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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 09/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 950/2024 depositato il 24/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15662/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 29 e pubblicata il 30/12/2023
Atti impositivi:
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R303887 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R303887 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R303887 IRAP 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R303886 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R303886 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R303886 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2164/2025 depositato il 23/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La S.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento n. TK503R303886/2022 per l'anno 2018 e n. TK503R303887/2022 per l'anno 2019, notificati in data 21 dicembre 2022, emessi sulla base del PVC della GdF di Fiumicino notificato il 24/4/2021. Secondo quanto rilevato nell'avviso di accertamento n. TK503R303887/2022 la società Ricorrente_1 avrebbe dedotto indebitamente diversi componenti negativi di reddito per un totale di 980.802,58 euro. Pertanto, l'Ufficio concordemente con quanto proposto dai verificatori, procedeva al recupero a tassazione per l'anno di imposta 2019 dell'importo di euro 980.802,58, da cui maggiori imposte Ires per € 235.393,00, oltre sanzioni e interessi. Ai fini IRAP venivano riscontrati componenti negativi indeducibili per € 937.568,00, da cui una maggiore Irap di € 45.190,00, oltre sanzioni e interessi. Ai fini Iva operazioni imponibili per un minor importo di 16.560 e una maggiore imposta dovuta di € 5.598,00 oltre sanzioni e interessi, e sanzioni per omessa indicazione quadro VJ per 68.133. Secondo quanto rilevato nell'avviso di accertamento n. TK503R303886/2022 la società Ricorrente_1 avrebbe dedotto indebitamente diversi componenti negativi di reddito per un totale di € 366.854,00. Pertanto, l'Ufficio concordemente con quanto proposto dai verificatori, aveva proceduto al recupero a tassazione per l'anno di imposta 2019 dell'importo di euro 366.854,00, da cui una maggiore Ires dovuta di € 88.045,00, oltre sanzioni e interessi. Ai fini IRAP venivano riscontrati componenti negativi indeducibili per € 367.281,00 e una maggiore Irap di € 18.089,00, oltre sanzioni e interessi. Ai fini Iva operazioni imponibili IVA per un minor importo di € 25.451,56, acquisti non inerenti per € 11.065 , una maggiore imposta dovuta di € 3.906,00 oltre sanzioni e interessi, ed irrogate sanzioni per omessa indicazione quadro VJ per € 1.066,00. Eccepiva la ricorrente l'illegittimità degli avvisi per: 1)Omessa insufficiente erroneità della motivazione dei provvedimenti impugnati – Nullità dell'atto di accertamento anche ai sensi dell'art. 7 della Legge 212/2000 – Nullità degli atti di accertamento per violazione degli artt. 39, co.
1, lett. d), co. 2 D.P.R. 600/73 ai fini Ires;
54, 55 D.P.R. 633/73 ai fini I.V.A.;
2)Nullità ed inefficacia assoluta del provvedimento impugnato per violazione dell'onere della prova;
3)Omessa insufficiente erroneità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al rilievo relativo all'Ires. Nullità dell'accertamento TK503R303887/2022 per l'anno 2019;
4)Omessa insufficiente erroneità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al rilievo relativo all'Irap. Nullità dell'accertamento TK503R303887/2022 per l'anno 2019;
5)Omessa insufficiente erroneità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al rilievo relativo all'Iva. Nullità dell'accertamento TK503R303887/2022 per l'anno 2019 e TK503R303886/2022 per l'anno 2018;
2 6)Omessa insufficiente erroneità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al rilievo relativo all'Ires. Nullità dell'accertamento TK503R303886/2022 per l'anno 2018;
7)Omessa insufficiente erroneità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al rilievo relativo all'Irap. Nullità dell'accertamento TK503R303886/2022 per l'anno 2018. Chiedeva pertanto, previa sospensione ex art. 47 D.lgs 546/92, esistendo i presupposti richiesti, nonché ex art. 68 D. Lgsl 546/1992 e art. 19 D. Lgsl 472/1997, nella parte in cui era stabilito il divieto di procedere alla riscossione in pendenza del processo, in accoglimento dei motivi del ricorso ed accertata l'inammissibilità ed infondatezza degli avvisi di contestazione nn. TK503R303886/2022 e TK503R303887/2022, che fosse dichiarata l'illegittimità degli stessi e per l'effetto l'annullamento degli stessi. In data 18 aprile 2023 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate DPII di Roma, controdeducendo l'assoluta infondatezza della eccezione di carenza di motivazione, atteso che gli atti impugnati risultavano legittimamente motivati “per relationem” sulla scorta di una condivisione delle risultanze del p.v.c. e che spettava alla ricorrente dimostrare la deducibilità dei costi portati in detrazione in conformità ai principi di competenza, certezza, oggettiva determinabilità e inerenza, di cui all'art. 109 del Tuir. Nel merito rilevava che non era stata fornita valida giustificazione né era stata esibita idonea documentazione dei costi ritenuti indeducibili. All'udienza del 7 dicembre 2023 il rappresentante della società ricorrente rilevava che l'Ufficio non aveva preso atto della documentazione relativa alle fatture, comprese quelle estere, esibite a suo tempo in sede di verifica della GdF e successivamente in sede giudiziale. Il rappresentante dell'Ufficio deduceva che la documentazione esibita alla GdF era stata già ritenuta non idonea. La CGT respingeva il ricorso con sentenza n .15662/2023. Così motiva la decisione impugnata: «Ritiene in primo luogo la Corte che debbano essere respinte le eccezioni di carenza di motivazione degli avvisi, incontroverso che era stato precedentemente notificato il PVC negli stessi richiamati, e che negli avvisi sono ben indicati i motivi di disconoscimento della deducibilità di alcuni costi, in merito ai quali sono state svolte adeguate difese. Negli avvisi è indicato che i costi non sono stati riconosciuti perché nel corso della verifica non sono stati esibiti i documenti giustificativi, per cui è onere della società dimostrare invece la loro esistenza. Per quanto riguarda le singole riprese a tassazione di cui all'avviso n. TK503R303887/2022 la Corte rileva che nel corso della verifica non sono stati esibiti documenti giustificativi per le seguenti spese: € 2.209,45 per "MATERIE PRIME IMBALLAGGI" ; € 779,00 per "ASSICURAZIONI INDEDUCIBILI" ; € 25.000,00 per "ASSICURAZIONI AUTOCARRI" ; € 1.000,00 per "ASSICURAZIONI DIVERSE"; € 20.000,00 per "MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRI" ; € 1.525,00 per "SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI" ; € 212,00 per "RISARCIMENTO DANNI" ; € 6.511,25 per "SPESE DI RAPPRESENTANZA" ; € 186.622,05 per "SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE" ; € 165.000,00 per "PRESTAZIONI DI SERVIZIO"; € 5.000,00 per "SPESE ALBERGHI E RISTORANTI"; € 461.947,35 per "PRESTAZIONI DI TERZI"; € 15.000,00 per "SERVIZI E TRASPORTI INTERMODALI"; € 10.000,00 per "SPESE PER NOLO MARITTIMO"; € 8.000,00 per "SERVIZI PER NOLO AEREO" ; € 43.234,48 per "TRASFERTE".
In allegato al ricorso, senza peraltro effettuare un elenco/riepilogo dei documenti suddivisi per le varie voci sopra elencate o esibire i mastrini contabili, la Ricorrente_1 Srl ha prodotto una serie di “fatture non contabilizzate”, come espressamente sono stati intestati i file depositati, per cui, in assenza di prova che si tratti di fatture non contabilizzate e non esibite al momento della verifica , e giustificative proprio dei costi disconosciuti dalla Agenzia, con l'esibizione di tale documentazione non può essere considerato assolto l'onere di provare l'effettivo sostenimento e la detraibilità dei costi contestati.
