Articolo 2 della Legge 22 novembre 1972, n. 771
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 gennaio 1973
Art. 2.
I terreni compresi nell'area di cui all'articolo 1 sono espropriati, in favore della seconda Universita' statale di Roma, ad iniziativa di un comitato tecnico-amministrativo.
Nel termine di quindici giorni dalla data dell'insediamento del comitato tecnico-amministrativo verranno depositate presso la Segreteria del comune di Roma le mappe catastali, nelle quali siano indicate le aree da espropriare, con l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, e sara' richiesta all'ufficio tecnico erariale la determinazione dell'indennita' di espropriazione.
Il sindaco da' notizia al pubblico del deposito degli atti di cui al comma precedente mediante avviso da affiggere nell'albo del comune e da inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia, entro 15 giorni dalla ricezione dei predetti documenti.
Su richiesta del comitato tecnico-amministrativo il prefetto dispone l'occupazione in via di urgenza dei beni di cui al secondo comma per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.
Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al secondo comma, l'ufficio tecnico erariale provvede alla determinazione delle indennita' di espropriazione e di occupazione delle aree.
L'indennita' di espropriazione e' determinata in base al valore agricolo di mercato corrispondente alla coltura praticata nel terreno da espropriare all'entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione dell'indennita' non deve tenersi conto dell'utilizzazione del terreno ai fini dell'edificazione, ne' degli incrementi di valore derivanti, direttamente o indirettamente, dalla esistenza nella stessa zona di opere o impianti pubblici, nonche' dalle previsioni di strumenti urbanistici adottati o approvati.
Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore l'indennita' di espropriazione, determinata ai sensi del precedente comma, e' raddoppiata. Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato da fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennita' di espropriazione determinata ai sensi del precedente comma in favore del proprietario, dovra' essere corrisposto eguale importo al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante che coltivi il terreno da almeno un anno prima della approvazione della presente legge. L'indennita' e' direttamente corrisposta ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento dell'indennita' di espropriazione.
Per terreni che risultino gia' edificati con regolare licenza rilasciata prima del 4 gennaio 1971, l'indennita' e' fissata in base alla somma del valore del terreno determinato a norma del sesto comma del presente articolo e del valore attuale della costruzione, escluso in ogni caso l'incremento di valore di cui al medesimo comma sesto.
Le indennita' di occupazione sono determinate nella proporzione di un ventesimo per ciascuna annualita' dell'ammontare complessivo delle corrispondenti indennita' di espropriazione.
La stima dell'ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziaria.
Il comitato tecnico-amministrativo, ricevuta la determinazione dell'indennita' di espropriazione dall'ufficio tecnico erariale, trasmette nei quindici giorni successivi gli atti al prefetto il quale adotta il decreto di espropriazione.
Entro trenta giorni dall'iscrizione dell'estratto del decreto di espropriazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia, i proprietari possono proporre opposizione alla stima dell'ufficio tecnico erariale davanti al collegio di cui all' articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1932, n. 355 .
In caso di ricorso giurisdizionale, l'esecuzione del provvedimento impugnato puo' essere sospesa, ai sensi dell' articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 , nei soli casi di errore nell'individuazione degli immobili, ovvero nell'indicazione delle persone dei proprietari.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1973
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente