CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 341/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRIMALDI ILARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4233/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Azienda Agricola Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 Consorzio_2. Del Volturno - 80004250611
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERT. NOTIFIC n. 20251013800108604 IRRIGUO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'azienda Agricola Ricorrente_1 Nominativo_1 e Nominativo_2 Società Agricola Semplice ha chiesto l'annullamento dell'accertamento n. 20251013800108604, notificato il 30.6.2025, relativo a contributi di bonifica dovuti al Consorzio di Bonifica per gli anni ivi individuati, eccependo l'omissione delle indicazioni relative all'autorità giurisdizionale competente e alle modalità di impugnazione, nonché
l'illegittimità della pretesa tributaria per assenza di utilizzo dell'acqua della rete idrica del Consorzio per irrigazione dei terreni di cui al notificato avviso di pagamento e per assenza del beneficio diretto e specifico, perché gli atti della Provincia di Caserta attestano che i fondi oggetto dell'avviso di pagamento de quo sono asserviti da altre fonti idriche aziendali e pozzi di proprietà della stessa, che insistono sulle particelle di cui all'avviso di pagamento. Inoltre, ha dedotto che non esiste alcuna fornitura di acqua per uso irriguo da parte del consorzio, in quanto, tra l'altro, la stessa non produrrebbe alcun beneficio per i terreni del Comune di Castel Volturno di cui al foglio 7 mapp.5123, 8 mapp.5066 e 8 mapp.240, in quanto trattasi di coltivazioni di cereali autunno-vernini che vegetano in regime asciutto, non utilizzano l'irrigazione. Ha, poi, precisato che i bocchettoni per accedere al prelievo dell'acqua sono dotati di un contatore che si attiva solo inserendo una scheda prepagata all'interno che, peraltro, l'Azienda non ha mai ha caricato e, pertanto, non ha mai prelevato acqua dai bocchettoni nell'anno 2022.
Si è costituita la Resistente_1, concessionaria alla riscossione dei ruoli consortili di bonifica, irrigazione e collettamento, contestando il primo motivo di impugnazione, deducendo che con la tempestiva proposizione del ricorso, controparte ha dimostrato di non aver subito alcuna lesione del proprio diritto di difesa, nonché il difetto di motivazione, in quanto l'atto indica con chiarezza il soggetto passivo, l'anno di imposta, l'importo dovuto e la causale della pretesa, mentre i criteri di calcolo non devono essere analiticamente riprodotti nell'atto, essendo essi contenuti nel Piano di classifica, atto presupposto a carattere generale, ritualmente approvato e pubblicato e, quindi, conoscibile dal contribuente, sostenendo l'ammissibilità della motivazione “per relationem” ad atti noti o conoscibili. Nel merito, ha sostenuto la piena legittimità della pretesa impositiva e l'infondatezza dell'assenza di beneficio, fondata sul presupposto giuridico errato di assimilare il contributo consortile al corrispettivo di un servizio a fruizione diretta. Al contrario, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il contributo consortile ha natura di tributo e, più precisamente, di contributo di scopo, imposto ai proprietari di immobili situati nel comprensorio di bonifica, a fronte del beneficio che a tali immobili deriva dall'attività svolta dal
Consorzio, per cui il presupposto impositivo non è, dunque, l'effettiva fruizione del servizio. Ha, dunque, richiamato il principio per cui in tema di contributi consortili, l'ordinamento prevede un'inversione dell'onere della prova a favore dell'ente impositore, per cui l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e l'esistenza di un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale generano una presunzione “iuris tantum” di esistenza del beneficio fondiario e le argomentazioni addotte – l'utilizzo di pozzi privati e la coltivazione di cereali autunno-vernini – sono del tutto inidonee a superare la presunzione di legge, in quanto il beneficio derivante dalle opere di bonifica e irrigazione non si limita alla fornitura diretta di acqua, ma si estende al complessivo governo idraulico del territorio, alla salvaguardia del suolo, alla regolazione del deflusso delle acque e al mantenimento delle falde acquifere da cui gli stessi pozzi privati della ricorrente attingono. Infine, ha sostenuto che la circostanza che la ricorrente non abbia mai utilizzato le bocchette di erogazione, che funzionano con scheda prepagata, non fa venir meno il presupposto impositivo, anzi, conferma che l'infrastruttura è presente, funzionante e a disposizione dell'azienda agricola, mentre la scelta di non avvalersene è una libera decisione imprenditoriale che non può tradursi in un esonero dal concorrere alle spese per il mantenimento di un'opera che garantisce un beneficio potenziale.