3 Per quanto riguarda i file “documenti prova trasferta” negli stessi sono stati raggruppate una serie di schede o
“rapportini” con varie annotazioni di spesa per viaggi e vari nomi, ancora una volta senza alcun riepilogo/ spiegazione o prova che i nomi sulle stesse annotati siano relativi a dipendenti o collaboratori, o altro personale, e che si tratti di spese relative a specifici viaggi di lavoro, per cui non è stata fornita alcuna prova del sostenimento dell'intero importo delle spese di trasferta e della loro deducibilità. Quanto all'importo di € 28.720,00 per "ammortamenti", nell'avviso si rileva che contabilmente sono stati rilevati ammortamenti per il minor importo di € 1.000,00, per cui in assenza di contestazioni in merito da parte del ricorrente il rilievo non può che essere confermato. Anche il disconoscimento dell'importo di € 42,00 per "SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%, PER LA DIFFERENZA DEL 20% INDEDUCIBILE" ai fini fiscali, deve essere confermato, in assenza di contestazioni da parte della ricorrente. Per quanto riguarda le singole riprese a tassazione di cui all'avviso n. n.TK503R303886/2022 la Corte rileva che nel corso della verifica non sono stati esibiti documenti giustificativi per le seguenti spese: € 748,46 per "ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI INDEDUCIBILI"; € 3.729,82 per “MANUT. RIP. AUTOCARRI"; € 1.921,50 per "SERVIZI E PRESTAZIONI RESE DA PROF”; € 335.470,31 per "SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE"; € 6.638,54 per "SPESE ALBERGHI E RISTORANTI"; € 11.009,77 per "PRESTAZIONE DI TERZI”. In merito alla documentazione prodotta in giudizio, peraltro neppure suddivisa in relazione ai due avvisi, si rimanda al punto precedente, dovendosi anche in questo caso escludere che sia stato assolto l'onere di dimostrare l'effettivo sostenimento e la detraibilità dei costi contestati. Quanto all'importo di € 7.335,06 per "ACQUISTO PNEUMATICI", spesa disconosciuta in quanto dall'esame dei giustificativi di spesa non si rilevavano gli identificativi dei mezzi di trasporto, nessuna controdeduzione è stata fatta dalla ricorrente per cui il rilievo deve essere confermato. In conclusione, rileva la Corte che il ricorso non merita accoglimento. Ritiene tuttavia, considerata la complessità della vicenda, che possa farsi luogo alla compensazione delle spese». Ricorrente_1Contro tale decisione ha proposto appello la società SRL. Premette che quanto alle spese della Ricorrente_1 SRL che non risultavano contabilizzate tanto era dovuto al fatto che si trattava di documenti non elettronici non pervenuti all' amministrazione, tra i quali la presenza di sole fatture estere, contribuenti con adesione al regime forfetario oltre alle spese assicurative che non richiedono fattura, ma solo certificazione del premio. Pertanto, di seguito parte appellante, riprendendo testualmente dall' avviso di accertamento le voci di bilancio contestate e di fianco esplicita la parte fiscalmente deducibile a fronte di documentazione comprovante allegata:
-per € 2.209,45 alla voce "MATERIE PRIME IMBALLAGGI" – NO Allegati -
-per € 779,00 alla voce "ASSICURAZIONI INDEDUCIBILI;
– NO Allegati -
-per € 25.000,00 alla voce "ASSICURAZIONI AUTOCARRI"; Per questa voce è prevista una spesa deducibile di euro 22.030,18 per effetto delle ricevute delle polizze assicurative allegate (allegato 15). Il pagamento della polizza non prevede fattura.
-per € 1.000,00 alla voce "ASSICURAZIONI DIVERSE;
– NO Allegati -
per € 20.000,00 alla voce "MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRI;
– NO Allegati -
-per € 42,00 alla voce "SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%; – NO Allegati - - per € 1.525,00 alla voce "SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI"; – NO Allegati -
-per € 212,00 alla voce "RISARCIMENTO DANNI"; – NO Allegati -
-per € 6.511,25 alla voce "SPESE DI RAPPRESENTANZA"; All'interno di questa voce si evidenziano spese Società_2deducibili per euro 1.441,40 per effetto della fattura del fornitore (fattura visibile all'
4 interno dell'allegato 7 denominato Fatture Varie) ricevuta di euro 1.678,91 di cui però euro 237,51 non deducibile in quanto il prezzo unitario non è inferiore ad euro 50,00;
-per € 186.622,05 alla voce "SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE"; – NO Allegati
-per € 165.000,00 alla voce "PRESTAZIONI DI SERVIZIO"; euro 1.180 servizio di RA (fornitore CARPE Nominativo_1DIEM di , n. 2 fatture allegate); euro 1.500 prestazione Nominativo_2 n. 1 fattura allegata;
per euro 1.340 riparazione container fornitore SS E RR DI MO AU n. 1 fattura allegata – (le fatture interessate sono visibili all' interno dell'allegato 7 denominato Fatture Varie);
-per € 5.000,00 alla voce "SPESE ALBERGHI E RISTORANTI;
– NO Allegati -
-per € 461.947,35 alla voce "PRESTAZIONI DI TERZI"; All'interno di questa voce si evidenziano spese deducibili per euro 142.419,30 per Società_3 (fornitore Società_4 n. 129 fatture allegate [allegato 5]), euro 160,00 per bioetanolo (fornitore Advanced Living Solution, n. 1 fattura allegata [allegato 7 fatture varie]); per l'importo di euro 225.285,78 si fa riferimento a fatture da ricevere imputate nell'anno 2019 ma ricevute nel 2020, si allegano n. 27 Società_5 Società_6fatture di e [allegato 8])
-Le n. 37 fatture di Società_7 LTD (allegato 6) per un totale di euro 34.098,25 ricoprono totalmente il costo deducibile delle successive voci, inoltre si riscontra un ulteriore costo di euro 1.098,25: per € 15.000,00 alla voce "SEVIZI E TRASPORTI INTERMODALI"; per € 10.000,00 alla voce "SPESE PER NOLO MARITTIMO"; per € 8.000,00 alla voce "SERVIZI PER NOLO AEREO;
-per € 43.234,48 alla voce "TRASFERTE"; il personale dipendente spesso è recato fuori comune per motivi di lavoro. In tema di imposte sui redditi ex art.51, comma 5, DPR 917/86 le spese sostenute e ivi rimborsate dal personale dipendente nelle trasferte sia nazionali che internazionali sono deducibili. Il trattamento fiscale in capo ai lavoratori dipendenti ed assimilati dei rimborsi spese dipendenti per trasferte fuori dal territorio comunale, prevede rimborso forfetario o analitico. Si allega prospetto forfetario (allegato 16) delle trasferte effettuate in territorio nazionale (rimborso 46,48 euro) ed internazionale (77,47 euro), nel prospetto allegato si individua un costo totale deducibile di 22.930,84
-per € 28.720,00 alla voce "ammortamenti" – NO Allegati -
Con riferimento all'anno 2018 parte appellante ritiene di poter fornire solamente n. 2 fatture di SERVIZI per un totale di 2.830,00, le fatture sono la numero 312805066 del 04/12/2018 del fornitore Nominativo_3 Nominativo_3di euro 735,00 e la numero 312805069 del 04/12/2018 del fornitore di euro 2.095,00. (allegato 17)
Tanto premesso, rispetto al maggior reddito imponibile 2019 contestato di euro 980.802,58, parte appellante sostiene che sussisterebbe documentazione comprovante la corretta deducibilità di costi per un totale di 452.385,75 così suddivisa: TRASFERTE 22.930,84 PRESTAZIONI DI TERZI 367.865,08 ASSICURAZIONI 22.030,18 TRASPORTI INTERMODALI 34.098,25 RAPPRESENTANZA 1.441,40 SERVIZI 4.020,00 Sicchè, complessivamente, parte appellante richiede riduzione per l'anno 2019 di 129.272,30 di cui IRES 108.572,58 e IRAP 20.699,72. Quanto all'anno 2018 di imposta, espone parte appellante che secondo quanto ricalcolato dall'Agenzia delle entrate risulterebbe un maggior reddito imponibile di euro 366.854,00.
5 Al riguardo la società ritiene di aver fornito documentazione comprovante la corretta deducibilità di costi per un totale di 2.830,00 Da cui deriva la richiesta di riduzione per l'anno 2018 di 815,61 di cui IRES 679,20 e IRAP 136,41. A dimostrazione della corretta deducibilità dei costi 2019 allega Registro Iva Acquisti 2019 (allegato 4), all'interno del registro Iva acquisti sarebbe possibile notare quanto segue: quanto alle fatture di Società_4 (fatture allegate e riconoscibili in allegato 5 [si aggiunge allegato 5 bis con un elenco di Società_4tutte le fatture non registrate]): sono contabilizzate (sono evidenziate in giallo all'interno del registro iva Società_4 Società_4acquisti 2019) solo le fatture di ITALIA, mentre tutte le fatture estere ( ha sedi in tutta Europa) non erano state contabilizzate perché non pervenute. Evidenzia che la denominazione sociale di tali fatture è diversa ed anche il numero fattura. Quanto alle fatture di Società_7 LTD (fatture allegate e riconoscibili in allegato 6 [si aggiunge Società_7allegato 6 bis un elenco di tutte le fatture LTD non registrate]): sono contabilizzate (evidenziate in giallo all'interno del registro iva acquisti 2019) n.28 fatture, ma, da come si potrebbe evincere dal numero e dalla data fattura, mancano di registrazione dal registro iva (e quindi, da intendersi non contabilizzate) le n.37 fatture allegate. Nominativo_2 Nominativo_1Relativamente alle fatture di , CARPE DIEM di , SS RR DI MO AU E Società_2 (fatture allegate e riconoscibili in allegato 7): esse non sono contabilizzate;
evidenzia infatti, che all'interno del registro non vi è traccia. Per le fatture ricevute nel 2020 ma di competenza del 2019 parte appellante allega le fatture ricevute (riconoscibili dall'allegato 8 [si aggiunge allegato 8 bis con un elenco di tutte le fatture con annesso numero di registrazione contabile del 2020 appostata a fatture da ricevere che chiude quanto appostato nel 2019] ) e la contabilizzazione nel bilancio 2019 (bilancio riclassificato 2019 riconoscibile da allegato 9 [ sia aggiunge allegato 9 bis bilancio in IV direttiva depositato a dimostrazione della correttezza dei numeri trattandosi di documento ufficiale]) delle fatture da ricevere. Inoltre, allega libro giornale 2020 (allegato 10) con evidenza delle scritture contabili da dove si evincerebbe l'apposizione a fatture da ricevere delle fatture di competenza del 2019 dei fornitori Società_5 e Società_6. Quindi, si espone, nel 2020 si è chiuso il conto di mastro “fatture da ricevere” e la registrazione delle fatture non è stata passata a costo. Allega inoltre anche libro giornale 2019 (allegato 11) dal quale si potrebbe individuare che nessuna scrittura contabile è stata elaborata con riferimento alle fatture per le quali si richiede il riconoscimento del costo. Per le spese per trasferte, parte appellante allega (allegato 13) tutti i rapportini degli autisti per le trasferte sia italiane che estere, ed inoltre tutte le buste paga (allegato 14) che dimostrerebbero che gli autisti segnati nei rapportini fossero effettivamente in regola con la società ricorrente Ricorrente_1 SRL Quanto alla deducibilità dei costi 2018 allega Registro Iva Acquisti 2018 (allegato 12), all'interno del registro Iva acquisti dal quale è possibile notare che le fatture Nominativo_3 S.R.O non sono contabilizzate. La società conclude quindi il suo gravame chiedendo, previa sospensione ex art. 47 D.lgs 546/92 della provvisoria esecuzione del provvedimento qui impugnato, nel merito, previo accoglimento dei motivi del ricorso ed accertata, l'incompletezza di indagine su determinati elementi degli avvisi di contestazione nn. TK503R303886/2022 e TK503R303887/2022, entrambi notificati alla ricorrente in data 21 dicembre 2022, dichiarare l'illegittimità degli stessi e per l'effetto annullare parzialmente con ricalcolo e rielaborazione degli avvisi per un totale di euro 129.272,30 per l'anno 2019 (108.572,58 IRES e 20.699,72 IRAP) e di euro 815,61 per l'anno 2018 ( 679,20 IRES e 136,41 IRAP) dichiarando anche la società G. & G. Ricorrente_1 SRL non tenuta al pagamento della sanzione irrogata e relativi interessi.
