CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 5980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5980 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2538/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 3465/2021, pubblicata il 13 aprile 2021, vertente
TRA
(1) (Codice fiscale ), rappresentano e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Maria D'ZO (codice fiscale e C.F._2
1 RI D'ZO (codice fiscale , in virtù della procura C.F._3
in atti -appellante
E
(2) (codice fiscale ), (3 CP_1 C.F._4 CP_2
(Codice fiscale ), e (4)
[...] C.F._5 Parte_2
(codice fiscale ), in qualità di genitori esercenti la C.F._6
responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e Persona_1 Per_2
(5) (codice fiscale ,
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_7
e (codice fiscale ), in qualità di genitori Parte_3 C.F._8
esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore Per_3
rappresentati e difesi dall'avv. Assunta Chianese ,in virtù della procura
[...]
in atti
-appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con decreto ingiuntivo n. 6567/2019 del 10 settembre 2019, emesso su ricorso di , il Tribunale di Napoli- Seconda Sezione Civile Parte_4
ingiungeva a il pagamento, in favore del ricorrente, della somma Parte_1
di € 50.000,00 di cui all'assegno n. 003272591, a titolo di risarcimento del danno derivante da investimenti finanziari promossi dal per conto del e Parte_1 Pt_2
non andati a buon fine. In particolare, il ricorrente precisava che tale assegno gli era stato consegnato dal all'esito di una transazione intercorsa tra Parte_1
le parti presso la sede della , sita a Napoli in via Santa Brigida. CP_4
2 I.2. Avverso detto decreto - con atto di citazione per l'udienza del 24 febbraio 2020, ritualmente notificato alla controparte – Parte_1
proponeva opposizione, eccependo l'intervenuto giudicato sui fatti oggetto del ricorso monitorio, rilevando che gli stessi fatti erano stati anche oggetto del proc.
n. 21122/2013 definito con sentenza n. 6203, non appellata, con la quale erano state rigettate le domande restitutorie e risarcitorie proposte dal nei Pt_2
confronti di ed il promotore finanziario per nullità dei CP_4 Parte_1
contratti di investimento effettuati dal per conto del e violazione Parte_1 Pt_2
degli obblighi si diligenza, correttezza, trasparenza ed informativi imposti dal
D.lgs. n. 58/1998, nonché del Regolamento n. 16190/2007. In CP_5
particolare la identità tra i fatti oggetto del ricorso monitorio e quelli oggetto del proc. n. 21122/2013 rinverrebbe fondamento nel fatto che l'assegno n.
0830.812.310/03 sul quale si sarebbe pronunciato il Giudice nell'ambito del proc.
n. 21122/2013 sarebbe stato poi sostituito in prossimità della scadenza (post datata al 15.09.2012) su richiesta dello stesso per carenza di provviste Parte_1
necessarie al pagamento con altro assegno bancario n. 0.003.272.591-10
(oggetto del ricorso monitorio nonché del presente procedimento), di pari importo (50.000,00 euro) tratto sulla Banca Popolare di Novara, agenza di
Portici, sempre in favore del suddetto Pt_2
Tanto premesso, l'opponente chiedeva al Tribunale:
“a) In via preliminare, ritenuti sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 649
c.p.c. come esposti in premessa, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 6567/2019 del 10/09/2019;
3 b) In accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
c) Condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed Persona_1
onorari di giudizio, oltre spese generali ex art. 15 L.P., nonché IVA e CPA, con
attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo;
d) Per le ragioni dicui in premessa condannare l'intimante alla restituzione dell'assegno bancario de quo onde consentirne la distruzione;
e) Condannare altresì l'opposto al pagamento di una somma Persona_1
da liquidarsi in via equitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 III co. c.p.c.”
I.3 Si costituiva in giudizio contestando la tesi prospettata Persona_1
dal e affermando la diversità tra i due assegni n. 0830.812.310/03 e Parte_1
n.0.003.272.591-10 oggetto rispettivamente del procedimento n. 21122/2013 e n. 32658/2019.
I.4. In assenza della richiesta delle parti della concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa era rinviata per la discussione orale.
Con la sentenza n. 3465/2021, pubblicata in data 13 aprile 2021, il Tribunale di
Napoli così decideva: “1) rigetta l'opposizione, e , per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 6567/2019 emesso dal Tribunale di Napoli;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal liquidate in Pt_2
complessivi euro 5.254,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAPA come per legge.” (cfr. ult. pag. della sentenza gravata)
4 II.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 25 ottobre
2021, notificata in data 28 maggio 2021 – proponeva appello, Parte_1
articolando un unico motivo di gravame di seguito rubricato:
I.”Errore di valutazione dei fatti specifici ed errore di valutazione del
materiale probatorio con conseguente violazione del principio del “ne bis in idem””;
Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, per le motivazioni espresse, sospendere ex art.
351 n. 2 e 283 c.p.c. anche con eventuale applicazione di una cauzione,
l'esecutività della sentenza di primo grado n. 3465/2021 pubblicata il
13.04.2021 pronunciata dal Tribunale di Napoli;
2) per tutte le ragioni esposte nel I motivo di impugnazione, dichiarare che è erronea e va perciò riformata la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma: Invero, non risulta dimostrato che i fatti oggetto del presente giudizio siano i medesimi di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6203/2018 e, per
l'effetto, dichiarare: “I fatti oggetto del presente giudizio sono i medesimi di
quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6203/2018 per cui, si accoglie
l'eccezione di giudicato”
3) per tutte le ragioni esposte nel I motivo di impugnazione, dichiarare che è erronea e va perciò riformata la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma: la sentenza citata fa riferimento ad un assegno recante un numero
diverso (n. 0.830.812.310/03) da quello oggetto del presente giudizio (n.
003272591) e che parte opponente non ha in alcun modo provato che proprio
5 l'assegno 0.830.812.310/03 era quello poi sostituito da quello oggetto del presente giudizio e dichiarare: “è documentalmente dimostrato che l'assegno originario n. 0.830.812.310/03 indicato nella sentenza n. 6203/2018 è stato sostituito con l'assegno n. 003272591 posto a base del successivo ricorso per
decreto ingiuntivo”;”
“4) per tutte le ragioni esposte nel I motivo di impugnazione, dichiarare che è erronea e va perciò riformata la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma: “la controparte non ha provato il fatto estintivo della pretesa creditoria”
e dichiarare “l'opponente ha provato il fatto estintivo della pretesa creditoria”
Per l'effetto:
a) revocare il decreto ingiuntivo opposto n.6567/2019 emesso dal
Tribunale di Napoli, II sezione civile, in data 10.09.2019- R.G.
24934/2019;
b) condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti Persona_1
ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
c) Condannare l'appellato al pagamento della somma, Persona_1
ritenuta di giustizia e da liquidarsi equitativamente, ex art. 96 c.p.c. ovvero ex art. 96 III co. c.p.c.
II.2. Con comparsa del 01 ottobre 2021 si costituiva in giudizio Per_1
il quale deduceva l' inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.s. e
[...]
l'infondatezza dei motivi di appello, chiedendone l'integrale rigetto.
6 Nello specifico, l'appellato rilevava la generalità della domanda proposta dall'appellante e l'assenza di ragionevole probabilità di accoglimento della stessa. Inoltre, asseriva la diversità del petitum e della causa petendi del presente procedimento rispetto al proc. n. 21122/2013, con conseguente insussistenza dei presupposti per la configurabilità del giudicato.
II.3. Con nota scritta depositata il 14 marzo 2022, il procuratore costituito di dichiarava il decesso del proprio assistito avvenuto il 4 febbraio Persona_1
2022 e chiedeva dichiararsi l'interruzione del procedimento;
sicché con ordinanza del 24 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli- VII Sezione
dichiarava l'interruzione del processo.
II.4 Con ricorso per la riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c. tempestivamente depositato e pedissequo decreto notificato il 05 maggio 2022
a mezzo del suo difensore, dopo aver premesso che “da ricerche Parte_1
effettuate presso gli uffici comunali del comune di residenza del de cuius risulta che gli eredi di sono la coniuge , nata a [...]il Persona_1 CP_1
07.11.1953; i figli nato a [...] il [...] e Parte_3
nato a [...] il [...]”, chiedeva la fissazione dell'udienza Parte_2
per la prosecuzione del presente giudizio, con termine per la notifica del suddetto ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei confronti degli eredi di Per_1
.
[...]
Pertanto, il 6 maggio 2022 si procedeva alla fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo, onerando il ricorrente a notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza alle parti entro il 15 luglio 2022.
7 II.5 Ebbene, per la notifica si perfezionava il 19 maggio CP_1
2022; e risultavano irreperibili (cfr. Notifiche in Parte_3 Parte_2
atti; Istanza di sospensione ex art. 351 c.p.c, avv. Maria D'ZO, pag. 3).
Con istanza depositata il 15.10.2022 il chiedeva la sospensione Parte_1
dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con successivo atto di deposito del 7 luglio 2023 (in vista della prima udienza di prosecuzione del processo fissata per il 20.07.2023) l'avv. Parte_1
depositava gli atti di rinuncia all'eredità effettuata da parte di e Parte_2
di il 7 giugno 2022 e portata a conoscenza del il 28 Parte_3 Parte_1
febbraio 2023, quando i suddetti depositavano tali atti di rinuncia nel Pt_2
fascicolo telematico del procedimento di pignoramento presso terzi n.
12778/2023 (cfr. Note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 10.07.2025 depositate dagli avv.ti ). Parte_1
In seguito all'udienza del 14 settembre 2023 con ordinanza del 2 ottobre
2023 la Corte accoglieva “l'istanza ex art. 351 c.p.c. di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado appellata nei confronti di
[...]
” e ordinava all'appellante “l'integrazione del contraddittorio nei CP_1
confronti di e figli di e di Persona_1 Persona_2 Parte_2 Per_3
figlia di in proprio e, se minori, in persona dei rispettivi
[...] Parte_3
rappresentanti legali, entro il termine del 30.11.2023.”
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio
, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale nei Controparte_2
confronti dei figli minori e (nipoti di , Persona_1 Persona_2 Persona_1
8 unitamente al coniuge e , quale genitore Parte_2 Controparte_3
esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore Per_3
(nipote di il 29.02.2024 ed (coniuge del
[...] Persona_1 CP_1
defunto il 1.3.2024. Persona_1
Dopo vari rinvii di ufficio, il giorno 11 luglio 2025, visto il decreto di sostituzione dell'udienza del 10.7.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della parte appellata “trattandosi di domanda generica e teorica al Giudice di seconda istanza delle medesime tesi rigettate in primo grado”.
L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno
interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati 9 della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la
sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Un. 16.11.2017 n. 27199; 30.5.2018 n. 13535;
29.10.2018 n.27391; Sez. Un. 20.11.2018 n. 12587; Ord. Cass. Civ. Sez. 2.
18.01.2024 n. 1932). Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. È sufficiente, quindi, che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di
cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che
l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(Cass.19.3.2019 n.7675).
1.1.Quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., pure auspicata dalla parte appellata, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa
10 nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è
configurabile su questioni processuali (Cass. 15.4.2019 n.10422).
2. Va, inoltre, disattesa l'eccezione di “estinzione del giudizio” ovvero di
“intervenuto giudicato” sollevata dagli appellati, per non avere l' appellante notificato la riassunzione del processo nei termini nei confronti di tutti i soggetti passivamente legittimati a proseguirlo.
Nello specifico, i suddetti assumono che la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione di udienza si sarebbe perfezionata solo nei confronti di , non anche di e figli del defunto CP_1 Parte_3 Parte_2
sicché il termine per la notifica della riassunzione a tutti gli eredi Persona_1
del de cuius (15.7.2022) si sarebbe consumato senza che fosse stato ritualmente instaurato il contraddittorio tra i legittimati passivi. Di conseguenza gli stessi eccepiscono la “nullità di tutti gli atti compiuti quando
era già maturata l'estinzione e comunque a contraddittorio non integro ex art.
101 c.p.c.” e la “intervenuta estinzione del processo ex art. 305 e 307 c.p.c.
11 poichè non tempestivamente riassunto nei confronti dei soggetti passivamente legittimati a proseguirlo”.
Le deduzioni esposte sono infondate.
2.1. Anzitutto si rammenta che la riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.,quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c.,
la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso,
l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307,comma 3 c.p.c (cfr. Cass. n. 6921/ 2019, conforme Cass. n.30802/ 2023).
Va altresì rammentato che “la nullità dell'atto, come tale è sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in
conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente
12 dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.” (Cass. Civ.
Sez. II n. 29900/2018 cfr. SS. UU. 14916/2016).
2.2. In applicazione di tali principi, nel caso in esame vanno respinte le eccezioni proposte dalle parti appellate poiché il ricorso per riassunzione presentato dal risulta tempestivamente portato a conoscenza dei Parte_1
destinatari, individuati nella moglie e nei nipoti di (cfr. ordinanza Persona_1
del 2 ottobre 2023 in seguito alla rinuncia alla eredità da parte dei figli del de cuius), come si desume dalle comparse di costituzione e di risposta depositate dalla e dai genitori di e in CP_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3
conformità al principio di raggiungimento dello scopo.
Di conseguenza, la Corte dà atto che il contraddittorio è stato correttamente integrato nei confronti di nonché nei confronti degli CP_1
altri successori di cioè i nipoti e Persona_1 Persona_1 Persona_2
costituitisi nel presente giudizio a mezzo dei loro rappresentanti Persona_3
legali.
3. Passando al merito della vicenda, il Tribunale di Napoli con l'impugnata sentenza ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 6567/2019 emesso dal Tribunale di Napoli, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 50.000,00 di cui all'assegno 003272591 emesso dal in favore del Parte_1 Pt_2
A fondamento della decisione il Giudice ha osservato che “l'opponente non ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente, non avendo egli
provato in alcun modo l'insussistenza del credito azionato in sede monitoria, né
13 risultando accoglibile l'eccezione di giudicato” e tanto perché “non risulta dimostrato che i fatti oggetto del presente giudizio siano i medesimi di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 620372018”.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto insussistente la identità di petitum, poichè nel giudizio n. 21122/2013 non è stata proposta alcuna domanda da parte del di condanna del al pagamento della somma di € Pt_2 Parte_1
50.000,00 di cui all'assegno n.003272591, né la sentenza contiene alcun accertamento sul punto, neppure implicito, non potendosi ritenere che quanto affermato incidentalmente dal Tribunale di Napoli (pag.11 sent. N. 6203/2018), rappresenti un precedente logico essenziale e necessario della pronuncia.
4.Con un unico articolato motivo di appello - rubricato “ Errore di valutazione dei fatti specifici ed errore di valutazione del materiale probatorio con conseguente violazione del principio del “ne bis in idem” - l'appellante lamenta che la sentenza impugnata risulti viziata nella parte Parte_1
in cui il Giudice ha affermato: che “non risulta dimostrato che i fatti oggetto del presente giudizio siano i medesi mi di cui alla sentenza del Tribunale di
Napoli n. 6203/2018”, che la sentenza citata fa riferimento ad un assegno recante un numero diverso rispetto a quello oggetto del presente giudizio, che la “parte opponente non ha in alcun modo provato proprio l'assegno n.
0.830.812.310/03 era quello poi sostituito da quello oggetto del presente
giudizio (...)”.
In particolare, a parere dell' appellante la identità sostanziale tra i due assegni emergerebbe dalla lettura congiunta dell'atto di citazione di Pt_5
[.. nel proc. 21122/2013 e del ricorso monitorio da cui è scaturito il Pt_2
presente procedimento, nei quali sarebbe lo stesso ad affermare che “il Pt_2
predetto assegno originario n. 0.830.812.310/03 veniva sostituito con altro assegno bancario di uguale importo identificato con il numero 0003272591
posto a base della procedura monitoria” (cfr. Atto di appello pag. 5).
