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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/11/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1535/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 11 novembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1535/2023 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall' avv. C. Sebeto giusta procura a margine del ricorso Parte_1
introduttivo;
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
, in persona dell' e
[...] CP_2 Controparte_3
in persona dell'Assessore p.t. rappresentati e difesi
[...]
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici in via Libertà n.174 in
Caltanissetta sono ope legis domiciliati;
- resistenti -
Avente ad oggetto: riconoscimento anzianità di servizio.
All'udienza odierna i procuratori delle parti concludevano come da scritti difensivi depositati telematicamente.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 24.10.2023 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di far parte del contingente di OTD (operai a tempo determinato) inserita nell'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art 45 della L.R. N.16/1996 e della L.R. n.14/2016, esponeva di aver prestato attività
lavorativa quale operaio a tempo determinato, con garanzia occupazionale dapprima di 51 gg di poi di 151 giorni come addetto alle squadre di intervento e come lavoratore agricolo. Lamentava che,
sebbene avesse prestato la propria attività lavorativa con continuità nel settore forestale, ai sensi della legge regionale n.16/96, non aveva ottenuto alcuna maggiorazione a titolo di scatti di anzianità,
diversamente da quanto previsto dalla contrattazione collettiva ed integrativa di settore per gli impiegati e per gli operai a tempo indeterminato. Chiedeva pertanto il riconoscimento degli scatti di anzianità riconosciuti ai dipendenti a tempo indeterminato.
Si costituivano le amministrazioni resistenti che chiedevano il rigetto del ricorso, contestandone i presupposti in fatto ed in diritto.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
********
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Parte ricorrente rivendica il riconoscimento del diritto all'anzianità maturata, per il cumulo dei periodi lavorati in esecuzione dei contratti a tempo determinato conclusi in successione ed al trattamento economico più elevato che ne deriverebbe (scatti di anzianità).
E' appena il caso di ricordare che l'art.6 del d.lgs.165/2001 sancisce il principio di non discriminazione, dal punto di vista del trattamento retributivo, tra il lavoratore a tempo determinato ed il lavoratore a tempo indeterminato comparabile, e cioè inquadrato nello stesso livello.
Ed invero, l'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato e la direttiva 1999/70/UE che lo ha attuato, direttiva questa che è stata trasfusa nella cit. d.lgs. 368/2001, sono applicabili anche a questa tipologia di rapporti (cfr. Corte di Giustizia Europea del 4 luglio 2006, C.212/04 e Corte di
Giustizia Europea del 7 settembre 2006, C.53/03).
Soccorre, in proposito, lo specifico precedente della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza del 13 settembre 2007, causa c-307/05, vs ). Persona_1 Persona_2
Con questa sentenza la Corte si è espressa sulla incompatibilità con la clausola 4, punto 1,
dell'accordo quadro europeo allegato alla direttiva 99/70, di una norma interna che escluda il personale sanitario a tempo determinato dagli scatti retributivi triennali riconosciuti invece ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato. La clausola vieta l'applicazione di trattamenti deteriori per i lavoratori a termine, determinati dal
“solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il divieto contenuto nella clausola 4.1 è stato ritenuto incondizionato e sufficientemente preciso da non richiedere atti di trasposizione interna della direttiva, con la sola riserva relativa alle giustificazioni fondate su ragioni oggettive, le quali, tuttavia, sono soggette al sindacato giurisdizionale.
Con questa sentenza, la Corte di Giustizia Europea ha escluso che, per la sua finalità protettiva, il principio di non discriminazione contenuto nell'accordo quadro – principio di diritto sociale comunitario – possa essere interpretato restrittivamente.
La norma “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (p. 42).
In questo quadro il concetto di “condizioni di impiego” di cui alla citata clausola 4.1 va interpretato
“nel senso che essa (clausola) può servire da fondamento ad una pretesa come quella .. che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato” (p. 48).
Esaminando, a questo punto, la nozione di “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4.1, la Corte ha richiamato la giurisprudenza formatasi sull'identica locuzione contenuta nella successiva clausola
5.1, lett. a) dell'accordo quadro, e posta a giustificazione del rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a termine. Ha quindi concluso che al pari di quest'ultima, anche la prima nozione va riferita a circostanze “precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in un simile contesto particolare, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione.” (p. 53-58). Aggiungendo che tali requisiti non sono soddisfatti da una disposizione nazionale, generale ed astratta, di fonte legislativa o negoziale, che stabilisca la disparità di trattamento (p. 57).
Di conseguenza per la Corte di Giustizia Europea, la clausola 4.1 è di ostacolo all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato,
giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e del datore di lavoro interessato.
La decisione esaminata impedisce dunque di ravvisare nelle disposizioni legislative o collettive nazionali ragione sufficiente per derogare al divieto di discriminazione nei confronti delle parti ricorrenti, in quanto titolari di contratto a tempo determinato.
E com'è noto, la giurisprudenza della Corte di giustizia è fonte del diritto alla cui osservanza i giudici degli Stati membri sono tenuti.
La questione è allora quella di stabilire se nel caso in esame, la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e dipendenti a tempo indeterminato, sia giustificata da “ragioni oggettive”, come intese dalla Corte UE.
Sul punto, non risultano convincenti le argomentazioni spiegate dall'amministrazione resistente.
Innanzitutto, privi di pregio si appalesano i rilievi atti a differenziare la posizione degli operai, da quella degli impiegati, esulando gli stessi dalla specifica materia del contendere, giacchè parte ricorrente non rivendica l'applicazione dell'art. 41 del CCNL di categoria che è riservato agli impiegati, bensì l'indennità di anzianità di cui all'art. 11 del CIRCL che riguarda gli operai a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda poi le difese che mirano a differenziare la posizione degli OTD da quella degli
OTI, esse si impuntano essenzialmente sulle diversità delle modalità di assunzione (Infatti, gli operai
forestali chiamati in servizio sulla base della legge regionale in materia (categoria cui appartiene il
ricorrente), contrariamente a quanto controparte vorrebbe far credere non dono “dipendenti
pubblici regionali”, in quanto viceversa assunti con contratto di natura privatistica e nell'ambito della speciale procedura di reclutamento stagionale già evidenziata) e delle finalità perseguite, (al
fine di far fronte ad esigenze contingenti e temporalmente limitate (per l'appunto stagionali)
dell'Amministrazione, peraltro con finalità prettamente assistenziale, di mantenere i livelli
occupazionali (tanto che l'individuazione avviene mediante chiamata numerica di soggetti iscritti
nelle liste di collocamento e dunque in stato di disoccupazione).
Inoltre, dalla unicità della disciplina normativa afferente alle due categoria di operai ( L.R. Siciliana
n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); e la successiva
L.R. 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della L. n. 16 del 1996), si inferisce la tendenziale omogeneità e sovrapponibilità delle mansioni e delle incombenze affidate agli operai avviati al lavoro, siano essi a tempo indeterminato o determinato, risolvendosi in una mera affermazione labiale, non supportata da riscontri e dunque priva di rilievo quella per cui le mansioni svolte dagli OTD sarebbero ontologicamente distinte e comunque non comparabili con quelle del operai a tempo indeterminato.
Si osserva, in proposito, come “ La diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto
a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da
elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che
attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in
causa C177/14, Regojo Da., punto 55 tra le altre); mentre parte resistente ha invece per lo più fatto
leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni
esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del
personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che
legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5
dell'Accordo quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che
attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico)” (Cfr.: Tribunale di Enna
239/2020).
Da quanto testè rilevato, discende in automatico che l'opzione del trattamento differenziato (pur poggiando sulla riserva, in favore dei lavoratori a tempo indeterminato, della disciplina contrattuale sugli scatti di anzianità) è ingiustificata poiché attuata in violazione del principio di non discriminazione in commento. Ciò vale tanto più alla luce del fatto (non contestato dalla resistente)
per cui non sussiste un contingente di OTI nel settore antincendio, circostanza questa che induce a ritenere il ricorso agli OTD sia l'unica modalità possibile di espletamento del servizio in oggetto rendendo ancora più incomprensibile (data appunto la indispensabilità, allo stato, dell'opera prestata dai ricorrenti) la disparità di trattamento denunciata.
Pertanto non sembrano individuarsi ragioni obiettive che possano legittimare un trattamento differenziato tra le due categorie di lavoratori.
Non vi sono, pertanto, ostacoli razionali alla possibilità riconoscere ai ricorrenti gli scatti di anzianità,
allo stesso modo di quanto avviene per il personale a tempo indeterminato (OTI), nei limiti della prescrizione quinquennale, così come eccepita dall'amministrazione resistente (interrotta con la notifica del ricorso) oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo.
Risulta poi fondata l'eccezione di prescrizione di guisa che pur a fonte della maturazione dello scatto di anzianità (il cui diritto è imprescrittibile) la maggiorazione rivendicata (indennità professionale),
in assenza di ulteriori atti interruttivi ( non vi è prova della notifica della diffida) può essere riconosciuta nei limiti del quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso.
Va da se che il diritto alla progressione economica sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella
misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto
della prescrizione, fosse stato corrisposto". Cass. n. 2232 del 2020 Attesa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione le spese di lite vengono compensate per ½ mentre per la parte residua, sono liquidate come in dispositivo, e vanno poste in solido a carico degli assessorati resistenti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
in accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della indennità
professionale mensile, pari ad € 3,87, riconosciuta dall'art 11 del CIRL del 27.04.2001 agli OTI nei limiti della prescrizione rilevata e per l'effetto condanna le amministrazioni resistenti in solido a corrispondere i relativi importi oltre ad accessori come in parte motiva;
compensa tra le parti le spese del giudizio in ragione di ½ e condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione delle restanti spese in favore del ricorrente che si liquidano in € 981,0 oltre a spese generali IVA e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Enna, 11 NOVEMBRE 2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 11 novembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1535/2023 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall' avv. C. Sebeto giusta procura a margine del ricorso Parte_1
introduttivo;
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
, in persona dell' e
[...] CP_2 Controparte_3
in persona dell'Assessore p.t. rappresentati e difesi
[...]
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici in via Libertà n.174 in
Caltanissetta sono ope legis domiciliati;
- resistenti -
Avente ad oggetto: riconoscimento anzianità di servizio.
All'udienza odierna i procuratori delle parti concludevano come da scritti difensivi depositati telematicamente.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 24.10.2023 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di far parte del contingente di OTD (operai a tempo determinato) inserita nell'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art 45 della L.R. N.16/1996 e della L.R. n.14/2016, esponeva di aver prestato attività
lavorativa quale operaio a tempo determinato, con garanzia occupazionale dapprima di 51 gg di poi di 151 giorni come addetto alle squadre di intervento e come lavoratore agricolo. Lamentava che,
sebbene avesse prestato la propria attività lavorativa con continuità nel settore forestale, ai sensi della legge regionale n.16/96, non aveva ottenuto alcuna maggiorazione a titolo di scatti di anzianità,
diversamente da quanto previsto dalla contrattazione collettiva ed integrativa di settore per gli impiegati e per gli operai a tempo indeterminato. Chiedeva pertanto il riconoscimento degli scatti di anzianità riconosciuti ai dipendenti a tempo indeterminato.
Si costituivano le amministrazioni resistenti che chiedevano il rigetto del ricorso, contestandone i presupposti in fatto ed in diritto.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
********
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Parte ricorrente rivendica il riconoscimento del diritto all'anzianità maturata, per il cumulo dei periodi lavorati in esecuzione dei contratti a tempo determinato conclusi in successione ed al trattamento economico più elevato che ne deriverebbe (scatti di anzianità).
E' appena il caso di ricordare che l'art.6 del d.lgs.165/2001 sancisce il principio di non discriminazione, dal punto di vista del trattamento retributivo, tra il lavoratore a tempo determinato ed il lavoratore a tempo indeterminato comparabile, e cioè inquadrato nello stesso livello.
