre punti di apertura, e tanto si evince anche dalla rappresentazione della sezione. Attualmente, invece, esso si presenta come un manufatto completamente tamponato in muratura e completo di infissi, rifinito al suo interno, con pavimento in parquet, in cui sono state realizzate due stanze ben tinteggiate e dotate di impianto di climatizzazione.
Anche considerando il solo mutamento d’uso, come ripetutamente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa che qui si intende confermare, non è sufficiente la SCIA, ma occorre il permesso di costruire, quando il mutamento della destinazione d'uso interviene tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, poiché tale modificazione edilizia incide sul carico urbanistico senza che rilevi l'avvenuta esecuzione di opere, in particolare in caso di mutamento di destinazione di uso di manufatto (Cons. Stato sez. VII, n. 186 del 9 gennaio 2026).
Non solo, ma gli interventi eseguiti sono da riferire ad interventi di nuova costruzione e/o di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire con riferimento all’art. 10 comma 1 lettera a) e c) DPR 380/2001
5. Con il terzo motivo di appello rubricato “ Violazione di legge in relazione agli artt. 1-3-60-74-88 c.p.a. e agli artt. 1-3 l. 241/1990, anche con riferimento al difetto di motivazione e dell’art. 111 cost.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 lett. d e 10 co. 1 lett. c) dpr 380/2001, anche in relazione all’art. 33 co. 3 e 4 medesimo TUE. Eccesso di potere per travisamento dello stato dei luoghi. Illegittimità derivata ” deduce l’appellante che il Comune di Fossombrone ha richiesto il parere alla Soprintendenza sull’errato presupposto che gli interventi eseguiti siano da riferire ad interventi di nuova costruzione e/o di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire con riferimento all’art. 10 comma 1 lettera a) e c) DPR 380/2001 ed in contrasto con le previsioni urbanistiche, tra l’altro anche ammissibili. Il motivo è infondato per quanto già detto nel punto che precede.
Aggiunge l’appellante che, per quel che concerne la tettoia in legno, ultima opera ritenuta abusiva, la stessa ad oggi non può ritenersi più esistente, visto che la copertura è stata sostituita con elementi ombreggianti.
Tuttavia, il TAR ha rilevato che “Peraltro, in sede di sopralluogo degli uffici comunali in data 14 ottobre 2022, ovvero successivamente all’adozione dell’ordinanza impugnata, non è risultato che la tettoia fosse stata ancora modificata nel senso dichiarato dalla ricorrente, non essendo la circostanza riportata nella relazione del Comune prot. n. 30968 del 20 ottobre 2022, e neppure nella relazione sullo stato dei luoghi depositata dalla ricorrente medesima sub documento n. 28 in data 7 dicembre 2021”. Sul punto l’appellante non deduce alcunché e, pertanto, la censura, per la sua genericità, è inammissibile.
6. Conclusivamente l’appello va respinto. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in E. 3.000,00, oltre accessori se dovuti, a favore del Comune resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI CO, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
RI AZ EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AZ EL | DI CO |
IL SEGRETARIO