Si è costituito, altresì, il Consorzio_1 di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno sostenendo, anch'esso, la correttezza del contributo richiesto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
In primo luogo, infondato è il primo motivo del ricorso, atteso che con la proposizione tempestiva dello stesso l'istante ha dimostrato, senza dubbio, che non ha subito alcuna violazione del proprio diritto di difesa.
Nel merito, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. trib., 29/04/2025, n. 11238).
Inoltre, In tema di contributi consortili per il servizio irriguo, poiché il presupposto impositivo è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua, è possibile distinguere, in genere, una quota fissa e una quota variabile: la prima è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio ed è costituita dai costi per la potenzialità di quest'ultimo, ai fini della tenuta in efficienza e messa in funzione degli impianti;
la seconda, dovuta in relazione alla quantità di acqua concretamente utilizzata, è costituita dalle spese sostenute per distribuire la risorsa irrigua e riguarda l'attività di movimento e funzionamento degli impianti direttamente legata all'erogazione del servizio (cfr. Cass. civ., sez. trib., 17/08/2023, n. 24733).
Ebbene, il contribuente - quando il piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale distingue il contributo irriguo in una quota fissa e in una quota variabile - è soggetto all'onere di dimostrare, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di pagamento, per la quota fissa, di non aver goduto di alcun vantaggio e, per la quota variabile, in assenza della installazione di sistema di computo del consumo idrico attraverso dei contatori, di avere effettuato una coltura diversa da quella presunta ovvero l'erroneità dei criteri di estimo adottati (Cass. civi., sez. trib., 18/02/2025, n. 4179).
Dunque, il consorziato, a carico del quale gravano i relativi oneri di allegazione e prova, può contestare la misura dei contributi allegando e dimostrando di avere presentato la dichiarazione con indicazione di una tipologia colturale diversa da quella presuntivamente indicata nell'area dal regolamento e caratterizzata da un'esigenza idrica minore rispetto a quella individuata nell'atto impositivo (cfr Cass. civ., sez. trib.,
24/07/2023, n. 22176).
Nel caso di specie, è incontestata la sussistenza sia del piano di classifica che del perimetro di contribuenza e che i fondi dei contribuenti siano in essi inclusi, in quanto è pacifico che il contribuente non abbiano specificamente contestato la legittimità degli stessi, essendosi limitati a dedurre l'insussistenza di un beneficio fondiario diretto e specifico.
Va, poi, evidenziato che, dall'atto impugnato, si evince che i contributi richiesti si riferiscono ai fondi siti nel Comune di Cancello ed Arnone, identificati catastalmente al foglio 7, part. 5123, nonché nel Comune di Castelvolturno, foglio 8, particelle 5066 e 240.
L'istante, per contestare la debenza del contributo, ha dedotto che, relativamente alla partita terreni del
Comune di Cancello ed Arnone di cui al foglio 7, Mapp. 5123, l'azienda è equipaggiata di un proprio pozzo sito sulla particella 5123 (ex 71) che utilizza per la propria irrigazione, come si rileva dall'allegato stralcio di ispezione ipotecaria.
Da tale documento, risulta che la nota di trascrizione dell'atto di acquisto del 19.12.2013 indica che l'immobile di cui al foglio 7, particella 5123, nella precedente formalità era identificato al foglio 7, part. 71 ma, in difetto di una visura integrale di detta particella 71, tale documento non è idoneo a provare la totale soppressione della particella 71 e la sua sostituzione esclusivamente con la particella 5123, alla quale specificamente si riferisce l'atto impositivo che ci occupa.
Ciò è rilevante in quanto, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, risulta che la concessione alla derivazione da propri pozzi richiesta alla Provincia di Caserta riguarda due pozzi con presa dalla particella 159 e 5016 dei fogli 12 e 2 del Comune di Castel Volturno nonché un pozzo con presa dalla particella 71 del foglio 7 del Comune di Cancello ed Arnone.
Pertanto, tale documentazione non prova in alcun modo la presenza di propri pozzi per gli immobili siti in
Castel Volturno, al foglio 8, particelle 5066 e 240, oggetto dell'atto impositivo che ci occupa, del tutto distinte da quelle cui si riferisce la concessione di derivazione di acqua dai propri pozzi di cui sopra.
Per i fondi siti nel Comune di Cancello ed Arnone, invece, manca la prova certa della completa identità della particella 5123, cui si riferisce il contributo, con la particella 71, cui si riferisce detta concessione.
Pertanto, non avendo l'istante dato la prova di non aver goduto di alcun vantaggio, manca la prova contraria all'imposizione del contributo in quota fissa, la quale – alla luce dei principi su esposti - è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio ed è costituita dai costi per la potenzialità di quest'ultimo, ai fini della tenuta in efficienza e messa in funzione degli impianti. Del resto, il riconoscimento dell'esistenza, sui fondi, di bocchettoni attivabili con una scheda prepagata conferma l'esistenza delle opere idrauliche.
Quanto alla quota variabile, non risulta che l'istante abbia dichiarato in alcun modo al consorzio la differente coltura dei fondi rispetto a quella presuntivamente indicata nell'area dal regolamento e caratterizzata da un'esigenza idrica minore rispetto a quella individuata nell'atto impositivo, atteso che la comunicazione inviata con raccomandata dell'11.4.2019, di cui comunque manca la prova di ricezione, non essendo prodotto l'avviso di ricevimento, non contiene alcuna specificazione delle colture effettuate, ma solo dell'esistenza di propri pozzi.
In definitiva, dunque, il ricorso va integralmente respinto.
Alla soccombenza, segue la condanna al pagamento delle spese, in favore di ciascuna delle parti resistenti, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 800,00 per compensi, oltre accessori di legge, in favore di ognuna delle controparti costituite, con attribuzione per Resistente_1 S.p.A. in favore dell'Avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario.
Caserta, 26.1.2026 Il giudice dr. LA AL
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRIMALDI ILARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4233/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Azienda Agricola Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 Consorzio_2. Del Volturno - 80004250611
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERT. NOTIFIC n. 20251013800108604 IRRIGUO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'azienda Agricola Ricorrente_1 Nominativo_1 e Nominativo_2 Società Agricola Semplice ha chiesto l'annullamento dell'accertamento n. 20251013800108604, notificato il 30.6.2025, relativo a contributi di bonifica dovuti al Consorzio di Bonifica per gli anni ivi individuati, eccependo l'omissione delle indicazioni relative all'autorità giurisdizionale competente e alle modalità di impugnazione, nonché
l'illegittimità della pretesa tributaria per assenza di utilizzo dell'acqua della rete idrica del Consorzio per irrigazione dei terreni di cui al notificato avviso di pagamento e per assenza del beneficio diretto e specifico, perché gli atti della Provincia di Caserta attestano che i fondi oggetto dell'avviso di pagamento de quo sono asserviti da altre fonti idriche aziendali e pozzi di proprietà della stessa, che insistono sulle particelle di cui all'avviso di pagamento. Inoltre, ha dedotto che non esiste alcuna fornitura di acqua per uso irriguo da parte del consorzio, in quanto, tra l'altro, la stessa non produrrebbe alcun beneficio per i terreni del Comune di Castel Volturno di cui al foglio 7 mapp.5123, 8 mapp.5066 e 8 mapp.240, in quanto trattasi di coltivazioni di cereali autunno-vernini che vegetano in regime asciutto, non utilizzano l'irrigazione. Ha, poi, precisato che i bocchettoni per accedere al prelievo dell'acqua sono dotati di un contatore che si attiva solo inserendo una scheda prepagata all'interno che, peraltro, l'Azienda non ha mai ha caricato e, pertanto, non ha mai prelevato acqua dai bocchettoni nell'anno 2022.
