CASS
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 6718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6718 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - NN IA ON GIOVANBATTISTA TONA AR SS - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: LI NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. L'avv. Gullotta Giuseppe conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, terza sezione penale, ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, adottata nei confronti di NO LI per i reati di cui agli artt. 2 legge n. 865 del 1967, 416 bis.1, art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975, 648, 697 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, avv. Giuseppe Gullotta del foro di Enna, formulando un unico motivo di ricorso con cui ha dedotto la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per non essergli stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, invece notificato ad altro difensore, omonimo, del foro di Catania.
3. Con requisitoria orale, il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Dagli atti – la cui consultazione da parte del giudice di legittimità è consentita, trattandosi di vizio a carattere processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 25530401) – emerge, come correttamente dedotto dal ricorrente, che il decreto di citazione per il giudizio di appello non è stato notificato al difensore di fiducia dell’imputato, avv. Giuseppe Gullotta del Foro di Enna, bensì a un diverso avvocato omonimo, Giuseppe Gullotta del Foro di Catania. Peraltro, già dall’intestazione della sentenza di appello risulta evidente che il difensore di fiducia indicato non coincide con quello correttamente menzionato nella sentenza di primo grado.
3. L'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile, ai sensi dell'art. 178, Penale Sent. Sez. 1 Num. 6718 Anno 2026 Presidente: SA EP Relatore: CO RE Data Udienza: 05/12/2025 comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,con la conseguente nullità assoluta del procedimento camerale e della sentenza (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, Di, Rv. 258615 – 01;Sez. 3, n.6240del14/01/2009, Plaka,Rv. 242530 – 01).
4. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Così è deciso, 05/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RE CO EP SA 2
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. L'avv. Gullotta Giuseppe conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, terza sezione penale, ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, adottata nei confronti di NO LI per i reati di cui agli artt. 2 legge n. 865 del 1967, 416 bis.1, art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975, 648, 697 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, avv. Giuseppe Gullotta del foro di Enna, formulando un unico motivo di ricorso con cui ha dedotto la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per non essergli stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, invece notificato ad altro difensore, omonimo, del foro di Catania.
3. Con requisitoria orale, il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Dagli atti – la cui consultazione da parte del giudice di legittimità è consentita, trattandosi di vizio a carattere processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 25530401) – emerge, come correttamente dedotto dal ricorrente, che il decreto di citazione per il giudizio di appello non è stato notificato al difensore di fiducia dell’imputato, avv. Giuseppe Gullotta del Foro di Enna, bensì a un diverso avvocato omonimo, Giuseppe Gullotta del Foro di Catania. Peraltro, già dall’intestazione della sentenza di appello risulta evidente che il difensore di fiducia indicato non coincide con quello correttamente menzionato nella sentenza di primo grado.
3. L'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile, ai sensi dell'art. 178, Penale Sent. Sez. 1 Num. 6718 Anno 2026 Presidente: SA EP Relatore: CO RE Data Udienza: 05/12/2025 comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,con la conseguente nullità assoluta del procedimento camerale e della sentenza (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, Di, Rv. 258615 – 01;Sez. 3, n.6240del14/01/2009, Plaka,Rv. 242530 – 01).
4. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Così è deciso, 05/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RE CO EP SA 2