6 Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre Iva, CPA e rimborso spese forfetario ex art. 15 T.P. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma. Espone che la società ricorrente nel proprio atto di appello la parte non indica dei motivi specifici ma, dal momento che nella sentenza di primo grado i giudici hanno ritenuto non assolto l'onere di provare l'effettivo sostenimento e la detraibilità dei costi contestati, in sede di appello esibisce i mastrini contabili dai quali si evincerebbe la mancata indicazione delle fatture allegate, volendo così dimostrare che una parte dei costi recuperati dall'ufficio sono in realtà esistenti e inerenti l'attività svolta. Preliminarmente evidenzia che avendo i giudici di primo grado espressamente respinto il motivo di ricorso con il quale controparte lamentava un difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati, e non essendo stato tale motivo espressamente riproposto e/contestato in sede di appello, lo stesso dovrebbe intendersi come non più in contestazione. Nel merito, evidenzia l'Ufficio che la stessa parte appellante riporta nella sua impugnativa un elenco delle voci di costo contestate nei due accertamenti esplicitando per ognuna la parte fiscalmente deducibile a fronte della documentazione allegata e poi una serie di voci per cui la parte nulla produce e che, quindi, sono da intendersi non in contestazione ovvero: ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2019
-€ 2.209,45 alla voce “Materie prime imballaggi” NO ALLEGATI;
-€ 779,00 alla voce “Assicurazioni indeducibili” NO ALLEGATI;
-€ 1.000,00 alla voce “Assicurazioni diverse” NO ALLEGATI;
-€ 20.000,00 alla voce “Manutenzione e riparazione autocarri” NO ALLEGATI;
-€ 42,00 alla voce “Spese telefoniche deducibili all'80%” NO ALLEGATI;
-€ 1.525,00 alla voce “Servizi amministrativi e contabili” NO ALLEGATI;
-€ 212,00 alla voce “Risarcimento danni” NO ALLEGATI;
-€ 6.511,25 alla voce “Spese di rappresentanza” NO ALLEGATI;
-€ 186.622,05 alla voce “Spese di viaggio e trasferte” NO ALLEGATI;
-€ 5.000,00 alla voce “Spese alberghi e ristoranti” NO ALLEGATI;
-€ 28.720,00 alla voce “ammortamenti” NO ALLEGATI. Quanto poi ai costi per cui la parte in tutto e/o in parte ritiene di aver prodotto documentazione giustificativa ovvero:
-€ 25.000,00 alla voce “Assicurazioni autocarri” vi sarebbe una spesa deducibile di € 22.030,18 per effetto delle ricevute delle polizze assicurative allegate (all. 15);
-€ 6.511,25 alla voce “Spese di rappresentanza” vi sarebbero spese deducibili per € 1.441,40 (fatture del fornitore Società_2 (all. 7), ricevuta di € 1.678,91 di cui però € 237,51 non deducibile in quanto il prezzo unitario non è inferiore ad € 50,00;
-€ 165.000,00 alla voce “Prestazioni di servizio”, vi sarebbe una spesa deducibile di € 1.180,00 per servizio di Nominativo_2trasloco (fornitore Carpe Diem n. 2 fatture allegate); € 1500,00 per prestazione;
€ 1.340,00 per riparazione container (tutte le relative fatture sono all'interno dell' all. n. 7);
-€ 461.947,35 alla voce Prestazioni di terzi”, vi sarebbe una spesa deducibile per € 142.419,30 per carburante (all. 5), € 160,00 per bioetanolo (all. 7), € 225.285,78 farebbe riferimento a fatture da ricevere imputate nell'anno 2019 ma ricevute nel 2020 (all. 8).
-€ 15.000,00 alla voce “Servizi e trasporti intermodali”; € 10.000,00 alla voce “Spese per nolo marittimo”, € 8.000,00 alla voce “Servizi per nolo aereo”, le suddette spese sarebbero coperte dalle 37 fatture di Società_7
(all. 6);
7 -€ 43.234,48 alla voce “Trasferte”, la parte allega un prospetto forfettario (all. 16) delle trasferte effettuate in territorio nazionale per un costo deducibile di € 22.930,84. ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2018 La parte afferma di poter fornire solo due fatture di Servizi per un totale di € 2.830,00 (all. 17). Rammentiamo che per l'anno 2018, il totale dei costi recuperati ammontava a complessivi € 366.854,00; sul punto l'Agenzia eccepisce che la parte ha prodotto per la prima volta in sede di appello, il registro Iva acquisti 2019, il bilancio 2019, libro giornale 2019 e 2020, registro Iva acquisti 2018, rapporti degli autisti per le trasferte e le relative buste paga. Trattandosi di documentazione di cui ben la società era in possesso sin dall'inizio (in quanto trattasi molto semplicemente di una parte dei suoi libri contabili) e non essendo mai stata prodotta dalla stessa, parte appellata ne chiede lo stralcio ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 DPR 633/72 sulla mancata esibizione in sede di verifica dei documenti contabili e della documentazione richiesta. Ritiene inoltre che i costi portati in deduzione siano privi in realtà dei requisiti di cui all'art. 109 TUIR, dovendo risultare, laddove richiesto, da un contratto scritto (che contenga la data, l'oggetto, la determinazione del compenso e/ o del prezzo), il servizio prestato deve essere addebitato ad un costo congruo rispetto al suo valore, vi deve essere una utilità dei servizi ricevuti. Tutti questi elementi devono essere provati dal contribuente. Riguardo all'Iva, evidenzia che l'ufficio ha contestato l'infedele dichiarazione in quanto la parte ha dichiarato operazioni attive imponibili in misura inferiore per € 25.451,56 per l'anno 2018, e per € 16.560,00 per l'anno 2019 (dall'esame delle fatture era emerso che la società aveva emesso alcune fatture nei confronti di committenti soggetti passivi Iva e privati residenti in Italia, senza applicazione dell'imposta); ha dichiarato acquisti non inerenti e/o non di competenza per un imponibile di € 11.065,00 per l'anno 2018; ha omesso di indicare nel quadro VJ acquisti in regime di reverse charge effettuati per un imponibile di € 1.066,00 per l'anno 20018, ed acquisiti intracomunitari per un imponibile di € 68.133,00 per l'anno 2019. Chiede altresì il rigetto dell'istanza cautelare posto che la parte non avrebbe provato la sussistenza di un danno grave ed irreparabile, limitandosi a fare riferimento ad una situazione di crisi del settore, senza esporre la situazione finanziaria della società appellante. Conclude pertanto chiedendo:
-in via cautelare, disattendere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
-nel merito, in via principale, rigettare l'appello di controparte confermando la sentenza impugnata e riconoscendo la legittimità e la fondatezza della pretesa impositiva azionata nella sua interezza;
-nel merito, in via subordinata e nella denegata ipotesi che la Corte riconoscesse alcune voci di costo perchè ritenute correttamente documentate, disporre il ricalcolo delle maggiori imposte accertate;
-condannare parte avversa alla rifusione delle spese di giudizio. Con ordinanza n. 1166 del 2024 questa Corte respingeva la istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Fissata l'udienza del 16 aprile 2025 per la trattazione del merito, comparse le parti, all'esito questo Collegio, con ordinanza n. 872 del 2025 depositata fuori udienza, ha così disposto: «rilevato che in primo grado è stata prodotta copia del PVC, tuttavia priva degli allegati e, in particolare, degli allegati n. 7, 8 e 9 che si riferiscono al contraddittorio con la società ed alla documentazione richiesta ed esibita;
ritenuto che
appare necessario l'esame di tali documenti anche alla luce dei motivi di ricorso e delle deduzioni ed eccezioni dell'Agenzia delle Entrate;
p.q.m.
dispone la produzione degli Allegati n. 7, 8 e 9 del PVC 27 aprile 2021. Pone l'incombente in capo all'Agenzia delle Entrate. Rinvia il giudizio a nuovo ruolo». Fissato nuovamente il giudizio per l'udienza del 9 luglio 2025, sono comparsi i rappresentanti delle parti che hanno confermato le rispettive conclusioni. All'esito il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 L'appello è parzialmente fondato nei termini che si vengono di seguito ad esporre. Parte appellata ha eccepito che la società avrebbe prodotto per la prima volta in sede di appello, il registro Iva acquisti 2019, il bilancio 2019, libro giornale 2019 e 2020, registro Iva acquisti 2018, rapporti degli autisti per le trasferte e le relative buste paga e quindi ne ha chiesto lo stralcio ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 DPR 633/72 sulla mancata esibizione in sede di verifica dei documenti contabili e della documentazione richiesta. Il Collegio ha preso in esame gli Allegati n. 7, 8 e 9 del PVC 27 aprile 2021 acquisiti in seguito ad ordinanza istruttoria. Da tali allegati al PVC deve desumersi che l'azienda avesse in effetti prodotto in un secondo incontro, in data 2 aprile 2021, ulteriore documentazione richiesta in data 18 marzo 2021, salvo il registro IVA acquisiti 2018 ed i cc.dd. Rapportini degli autisti (non menzionati nei suddetti verbali). Quindi, limitatamente alla documentazione a suo tempo prodotta, deve respingersi l'eccezione dell'Agenzia in merito alla non utilizzabilità dei documenti: la medesima documentazione ora nuovamente prodotta in sede giudiziale, ma corrispondente a quella a suo tempo offerta in sede di verifica, deve essere ritenuta ammissibile e valutabile da questa Corte. Ciò posto, si passa all'esame dei recuperi contestati, tenuto conto che la stessa ricorrente rivolge le sue richieste solamente in riferimento a quelle poste per le quali ritiene di aver documentato i costi, mentre nella sostanza, ha fatto acquiescenza per tutti i recuperi per i quali la medesima ha affermato di non essere stata in grado di offrire la necessaria documentazione, come sopra analiticamente riportato nello stesso gravame, e come peraltro risulta dalla stessa verbalizzazione suo tempo effettuata negli Allegati al PVC sopra richiamati. a) € 25.000,00 alla voce “Assicurazioni autocarri”: vi sarebbe una spesa deducibile di € 22.030,18 per effetto delle ricevute delle polizze assicurative allegate. Ritiene il Collegio che tale ripresa debba essere annullata in quanto la parte ha prodotto in effetti la relativa documentazione. Trattandosi di pagamento di polizze assicurative tale esborso non richiedeva necessariamente la previa emissione di fattura ma solamente la certificazione del pagamento dei premi, salvo con riferimento alla ripresa relativa ad euro 779,00 per “assicurazioni indeducibili” che la stessa parte riferisce come 'priva di allegati'. Quindi, in detti termini, cioè escludendo la somma di euro 779,00, il motivo deve essere accolto e la ripresa annullata;
b) € 6.511,25 alla voce “Spese di rappresentanza”: vi sarebbero spese deducibili per € 1.441,40 (fatture del fornitore Società_2 (all. 7), ricevuta di € 1.678,91 di cui però € 237,51 non deducibile in quanto il prezzo unitario non è inferiore ad € 50,00; al riguardo, osserva il Collegio che dalla ingente documentazione, peraltro non adeguatamente collegata dalla ricorrente ai singoli rilievi, è comunque in effetti possibile rinvenire la fattura in oggetto e dal cui contenuto è possibile evincere che i prezzi unitari di tali beni destinati ad omaggi, salvo i tre Jeroboam, erano inferiori a 50 euro. Il motivo deve essere quindi accolto ed il rilievo annullato per l'importo di euro 1.441,40. c). € 165.000,00 alla voce “Prestazioni di servizio”, vi sarebbe una spesa deducibile di € 1.180,00 per servizio di trasloco (fornitore Carpe Diem n. 2 fatture allegate); € 1500,00 per prestazione Nominativo_2; € 1.340,00 per riparazione container (tutte le relative fatture sono all'interno dell'Allegato n. 7); anche in questo caso, si osserva che nel predetto Allegato 7 si rinvengono le fatture indicate e quindi la ripresa deve essere annullata. d). € 461.947,35 alla voce Prestazioni di terzi”, in tale ambito vi sarebbe una spesa deducibile per € 142.419,30 per carburante ((fornitore AS24 n. 129 fatture allegate all. 5). L'Allegato in questione raccoglie (in un unico file di ben 258 pagine, riepilogate nell'Allegato 5 bis), le fatture in questione, che risultano emesse nel 2019, tra cui una di € 160,00 per bioetanolo. Tale fattura è in effetti presente nell'Allegato 7. Quanto ad € 225.285,78 secondo parte appellante si farebbe riferimento a fatture da ricevere imputate nell'anno 2019 ma ricevute nel 2020 (n. 27 Società_6fatture di RobExpress e presenti in all. 8). Di tali fatture, deve ritenersi che parte appellante abbia
9 dato a sufficienza effettiva prova che si riferissero all'anno 2019 in quanto esse si rinvengono annotate nel Libro giornale 2019 come “fatture da ricevere” e per le motivazioni esposte in dettaglio da parte appellante, da intendersi qui richiamate. I suddetti rilievi devono quindi essere annullati in conformità alle richieste di parte appellante. e). € 15.000,00 alla voce “Servizi e trasporti intermodali”; € 10.000,00 alla voce “Spese per nolo marittimo”; € 8.000,00 alla voce “Servizi per nolo aereo”. Tali spese sarebbero coperte dalle 37 fatture di Società_7 (all. 6); tale allegato in effetti contiene le suddette fatture e sul punto l'Ufficio non ha svolto specifiche obiezioni. Il motivo deve essere accolto e la ripresa fiscale pertanto annullata.
-€ 43.234,48 alla voce “Trasferte”, la parte allega un prospetto forfettario (all. 16) delle trasferte effettuate in territorio nazionale per un costo deducibile di € 22.930,84. Tenuto conto dell'importo singolo, posto come costo (euro 46,48 per le trasferte nazionali ed euro 77,47 per quelle estere) il motivo deve essere accolto e la ripresa fiscale, nei limiti di euro 22.930,84, annullata. Seppur non chiaro l'appello sul punto, visti i richiami effettuati nel gravame, giova precisare che deve comunque essere rigettata, con conferma di quanto già affermato in primo grado, ogni doglianza per quanto riguarda la deduzione delle spese degli autisti che sarebbero provate in un file denominato 'Rapportini autisti': tanto sia perché non vi e menzione alcuna di tale file tra quelli anche successivamente prodotti dalla parte, sia perché, soprattutto, tali costi sono fondati su un confuso file denominato appunto 'rapportini autisti' che si compone di ben 68 pagine e che in realtà è costituito una serie continua di schermate tratte da computer con continue aggiunte, correzioni e cancellazioni, a penna, di nomi e di importi, e per di più in lingua inglese. Tale documentazione non consente quindi minimamente di verificare se quanto ivi riportato si riferisca agli autisti effettivamente alle dipendenze per gli anni in contestazione alla società ricorrente (che risulterebbero tali dalle buste paga) né, tanto meno, a quali viaggi e per quali destinazioni. ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2018 Per tale anno parte appellante afferma di poter fornire solo due fatture di servizi per un totale di € 2.830,00 (all. 17). Tali fatture sono effettivamente presenti in tale allegato e, quindi, nei suddetti limiti il motivo deve essere accolto e la ripresa annullata. Restano quindi prive di documentazione le altre riprese relative all'anno 2018, che devono intendersi confermate, tenuto conto che, come ha sottolineato l'Agenzia, il totale dei costi recuperati per tale anno ammontava a complessivi € 366.854,00. Nei suddetti termini – e limiti – deve essere pertanto parzialmente accolto l'appello della società ricorrente, intendendosi respinto o rinunciato ogni altro motivo riferito ai due avvisi di accertamento. L'Agenzia delle Entrate, pertanto, in esecuzione della presente decisione, provvederà a riformulare e ricalcolare le riprese fiscali, per tutte le imposte contestate, nonché a ricalcolare gli interessi e delle sanzioni, espungendo ad ogni effetto tutte le poste annullate con la presente decisione. Le spese del giudizio possono essere interamente compensate tenuto conto del solo parziale accoglimento, da valutarsi alla stregua di una reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello come in motivazione. Spese compensate. Così deciso in Roma, 9 luglio 2025 Il Giudice est. Dott. Paolo Novelli La Presidente Avv. Giuliana Passero
10
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 09/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 950/2024 depositato il 24/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15662/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 29 e pubblicata il 30/12/2023
Atti impositivi:
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R303887 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R303887 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R303887 IRAP 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R303886 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R303886 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R303886 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2164/2025 depositato il 23/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La S.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento n. TK503R303886/2022 per l'anno 2018 e n. TK503R303887/2022 per l'anno 2019, notificati in data 21 dicembre 2022, emessi sulla base del PVC della GdF di Fiumicino notificato il 24/4/2021. Secondo quanto rilevato nell'avviso di accertamento n. TK503R303887/2022 la società Ricorrente_1 avrebbe dedotto indebitamente diversi componenti negativi di reddito per un totale di 980.802,58 euro. Pertanto, l'Ufficio concordemente con quanto proposto dai verificatori, procedeva al recupero a tassazione per l'anno di imposta 2019 dell'importo di euro 980.802,58, da cui maggiori imposte Ires per € 235.393,00, oltre sanzioni e interessi. Ai fini IRAP venivano riscontrati componenti negativi indeducibili per € 937.568,00, da cui una maggiore Irap di € 45.190,00, oltre sanzioni e interessi. Ai fini Iva operazioni imponibili per un minor importo di 16.560 e una maggiore imposta dovuta di € 5.598,00 oltre sanzioni e interessi, e sanzioni per omessa indicazione quadro VJ per 68.133. Secondo quanto rilevato nell'avviso di accertamento n. TK503R303886/2022 la società Ricorrente_1 avrebbe dedotto indebitamente diversi componenti negativi di reddito per un totale di € 366.854,00. Pertanto, l'Ufficio concordemente con quanto proposto dai verificatori, aveva proceduto al recupero a tassazione per l'anno di imposta 2019 dell'importo di euro 366.854,00, da cui una maggiore Ires dovuta di € 88.045,00, oltre sanzioni e interessi. Ai fini IRAP venivano riscontrati componenti negativi indeducibili per € 367.281,00 e una maggiore Irap di € 18.089,00, oltre sanzioni e interessi. Ai fini Iva operazioni imponibili IVA per un minor importo di € 25.451,56, acquisti non inerenti per € 11.065 , una maggiore imposta dovuta di € 3.906,00 oltre sanzioni e interessi, ed irrogate sanzioni per omessa indicazione quadro VJ per € 1.066,00. Eccepiva la ricorrente l'illegittimità degli avvisi per: 1)Omessa insufficiente erroneità della motivazione dei provvedimenti impugnati – Nullità dell'atto di accertamento anche ai sensi dell'art. 7 della Legge 212/2000 – Nullità degli atti di accertamento per violazione degli artt. 39, co.
1, lett. d), co. 2 D.P.R. 600/73 ai fini Ires;
54, 55 D.P.R. 633/73 ai fini I.V.A.;
2)Nullità ed inefficacia assoluta del provvedimento impugnato per violazione dell'onere della prova;
3)Omessa insufficiente erroneità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al rilievo relativo all'Ires. Nullità dell'accertamento TK503R303887/2022 per l'anno 2019;
4)Omessa insufficiente erroneità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al rilievo relativo all'Irap. Nullità dell'accertamento TK503R303887/2022 per l'anno 2019;
5)Omessa insufficiente erroneità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al rilievo relativo all'Iva. Nullità dell'accertamento TK503R303887/2022 per l'anno 2019 e TK503R303886/2022 per l'anno 2018;
2 6)Omessa insufficiente erroneità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al rilievo relativo all'Ires. Nullità dell'accertamento TK503R303886/2022 per l'anno 2018;
7)Omessa insufficiente erroneità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al rilievo relativo all'Irap. Nullità dell'accertamento TK503R303886/2022 per l'anno 2018. Chiedeva pertanto, previa sospensione ex art. 47 D.lgs 546/92, esistendo i presupposti richiesti, nonché ex art. 68 D. Lgsl 546/1992 e art. 19 D. Lgsl 472/1997, nella parte in cui era stabilito il divieto di procedere alla riscossione in pendenza del processo, in accoglimento dei motivi del ricorso ed accertata l'inammissibilità ed infondatezza degli avvisi di contestazione nn. TK503R303886/2022 e TK503R303887/2022, che fosse dichiarata l'illegittimità degli stessi e per l'effetto l'annullamento degli stessi. In data 18 aprile 2023 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate DPII di Roma, controdeducendo l'assoluta infondatezza della eccezione di carenza di motivazione, atteso che gli atti impugnati risultavano legittimamente motivati “per relationem” sulla scorta di una condivisione delle risultanze del p.v.c. e che spettava alla ricorrente dimostrare la deducibilità dei costi portati in detrazione in conformità ai principi di competenza, certezza, oggettiva determinabilità e inerenza, di cui all'art. 109 del Tuir. Nel merito rilevava che non era stata fornita valida giustificazione né era stata esibita idonea documentazione dei costi ritenuti indeducibili. All'udienza del 7 dicembre 2023 il rappresentante della società ricorrente rilevava che l'Ufficio non aveva preso atto della documentazione relativa alle fatture, comprese quelle estere, esibite a suo tempo in sede di verifica della GdF e successivamente in sede giudiziale. Il rappresentante dell'Ufficio deduceva che la documentazione esibita alla GdF era stata già ritenuta non idonea. La CGT respingeva il ricorso con sentenza n .15662/2023. Così motiva la decisione impugnata: «Ritiene in primo luogo la Corte che debbano essere respinte le eccezioni di carenza di motivazione degli avvisi, incontroverso che era stato precedentemente notificato il PVC negli stessi richiamati, e che negli avvisi sono ben indicati i motivi di disconoscimento della deducibilità di alcuni costi, in merito ai quali sono state svolte adeguate difese. Negli avvisi è indicato che i costi non sono stati riconosciuti perché nel corso della verifica non sono stati esibiti i documenti giustificativi, per cui è onere della società dimostrare invece la loro esistenza. Per quanto riguarda le singole riprese a tassazione di cui all'avviso n. TK503R303887/2022 la Corte rileva che nel corso della verifica non sono stati esibiti documenti giustificativi per le seguenti spese: € 2.209,45 per "MATERIE PRIME IMBALLAGGI" ; € 779,00 per "ASSICURAZIONI INDEDUCIBILI" ; € 25.000,00 per "ASSICURAZIONI AUTOCARRI" ; € 1.000,00 per "ASSICURAZIONI DIVERSE"; € 20.000,00 per "MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRI" ; € 1.525,00 per "SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI" ; € 212,00 per "RISARCIMENTO DANNI" ; € 6.511,25 per "SPESE DI RAPPRESENTANZA" ; € 186.622,05 per "SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE" ; € 165.000,00 per "PRESTAZIONI DI SERVIZIO"; € 5.000,00 per "SPESE ALBERGHI E RISTORANTI"; € 461.947,35 per "PRESTAZIONI DI TERZI"; € 15.000,00 per "SERVIZI E TRASPORTI INTERMODALI"; € 10.000,00 per "SPESE PER NOLO MARITTIMO"; € 8.000,00 per "SERVIZI PER NOLO AEREO" ; € 43.234,48 per "TRASFERTE".
In allegato al ricorso, senza peraltro effettuare un elenco/riepilogo dei documenti suddivisi per le varie voci sopra elencate o esibire i mastrini contabili, la Ricorrente_1 Srl ha prodotto una serie di “fatture non contabilizzate”, come espressamente sono stati intestati i file depositati, per cui, in assenza di prova che si tratti di fatture non contabilizzate e non esibite al momento della verifica , e giustificative proprio dei costi disconosciuti dalla Agenzia, con l'esibizione di tale documentazione non può essere considerato assolto l'onere di provare l'effettivo sostenimento e la detraibilità dei costi contestati.
