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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIA PU
n. rgvg 7984/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7984 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473
bis.51 cpc
DI
nato a [...] il [...] c.f. C.F. 1 وrappresentato e CP_1
difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DE MARTINO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 2 Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DE MARTINO LUIGI
presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/04/2025 CP_1 e Controparte_2
premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 24/05/2007;
- che dalla loro unione è nata la figlia ER (2.10.2007) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 13.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
Osserva il Collegio che nelle more la figlia ER (2.10.2007) ha raggiunto la maggiore età per cui vanno espunti dai patti le condizioni relative all'affidamento e al diritto/dovere di visita.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
"1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, sebbene essi già vivono separatamente, presso le loro rispettive attuali residenze indicate in epigrafe.
2. La figlia minorenne, sig.na Parte_1 avrà collocazione privilegiata presso la residenza materna sita in Napoli alla Via Nuova San Rocco n. 95;
l'assegno di mantenimento CP_1 corrisponderà alla sig.ra Controparte_23. Il sig. per la sola figlia minore, di importo pari ad Euro 300,00 (Euro trecento/00), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese a far data dall'omologa della separazione, mediante accredito sulla Poste Pay intestata alla esponente sig.ra CP_2
[...] , le cui coordinate bancarie sono Cod. IBAN [...].
4. Invece, nei giorni in cui la sig.na Parte_1 si troverà presso la residenza paterna, il sig. CP_1 provvederà direttamente al suo mantenimento.
, la quale spontaneamente rinuncia al 5. Invece, nulla sarà dovuto alla sig.ra Controparte_2
mantenimento.
6. I coniugi dichiarano che con tali pattuizioni economiche hanno regolato ogni questione di natura patrimoniale esistente tra loro e null'altro avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro;
7. Le spese mediche non coperte dal servizio S.S.N. straordinarie ed ordinarie occorrenti per la figlia, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% così come le spese di tempo libero saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, nonché quelle relative all'istruzione della sig.na Parte_1 purchè preventivamente concordate e documentate;
8. I coniugi si obbligano a comunicare eventuali cambi di residenza e/o domicilio;
9. I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione della figlia, nonché attinenti allo stato di salute della stessa, risolvendole di comune accordo;
10. I coniugi si danno, sin da ora, reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, per loro e per la figlia".
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe,
così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi CP_1 e CP_2
CP_2 (atto n.33, parte II, S. A sez. E, reg. Atti Matrimonio anno2007);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino
n. rgvg 7984/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7984 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473
bis.51 cpc
DI
nato a [...] il [...] c.f. C.F. 1 وrappresentato e CP_1
difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DE MARTINO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 2 Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DE MARTINO LUIGI
presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/04/2025 CP_1 e Controparte_2
premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 24/05/2007;
- che dalla loro unione è nata la figlia ER (2.10.2007) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 13.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
Osserva il Collegio che nelle more la figlia ER (2.10.2007) ha raggiunto la maggiore età per cui vanno espunti dai patti le condizioni relative all'affidamento e al diritto/dovere di visita.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
"1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, sebbene essi già vivono separatamente, presso le loro rispettive attuali residenze indicate in epigrafe.
2. La figlia minorenne, sig.na Parte_1 avrà collocazione privilegiata presso la residenza materna sita in Napoli alla Via Nuova San Rocco n. 95;
l'assegno di mantenimento CP_1 corrisponderà alla sig.ra Controparte_23. Il sig. per la sola figlia minore, di importo pari ad Euro 300,00 (Euro trecento/00), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese a far data dall'omologa della separazione, mediante accredito sulla Poste Pay intestata alla esponente sig.ra CP_2
[...] , le cui coordinate bancarie sono Cod. IBAN [...].
4. Invece, nei giorni in cui la sig.na Parte_1 si troverà presso la residenza paterna, il sig. CP_1 provvederà direttamente al suo mantenimento.
, la quale spontaneamente rinuncia al 5. Invece, nulla sarà dovuto alla sig.ra Controparte_2
mantenimento.
6. I coniugi dichiarano che con tali pattuizioni economiche hanno regolato ogni questione di natura patrimoniale esistente tra loro e null'altro avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro;
7. Le spese mediche non coperte dal servizio S.S.N. straordinarie ed ordinarie occorrenti per la figlia, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% così come le spese di tempo libero saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, nonché quelle relative all'istruzione della sig.na Parte_1 purchè preventivamente concordate e documentate;
8. I coniugi si obbligano a comunicare eventuali cambi di residenza e/o domicilio;
9. I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione della figlia, nonché attinenti allo stato di salute della stessa, risolvendole di comune accordo;
10. I coniugi si danno, sin da ora, reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, per loro e per la figlia".
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe,
così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi CP_1 e CP_2
CP_2 (atto n.33, parte II, S. A sez. E, reg. Atti Matrimonio anno2007);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino