Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 100
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa insufficiente erroneità della motivazione dei provvedimenti impugnati

    La Corte ritiene che debbano essere respinte le eccezioni di carenza di motivazione degli avvisi, essendo stato precedentemente notificato il PVC richiamato e indicati negli avvisi i motivi di disconoscimento della deducibilità di alcuni costi, per i quali sono state svolte adeguate difese. L'onere della prova della deducibilità dei costi spetta alla società.

  • Rigettato
    Nullità ed inefficacia assoluta del provvedimento impugnato per violazione dell'onere della prova

    La Corte ritiene che l'onere della prova della deducibilità dei costi spetti alla società, la quale non ha fornito adeguata documentazione giustificativa.

  • Rigettato
    Omessa insufficiente erroneità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al rilievo relativo all'Ires

    La Corte ritiene che l'onere della prova della deducibilità dei costi spetti alla società, la quale non ha fornito adeguata documentazione giustificativa.

  • Rigettato
    Omessa insufficiente erroneità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al rilievo relativo all'Irap

    La Corte ritiene che l'onere della prova della deducibilità dei costi spetti alla società, la quale non ha fornito adeguata documentazione giustificativa.

  • Rigettato
    Omessa insufficiente erroneità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al rilievo relativo all'Iva

    La Corte ritiene che l'onere della prova della deducibilità dei costi spetti alla società, la quale non ha fornito adeguata documentazione giustificativa.

  • Rigettato
    Omessa insufficiente erroneità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al rilievo relativo all'Ires

    La Corte ritiene che l'onere della prova della deducibilità dei costi spetti alla società, la quale non ha fornito adeguata documentazione giustificativa.

  • Rigettato
    Omessa insufficiente erroneità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al rilievo relativo all'Irap

    La Corte ritiene che l'onere della prova della deducibilità dei costi spetti alla società, la quale non ha fornito adeguata documentazione giustificativa.

  • Accolto
    Parziale accoglimento appello per documentazione prodotta in sede di verifica

    La Corte accoglie parzialmente l'appello in quanto parte della documentazione prodotta in sede di appello corrisponde a quella già offerta in sede di verifica, rendendola ammissibile e valutabile. Vengono annullate specifiche riprese a tassazione per le quali è stata ritenuta sufficiente la documentazione fornita.

  • Accolto
    Richiesta di riduzione delle imposte accertate per l'anno 2019

    La Corte accoglie parzialmente la richiesta, annullando specifiche riprese a tassazione per cui è stata ritenuta sufficiente la documentazione fornita.

  • Accolto
    Richiesta di riduzione delle imposte accertate per l'anno 2018

    La Corte accoglie parzialmente la richiesta, annullando specifiche riprese a tassazione per cui è stata ritenuta sufficiente la documentazione fornita.

  • Rigettato
    Contestazione sull'ammissibilità della documentazione prodotta in appello

    La Corte respinge l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate in quanto parte della documentazione prodotta in appello corrisponde a quella già offerta in sede di verifica e quindi è ammissibile e valutabile.

  • Altro
    Mancanza dei requisiti di deducibilità dei costi

    La Corte, pur accogliendo parzialmente l'appello su alcune voci documentate, conferma la necessità che il contribuente provi l'effettivo sostenimento e la detraibilità dei costi.

  • Altro
    Contestazione IVA per operazioni attive imponibili inferiori

    Non specificato nel dettaglio della decisione finale, ma la contestazione è posta dall'Agenzia.

  • Altro
    Contestazione IVA per acquisti non inerenti

    Non specificato nel dettaglio della decisione finale, ma la contestazione è posta dall'Agenzia.

  • Altro
    Contestazione IVA per omessa indicazione nel quadro VJ

    Non specificato nel dettaglio della decisione finale, ma la contestazione è posta dall'Agenzia.

  • Rigettato
    Rigetto istanza cautelare

    L'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1166 del 2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 100
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 100
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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