Dunque, la giustificazione causale dei due assegni richiamata dal Pt_2
in entrambi i procedimenti sarebbe da ravvisare nel risarcimento del danno da “cattivi investimenti posti in essere dal ” per i quali quest'ultimo Parte_1
in seguito alla transazione intervenuta tra le parti nei locali della CP_4
avrebbe consegnato al l'assegno n. 0.830.812.310/03 per un importo Pt_2
a € 50.000,00 poi sostituito, nei termini in cui si è detto sopra, su richiesta Parte_6
dello stesso con l'assegno n. 0003272591. Parte_1
Le deduzioni dell'appellante sono infondate e vanno respinte.
4.1. In tema di giudicato, va precisato che “l'autorità del giudicato sostanziale opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, e presuppone appunto che tra il primo giudizio e quello successivo
vi sia identità di soggetti, "causa petendi" e "petitum" (nella specie, relativa alla richiesta di accertamento dell'avvenuto trasferimento di unità immobiliari
e, in subordine dell'emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., la
Corte ha escluso la sussistenza di un giudicato esterno, atteso che tra il presente giudizio ed uno antecedente non vi era alcuna identità, in quanto la
presente controversia aveva ad oggetto una domanda di esecuzione specifica di un obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c., mentre il giudizio in cui si sarebbe
15 formato l'asserito giudicato aveva ad oggetto una pretesa di risarcimento danni).” (Cass. Civ. Sez. II sent. n. 20003/2012).
4.2. Venendo al merito della vicenda, vanno condivise le argomentazioni poste alla base della decisione contestata, poiché, anche a parere di chi scrive, l'appellante non ha in alcun modo provato l'inesistenza del credito azionato in sede monitoria né dagli atti emerge alcuna identità tra il procedimento n. 21122/2013 e il procedimento n. 32658/2019, con conseguente impossibilità di affermare la sussistenza del giudicato sui fatti oggetto del presente procedimento.
Invero, nell'ambito del procedimento n. 21122/2013 azionato da e dal figlio, nei confronti della e Persona_1 Parte_3 CP_6
di , il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 6203/2018 Parte_1
rigettava le domande di nullità dei contratti di investimento effettuati dal in qualità di intermediario finanziario per conto di Parte_1 Persona_1
nonché le domande restitutorie e risarcitorie del danno derivante da investimenti effettuati dal suddetto per il e non andati a buon Parte_1 Pt_2
fine per violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informativi previsti dal d. lgs. N. 58/1998 e dal Regolamento Consob n.
16190/2007. Peraltro, nel citato procedimento l'assegno n. 0.830.812.310/03 non costituiva oggetto di domanda proposta dal bensì oggetto di mera Pt_2
deduzione nelle allegazioni difensive del medesimo (cfr. pag. 11 sent.
6203/2018).
16 Diversamente, il presente giudizio è stato introdotto dalla domanda monitoria di di condanna di al pagamento della Persona_1 Parte_1
somma di € 50.000 portata dall'assegno n. 003272591.
Dunque ( si ripete) nel procedimento n. 21122/2013 non si rinviene alcuna domanda da parte del di condanna nei confronti del al Pt_2 Parte_1
pagamento di € 50.000 di cui all'assegno n. 003272591, né vi è alcun accertamento implicito sul punto, poiché - come correttamente ha ritenuto il
Giudice di primo grado- non può ritenersi antecedente logico necessario alla decisione quanto affermato dal Tribunale di Napoli sulla su esposta allegazione difensiva, peraltro con riferimento al diverso assegno n. 0.830.812.310/03.
Va poi aggiunto che se, da un lato, lo stesso sia, nell'atto di Pt_2
citazione del suddetto giudizio (cfr. pag. 9 atto di citazione), sia nel ricorso monitorio, ha fatto espresso riferimento ad un precedente assegno consegnato dal e poi sostituito da quello recante n. 003272591, Parte_1
dall'altro lato, non è in alcun modo emerso che proprio l'assegno n.0.830.812.310/03 sia stato sostituito con l'assegno n.003272591, né il ha fornito prove in tal senso. Parte_1
Di conseguenza va escluso che l'assegno n. 0.830.812.310/03 coincida con quello n. 003272591 oggetto del presente procedimento.
Per quanto detto, l'appello va respinto e la decisione impugnata confermata.
5. A seguito del rigetto dell'appello di , resta assorbita Parte_1
(recte non va esaminata) la richiesta di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. dal
17 medesimo formulata in primo grado e reiterata in appello nei confronti degli appellati.
In proposito va, infatti, ricordato che la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito con mala fede o colpa grave, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione di detta norma, quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca: ebbene tale evenienza ( della soccombenza) nella specie non si è verificata con riguardo agli appellati.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza,
secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e pertanto vanno poste a carico degli appellati e liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione di valore da € 26.000,00 e fino a € 52.000,00, sulla base del credito ingiunto in monitorio e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi del'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il
giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando
18 si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – introdotto a seguito di Parte_1
riassunzione, con ricorso depositato il 5 maggio 2022 e ritualmente notificato nei confronti di , di e in CP_1 Controparte_2 Parte_2
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e e di e Persona_1 Persona_2 Controparte_3 Parte_3
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore - avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Persona_3
Napoli, n.3465/2021, pubblicata il 13 aprile 2021, così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
19 B) condanna a pagare in favore di , di Parte_1 CP_1
e in qualità di genitori esercenti la Controparte_2 Parte_2
responsabilità genitoriale nei confronti di e e Persona_1 CP_7
in favore di e in qualità di genitori Controparte_3 Parte_3
esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di le Persona_3
spese del grado di appello, che liquida in € 6.946,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dichiara l'appellante tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2538/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 3465/2021, pubblicata il 13 aprile 2021, vertente
TRA
(1) (Codice fiscale ), rappresentano e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Maria D'ZO (codice fiscale e C.F._2
1 RI D'ZO (codice fiscale , in virtù della procura C.F._3
in atti -appellante
E
(2) (codice fiscale ), (3 CP_1 C.F._4 CP_2
(Codice fiscale ), e (4)
[...] C.F._5 Parte_2
(codice fiscale ), in qualità di genitori esercenti la C.F._6
responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e Persona_1 Per_2
(5) (codice fiscale ,
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_7
e (codice fiscale ), in qualità di genitori Parte_3 C.F._8
esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore Per_3
rappresentati e difesi dall'avv. Assunta Chianese ,in virtù della procura
[...]
in atti
-appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con decreto ingiuntivo n. 6567/2019 del 10 settembre 2019, emesso su ricorso di , il Tribunale di Napoli- Seconda Sezione Civile Parte_4
ingiungeva a il pagamento, in favore del ricorrente, della somma Parte_1
di € 50.000,00 di cui all'assegno n. 003272591, a titolo di risarcimento del danno derivante da investimenti finanziari promossi dal per conto del e Parte_1 Pt_2
non andati a buon fine. In particolare, il ricorrente precisava che tale assegno gli era stato consegnato dal all'esito di una transazione intercorsa tra Parte_1
le parti presso la sede della , sita a Napoli in via Santa Brigida. CP_4
2 I.2. Avverso detto decreto - con atto di citazione per l'udienza del 24 febbraio 2020, ritualmente notificato alla controparte – Parte_1
proponeva opposizione, eccependo l'intervenuto giudicato sui fatti oggetto del ricorso monitorio, rilevando che gli stessi fatti erano stati anche oggetto del proc.
n. 21122/2013 definito con sentenza n. 6203, non appellata, con la quale erano state rigettate le domande restitutorie e risarcitorie proposte dal nei Pt_2
confronti di ed il promotore finanziario per nullità dei CP_4 Parte_1
contratti di investimento effettuati dal per conto del e violazione Parte_1 Pt_2
degli obblighi si diligenza, correttezza, trasparenza ed informativi imposti dal
D.lgs. n. 58/1998, nonché del Regolamento n. 16190/2007. In CP_5
particolare la identità tra i fatti oggetto del ricorso monitorio e quelli oggetto del proc. n. 21122/2013 rinverrebbe fondamento nel fatto che l'assegno n.
0830.812.310/03 sul quale si sarebbe pronunciato il Giudice nell'ambito del proc.
n. 21122/2013 sarebbe stato poi sostituito in prossimità della scadenza (post datata al 15.09.2012) su richiesta dello stesso per carenza di provviste Parte_1
necessarie al pagamento con altro assegno bancario n. 0.003.272.591-10
(oggetto del ricorso monitorio nonché del presente procedimento), di pari importo (50.000,00 euro) tratto sulla Banca Popolare di Novara, agenza di
Portici, sempre in favore del suddetto Pt_2
Tanto premesso, l'opponente chiedeva al Tribunale:
“a) In via preliminare, ritenuti sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 649
c.p.c. come esposti in premessa, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 6567/2019 del 10/09/2019;
3 b) In accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
c) Condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed Persona_1
onorari di giudizio, oltre spese generali ex art. 15 L.P., nonché IVA e CPA, con
attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo;
d) Per le ragioni dicui in premessa condannare l'intimante alla restituzione dell'assegno bancario de quo onde consentirne la distruzione;
e) Condannare altresì l'opposto al pagamento di una somma Persona_1
da liquidarsi in via equitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 III co. c.p.c.”
I.3 Si costituiva in giudizio contestando la tesi prospettata Persona_1
dal e affermando la diversità tra i due assegni n. 0830.812.310/03 e Parte_1
n.0.003.272.591-10 oggetto rispettivamente del procedimento n. 21122/2013 e n. 32658/2019.
I.4. In assenza della richiesta delle parti della concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa era rinviata per la discussione orale.
Con la sentenza n. 3465/2021, pubblicata in data 13 aprile 2021, il Tribunale di
Napoli così decideva: “1) rigetta l'opposizione, e , per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 6567/2019 emesso dal Tribunale di Napoli;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal liquidate in Pt_2
complessivi euro 5.254,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAPA come per legge.” (cfr. ult. pag. della sentenza gravata)
4 II.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 25 ottobre
2021, notificata in data 28 maggio 2021 – proponeva appello, Parte_1
articolando un unico motivo di gravame di seguito rubricato:
I.”Errore di valutazione dei fatti specifici ed errore di valutazione del
materiale probatorio con conseguente violazione del principio del “ne bis in idem””;
Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, per le motivazioni espresse, sospendere ex art.
351 n. 2 e 283 c.p.c. anche con eventuale applicazione di una cauzione,
l'esecutività della sentenza di primo grado n. 3465/2021 pubblicata il
13.04.2021 pronunciata dal Tribunale di Napoli;
2) per tutte le ragioni esposte nel I motivo di impugnazione, dichiarare che è erronea e va perciò riformata la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma: Invero, non risulta dimostrato che i fatti oggetto del presente giudizio siano i medesimi di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6203/2018 e, per
l'effetto, dichiarare: “I fatti oggetto del presente giudizio sono i medesimi di
quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6203/2018 per cui, si accoglie
l'eccezione di giudicato”
3) per tutte le ragioni esposte nel I motivo di impugnazione, dichiarare che è erronea e va perciò riformata la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma: la sentenza citata fa riferimento ad un assegno recante un numero
diverso (n. 0.830.812.310/03) da quello oggetto del presente giudizio (n.
003272591) e che parte opponente non ha in alcun modo provato che proprio
5 l'assegno 0.830.812.310/03 era quello poi sostituito da quello oggetto del presente giudizio e dichiarare: “è documentalmente dimostrato che l'assegno originario n. 0.830.812.310/03 indicato nella sentenza n. 6203/2018 è stato sostituito con l'assegno n. 003272591 posto a base del successivo ricorso per
decreto ingiuntivo”;”
“4) per tutte le ragioni esposte nel I motivo di impugnazione, dichiarare che è erronea e va perciò riformata la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma: “la controparte non ha provato il fatto estintivo della pretesa creditoria”
e dichiarare “l'opponente ha provato il fatto estintivo della pretesa creditoria”
Per l'effetto:
a) revocare il decreto ingiuntivo opposto n.6567/2019 emesso dal
Tribunale di Napoli, II sezione civile, in data 10.09.2019- R.G.
24934/2019;
b) condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti Persona_1
ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
c) Condannare l'appellato al pagamento della somma, Persona_1
ritenuta di giustizia e da liquidarsi equitativamente, ex art. 96 c.p.c. ovvero ex art. 96 III co. c.p.c.
II.2. Con comparsa del 01 ottobre 2021 si costituiva in giudizio Per_1
il quale deduceva l' inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.s. e
[...]
l'infondatezza dei motivi di appello, chiedendone l'integrale rigetto.
6 Nello specifico, l'appellato rilevava la generalità della domanda proposta dall'appellante e l'assenza di ragionevole probabilità di accoglimento della stessa. Inoltre, asseriva la diversità del petitum e della causa petendi del presente procedimento rispetto al proc. n. 21122/2013, con conseguente insussistenza dei presupposti per la configurabilità del giudicato.
II.3. Con nota scritta depositata il 14 marzo 2022, il procuratore costituito di dichiarava il decesso del proprio assistito avvenuto il 4 febbraio Persona_1
2022 e chiedeva dichiararsi l'interruzione del procedimento;
sicché con ordinanza del 24 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli- VII Sezione
dichiarava l'interruzione del processo.
II.4 Con ricorso per la riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c. tempestivamente depositato e pedissequo decreto notificato il 05 maggio 2022
a mezzo del suo difensore, dopo aver premesso che “da ricerche Parte_1
effettuate presso gli uffici comunali del comune di residenza del de cuius risulta che gli eredi di sono la coniuge , nata a [...]il Persona_1 CP_1
07.11.1953; i figli nato a [...] il [...] e Parte_3
nato a [...] il [...]”, chiedeva la fissazione dell'udienza Parte_2
per la prosecuzione del presente giudizio, con termine per la notifica del suddetto ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei confronti degli eredi di Per_1
.
[...]
Pertanto, il 6 maggio 2022 si procedeva alla fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo, onerando il ricorrente a notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza alle parti entro il 15 luglio 2022.
7 II.5 Ebbene, per la notifica si perfezionava il 19 maggio CP_1
2022; e risultavano irreperibili (cfr. Notifiche in Parte_3 Parte_2
atti; Istanza di sospensione ex art. 351 c.p.c, avv. Maria D'ZO, pag. 3).
Con istanza depositata il 15.10.2022 il chiedeva la sospensione Parte_1
dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con successivo atto di deposito del 7 luglio 2023 (in vista della prima udienza di prosecuzione del processo fissata per il 20.07.2023) l'avv. Parte_1
depositava gli atti di rinuncia all'eredità effettuata da parte di e Parte_2
di il 7 giugno 2022 e portata a conoscenza del il 28 Parte_3 Parte_1
febbraio 2023, quando i suddetti depositavano tali atti di rinuncia nel Pt_2
fascicolo telematico del procedimento di pignoramento presso terzi n.
12778/2023 (cfr. Note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 10.07.2025 depositate dagli avv.ti ). Parte_1
In seguito all'udienza del 14 settembre 2023 con ordinanza del 2 ottobre
2023 la Corte accoglieva “l'istanza ex art. 351 c.p.c. di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado appellata nei confronti di
[...]
” e ordinava all'appellante “l'integrazione del contraddittorio nei CP_1
confronti di e figli di e di Persona_1 Persona_2 Parte_2 Per_3
figlia di in proprio e, se minori, in persona dei rispettivi
[...] Parte_3
rappresentanti legali, entro il termine del 30.11.2023.”
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio
, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale nei Controparte_2
confronti dei figli minori e (nipoti di , Persona_1 Persona_2 Persona_1
8 unitamente al coniuge e , quale genitore Parte_2 Controparte_3
esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore Per_3
(nipote di il 29.02.2024 ed (coniuge del
[...] Persona_1 CP_1
defunto il 1.3.2024. Persona_1
Dopo vari rinvii di ufficio, il giorno 11 luglio 2025, visto il decreto di sostituzione dell'udienza del 10.7.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della parte appellata “trattandosi di domanda generica e teorica al Giudice di seconda istanza delle medesime tesi rigettate in primo grado”.
L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno
interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati 9 della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la
sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Un. 16.11.2017 n. 27199; 30.5.2018 n. 13535;
29.10.2018 n.27391; Sez. Un. 20.11.2018 n. 12587; Ord. Cass. Civ. Sez. 2.