Ed invero, l'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato e la direttiva 1999/70/UE che lo ha attuato, direttiva questa che è stata trasfusa nella cit. d.lgs. 368/2001, sono applicabili anche a questa tipologia di rapporti (cfr. Corte di Giustizia Europea del 4 luglio 2006, C.212/04 e Corte di
Giustizia Europea del 7 settembre 2006, C.53/03).
Soccorre, in proposito, lo specifico precedente della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza del 13 settembre 2007, causa c-307/05, vs ). Persona_1 Persona_2
Con questa sentenza la Corte si è espressa sulla incompatibilità con la clausola 4, punto 1,
dell'accordo quadro europeo allegato alla direttiva 99/70, di una norma interna che escluda il personale sanitario a tempo determinato dagli scatti retributivi triennali riconosciuti invece ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato. La clausola vieta l'applicazione di trattamenti deteriori per i lavoratori a termine, determinati dal
“solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il divieto contenuto nella clausola 4.1 è stato ritenuto incondizionato e sufficientemente preciso da non richiedere atti di trasposizione interna della direttiva, con la sola riserva relativa alle giustificazioni fondate su ragioni oggettive, le quali, tuttavia, sono soggette al sindacato giurisdizionale.
Con questa sentenza, la Corte di Giustizia Europea ha escluso che, per la sua finalità protettiva, il principio di non discriminazione contenuto nell'accordo quadro – principio di diritto sociale comunitario – possa essere interpretato restrittivamente.
La norma “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (p. 42).
In questo quadro il concetto di “condizioni di impiego” di cui alla citata clausola 4.1 va interpretato
“nel senso che essa (clausola) può servire da fondamento ad una pretesa come quella .. che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato” (p. 48).
Esaminando, a questo punto, la nozione di “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4.1, la Corte ha richiamato la giurisprudenza formatasi sull'identica locuzione contenuta nella successiva clausola
5.1, lett. a) dell'accordo quadro, e posta a giustificazione del rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a termine. Ha quindi concluso che al pari di quest'ultima, anche la prima nozione va riferita a circostanze “precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in un simile contesto particolare, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione.” (p. 53-58). Aggiungendo che tali requisiti non sono soddisfatti da una disposizione nazionale, generale ed astratta, di fonte legislativa o negoziale, che stabilisca la disparità di trattamento (p. 57).
Di conseguenza per la Corte di Giustizia Europea, la clausola 4.1 è di ostacolo all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato,
giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e del datore di lavoro interessato.
La decisione esaminata impedisce dunque di ravvisare nelle disposizioni legislative o collettive nazionali ragione sufficiente per derogare al divieto di discriminazione nei confronti delle parti ricorrenti, in quanto titolari di contratto a tempo determinato.
E com'è noto, la giurisprudenza della Corte di giustizia è fonte del diritto alla cui osservanza i giudici degli Stati membri sono tenuti.
La questione è allora quella di stabilire se nel caso in esame, la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e dipendenti a tempo indeterminato, sia giustificata da “ragioni oggettive”, come intese dalla Corte UE.
Sul punto, non risultano convincenti le argomentazioni spiegate dall'amministrazione resistente.
Innanzitutto, privi di pregio si appalesano i rilievi atti a differenziare la posizione degli operai, da quella degli impiegati, esulando gli stessi dalla specifica materia del contendere, giacchè parte ricorrente non rivendica l'applicazione dell'art. 41 del CCNL di categoria che è riservato agli impiegati, bensì l'indennità di anzianità di cui all'art. 11 del CIRCL che riguarda gli operai a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda poi le difese che mirano a differenziare la posizione degli OTD da quella degli
OTI, esse si impuntano essenzialmente sulle diversità delle modalità di assunzione (Infatti, gli operai
forestali chiamati in servizio sulla base della legge regionale in materia (categoria cui appartiene il
ricorrente), contrariamente a quanto controparte vorrebbe far credere non dono “dipendenti
pubblici regionali”, in quanto viceversa assunti con contratto di natura privatistica e nell'ambito della speciale procedura di reclutamento stagionale già evidenziata) e delle finalità perseguite, (al
fine di far fronte ad esigenze contingenti e temporalmente limitate (per l'appunto stagionali)
dell'Amministrazione, peraltro con finalità prettamente assistenziale, di mantenere i livelli
occupazionali (tanto che l'individuazione avviene mediante chiamata numerica di soggetti iscritti
nelle liste di collocamento e dunque in stato di disoccupazione).
