Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/05/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n.9437/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. FALCO MICHELE -c.f. nonché dell'avv. C.F._1
FALCO MARIA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 13/05/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 13/12/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo la declaratoria della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per beneficiare della
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Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragioni sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice,
2 pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU, nominato nel corso della precedente fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha affermato la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza differita dal mese di aprile 2024
(si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni rassegnate dal CTU a pag. 6 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nel suo elaborato peritale:
«Il Sig. è risultato affetto da “decadimento Parte_1 cognitivo associato a sindrome ansioso-depressiva; cardiopatia ipertensiva;
poliartrosi; diabete mellito tipo II;
IPB”.
Il decadimento cognitivo costituisce la causa principale dell'incongruo funzionamento sociale e psicoaffettivo del ricorrente. Si intuisce facilmente che, oltre ai deficit specifici
(per esempio: disorientamento temporo/spaziale; amnesia relativa al numero e nome dei figli;
incapacità a riconoscere le persone note;
incapacità a raggiungere autonomamente destinazioni note),
l'involuzione cerebrale descritta rappresenta un reale ostacolo e impedimento all'adeguato adattamento con l'ambiente circostante, ovvero a compiere in autonomia le attività della vita quotidiana.
CONCLUSIONI
Il Sig. è risultato affetto da “decadimento Parte_1 cognitivo associato a sindrome ansioso-depressiva; cardiopatia ipertensiva;
poliartrosi; diabete mellito tipo II;
IPB”.
Alla luce delle operazioni peritali, si ritiene legittimo riconoscere al ricorrente l'indennità di accompagnamento,
(“invalido civile nella misura del 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere autonomamente le attività della vita quotidiana”).
3 La decorrenza di tale riconoscimento può coincidere con una data antecedente 3 -tre- mesi dalle operazioni peritali -aprile 2024- , vista la non corrispondenza tra il referto geriatrico del
04.10.'23 e l'esame obiettivo riportato sul verbale della
Commissione invalidi (del 28.12.'23)».
Si ritiene, quindi, che la valutazione del CTU in merito alla decorrenza differita del requisito sanitario riguardante la prestazione in questione sia condivisibile, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni, in ragione del fatto che – come emerge dalle conclusioni rassegnate nella sua relazione scritta – soltanto all'esito dell'esame obiettivo condotto in sede di visita peritale era stato possibile riscontrate un peggioramento del decadimento cognitivo («causa principale dell'incongruo funzionamento sociale e psicoaffettivo del ricorrente») rispetto a quanto evidenziato all'epoca della visita eseguita in via amministrativa, «vista la non corrispondenza tra il referto geriatrico del 04.10.'23 e l'esame obiettivo riportato sul verbale della Commissione invalidi
(del 28.12.'23)».
In altri termini, è possibile affermare che in difetto di esami strumentali (TAC o Risonanza magnetica dell'encefalo), che avrebbero permesso di evidenziare atrofia (inizialmente a livello temporale mesiale/ippocampale, nella MA amnesica, poi diffusa) o esiti vascolari, non è possibile affermare che l'esito dell'esame obiettivo condotto in data 28/12/2023 dinanzi alla Commissione
Invalidi Civile, che aveva portato ad escludere la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, sia meno attendibile rispetto alle risultanze della visita specialistica eseguita in data 04/10/2023 dallo specialista in geriatria.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU espletata nel corso della precedente fase di ATP, la domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la
4 fruizione dell'indennità di accompagnamento può trovare accoglimento con la decorrenza differita individuata dal predetto
CTU e specificata in dispositivo.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita della prestazione rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, se ne ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti.
Invece, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata nel corso della precedente fase – vengono poste definitivamente a carico dell' in ragione dell'accoglimento della domanda a CP_1 fronte del riscontrato aggravamento.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza differita dal mese di aprile
2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 13/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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