18.01.2024 n. 1932). Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. È sufficiente, quindi, che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di
cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che
l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(Cass.19.3.2019 n.7675).
1.1.Quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., pure auspicata dalla parte appellata, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa
10 nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è
configurabile su questioni processuali (Cass. 15.4.2019 n.10422).
2. Va, inoltre, disattesa l'eccezione di “estinzione del giudizio” ovvero di
“intervenuto giudicato” sollevata dagli appellati, per non avere l' appellante notificato la riassunzione del processo nei termini nei confronti di tutti i soggetti passivamente legittimati a proseguirlo.
Nello specifico, i suddetti assumono che la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione di udienza si sarebbe perfezionata solo nei confronti di , non anche di e figli del defunto CP_1 Parte_3 Parte_2
sicché il termine per la notifica della riassunzione a tutti gli eredi Persona_1
del de cuius (15.7.2022) si sarebbe consumato senza che fosse stato ritualmente instaurato il contraddittorio tra i legittimati passivi. Di conseguenza gli stessi eccepiscono la “nullità di tutti gli atti compiuti quando
era già maturata l'estinzione e comunque a contraddittorio non integro ex art.
101 c.p.c.” e la “intervenuta estinzione del processo ex art. 305 e 307 c.p.c.
11 poichè non tempestivamente riassunto nei confronti dei soggetti passivamente legittimati a proseguirlo”.
Le deduzioni esposte sono infondate.
2.1. Anzitutto si rammenta che la riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.,quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c.,
la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso,
l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307,comma 3 c.p.c (cfr. Cass. n. 6921/ 2019, conforme Cass. n.30802/ 2023).
Va altresì rammentato che “la nullità dell'atto, come tale è sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in
conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente
12 dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.” (Cass. Civ.
Sez. II n. 29900/2018 cfr. SS. UU. 14916/2016).
2.2. In applicazione di tali principi, nel caso in esame vanno respinte le eccezioni proposte dalle parti appellate poiché il ricorso per riassunzione presentato dal risulta tempestivamente portato a conoscenza dei Parte_1
destinatari, individuati nella moglie e nei nipoti di (cfr. ordinanza Persona_1
del 2 ottobre 2023 in seguito alla rinuncia alla eredità da parte dei figli del de cuius), come si desume dalle comparse di costituzione e di risposta depositate dalla e dai genitori di e in CP_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3
conformità al principio di raggiungimento dello scopo.
Di conseguenza, la Corte dà atto che il contraddittorio è stato correttamente integrato nei confronti di nonché nei confronti degli CP_1
altri successori di cioè i nipoti e Persona_1 Persona_1 Persona_2
costituitisi nel presente giudizio a mezzo dei loro rappresentanti Persona_3
legali.
3. Passando al merito della vicenda, il Tribunale di Napoli con l'impugnata sentenza ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 6567/2019 emesso dal Tribunale di Napoli, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 50.000,00 di cui all'assegno 003272591 emesso dal in favore del Parte_1 Pt_2
A fondamento della decisione il Giudice ha osservato che “l'opponente non ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente, non avendo egli
provato in alcun modo l'insussistenza del credito azionato in sede monitoria, né
13 risultando accoglibile l'eccezione di giudicato” e tanto perché “non risulta dimostrato che i fatti oggetto del presente giudizio siano i medesimi di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 620372018”.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto insussistente la identità di petitum, poichè nel giudizio n. 21122/2013 non è stata proposta alcuna domanda da parte del di condanna del al pagamento della somma di € Pt_2 Parte_1
50.000,00 di cui all'assegno n.003272591, né la sentenza contiene alcun accertamento sul punto, neppure implicito, non potendosi ritenere che quanto affermato incidentalmente dal Tribunale di Napoli (pag.11 sent. N. 6203/2018), rappresenti un precedente logico essenziale e necessario della pronuncia.
4.Con un unico articolato motivo di appello - rubricato “ Errore di valutazione dei fatti specifici ed errore di valutazione del materiale probatorio con conseguente violazione del principio del “ne bis in idem” - l'appellante lamenta che la sentenza impugnata risulti viziata nella parte Parte_1
in cui il Giudice ha affermato: che “non risulta dimostrato che i fatti oggetto del presente giudizio siano i medesi mi di cui alla sentenza del Tribunale di
Napoli n. 6203/2018”, che la sentenza citata fa riferimento ad un assegno recante un numero diverso rispetto a quello oggetto del presente giudizio, che la “parte opponente non ha in alcun modo provato proprio l'assegno n.
0.830.812.310/03 era quello poi sostituito da quello oggetto del presente
giudizio (...)”.
In particolare, a parere dell' appellante la identità sostanziale tra i due assegni emergerebbe dalla lettura congiunta dell'atto di citazione di Pt_5
[.. nel proc. 21122/2013 e del ricorso monitorio da cui è scaturito il Pt_2
presente procedimento, nei quali sarebbe lo stesso ad affermare che “il Pt_2
predetto assegno originario n. 0.830.812.310/03 veniva sostituito con altro assegno bancario di uguale importo identificato con il numero 0003272591
posto a base della procedura monitoria” (cfr. Atto di appello pag. 5).
