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Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00225/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00270/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 270 del 2025, proposto da
KL EZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Pantosti Bruni, Simona Ambrosano, Simone Malfatto e Marco Cavallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Alberto Pantosti Bruni e Simone Malfatto in Torino, piazza Statuto n. 14;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
“ - del provvedimento Prot. n. 2331/2024 del 31 ottobre 2024, notificato in data 18 novembre 2024, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento;
e per la condanna ex art. 34 c.p.a.
dell’Amministrazione intimata all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio ed al riesame del provvedimento impugnato ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il dott. RO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Questura di Torino ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato del ricorrente sulla scorta della seguente motivazione: “ …alla data odierna il richiedente ha già fruito del periodo massimo di soggiorno autorizzabile per lavoro subordinato stagionale e non ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti per la conversione del permesso di soggiorno a lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato specificate all’art. 24 co. 10 D.Lgs. 286/98 ”.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Con ordinanza n. 99/2025 questa Sezione ha ordinato all’Amministrazione resistente il deposito di tutti gli atti del procedimento unitamente ad una relazione sui fatti di causa, rinviando la trattazione della domanda cautelare ad una successiva udienza camerale e sospendendo nelle more gli effetti del provvedimento impugnato.
In ottemperanza al predetto ordine istruttorio, l’Amministrazione resistente ha depositato gli atti del procedimento ed una relazione nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 148/2025 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame della posizione del ricorrente, disponendo la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione resistente non ha ottemperato all’ordine di riesame.
All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere.
3. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Si deve ritenere sussistente la denunciata violazione procedimentale per non avere la Questura notificato al ricorrente la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui all’art. 10 bis l. n. 241/1990 e di avergli precluso in tal modo l’esercizio delle facoltà partecipative garantite dalla legge.
Al riguardo, non può essere accolta la difesa svolta dalla Questura nella relazione depositata in giudizio secondo la quale “ …l’ufficio aveva predisposto la comunicazione il 24.10.2024 (doc. 2), tuttavia quando lo straniero si presentava allo sportello ad ottobre, era risultato chiaro che, in assenza di menzione da parte dell’interessato di una richiesta di nulla osta alla conversione, non residuando margini in tal senso, gli veniva consegnato direttamente il diniego ” (pag. 2 della relazione).
Si deve infatti rilevare, da un lato, che nei procedimenti ad istanza di parte la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, è un espresso obbligo previsto dalla legge in capo all’Amministrazione procedente non rimesso alla sua discrezionalità (art. 10- bis l. n. 241/1990), e dall’altro, che nel caso di specie, l’attivazione del contraddittorio procedimentale avrebbe potuto consentire al ricorrente di chiarire l’oggetto della sua istanza – presentata erroneamente per il rinnovo invece che per la conversione (come desumibile dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato allegato alla stessa) – e di provvedere alle necessarie integrazioni documentali mediante la richiesta allo sportello unico per l’immigrazione del nulla osta alla conversione.
In particolare, sotto quest’ultimo profilo, ad avviso del Collegio, l’Amministrazione resistente – in applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 e del principio enunciato all’art. 1, comma 2 bis , l. n. 241/1990, in base al quale “ I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede ” – avrebbe dovuto avvertire il ricorrente dell’incompletezza dell’istanza e consentirgli di integrare la documentazione mancante mediante la richiesta del nulla osta alla conversione presso lo sportello unico per l’immigrazione.
Nel caso di specie, invece, a fronte della presentazione dell’istanza in data 22 aprile 2024 (antecedentemente alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale), la Questura, senza alcun preavviso al ricorrente, ha adottato in data 31 ottobre 2024 il provvedimento negativo impugnato.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatto salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione resistente nel rispetto degli effetti conformativi derivanti dalla presente sentenza.
5. Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, come liquidate in dispositivo in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna la Questura di Torino a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 1.500,00, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA RO, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
RO NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO NO | FA RO |
IL SEGRETARIO