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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/12/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
DA, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., soltanto dal ricorrente il 4 Dicembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 5 Dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 340 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
il signor , nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(AG), nel vicolo Termini n. 7, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini CodiceFiscale_1
del presente giudizio, a Canicattì, nel Viale Regina Elena n. 60, presso lo studio dell'Avv.
Davide Lo Giudice, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Maria Li Calzi, giusta mandato allegato agli atti di lite,
- ricorrente -
CONTRO
1) l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale a Roma, nella via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv.
SE CA come da procura generale alle liti allegata agli atti di causa, unitamente al quale è elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, a Roma, nella via Cesare
Beccaria n. 29, presso il Coordinamento Generale Legale dell' , CP_1
- resistente -
2) l in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con sede a Roma, nella via Giuseppe Grezar n. 14,
- resistente/contumace -
1 Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 6 Febbraio 2024, notificato a mezzo pec il 4 Aprile
2024 in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il signor Parte_1
, a seguito dell'ordinanza emessa il 7 Dicembre 2023, con cui il Giudice del Lavoro del
[...]
Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale a trattare il giudizio distinto dal N. R.G. 1077/2023, da egli introdotto, a favore di quella del Tribunale di
Agrigento, lo riassumeva. Esponendo che, con il ricorso depositato presso il primo dei citati
Tribunali il 2 Ottobre 2023 aveva proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29120229004313258000, notificatagli il 15 Settembre 2023, limitatamente a uno degli atti ivi richiamati. Nello specifico, l'avviso di Addebito n. 59120170001858653000, asseritamente notificato il 3 Gennaio 2018. Il ricorrente riferiva che, con quest'ultimo l' gli aveva CP_3 intimato la corresponsione di contributi I.V.S. I.A.T.P., di somme aggiuntive a titolo di sanzione e di spese di notifica per gli anni 2016 e 2017, per il complessivo importo di € 3.749,34.
All'uopo richiamava il contenuto del suddetto ricorso, in seno al quale aveva eccepito, in via preliminare, sia che non gli era mai stato notificato il cennato avviso di addebito;
sia che, di conseguenza, il prefato era decaduto dal diritto di pretendere il pagamento della CP_1 menzionata posizione creditoria. Deducendo di avere, altresì, obiettato l'intervenuta prescrizione della stessa, stante che fra la data di notifica dell'enunciato atto e quella in cui gli era stata notificata l'intimazione di pagamento opposta, coincidente con il 15 Settembre 2023, era decorso un arco temporale maggiore del termine prescrizionale di cinque anni, applicabile ai contributi in parola ai sensi dell'art. 3, IX comma, della legge n. 335/1995. Pertanto, reiterando le conclusioni formulate nel nominato scritto, chiedeva al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, preliminarmente, di sospendere l'esecuzione dell'avviso di addebito in questione. Nel merito, di dichiarare tale atto nullo, illegittimo, infondato, inefficace e prescritto, nonché che non doveva alcunché all'ente resistente.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel procedimento de quo depositando il 31 Luglio 2024 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto difensivo riportava il contenuto di quella che aveva depositato nel corso del ricordato giudizio distinto dal N. R.G. 1077/2023, con cui aveva preso posizione relativamente alle argomentazioni articolate dall'opponente per giustificare l'opposizione in esame. In forza delle ragioni ivi sviluppate domandava all'adita
2 autorità giudiziaria, nel rigettare il citato ricorso in riassunzione, di dichiarare, in linea preliminare, l'inammissibilità delle domande afferenti non solo all'an e al quantum dei contributi controversi;
ma, anche, all'eventuale loro prescrizione precedente la notifica del predetto avviso di addebito, attesa la rispettiva definitività a norma dell'art. 24, V comma, del
D. Lgs. n. 46/1999. In secondo luogo, che non era maturata alcuna prescrizione delle posizioni creditorie in discorso, confermando, per l'effetto, il cennato atto in toto, o, in subordine, in parte, e mandando assolto esso resistente dalle richieste avanzate nei suoi riguardi.
L' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 sebbene raggiunta dalla notifica del menzionato ricorso in riassunzione, non si costituiva in ius.
Tant'è che, con ordinanza emessa il 14 Marzo 2025 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite ne dichiarava la contumacia. Mediante tale provvedimento il medesimo rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sottostante alla enunciata intimazione di pagamento, spiegata dall'istante.
Con atto depositato il 26 Novembre 2025 si costituiva per il nominato un nuovo CP_1 difensore, in sostituzione di quello a cui originariamente aveva conferito mandato.
La contesa veniva istruita sulla base della documentazione allegata dalle parti costituite nei propri fascicoli. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5 Dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto soltanto dal ricorrente il 4 Dicembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Il ricorso introduttivo del presente giudizio non è giuridicamente legittimo e fondato con riguardo ai motivi dedotti dall'opponente per supportarlo. Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Prima di analizzare il merito della vertenza processuale che ci occupa appare utile richiamare i principi, ormai consolidati, relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza n. 18256, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, il 2 Settembre 2020. In questa pronuncia si riconosce che: “13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.
Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D. Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016;
3 n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma
1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma
2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1); 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art.
24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di
40 giorni”.
2.1.- Or dunque, il signor ha esperito avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 29120229004313258000 sia una impugnazione a norma dell'art. 615 c.p.c., invocando la prescrizione maturata successivamente all'asserita notifica dell'avviso di addebito n.
59120170001858653000 a essa sotteso, limitatamente al quale la ha opposta;
sia una opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Al riguardo, nel ricorso in riassunzione che ha incoato la causa il ricorrente ha eccepito che, non gli è mai stato notificato quest'ultimo atto. Però, tale obiezione risulta smentita dall'attestazione di consegna della lettera raccomandata con a.r.,
attraverso cui la notifica in dibattito è stata eseguita nei propri confronti, rinvenibile nel fascicolo dell' . Tale documento dimostra che, in realtà, il ricordato avviso di addebito è CP_3
4 stato consegnato in data 3 Gennaio 2018 presso l'indirizzo di residenza dell'opponente,
coincidente con quello riportato nel richiamato scritto, nelle mani di una sua familiare, verosimilmente la madre. Tant'è che, a fronte di tale circostanza nelle note scritte depositate il
19 Settembre 2024, successivamente alla costituzione nel procedimento de quo del citato
, ha contestato la nullità dell'anzidetta procedura di notificazione, perché non vi è prova CP_1 dell'invio della raccomandata informativa al destinatario del cennato atto, facendo esplicito riferimento al disposto dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973. Anche questa obiezione risulta essere destituita di fondamento giuridico. Invero, la menzionata norma, invocata dall'istante,
non trova applicazione nell'ipotesi che ci occupa, stante che concerne le notifiche effettuate dal messo notificatore. Invece, la notifica dell'enunciato avviso di addebito è stata compiuta conformemente alla previsione contenuta nella seconda parte del I comma dell'art. 26 del
D.P.R. n. 602/1973. Essa disciplina una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella regolata dalla prima parte della nominata norma e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. Sul punto con la recente sentenza del 29 Luglio 2025 n. 21847 la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro,
ha ribadito che, quando “la notifica è successiva alla sentenza n. 258 del 2012 (……) vale allora
la regola secondo cui in tema di riscossione delle imposte (ed anche dei contributi
previdenziali), la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio
diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in
quanto la seconda parte del primo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza
esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica di regola si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della
notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle
relative alla notifica a mezzo posta ex L. n. 890 del 1982 (cfr., tra le molte, Cass. n. 29710/2018;
Cass. n. 8086/2018; Cass. n. 4275/2018; Cass. n. 29022/2017; Cass. n. 4376/2017; Cass. n.
1304/2017; Cass. n. 23511/2016; Cass. n. 12083/2016; Cass. n. 16949/2014; Cass. n.
5 6395/2014; Cass. n. 11708/2011). (……) In sostanza, la notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito ex art. 30 comma 4 può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La seconda parte del
primo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi
indicati. Così anche il più volte ricordato articolo 30 che a tali modalità di notifica rinvia. Ciò premesso, … la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che trovano applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati - e non quelle relative alla
notifica a mezzo posta ex legge n. 890 del 1982 (……). Nel procedimento semplificato che è
posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio
postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (essendo stato, come
detto, ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973) (cfr. anche
Cass. n. 26806 del 2024 e n. 35397 del 2023). (……) Nell'interpretazione della disciplina
vigente, rivestono rilievo essenziale anche le finalità dell'intervento normativo. Il legislatore, nell'introdurre l'avviso di addebito, si prefigge di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto
s'inquadra la disposizione dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78 del 2010, che concede all'Istituto di notificare l'avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali (cfr. Cass. n. 31369 del 2024 cit.)”.
3.- L'accertata regolarità della procedura di notificazione del ricordato avviso di addebito consente di accogliere una delle eccezioni sollevate dall' nella rispettiva memoria di CP_3 costituzione e risposta. Per il suo tramite denuncia l'inammissibilità del ricorso che ha instaurato la vertenza processuale sottoposta a disamina con riguardo a tutti i motivi attinenti al merito della posizione creditoria azionata con il citato atto, presupposto dall'intimazione di pagamento per cui è lite. Ciò in quanto, è stato depositato dopo che è spirato il termine di quaranta giorni prescritto dall'art. 24, V comma, del D. Lgs. n. 46 del 26 Febbraio 1999 per proporlo. Ebbene, dall'esame dell'attestazione di consegna superiormente descritta, inerente alla notificazione del suddetto avviso di addebito, compiuta mediante il servizio postale, si desume una dirimente circostanza. Segnatamente che, quest'ultimo è stato notificato al signor
, a mani di una familiare, il 3 Gennaio 2018. Di guisa che, è assolutamente Parte_1
evidente che, allorché il ricorrente ha depositato presso il Tribunale di Caltanissetta, il 2 Ottobre
6 2023, il ricorso che ha incoato il cennato giudizio avente N. R.G. 1077/2023 l'arco temporale in parola era ampiamente scaduto. Pertanto, il medesimo è inammissibile.
Or dunque, dal non avere l'opponente proceduto a impugnare il menzionato atto nel termine perentorio stabilito dall'art. 24, V comma, del D. Lgs. n. 46/1999 discendono due indiscutibili conseguenze. Precipuamente, sia che il credito con esso fatto valere dal prefato
Istituto è divenuto incontrovertibile;
sia che, trattandosi di una ipotesi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (cfr., in tal senso: Cass., Sez. Lav., 5/02/2009 n. 2835). Sicché, l'eventuale sua prescrizione maturata prima della notifica dell'enunciato avviso di addebito non può più essere né analizzata, né accertata.
A prescindere dalle ragioni di inammissibilità sopra illustrate, bisogna evidenziare un peculiare ed emblematico aspetto. Invero, con il nominato ricorso l'odierno istante ha,
comunque, esperito una vera e propria azione di accertamento negativo della pretesa di natura contributiva fatta valere dall'ente impositore con il ricordato atto, sottostante alla intimazione di pagamento in questione. A tal fine contestando l'intervenuta prescrizione maturata dopo la notifica del primo. Questa domanda integra una vera e propria opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché tendente a far valere un fatto estintivo della richiamata obbligazione verificatosi in una fase successiva alla formazione del titolo, rappresentato dall'avviso di addebito non impugnato tempestivamente. A ben guardare, il diritto di credito azionato dall' attraverso l'iscrizione nel ruolo esattoriale non muta la sua natura e, quindi, il regime CP_3
prescrizionale che gli è applicabile, in conseguenza della sopravvenuta inopponibilità degli avvisi di addebito ritualmente notificati. In effetti, la riscossione attraverso ruoli esattoriali,
disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. n. 46/1999, costituisce un procedimento alternativo, e per molti interpreti esclusivo, rispetto a quello giurisdizionale integrato, ad esempio, dal procedimento monitorio. Questo è finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale, necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva, con gli strumenti previsti dalla legge speciale, dei citati crediti. Ciò comporta che, la posizione creditoria iscritta a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata tempestiva opposizione degli avvisi di addebito ritualmente notificati. Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla predetta notifica il titolo esecutivo stragiudiziale, costituito dal ruolo esattoriale, diventa intangibile. Tuttavia, non potendosi estendere ad esso la norma
7 dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di giudicato, il credito ivi iscritto continua a essere assoggettato al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero, ove applicabile ratione temporis, a quello quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995. Ne deriva che sarebbe stato onere dell'agente della riscossione dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione del cennato atto.
Prendendo le mosse da tale precisazione, è possibile procedere alla disamina dell'eccezione di prescrizione formulata dal signor con riguardo al credito fatto valere Parte_1 dall' con l'avviso di addebito n. 59120170001858653000. All'uopo è necessario CP_3
evidenziare che, per i contributi I.V.S. I.A.T.P. a titolo di sanzione Controparte_4
competenza anno 2016, con esso pretesi, si applica il termine prescrizionale quinquennale. Il che trova fondamento nel disposto del IX comma dell'art. 3 della legge n. 335 dell'8 Agosto
1995, che recita, testualmente: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito
indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e
delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione
aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale
termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” (IX comma).
Per corroborare la decisione di rigettare la menzionata obiezione si deve rilevare che, come debitamente contestato dall' nella propria memoria di costituzione e risposta, il termine di CP_3 prescrizione quinquennale applicabile ai contributi e alle somme aggiuntive in dibattito ha subito due periodi di sospensione ex lege. Invero, l'art. 37, II comma, del D.L. n. 18 del 17
Marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 Aprile 2020, nel contesto delle misure adottate per fronteggiare le problematiche connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, ha stabilito che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di
8 sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Ciò comporta che, la scadenza del termine quinquennale di prescrizione delle posizioni contributive in discorso è stata differita di circa quattro mesi, cioè in misura corrispondente all'arco temporale intercorrente fra il 23
Febbraio 2020 e il 30 Giugno 2020. A questo primo periodo di sospensione vanno sommati ulteriori sei mesi a norma dell'art. 11, IX comma, del D.L. n. 183 del 31 Dicembre 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 26 Febbraio 2021. Tale disposizione legislativa statuisce che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. In buona sostanza, la prescrizione di cinque anni dei contributi oggetto del contendere, che sarebbe scaduta naturalmente il 3 Gennaio 2023, è rimasta sospesa, per le ragioni su specificate, per un totale di complessivi 10 mesi. Quindi, allorché, il 15 Settembre 2023, il ricorrente è stato raggiunto dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, la stessa non era ancora maturata. Alla luce delle argomentazioni e delle constatazioni che precedono si perviene alla conclusione che, contrariamente alla tesi sostenuta dall'opponente, i crediti di natura previdenziale fatti valere dall'ente resistente con l'enunciato avviso di addebito non sono affatto prescritti.
4.- Infine, l'istante, sebbene soccombente, deve essere esonerato dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24
Novembre 2003.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara DA, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso introduttivo del procedimento de quo;
- infine, dichiara irripetibili le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 5 Dicembre 2025.
Il Giudice
Barbara DA
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