Si è costituita la Resistente_1, concessionaria alla riscossione dei ruoli consortili di bonifica, irrigazione e collettamento, contestando il primo motivo di impugnazione, deducendo che con la tempestiva proposizione del ricorso, controparte ha dimostrato di non aver subito alcuna lesione del proprio diritto di difesa, nonché il difetto di motivazione, in quanto l'atto indica con chiarezza il soggetto passivo, l'anno di imposta, l'importo dovuto e la causale della pretesa, mentre i criteri di calcolo non devono essere analiticamente riprodotti nell'atto, essendo essi contenuti nel Piano di classifica, atto presupposto a carattere generale, ritualmente approvato e pubblicato e, quindi, conoscibile dal contribuente, sostenendo l'ammissibilità della motivazione “per relationem” ad atti noti o conoscibili. Nel merito, ha sostenuto la piena legittimità della pretesa impositiva e l'infondatezza dell'assenza di beneficio, fondata sul presupposto giuridico errato di assimilare il contributo consortile al corrispettivo di un servizio a fruizione diretta. Al contrario, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il contributo consortile ha natura di tributo e, più precisamente, di contributo di scopo, imposto ai proprietari di immobili situati nel comprensorio di bonifica, a fronte del beneficio che a tali immobili deriva dall'attività svolta dal
Consorzio, per cui il presupposto impositivo non è, dunque, l'effettiva fruizione del servizio. Ha, dunque, richiamato il principio per cui in tema di contributi consortili, l'ordinamento prevede un'inversione dell'onere della prova a favore dell'ente impositore, per cui l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e l'esistenza di un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale generano una presunzione “iuris tantum” di esistenza del beneficio fondiario e le argomentazioni addotte – l'utilizzo di pozzi privati e la coltivazione di cereali autunno-vernini – sono del tutto inidonee a superare la presunzione di legge, in quanto il beneficio derivante dalle opere di bonifica e irrigazione non si limita alla fornitura diretta di acqua, ma si estende al complessivo governo idraulico del territorio, alla salvaguardia del suolo, alla regolazione del deflusso delle acque e al mantenimento delle falde acquifere da cui gli stessi pozzi privati della ricorrente attingono. Infine, ha sostenuto che la circostanza che la ricorrente non abbia mai utilizzato le bocchette di erogazione, che funzionano con scheda prepagata, non fa venir meno il presupposto impositivo, anzi, conferma che l'infrastruttura è presente, funzionante e a disposizione dell'azienda agricola, mentre la scelta di non avvalersene è una libera decisione imprenditoriale che non può tradursi in un esonero dal concorrere alle spese per il mantenimento di un'opera che garantisce un beneficio potenziale.
Si è costituito, altresì, il Consorzio_1 di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno sostenendo, anch'esso, la correttezza del contributo richiesto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
In primo luogo, infondato è il primo motivo del ricorso, atteso che con la proposizione tempestiva dello stesso l'istante ha dimostrato, senza dubbio, che non ha subito alcuna violazione del proprio diritto di difesa.
Nel merito, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. trib., 29/04/2025, n. 11238).
Inoltre, In tema di contributi consortili per il servizio irriguo, poiché il presupposto impositivo è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua, è possibile distinguere, in genere, una quota fissa e una quota variabile: la prima è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio ed è costituita dai costi per la potenzialità di quest'ultimo, ai fini della tenuta in efficienza e messa in funzione degli impianti;
la seconda, dovuta in relazione alla quantità di acqua concretamente utilizzata, è costituita dalle spese sostenute per distribuire la risorsa irrigua e riguarda l'attività di movimento e funzionamento degli impianti direttamente legata all'erogazione del servizio (cfr. Cass. civ., sez. trib., 17/08/2023, n. 24733).
Ebbene, il contribuente - quando il piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale distingue il contributo irriguo in una quota fissa e in una quota variabile - è soggetto all'onere di dimostrare, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di pagamento, per la quota fissa, di non aver goduto di alcun vantaggio e, per la quota variabile, in assenza della installazione di sistema di computo del consumo idrico attraverso dei contatori, di avere effettuato una coltura diversa da quella presunta ovvero l'erroneità dei criteri di estimo adottati (Cass. civi., sez. trib., 18/02/2025, n. 4179).