Dunque, la giustificazione causale dei due assegni richiamata dal Pt_2
in entrambi i procedimenti sarebbe da ravvisare nel risarcimento del danno da “cattivi investimenti posti in essere dal ” per i quali quest'ultimo Parte_1
in seguito alla transazione intervenuta tra le parti nei locali della CP_4
avrebbe consegnato al l'assegno n. 0.830.812.310/03 per un importo Pt_2
a € 50.000,00 poi sostituito, nei termini in cui si è detto sopra, su richiesta Parte_6
dello stesso con l'assegno n. 0003272591. Parte_1
Le deduzioni dell'appellante sono infondate e vanno respinte.
4.1. In tema di giudicato, va precisato che “l'autorità del giudicato sostanziale opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, e presuppone appunto che tra il primo giudizio e quello successivo
vi sia identità di soggetti, "causa petendi" e "petitum" (nella specie, relativa alla richiesta di accertamento dell'avvenuto trasferimento di unità immobiliari
e, in subordine dell'emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., la
Corte ha escluso la sussistenza di un giudicato esterno, atteso che tra il presente giudizio ed uno antecedente non vi era alcuna identità, in quanto la
presente controversia aveva ad oggetto una domanda di esecuzione specifica di un obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c., mentre il giudizio in cui si sarebbe
15 formato l'asserito giudicato aveva ad oggetto una pretesa di risarcimento danni).” (Cass. Civ. Sez. II sent. n. 20003/2012).
4.2. Venendo al merito della vicenda, vanno condivise le argomentazioni poste alla base della decisione contestata, poiché, anche a parere di chi scrive, l'appellante non ha in alcun modo provato l'inesistenza del credito azionato in sede monitoria né dagli atti emerge alcuna identità tra il procedimento n. 21122/2013 e il procedimento n. 32658/2019, con conseguente impossibilità di affermare la sussistenza del giudicato sui fatti oggetto del presente procedimento.
Invero, nell'ambito del procedimento n. 21122/2013 azionato da e dal figlio, nei confronti della e Persona_1 Parte_3 CP_6
di , il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 6203/2018 Parte_1
rigettava le domande di nullità dei contratti di investimento effettuati dal in qualità di intermediario finanziario per conto di Parte_1 Persona_1
nonché le domande restitutorie e risarcitorie del danno derivante da investimenti effettuati dal suddetto per il e non andati a buon Parte_1 Pt_2
fine per violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informativi previsti dal d. lgs. N. 58/1998 e dal Regolamento Consob n.
16190/2007. Peraltro, nel citato procedimento l'assegno n. 0.830.812.310/03 non costituiva oggetto di domanda proposta dal bensì oggetto di mera Pt_2
deduzione nelle allegazioni difensive del medesimo (cfr. pag. 11 sent.
6203/2018).
16 Diversamente, il presente giudizio è stato introdotto dalla domanda monitoria di di condanna di al pagamento della Persona_1 Parte_1
somma di € 50.000 portata dall'assegno n. 003272591.
Dunque ( si ripete) nel procedimento n. 21122/2013 non si rinviene alcuna domanda da parte del di condanna nei confronti del al Pt_2 Parte_1
pagamento di € 50.000 di cui all'assegno n. 003272591, né vi è alcun accertamento implicito sul punto, poiché - come correttamente ha ritenuto il
Giudice di primo grado- non può ritenersi antecedente logico necessario alla decisione quanto affermato dal Tribunale di Napoli sulla su esposta allegazione difensiva, peraltro con riferimento al diverso assegno n. 0.830.812.310/03.
Va poi aggiunto che se, da un lato, lo stesso sia, nell'atto di Pt_2
citazione del suddetto giudizio (cfr. pag. 9 atto di citazione), sia nel ricorso monitorio, ha fatto espresso riferimento ad un precedente assegno consegnato dal e poi sostituito da quello recante n. 003272591, Parte_1
dall'altro lato, non è in alcun modo emerso che proprio l'assegno n.0.830.812.310/03 sia stato sostituito con l'assegno n.003272591, né il ha fornito prove in tal senso. Parte_1
Di conseguenza va escluso che l'assegno n. 0.830.812.310/03 coincida con quello n. 003272591 oggetto del presente procedimento.
Per quanto detto, l'appello va respinto e la decisione impugnata confermata.
5. A seguito del rigetto dell'appello di , resta assorbita Parte_1
(recte non va esaminata) la richiesta di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. dal
17 medesimo formulata in primo grado e reiterata in appello nei confronti degli appellati.
In proposito va, infatti, ricordato che la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito con mala fede o colpa grave, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione di detta norma, quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca: ebbene tale evenienza ( della soccombenza) nella specie non si è verificata con riguardo agli appellati.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza,
secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e pertanto vanno poste a carico degli appellati e liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione di valore da € 26.000,00 e fino a € 52.000,00, sulla base del credito ingiunto in monitorio e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi del'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il
giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando
18 si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – introdotto a seguito di Parte_1
riassunzione, con ricorso depositato il 5 maggio 2022 e ritualmente notificato nei confronti di , di e in CP_1 Controparte_2 Parte_2
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e e di e Persona_1 Persona_2 Controparte_3 Parte_3
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore - avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Persona_3
Napoli, n.3465/2021, pubblicata il 13 aprile 2021, così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
19 B) condanna a pagare in favore di , di Parte_1 CP_1
e in qualità di genitori esercenti la Controparte_2 Parte_2
responsabilità genitoriale nei confronti di e e Persona_1 CP_7
in favore di e in qualità di genitori Controparte_3 Parte_3
esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di le Persona_3
spese del grado di appello, che liquida in € 6.946,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dichiara l'appellante tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
20