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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/10/2025, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, alla pubblica udienza del
21 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2142/2025 R.G., avente ad oggetto “Opposizione ad ordinanza ingiunzione” e vertente tra
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrica De Simone e Parte_1
NA NO,
- Opponente - contro
, in persona del Presidente p.t., difesa da propri funzionari. CP_1
- Opposta -
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 20.03.2025, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Fascicolo
[...]
SA/2021/1403/LE/PR, emessa dal servizio contenzioso Puglia Meridionale della in data 28/01/2025 e notificata alla parte ricorrente in data CP_1
19.02.2025, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 509,53, di cui € 500,00 a titolo di sanzione amministrativa.
In particolare, alla veniva contestata la violazione di cui all'art. 3 Pt_1
D.P.G.R. n. 115/2021 e art. 3, comma 2, Legge Regionale Puglia n. 38/2016
(sanzionata dall'art. 12, co. 1 lett. a) L.R. n. 38 del 2016, poiché, in qualità di conduttore e comproprietario del terreno ubicato in agro del Comune di Nardò
(LE), identificato in Catasto al foglio 96, part.lla 40, non aveva realizzato la fascia protettiva perimetrale, priva di vegetazione, necessaria ad evitare che un eventuale incendio potesse propagarsi da un'area ad un'altra della zona (cfr. doc. in atti).
1 La adduceva i seguenti motivi di opposizione: “1) INGIUSTIFICATO Pt_1
RITARDO NELLA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: 2) RD E/O ES
PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI NARDÒ
DELL'ORDINANZA DI RECEPIMENTO DEL DPGR N. 115/2021; 3)
IMPOSSIBILITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESCRIZIONE NORMATIVA NEL
BREVE LASSO DI TEMPO A DISPOSIZIONE, NONCHÉ, A CAUSA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.”.
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accogliere il ricorso e, per
l'effetto, annullare il provvedimento impugnato; 2) In subordine, limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura pari al minimo edittale; 3)
In ogni caso, condannare la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori di legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.05.2025, si costituiva la , in persona del legale rappresentante p.t., impugnando CP_1
e contestando quanto dedotto dalla difesa attorea, ritenendo il ricorso privo di fondamento fattuale e giuridico, chiedendone, pertanto, l'integrale rigetto.
All'odierna udienza, previa discussione orale, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
§§§§§§§§§§§
L'opposizione proposta da merita rigetto per i seguenti Parte_1 motivi.
Il provvedimento oggetto di impugnazione trae origine da un sopralluogo effettuato in data 1.07.2021, alle ore 11:10 circa, dai militari della Regione
Carabinieri Forestale Puglia – Nucleo di Gallipoli, su un terreno a cultura arborea
(oliveto degradato), ubicato in agro del Comune di Nardò (LE) e censito alla p.lla
40 del Fg. 96 (C.T. del Comune di Nardò); in quella circostanza, i militari accertavano l'omessa esecuzione della fascia protettiva priva di vegetazione e di larghezza non inferiore a metri quindici, necessaria ad evitare che un eventuale incendio si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti (esecuzione delle fasce protettive da eseguire entro il 31 maggio c.a.).
2 Il predetto terreno risulta intestato in qualità di comproprietaria nonché conduttrice (Fascicolo aziendale - Regime piccoli agricoltori n° 11920240360 —
Anno 2021) a , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
in via Madonna di Costantinopoli n° 62.
In data 4.08.2021 veniva notificato all'odierna ricorrente il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo n. 72/21 del 29.07.2021.
Successivamente, in data 2.09.2021 la provvedeva ad inviare scritti Pt_1 difensivi, con cui la stessa esponeva le proprie giustificazioni e chiedeva l'audizione personale;
audizione che veniva disposta per il giorno 14.01.2025 ed alla quale la compariva tramite il proprio difensore, al solo fine di ribadire Pt_1
quanto già esposto negli scritti difensivi.
Quindi, ritenute irrilevanti le giustificazioni addotte dall'odierna ricorrente,
l'Amministrazione resistente, in data 28.01.2025, provvedeva ad emettere l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione.
A parere della scrivente, infondato è il primo motivo di opposizione addotto dalla difesa della ricorrente.
Invero, l'art. 28 della L. 689/81 stabilisce una prescrizione quinquennale per il diritto a riscuotere le sanzioni amministrative, decorrente dal giorno della violazione.