Dunque, il consorziato, a carico del quale gravano i relativi oneri di allegazione e prova, può contestare la misura dei contributi allegando e dimostrando di avere presentato la dichiarazione con indicazione di una tipologia colturale diversa da quella presuntivamente indicata nell'area dal regolamento e caratterizzata da un'esigenza idrica minore rispetto a quella individuata nell'atto impositivo (cfr Cass. civ., sez. trib.,
24/07/2023, n. 22176).
Nel caso di specie, è incontestata la sussistenza sia del piano di classifica che del perimetro di contribuenza e che i fondi dei contribuenti siano in essi inclusi, in quanto è pacifico che il contribuente non abbiano specificamente contestato la legittimità degli stessi, essendosi limitati a dedurre l'insussistenza di un beneficio fondiario diretto e specifico.
Va, poi, evidenziato che, dall'atto impugnato, si evince che i contributi richiesti si riferiscono ai fondi siti nel Comune di Cancello ed Arnone, identificati catastalmente al foglio 7, part. 5123, nonché nel Comune di Castelvolturno, foglio 8, particelle 5066 e 240.
L'istante, per contestare la debenza del contributo, ha dedotto che, relativamente alla partita terreni del
Comune di Cancello ed Arnone di cui al foglio 7, Mapp. 5123, l'azienda è equipaggiata di un proprio pozzo sito sulla particella 5123 (ex 71) che utilizza per la propria irrigazione, come si rileva dall'allegato stralcio di ispezione ipotecaria.
Da tale documento, risulta che la nota di trascrizione dell'atto di acquisto del 19.12.2013 indica che l'immobile di cui al foglio 7, particella 5123, nella precedente formalità era identificato al foglio 7, part. 71 ma, in difetto di una visura integrale di detta particella 71, tale documento non è idoneo a provare la totale soppressione della particella 71 e la sua sostituzione esclusivamente con la particella 5123, alla quale specificamente si riferisce l'atto impositivo che ci occupa.
Ciò è rilevante in quanto, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, risulta che la concessione alla derivazione da propri pozzi richiesta alla Provincia di Caserta riguarda due pozzi con presa dalla particella 159 e 5016 dei fogli 12 e 2 del Comune di Castel Volturno nonché un pozzo con presa dalla particella 71 del foglio 7 del Comune di Cancello ed Arnone.
Pertanto, tale documentazione non prova in alcun modo la presenza di propri pozzi per gli immobili siti in
Castel Volturno, al foglio 8, particelle 5066 e 240, oggetto dell'atto impositivo che ci occupa, del tutto distinte da quelle cui si riferisce la concessione di derivazione di acqua dai propri pozzi di cui sopra.
Per i fondi siti nel Comune di Cancello ed Arnone, invece, manca la prova certa della completa identità della particella 5123, cui si riferisce il contributo, con la particella 71, cui si riferisce detta concessione.
Pertanto, non avendo l'istante dato la prova di non aver goduto di alcun vantaggio, manca la prova contraria all'imposizione del contributo in quota fissa, la quale – alla luce dei principi su esposti - è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio ed è costituita dai costi per la potenzialità di quest'ultimo, ai fini della tenuta in efficienza e messa in funzione degli impianti. Del resto, il riconoscimento dell'esistenza, sui fondi, di bocchettoni attivabili con una scheda prepagata conferma l'esistenza delle opere idrauliche.
Quanto alla quota variabile, non risulta che l'istante abbia dichiarato in alcun modo al consorzio la differente coltura dei fondi rispetto a quella presuntivamente indicata nell'area dal regolamento e caratterizzata da un'esigenza idrica minore rispetto a quella individuata nell'atto impositivo, atteso che la comunicazione inviata con raccomandata dell'11.4.2019, di cui comunque manca la prova di ricezione, non essendo prodotto l'avviso di ricevimento, non contiene alcuna specificazione delle colture effettuate, ma solo dell'esistenza di propri pozzi.
In definitiva, dunque, il ricorso va integralmente respinto.
Alla soccombenza, segue la condanna al pagamento delle spese, in favore di ciascuna delle parti resistenti, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 800,00 per compensi, oltre accessori di legge, in favore di ognuna delle controparti costituite, con attribuzione per Resistente_1 S.p.A. in favore dell'Avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario.
Caserta, 26.1.2026 Il giudice dr. LA AL