Inoltre, dalla unicità della disciplina normativa afferente alle due categoria di operai ( L.R. Siciliana
n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); e la successiva
L.R. 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della L. n. 16 del 1996), si inferisce la tendenziale omogeneità e sovrapponibilità delle mansioni e delle incombenze affidate agli operai avviati al lavoro, siano essi a tempo indeterminato o determinato, risolvendosi in una mera affermazione labiale, non supportata da riscontri e dunque priva di rilievo quella per cui le mansioni svolte dagli OTD sarebbero ontologicamente distinte e comunque non comparabili con quelle del operai a tempo indeterminato.
Si osserva, in proposito, come “ La diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto
a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da
elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che
attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in
causa C177/14, Regojo Da., punto 55 tra le altre); mentre parte resistente ha invece per lo più fatto
leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni
esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del
personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che
legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5
dell'Accordo quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che
attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico)” (Cfr.: Tribunale di Enna
239/2020).
Da quanto testè rilevato, discende in automatico che l'opzione del trattamento differenziato (pur poggiando sulla riserva, in favore dei lavoratori a tempo indeterminato, della disciplina contrattuale sugli scatti di anzianità) è ingiustificata poiché attuata in violazione del principio di non discriminazione in commento. Ciò vale tanto più alla luce del fatto (non contestato dalla resistente)
per cui non sussiste un contingente di OTI nel settore antincendio, circostanza questa che induce a ritenere il ricorso agli OTD sia l'unica modalità possibile di espletamento del servizio in oggetto rendendo ancora più incomprensibile (data appunto la indispensabilità, allo stato, dell'opera prestata dai ricorrenti) la disparità di trattamento denunciata.
Pertanto non sembrano individuarsi ragioni obiettive che possano legittimare un trattamento differenziato tra le due categorie di lavoratori.
Non vi sono, pertanto, ostacoli razionali alla possibilità riconoscere ai ricorrenti gli scatti di anzianità,
allo stesso modo di quanto avviene per il personale a tempo indeterminato (OTI), nei limiti della prescrizione quinquennale, così come eccepita dall'amministrazione resistente (interrotta con la notifica del ricorso) oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo.
Risulta poi fondata l'eccezione di prescrizione di guisa che pur a fonte della maturazione dello scatto di anzianità (il cui diritto è imprescrittibile) la maggiorazione rivendicata (indennità professionale),
in assenza di ulteriori atti interruttivi ( non vi è prova della notifica della diffida) può essere riconosciuta nei limiti del quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso.
Va da se che il diritto alla progressione economica sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella
misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto
della prescrizione, fosse stato corrisposto". Cass. n. 2232 del 2020 Attesa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione le spese di lite vengono compensate per ½ mentre per la parte residua, sono liquidate come in dispositivo, e vanno poste in solido a carico degli assessorati resistenti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
in accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della indennità
professionale mensile, pari ad € 3,87, riconosciuta dall'art 11 del CIRL del 27.04.2001 agli OTI nei limiti della prescrizione rilevata e per l'effetto condanna le amministrazioni resistenti in solido a corrispondere i relativi importi oltre ad accessori come in parte motiva;
compensa tra le parti le spese del giudizio in ragione di ½ e condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione delle restanti spese in favore del ricorrente che si liquidano in € 981,0 oltre a spese generali IVA e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Enna, 11 NOVEMBRE 2025.