3 Per quanto riguarda i file “documenti prova trasferta” negli stessi sono stati raggruppate una serie di schede o
“rapportini” con varie annotazioni di spesa per viaggi e vari nomi, ancora una volta senza alcun riepilogo/ spiegazione o prova che i nomi sulle stesse annotati siano relativi a dipendenti o collaboratori, o altro personale, e che si tratti di spese relative a specifici viaggi di lavoro, per cui non è stata fornita alcuna prova del sostenimento dell'intero importo delle spese di trasferta e della loro deducibilità. Quanto all'importo di € 28.720,00 per "ammortamenti", nell'avviso si rileva che contabilmente sono stati rilevati ammortamenti per il minor importo di € 1.000,00, per cui in assenza di contestazioni in merito da parte del ricorrente il rilievo non può che essere confermato. Anche il disconoscimento dell'importo di € 42,00 per "SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%, PER LA DIFFERENZA DEL 20% INDEDUCIBILE" ai fini fiscali, deve essere confermato, in assenza di contestazioni da parte della ricorrente. Per quanto riguarda le singole riprese a tassazione di cui all'avviso n. n.TK503R303886/2022 la Corte rileva che nel corso della verifica non sono stati esibiti documenti giustificativi per le seguenti spese: € 748,46 per "ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI INDEDUCIBILI"; € 3.729,82 per “MANUT. RIP. AUTOCARRI"; € 1.921,50 per "SERVIZI E PRESTAZIONI RESE DA PROF”; € 335.470,31 per "SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE"; € 6.638,54 per "SPESE ALBERGHI E RISTORANTI"; € 11.009,77 per "PRESTAZIONE DI TERZI”. In merito alla documentazione prodotta in giudizio, peraltro neppure suddivisa in relazione ai due avvisi, si rimanda al punto precedente, dovendosi anche in questo caso escludere che sia stato assolto l'onere di dimostrare l'effettivo sostenimento e la detraibilità dei costi contestati. Quanto all'importo di € 7.335,06 per "ACQUISTO PNEUMATICI", spesa disconosciuta in quanto dall'esame dei giustificativi di spesa non si rilevavano gli identificativi dei mezzi di trasporto, nessuna controdeduzione è stata fatta dalla ricorrente per cui il rilievo deve essere confermato. In conclusione, rileva la Corte che il ricorso non merita accoglimento. Ritiene tuttavia, considerata la complessità della vicenda, che possa farsi luogo alla compensazione delle spese». Ricorrente_1Contro tale decisione ha proposto appello la società SRL. Premette che quanto alle spese della Ricorrente_1 SRL che non risultavano contabilizzate tanto era dovuto al fatto che si trattava di documenti non elettronici non pervenuti all' amministrazione, tra i quali la presenza di sole fatture estere, contribuenti con adesione al regime forfetario oltre alle spese assicurative che non richiedono fattura, ma solo certificazione del premio. Pertanto, di seguito parte appellante, riprendendo testualmente dall' avviso di accertamento le voci di bilancio contestate e di fianco esplicita la parte fiscalmente deducibile a fronte di documentazione comprovante allegata:
-per € 2.209,45 alla voce "MATERIE PRIME IMBALLAGGI" – NO Allegati -
-per € 779,00 alla voce "ASSICURAZIONI INDEDUCIBILI;
– NO Allegati -
-per € 25.000,00 alla voce "ASSICURAZIONI AUTOCARRI"; Per questa voce è prevista una spesa deducibile di euro 22.030,18 per effetto delle ricevute delle polizze assicurative allegate (allegato 15). Il pagamento della polizza non prevede fattura.
-per € 1.000,00 alla voce "ASSICURAZIONI DIVERSE;
– NO Allegati -
per € 20.000,00 alla voce "MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRI;
– NO Allegati -
-per € 42,00 alla voce "SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%; – NO Allegati - - per € 1.525,00 alla voce "SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI"; – NO Allegati -
-per € 212,00 alla voce "RISARCIMENTO DANNI"; – NO Allegati -
-per € 6.511,25 alla voce "SPESE DI RAPPRESENTANZA"; All'interno di questa voce si evidenziano spese Società_2deducibili per euro 1.441,40 per effetto della fattura del fornitore (fattura visibile all'
4 interno dell'allegato 7 denominato Fatture Varie) ricevuta di euro 1.678,91 di cui però euro 237,51 non deducibile in quanto il prezzo unitario non è inferiore ad euro 50,00;
-per € 186.622,05 alla voce "SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE"; – NO Allegati
-per € 165.000,00 alla voce "PRESTAZIONI DI SERVIZIO"; euro 1.180 servizio di RA (fornitore CARPE Nominativo_1DIEM di , n. 2 fatture allegate); euro 1.500 prestazione Nominativo_2 n. 1 fattura allegata;
per euro 1.340 riparazione container fornitore SS E RR DI MO AU n. 1 fattura allegata – (le fatture interessate sono visibili all' interno dell'allegato 7 denominato Fatture Varie);
-per € 5.000,00 alla voce "SPESE ALBERGHI E RISTORANTI;
– NO Allegati -
-per € 461.947,35 alla voce "PRESTAZIONI DI TERZI"; All'interno di questa voce si evidenziano spese deducibili per euro 142.419,30 per Società_3 (fornitore Società_4 n. 129 fatture allegate [allegato 5]), euro 160,00 per bioetanolo (fornitore Advanced Living Solution, n. 1 fattura allegata [allegato 7 fatture varie]); per l'importo di euro 225.285,78 si fa riferimento a fatture da ricevere imputate nell'anno 2019 ma ricevute nel 2020, si allegano n. 27 Società_5 Società_6fatture di e [allegato 8])
-Le n. 37 fatture di Società_7 LTD (allegato 6) per un totale di euro 34.098,25 ricoprono totalmente il costo deducibile delle successive voci, inoltre si riscontra un ulteriore costo di euro 1.098,25: per € 15.000,00 alla voce "SEVIZI E TRASPORTI INTERMODALI"; per € 10.000,00 alla voce "SPESE PER NOLO MARITTIMO"; per € 8.000,00 alla voce "SERVIZI PER NOLO AEREO;
-per € 43.234,48 alla voce "TRASFERTE"; il personale dipendente spesso è recato fuori comune per motivi di lavoro. In tema di imposte sui redditi ex art.51, comma 5, DPR 917/86 le spese sostenute e ivi rimborsate dal personale dipendente nelle trasferte sia nazionali che internazionali sono deducibili. Il trattamento fiscale in capo ai lavoratori dipendenti ed assimilati dei rimborsi spese dipendenti per trasferte fuori dal territorio comunale, prevede rimborso forfetario o analitico. Si allega prospetto forfetario (allegato 16) delle trasferte effettuate in territorio nazionale (rimborso 46,48 euro) ed internazionale (77,47 euro), nel prospetto allegato si individua un costo totale deducibile di 22.930,84
-per € 28.720,00 alla voce "ammortamenti" – NO Allegati -
Con riferimento all'anno 2018 parte appellante ritiene di poter fornire solamente n. 2 fatture di SERVIZI per un totale di 2.830,00, le fatture sono la numero 312805066 del 04/12/2018 del fornitore Nominativo_3 Nominativo_3di euro 735,00 e la numero 312805069 del 04/12/2018 del fornitore di euro 2.095,00. (allegato 17)
Tanto premesso, rispetto al maggior reddito imponibile 2019 contestato di euro 980.802,58, parte appellante sostiene che sussisterebbe documentazione comprovante la corretta deducibilità di costi per un totale di 452.385,75 così suddivisa: TRASFERTE 22.930,84 PRESTAZIONI DI TERZI 367.865,08 ASSICURAZIONI 22.030,18 TRASPORTI INTERMODALI 34.098,25 RAPPRESENTANZA 1.441,40 SERVIZI 4.020,00 Sicchè, complessivamente, parte appellante richiede riduzione per l'anno 2019 di 129.272,30 di cui IRES 108.572,58 e IRAP 20.699,72. Quanto all'anno 2018 di imposta, espone parte appellante che secondo quanto ricalcolato dall'Agenzia delle entrate risulterebbe un maggior reddito imponibile di euro 366.854,00.
5 Al riguardo la società ritiene di aver fornito documentazione comprovante la corretta deducibilità di costi per un totale di 2.830,00 Da cui deriva la richiesta di riduzione per l'anno 2018 di 815,61 di cui IRES 679,20 e IRAP 136,41. A dimostrazione della corretta deducibilità dei costi 2019 allega Registro Iva Acquisti 2019 (allegato 4), all'interno del registro Iva acquisti sarebbe possibile notare quanto segue: quanto alle fatture di Società_4 (fatture allegate e riconoscibili in allegato 5 [si aggiunge allegato 5 bis con un elenco di Società_4tutte le fatture non registrate]): sono contabilizzate (sono evidenziate in giallo all'interno del registro iva Società_4 Società_4acquisti 2019) solo le fatture di ITALIA, mentre tutte le fatture estere ( ha sedi in tutta Europa) non erano state contabilizzate perché non pervenute. Evidenzia che la denominazione sociale di tali fatture è diversa ed anche il numero fattura. Quanto alle fatture di Società_7 LTD (fatture allegate e riconoscibili in allegato 6 [si aggiunge Società_7allegato 6 bis un elenco di tutte le fatture LTD non registrate]): sono contabilizzate (evidenziate in giallo all'interno del registro iva acquisti 2019) n.28 fatture, ma, da come si potrebbe evincere dal numero e dalla data fattura, mancano di registrazione dal registro iva (e quindi, da intendersi non contabilizzate) le n.37 fatture allegate. Nominativo_2 Nominativo_1Relativamente alle fatture di , CARPE DIEM di , SS RR DI MO AU E Società_2 (fatture allegate e riconoscibili in allegato 7): esse non sono contabilizzate;
evidenzia infatti, che all'interno del registro non vi è traccia. Per le fatture ricevute nel 2020 ma di competenza del 2019 parte appellante allega le fatture ricevute (riconoscibili dall'allegato 8 [si aggiunge allegato 8 bis con un elenco di tutte le fatture con annesso numero di registrazione contabile del 2020 appostata a fatture da ricevere che chiude quanto appostato nel 2019] ) e la contabilizzazione nel bilancio 2019 (bilancio riclassificato 2019 riconoscibile da allegato 9 [ sia aggiunge allegato 9 bis bilancio in IV direttiva depositato a dimostrazione della correttezza dei numeri trattandosi di documento ufficiale]) delle fatture da ricevere. Inoltre, allega libro giornale 2020 (allegato 10) con evidenza delle scritture contabili da dove si evincerebbe l'apposizione a fatture da ricevere delle fatture di competenza del 2019 dei fornitori Società_5 e Società_6. Quindi, si espone, nel 2020 si è chiuso il conto di mastro “fatture da ricevere” e la registrazione delle fatture non è stata passata a costo. Allega inoltre anche libro giornale 2019 (allegato 11) dal quale si potrebbe individuare che nessuna scrittura contabile è stata elaborata con riferimento alle fatture per le quali si richiede il riconoscimento del costo. Per le spese per trasferte, parte appellante allega (allegato 13) tutti i rapportini degli autisti per le trasferte sia italiane che estere, ed inoltre tutte le buste paga (allegato 14) che dimostrerebbero che gli autisti segnati nei rapportini fossero effettivamente in regola con la società ricorrente Ricorrente_1 SRL Quanto alla deducibilità dei costi 2018 allega Registro Iva Acquisti 2018 (allegato 12), all'interno del registro Iva acquisti dal quale è possibile notare che le fatture Nominativo_3 S.R.O non sono contabilizzate. La società conclude quindi il suo gravame chiedendo, previa sospensione ex art. 47 D.lgs 546/92 della provvisoria esecuzione del provvedimento qui impugnato, nel merito, previo accoglimento dei motivi del ricorso ed accertata, l'incompletezza di indagine su determinati elementi degli avvisi di contestazione nn. TK503R303886/2022 e TK503R303887/2022, entrambi notificati alla ricorrente in data 21 dicembre 2022, dichiarare l'illegittimità degli stessi e per l'effetto annullare parzialmente con ricalcolo e rielaborazione degli avvisi per un totale di euro 129.272,30 per l'anno 2019 (108.572,58 IRES e 20.699,72 IRAP) e di euro 815,61 per l'anno 2018 ( 679,20 IRES e 136,41 IRAP) dichiarando anche la società G. & G. Ricorrente_1 SRL non tenuta al pagamento della sanzione irrogata e relativi interessi.
6 Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre Iva, CPA e rimborso spese forfetario ex art. 15 T.P. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma. Espone che la società ricorrente nel proprio atto di appello la parte non indica dei motivi specifici ma, dal momento che nella sentenza di primo grado i giudici hanno ritenuto non assolto l'onere di provare l'effettivo sostenimento e la detraibilità dei costi contestati, in sede di appello esibisce i mastrini contabili dai quali si evincerebbe la mancata indicazione delle fatture allegate, volendo così dimostrare che una parte dei costi recuperati dall'ufficio sono in realtà esistenti e inerenti l'attività svolta. Preliminarmente evidenzia che avendo i giudici di primo grado espressamente respinto il motivo di ricorso con il quale controparte lamentava un difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati, e non essendo stato tale motivo espressamente riproposto e/contestato in sede di appello, lo stesso dovrebbe intendersi come non più in contestazione. Nel merito, evidenzia l'Ufficio che la stessa parte appellante riporta nella sua impugnativa un elenco delle voci di costo contestate nei due accertamenti esplicitando per ognuna la parte fiscalmente deducibile a fronte della documentazione allegata e poi una serie di voci per cui la parte nulla produce e che, quindi, sono da intendersi non in contestazione ovvero: ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2019
-€ 2.209,45 alla voce “Materie prime imballaggi” NO ALLEGATI;
-€ 779,00 alla voce “Assicurazioni indeducibili” NO ALLEGATI;
-€ 1.000,00 alla voce “Assicurazioni diverse” NO ALLEGATI;
-€ 20.000,00 alla voce “Manutenzione e riparazione autocarri” NO ALLEGATI;
-€ 42,00 alla voce “Spese telefoniche deducibili all'80%” NO ALLEGATI;
-€ 1.525,00 alla voce “Servizi amministrativi e contabili” NO ALLEGATI;
-€ 212,00 alla voce “Risarcimento danni” NO ALLEGATI;
-€ 6.511,25 alla voce “Spese di rappresentanza” NO ALLEGATI;
-€ 186.622,05 alla voce “Spese di viaggio e trasferte” NO ALLEGATI;
-€ 5.000,00 alla voce “Spese alberghi e ristoranti” NO ALLEGATI;
-€ 28.720,00 alla voce “ammortamenti” NO ALLEGATI. Quanto poi ai costi per cui la parte in tutto e/o in parte ritiene di aver prodotto documentazione giustificativa ovvero:
-€ 25.000,00 alla voce “Assicurazioni autocarri” vi sarebbe una spesa deducibile di € 22.030,18 per effetto delle ricevute delle polizze assicurative allegate (all. 15);
-€ 6.511,25 alla voce “Spese di rappresentanza” vi sarebbero spese deducibili per € 1.441,40 (fatture del fornitore Società_2 (all. 7), ricevuta di € 1.678,91 di cui però € 237,51 non deducibile in quanto il prezzo unitario non è inferiore ad € 50,00;
-€ 165.000,00 alla voce “Prestazioni di servizio”, vi sarebbe una spesa deducibile di € 1.180,00 per servizio di Nominativo_2trasloco (fornitore Carpe Diem n. 2 fatture allegate); € 1500,00 per prestazione;
€ 1.340,00 per riparazione container (tutte le relative fatture sono all'interno dell' all. n. 7);
-€ 461.947,35 alla voce Prestazioni di terzi”, vi sarebbe una spesa deducibile per € 142.419,30 per carburante (all. 5), € 160,00 per bioetanolo (all. 7), € 225.285,78 farebbe riferimento a fatture da ricevere imputate nell'anno 2019 ma ricevute nel 2020 (all. 8).
-€ 15.000,00 alla voce “Servizi e trasporti intermodali”; € 10.000,00 alla voce “Spese per nolo marittimo”, € 8.000,00 alla voce “Servizi per nolo aereo”, le suddette spese sarebbero coperte dalle 37 fatture di Società_7
(all. 6);
7 -€ 43.234,48 alla voce “Trasferte”, la parte allega un prospetto forfettario (all. 16) delle trasferte effettuate in territorio nazionale per un costo deducibile di € 22.930,84. ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2018 La parte afferma di poter fornire solo due fatture di Servizi per un totale di € 2.830,00 (all. 17). Rammentiamo che per l'anno 2018, il totale dei costi recuperati ammontava a complessivi € 366.854,00; sul punto l'Agenzia eccepisce che la parte ha prodotto per la prima volta in sede di appello, il registro Iva acquisti 2019, il bilancio 2019, libro giornale 2019 e 2020, registro Iva acquisti 2018, rapporti degli autisti per le trasferte e le relative buste paga. Trattandosi di documentazione di cui ben la società era in possesso sin dall'inizio (in quanto trattasi molto semplicemente di una parte dei suoi libri contabili) e non essendo mai stata prodotta dalla stessa, parte appellata ne chiede lo stralcio ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 DPR 633/72 sulla mancata esibizione in sede di verifica dei documenti contabili e della documentazione richiesta. Ritiene inoltre che i costi portati in deduzione siano privi in realtà dei requisiti di cui all'art. 109 TUIR, dovendo risultare, laddove richiesto, da un contratto scritto (che contenga la data, l'oggetto, la determinazione del compenso e/ o del prezzo), il servizio prestato deve essere addebitato ad un costo congruo rispetto al suo valore, vi deve essere una utilità dei servizi ricevuti. Tutti questi elementi devono essere provati dal contribuente. Riguardo all'Iva, evidenzia che l'ufficio ha contestato l'infedele dichiarazione in quanto la parte ha dichiarato operazioni attive imponibili in misura inferiore per € 25.451,56 per l'anno 2018, e per € 16.560,00 per l'anno 2019 (dall'esame delle fatture era emerso che la società aveva emesso alcune fatture nei confronti di committenti soggetti passivi Iva e privati residenti in Italia, senza applicazione dell'imposta); ha dichiarato acquisti non inerenti e/o non di competenza per un imponibile di € 11.065,00 per l'anno 2018; ha omesso di indicare nel quadro VJ acquisti in regime di reverse charge effettuati per un imponibile di € 1.066,00 per l'anno 20018, ed acquisiti intracomunitari per un imponibile di € 68.133,00 per l'anno 2019. Chiede altresì il rigetto dell'istanza cautelare posto che la parte non avrebbe provato la sussistenza di un danno grave ed irreparabile, limitandosi a fare riferimento ad una situazione di crisi del settore, senza esporre la situazione finanziaria della società appellante. Conclude pertanto chiedendo:
-in via cautelare, disattendere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
-nel merito, in via principale, rigettare l'appello di controparte confermando la sentenza impugnata e riconoscendo la legittimità e la fondatezza della pretesa impositiva azionata nella sua interezza;
-nel merito, in via subordinata e nella denegata ipotesi che la Corte riconoscesse alcune voci di costo perchè ritenute correttamente documentate, disporre il ricalcolo delle maggiori imposte accertate;
-condannare parte avversa alla rifusione delle spese di giudizio. Con ordinanza n. 1166 del 2024 questa Corte respingeva la istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Fissata l'udienza del 16 aprile 2025 per la trattazione del merito, comparse le parti, all'esito questo Collegio, con ordinanza n. 872 del 2025 depositata fuori udienza, ha così disposto: «rilevato che in primo grado è stata prodotta copia del PVC, tuttavia priva degli allegati e, in particolare, degli allegati n. 7, 8 e 9 che si riferiscono al contraddittorio con la società ed alla documentazione richiesta ed esibita;
ritenuto che
appare necessario l'esame di tali documenti anche alla luce dei motivi di ricorso e delle deduzioni ed eccezioni dell'Agenzia delle Entrate;
p.q.m.