La giurisprudenza prevalente, in particolare quella delle Sezioni Unite della
Cassazione (sentenza n. 9591/2006), afferma che il procedimento sanzionatorio non è soggetto ai termini generali previsti dalla L. 241/90, ma è disciplinato in modo autonomo dalla L. 689/81, escludendo, quindi, l'applicabilità dei principi generali della L. 241/90, inclusi i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi (come i 90 giorni), al procedimento sanzionatorio.
La L. 689/81 è considerata un sistema normativo autonomo e completo per le sanzioni amministrative;
pertanto, la L. 241/90 non può essere applicata per imporre un termine finale di conclusione al procedimento sanzionatorio, se non espressamente previsto dalla L. 689/81.
In materia, la Suprema Corte con la sent. n. 28011 del 4.10.2023, parte dall'art. 28 della L. 689/81, il quale “…dopo avere precisato che il diritto dell'Amministrazione di riscuotere le somme dovute per le
3 violazioni amministrative si prescrive in cinque anni, stabilisce che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. L'art. 2943, comma 4, cod. civ. stabilisce, a sua volta, che la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.…; inoltre, risulta che va data continuità all'orientamento consolidato, il quale afferma che “…la notifica al trasgressore del verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore, atteso che esso ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria…”.
In particolare, secondo la Corte, il diritto di credito dell'amministrazione sorge direttamente dalla violazione, che si pone come fonte dell'obbligazione, mentre l'ordinanza ingiunzione di pagamento ha l'effetto di “determinare la somma dovuta” come vuole l'art. 18, c. 2, l. 689/1981.
A sostegno di questa interpretazione, la sentenza richiama l'articolo 14, ultimo comma, della legge 689/1981, secondo il quale la mancata o tardiva notifica della violazione determina l'estinzione dell'”obbligazione” di pagare la somma dovuta, affermazione dalla quale si evincerebbe che l'obbligazione esiste già prima che venga emessa l'ordinanza ingiunzione.
In definitiva la prescrizione quinquennale prevista dall'articolo 28 si riferisce, non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria in forza dell'emanazione dell'ordinanza, ma anche allo stesso potere dell'amministrazione di applicare la sanzione prevista dalla legge per la violazione commessa.
Parimenti infondato si ritiene il secondo motivo di opposizione, atteso che l'odierna ricorrente non è stata sanzionata per violazione ad un'ordinanza sindacale emessa dal Sindaco di Nardò, ma per violazione ai dettami dell'art. 3 comma 2 della Legge Regionale 38/2016.
I Sindaci nel recepire il DPGR n. 115/2021 della , al fine di CP_1
emettere le proprie ordinanze sindacali in materia, devono attenersi a quanto previsto dall' art. 3 (Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale) del DPGR n. 115/2021, che prevede: “Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono
4 rispettare le disposizioni dettate dalla legge regionale n. 38 del 12 dicembre 2016 nonché dalle linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione
e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente”.
Inoltre, l'art. 3, comma 2, L.R. n. 38/2016, prevede che: “2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono
e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.”.
Quanto, infine, all'ultimo motivo di opposizione, si osserva quanto segue.
Come evidenziato dall'Amministrazione resistente, quest'ultima, valutate le argomentazioni addotte in sede di audizione, tenuto conto dell'eccezionalità del periodo (pandemia da Covid), ha accolto la richiesta della e già con Pt_1
l'ordinanza ingiunzione oggi impugnata aveva rideterminato la sanzione al minimo edittale.
In conclusione, stante tutto quanto innanzi, questo giudice ritiene infondata l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma Parte_1 integralmente l'ordinanza ingiunzione opposta.
In considerazione del fatto che l'Amministrazione convenuta è difesa da propri funzionari e che non è stato documentato alcun esborso, appare opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Respinge l'opposizione proposta da Consiglia;
Pt_1
2. per l'effetto, conferma in ogni sua parte l'ordinanza ingiunzione
Fascicolo SA/2021/1403/LE/PR, emessa dal servizio contenzioso
5 , in data 28/01/2025 e Controparte_2 notificata alla parte ricorrente in data 19.02.2025;
3. compensa interamente fra le parti le spese di lite;
4. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 21 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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