dispone la produzione degli Allegati n. 7, 8 e 9 del PVC 27 aprile 2021. Pone l'incombente in capo all'Agenzia delle Entrate. Rinvia il giudizio a nuovo ruolo». Fissato nuovamente il giudizio per l'udienza del 9 luglio 2025, sono comparsi i rappresentanti delle parti che hanno confermato le rispettive conclusioni. All'esito il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 L'appello è parzialmente fondato nei termini che si vengono di seguito ad esporre. Parte appellata ha eccepito che la società avrebbe prodotto per la prima volta in sede di appello, il registro Iva acquisti 2019, il bilancio 2019, libro giornale 2019 e 2020, registro Iva acquisti 2018, rapporti degli autisti per le trasferte e le relative buste paga e quindi ne ha chiesto lo stralcio ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 DPR 633/72 sulla mancata esibizione in sede di verifica dei documenti contabili e della documentazione richiesta. Il Collegio ha preso in esame gli Allegati n. 7, 8 e 9 del PVC 27 aprile 2021 acquisiti in seguito ad ordinanza istruttoria. Da tali allegati al PVC deve desumersi che l'azienda avesse in effetti prodotto in un secondo incontro, in data 2 aprile 2021, ulteriore documentazione richiesta in data 18 marzo 2021, salvo il registro IVA acquisiti 2018 ed i cc.dd. Rapportini degli autisti (non menzionati nei suddetti verbali). Quindi, limitatamente alla documentazione a suo tempo prodotta, deve respingersi l'eccezione dell'Agenzia in merito alla non utilizzabilità dei documenti: la medesima documentazione ora nuovamente prodotta in sede giudiziale, ma corrispondente a quella a suo tempo offerta in sede di verifica, deve essere ritenuta ammissibile e valutabile da questa Corte. Ciò posto, si passa all'esame dei recuperi contestati, tenuto conto che la stessa ricorrente rivolge le sue richieste solamente in riferimento a quelle poste per le quali ritiene di aver documentato i costi, mentre nella sostanza, ha fatto acquiescenza per tutti i recuperi per i quali la medesima ha affermato di non essere stata in grado di offrire la necessaria documentazione, come sopra analiticamente riportato nello stesso gravame, e come peraltro risulta dalla stessa verbalizzazione suo tempo effettuata negli Allegati al PVC sopra richiamati. a) € 25.000,00 alla voce “Assicurazioni autocarri”: vi sarebbe una spesa deducibile di € 22.030,18 per effetto delle ricevute delle polizze assicurative allegate. Ritiene il Collegio che tale ripresa debba essere annullata in quanto la parte ha prodotto in effetti la relativa documentazione. Trattandosi di pagamento di polizze assicurative tale esborso non richiedeva necessariamente la previa emissione di fattura ma solamente la certificazione del pagamento dei premi, salvo con riferimento alla ripresa relativa ad euro 779,00 per “assicurazioni indeducibili” che la stessa parte riferisce come 'priva di allegati'. Quindi, in detti termini, cioè escludendo la somma di euro 779,00, il motivo deve essere accolto e la ripresa annullata;
b) € 6.511,25 alla voce “Spese di rappresentanza”: vi sarebbero spese deducibili per € 1.441,40 (fatture del fornitore Società_2 (all. 7), ricevuta di € 1.678,91 di cui però € 237,51 non deducibile in quanto il prezzo unitario non è inferiore ad € 50,00; al riguardo, osserva il Collegio che dalla ingente documentazione, peraltro non adeguatamente collegata dalla ricorrente ai singoli rilievi, è comunque in effetti possibile rinvenire la fattura in oggetto e dal cui contenuto è possibile evincere che i prezzi unitari di tali beni destinati ad omaggi, salvo i tre Jeroboam, erano inferiori a 50 euro. Il motivo deve essere quindi accolto ed il rilievo annullato per l'importo di euro 1.441,40. c). € 165.000,00 alla voce “Prestazioni di servizio”, vi sarebbe una spesa deducibile di € 1.180,00 per servizio di trasloco (fornitore Carpe Diem n. 2 fatture allegate); € 1500,00 per prestazione Nominativo_2; € 1.340,00 per riparazione container (tutte le relative fatture sono all'interno dell'Allegato n. 7); anche in questo caso, si osserva che nel predetto Allegato 7 si rinvengono le fatture indicate e quindi la ripresa deve essere annullata. d). € 461.947,35 alla voce Prestazioni di terzi”, in tale ambito vi sarebbe una spesa deducibile per € 142.419,30 per carburante ((fornitore AS24 n. 129 fatture allegate all. 5). L'Allegato in questione raccoglie (in un unico file di ben 258 pagine, riepilogate nell'Allegato 5 bis), le fatture in questione, che risultano emesse nel 2019, tra cui una di € 160,00 per bioetanolo. Tale fattura è in effetti presente nell'Allegato 7. Quanto ad € 225.285,78 secondo parte appellante si farebbe riferimento a fatture da ricevere imputate nell'anno 2019 ma ricevute nel 2020 (n. 27 Società_6fatture di RobExpress e presenti in all. 8). Di tali fatture, deve ritenersi che parte appellante abbia
9 dato a sufficienza effettiva prova che si riferissero all'anno 2019 in quanto esse si rinvengono annotate nel Libro giornale 2019 come “fatture da ricevere” e per le motivazioni esposte in dettaglio da parte appellante, da intendersi qui richiamate. I suddetti rilievi devono quindi essere annullati in conformità alle richieste di parte appellante. e). € 15.000,00 alla voce “Servizi e trasporti intermodali”; € 10.000,00 alla voce “Spese per nolo marittimo”; € 8.000,00 alla voce “Servizi per nolo aereo”. Tali spese sarebbero coperte dalle 37 fatture di Società_7 (all. 6); tale allegato in effetti contiene le suddette fatture e sul punto l'Ufficio non ha svolto specifiche obiezioni. Il motivo deve essere accolto e la ripresa fiscale pertanto annullata.
-€ 43.234,48 alla voce “Trasferte”, la parte allega un prospetto forfettario (all. 16) delle trasferte effettuate in territorio nazionale per un costo deducibile di € 22.930,84. Tenuto conto dell'importo singolo, posto come costo (euro 46,48 per le trasferte nazionali ed euro 77,47 per quelle estere) il motivo deve essere accolto e la ripresa fiscale, nei limiti di euro 22.930,84, annullata. Seppur non chiaro l'appello sul punto, visti i richiami effettuati nel gravame, giova precisare che deve comunque essere rigettata, con conferma di quanto già affermato in primo grado, ogni doglianza per quanto riguarda la deduzione delle spese degli autisti che sarebbero provate in un file denominato 'Rapportini autisti': tanto sia perché non vi e menzione alcuna di tale file tra quelli anche successivamente prodotti dalla parte, sia perché, soprattutto, tali costi sono fondati su un confuso file denominato appunto 'rapportini autisti' che si compone di ben 68 pagine e che in realtà è costituito una serie continua di schermate tratte da computer con continue aggiunte, correzioni e cancellazioni, a penna, di nomi e di importi, e per di più in lingua inglese. Tale documentazione non consente quindi minimamente di verificare se quanto ivi riportato si riferisca agli autisti effettivamente alle dipendenze per gli anni in contestazione alla società ricorrente (che risulterebbero tali dalle buste paga) né, tanto meno, a quali viaggi e per quali destinazioni. ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2018 Per tale anno parte appellante afferma di poter fornire solo due fatture di servizi per un totale di € 2.830,00 (all. 17). Tali fatture sono effettivamente presenti in tale allegato e, quindi, nei suddetti limiti il motivo deve essere accolto e la ripresa annullata. Restano quindi prive di documentazione le altre riprese relative all'anno 2018, che devono intendersi confermate, tenuto conto che, come ha sottolineato l'Agenzia, il totale dei costi recuperati per tale anno ammontava a complessivi € 366.854,00. Nei suddetti termini – e limiti – deve essere pertanto parzialmente accolto l'appello della società ricorrente, intendendosi respinto o rinunciato ogni altro motivo riferito ai due avvisi di accertamento. L'Agenzia delle Entrate, pertanto, in esecuzione della presente decisione, provvederà a riformulare e ricalcolare le riprese fiscali, per tutte le imposte contestate, nonché a ricalcolare gli interessi e delle sanzioni, espungendo ad ogni effetto tutte le poste annullate con la presente decisione. Le spese del giudizio possono essere interamente compensate tenuto conto del solo parziale accoglimento, da valutarsi alla stregua di una reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello come in motivazione. Spese compensate. Così deciso in Roma, 9 luglio 2025 Il Giudice est. Dott. Paolo Novelli La Presidente Avv. Giuliana Passero
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